Articolo 4 della Legge 6 agosto 1966, n. 629
Articolo 3Articolo 5
Versione
3 settembre 1966
Art. 4.
Gli enti e le Amministrazioni previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere autorizzati a trasferire le somme tenute in conto corrente con il Tesoro in conti correnti presso aziende e istituti di credito - aventi un patrimonio fra capitale e riserve non inferiore a quello che sara' determinato dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio - entro i limiti massimi di giacenza e di importo che saranno determinati dal Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 3 settembre 1966
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