Decreto cautelare 4 dicembre 2025
Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza breve 19/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00054/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03288/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3288 del 2025, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Nicoli e Gian Andrea Balzarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Alessandria, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
del Provvedimento - -OMISSIS-Amm.va emesso dal Questore della Provincia di Alessandria in data -OMISSIS-, notificato il 28 novembre 2025 alla ricorrente, con il quale sono state sospese “ le licenze prot. -OMISSIS-, per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari vari, pasticceria, bevande e super alcolici e di agibilità e autorizzazione per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti in luogo aperto al pubblico, rilasciate dal Comune di Sale rispettivamente in data 26.10.1984 e in data 4.10.1984, modificate entrambe in data 6.03.2018 con pratica -OMISSIS-, a -OMISSIS- ” a decorrere dal giorno successivo alla notifica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Alessandria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. RO ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 28 novembre 2025 è stato notificato alla società ricorrente, che svolge l’attività di discoteca nell’omonimo locale situato a Sale, il provvedimento impugnato, con il quale il Questore della Provincia di Alessandria, ritenuta superflua la comunicazione di avvio del procedimento in quanto l’eventuale partecipazione all’ iter amministrativo non avrebbe consentito l’emissione di un provvedimento diverso da quello adottato, ai sensi dell’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 ha sospeso per quindici giorni l’attività della discoteca, poiché, alla luce degli episodi turbativi dell’ordine e della sicurezza pubblica elencati nel periodo compreso tra l’11 febbraio 2025 e il 16 novembre 2025, “ il locale in argomento costituisce … un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, destando allarme sociale tra i cittadini e alimentando una diffusa percezione di insicurezza, stante la generale incapacità da parte dei gestori di arginare quanto viene commesso all’interno del locale e nelle zone immediatamente adiacenti (anche per la mancanza di un sistema di videosorveglianza funzionante) ”.
Con atto notificato in data 3 dicembre 2025, la società ricorrente ha impugnato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
1. “ Violazione di legge – errata applicazione art. 21 octies l. 241/1990 ”;
2. “ Eccesso di potere: carenza di istruttoria; difetto e illogicità della motivazione; travisamento e mistificazione dei fatti; sviamento di potere e difetto di proporzionalità ”;
3. “ Violazione di legge – errata applicazione art. 9 l. 287/91 – difetto di proporzionalità ”.
Con decreto monocratico n. 592 del 4 dicembre 2025, il Tribunale ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, ritenendo “ sussistenti l’estrema gravità e l’urgenza tali da non consentire la dilazione della decisione sulla domanda cautelare proposta con il ricorso ”.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Alessandria si sono costituiti in giudizio attraverso la Difesa erariale per resistere al ricorso.
All’udienza camerale del 15 gennaio 2026 il Collegio ha dato avviso in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Sono sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 cod. proc. amm. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Il ricorso è infondato per le ragioni appresso indicate.
Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce che il provvedimento del Questore è stato emesso senza previa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo – non per ragioni di natura cautelare e urgente – ma in ossequio all’art. 21-octies della legge n. 241/1990 con motivazione meramente tautologica; dal contraddittorio ben sarebbe potuto scaturire un proficuo confronto volto all’individuazione di eventuali criticità e di conseguenti regole di comportamento da adottare da parte dei gestori del locale.
Il motivo di ricorso non coglie nel segno.
In disparte il fatto che il provvedimento, con cui il Questore sospende, ai sensi dell’articolo 100 del R.D. n. 773/1931, la licenza di pubblico esercizio, ha carattere preventivo e cautelare, carattere per il quale si giustifica l’omissione della comunicazione di avvio procedimento, l’annullabilità del provvedimento per il rilevato vizio formale va comunque esclusa in applicazione dell’art. 21-octies della L. n. 241 del 1990, non essendo state allegate dalla ricorrente circostanze specifiche che, se evidenziate all’amministrazione in sede di partecipazione procedimentale, avrebbero potuto modificare, nell’ an o nel quantum , il provvedimento censurato (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. III, 18 luglio 2023, n. 700; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, 14 maggio 2025, n. 86; Cons. giust. amm. Sicilia, 9 giugno 2025, n. 469). Infatti, nel caso di specie, come verrà precisato nel prosieguo, deve ritenersi che l’Amministrazione abbia dato la prova in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Giova peraltro osservare che le circostanze evidenziate nel provvedimento, con particolare riferimento alla recrudescenza degli eventi nei mesi di ottobre e novembre del 2025, in cui si sono susseguite le aggressioni che hanno determinato il ferimento di diverse persone, hanno comportato la necessità di provvedere con sollecitudine al fine di evitare la reiterazione degli eventi e il conseguente pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce che i singoli episodi elencati nel provvedimento gravato sarebbero irrilevanti, privi di riscontro o accertati grazie al fattivo intervento della sicurezza che avrebbe allertato le forze dell’ordine. A tal riguardo, la ricorrente sostiene che al fine di legittimare il provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S., è necessaria un’istruttoria relativa a fatti concreti, materialmente avvenuti, constatati e doverosamente accertati, non risultando sufficienti segnalazioni, ipotesi o mere deduzioni prive di alcun riscontro oggettivo. Ad avviso della ricorrente, dalla mera lettura del dato testuale si evidenzia come il provvedimento impugnato sia carente di una effettiva e reale motivazione: vengono riportati episodi vaghi e sporadici, privi di elementi concreti e non documentati attraverso un elenco eterogeneo di fatti per lo più irrilevanti e assolutamente inidonei a ledere, anche solo potenzialmente, l’ordine e la sicurezza pubblica. A detta della ricorrente, nella quasi totalità degli episodi contestati la sicurezza privata del locale (e non la Polizia dello Stato) è intervenuta a proteggere persone e a evitare che la situazione degenerasse.
Il motivo di ricorso è privo di pregio.
Giova premettere che l’art. 100 del T.U.L.P.S. dispone che “ Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata ”. Pertanto, l’art. 100 T.U.L.P.S. ancora il suo ambito di applicazione oggettivo a tre distinte fattispecie, ciascuna di per sé idonea a giustificare l’adozione delle misure previste, e cioè ai casi in cui: a) nell’esercizio pubblico si siano verificati tumulti o gravi disordini; b) il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose; c) l’esercizio pubblico costituisca, comunque, un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini.
La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha avuto modo di precisare che:
- il potere attributo dalla norma sopra indicata al questore di sospendere la licenza per l’attività di un pubblico esercizio ha intrinseche finalità di prevenzione del pericolo per la sicurezza pubblica (Cons. Stato, Sez. V, 4 luglio 2024, n. 5942);
- il citato art. 100 del R.D. n. 773 del 1931 persegue, quindi, un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al questore l’adozione della misura cautelare, nell’esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza (Cons. Stato, Sez. II, 23 gennaio 2025, n. 527);
- la misura della sospensione non ha natura sanzionatoria, essendo volta a impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività, sicché tale misura non è correlata alla responsabilità del titolare dell’esercizio commerciale, ma risponde all’obiettiva esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti e in generale del pubblico (Cons. Stato, Sez. III, 10 marzo 2025, n. 1932).
Ciò premesso, il provvedimento gravato contiene un elenco, con relativa descrizione, di dodici episodi di violenza, aggressione e rissa verificatisi nella discoteca in meno di un anno, di cui ben sei consumatisi tra l’11 ottobre 2025 e il 16 novembre 2025, tutt’altro che irrilevanti o privi di riscontro, essendo culminati in alcuni casi con il ferimento di persone, talché gli stessi assumono rilievo sintomatico di una situazione di incontrollato pericolo, condizione specifica di rischio richiesta come presupposto per la temporanea sospensione delle licenze in questione. Inoltre, occorre sottolineare che i documenti versati in atti non confermano affatto il preteso fattivo contributo della sicurezza interna all’accertamento di tali episodi di violenza, dal momento che soltanto con riferimento ai fatti del 2 marzo 2025 l’intervento dei Carabinieri è stato richiesto da personale addetto alla sicurezza del locale; in occasione dei fatti occorsi in data 15 novembre 2025 alle ore 4:15 i Carabinieri erano già presenti presso il locale per un altro intervento (richiesto da un avventore), quando un addetto alla sicurezza riferiva di un ragazzo rimasto ferito a seguito di un’aggressione.
Non sono condivisibili neppure le doglianze con cui la ricorrente ha lamentato la propria mancanza di responsabilità, atteso che, come già evidenziato, la finalità della disposizione normativa in parola non è sanzionatoria, ma di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza.
La valutazione compiuta dal Questore di Alessandria non appare inficiata da profili di illogicità e irragionevolezza in considerazione di quanto emerso dai ripetuti controlli effettuati dalle forze dell’ordine, controlli che risultano sufficienti, tanto sotto il profilo numerico quanto sotto il profilo della frequenza nell’arco temporale considerato, per ritenere accertata la costante presenza di soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza dei cittadini nel locale pubblico in questione.
Con il terzo motivo di impugnazione svolto in via subordinata, la ricorrente sostiene che la misura massima della durata della sospensione appare irragionevole e inutilmente afflittiva, attesa la modesta gravità degli episodi contestati e, pertanto, ha chiesto che, in caso di conferma della sospensione, la stessa sia ridotta nella sua durata.
Il Collegio osserva che anche tale doglianza, volta a contestare la proporzionalità e l’adeguatezza della misura applicata, risulta infondata.
Nel caso in esame, premesso l’elevato grado di discrezionalità sotteso al potere di sospensione de quo e la gravità degli episodi in questione – oggettivamente in grado di suscitare notevoli preoccupazioni per l’ordine e la sicurezza pubblica – non risulta che il potere sia stato esercitato in palese spregio delle regole di proporzionalità e ragionevolezza.
Invero, la preminenza degli interessi pubblici presidiati dalla potestà in esame e la notevole consistenza dell’impianto fattuale descritto, che ne ha fondato l’esercizio, consentono di ritenere che l’amministrazione abbia operato un’applicazione non irragionevole della normativa in materia, anche con riferimento alla determinazione del tempo della sospensione.
In merito occorre rammentare che, secondo l’art. 9 della Legge 25 agosto 1991 n. 287 “ Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi ”, la sospensione prevista dall’art. 100 del T.U.L.P.S. è, normalmente, non superiore a quindici giorni.
In ogni caso la durata in questione risulta giustificata dalla continua reiterazione degli episodi di pericolo per la sicurezza pubblica, tenuto altresì conto dell’ampia discrezionalità del Questore nella materia, che nella specie non risulta essere stata applicata in maniera contraria ai canoni di logicità, ragionevolezza e coerenza (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 17 maggio 2022, n. 3880).
Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OS RN, Presidente
RO ON, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO ON | OS RN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.