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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/08/2025, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 8143 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
elettivamente rappresentata e difesa come in atti;
Parte_1
- OPPONENTE -
E
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in Controparte_1 atti;
- OPPOSTO -
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. , in forza di ordinanza emessa nel procedimento n. Controparte_1
RG. 365/2014 Volontaria Giurisdizione della Corte di Appello di Napoli e decreto
Presidenziale emesso nel procedimento n. RG 7424/2013 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in sede di divorzio, notificava a atto di Parte_1 precetto per la somma complessiva di € 19456,32, somme dovute per il mantenimento delle figlie minori e . Per_1 Per_2
Con atto di citazione ritualmente notificato odierna Parte_1 opponente ha impugnato il precetto notificato ad istanza di Controparte_1 in data 7 ottobre 2022 con cui le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di €19.456,32. L'intimazione veniva notificata sulla scorta del decreto presidenziale emesso in data 17.10.2014 N. 1474/2014.
I motivi di doglianza sono così sintetizzabili. Con il primo motivo la deducente ha contestato il difetto di procura dell'avvocato di parte opposta il quale avrebbe redatto il precetto pur essendo privo del relativo potere.
Ha poi eccepito la intervenuta prescrizione del diritto dell'opposto a percepire le somme intimate.
Contesta altresì un abusivo riempimento del titolo esecutivo notificato, a suo dire corretto “ a mano” con riferimento al cognome del precettante.
Da ultimo deduce la eccessività della somma richiesta e a riprova di aver effettivamente versato le somme dovute produce varie ricevute
Si è costituito l'opposto deducendo l'infondatezza delle opposte eccezioni.
Nella comparsa di costituzione e risposta ha altresì disconosciuto la firma sulle ricevute versate in atti dalla odierna opponente. Senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza del 26 novembre 2024 lo scrivente Magistrato assegnava la causa in decisione concedendo alle parti i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Così sintetizzati, i motivi di opposizione vanno a collocarsi nell'ambito di operatività tracciato dall'art.615 cpc e dunque nel quadro di una opposizione preventiva alla esecuzione trattandosi di motivi che involgono l'an debeatur e tanto anche con riferimento alla eccessività della somma portata dal precetto.
Le doglianze appaiono tuttavia infondate per i motivi che si vanno ad illustrare.
In via preliminare quanto al difetto di procura, è agevole verificare a margine del titolo esecutivo, il suo conferimento anche per le fasi di esecuzione.
In particolare la procura a margine del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contiene l'espresso riferimento al conferimento del potere di rappresentanza e difesa anche nella fase esecutiva.
Quanto alla eventuale prescrizione giova ricordare quanto chiarito dalla
Corte di Cassazione nella sentenza n. 13414/2010 circa gli assegni di mantenimento per i figli, assegni che: “costituendo prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno, ai sensi dell'art. 2948,
n. 4, cod. civ., si prescrivono in cinque anni, non rilevando, al fine dell'operatività di tale norma – anziché di quella dell'art. 2953 – il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, costituendo questa fonte dell'obbligazione periodica e titolo esecutivo per l'esazione dei singoli ratei, ma non costituendo invece giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto della particolare struttura delle obbligazioni in questione. I suddetti assegni, infatti, si ricollegano ad obbligazioni di durata (Cass. 4 aprile 2005, n.
6975) le quali sono caratterizzate da una “causa debendi” continuativa, nel senso che in tali obbligazioni, per l'interesse che sono volte a realizzare – in relazione al quale il protrarsi e ripetersi nel tempo delle prestazioni costituisce una caratteristica ontologica – le singole prestazioni, ancorché fra loro connesse ed aventi un'unica fonte, sono dotate di autonomia, maturandosi in momenti successivi ed essendo correlativamente suscettibili di vicende giuridiche autonome.” A differenza di quanto sostenuto dall' la sospensione della CP_1 prescrizione tra coniugi di cui all'art.2941 n.1 cc non trova applicazione al credito dovuto per l'assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla ratio legis da individuarsi tenuto coto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e quindi della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione infatti non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge collegata a turbare l'armonia familiare poiché è già subentrata una crisi conclamata (cfr
Cass. 7981/2014).
In ogni caso nessuna prescrizione può dirsi maturata in quanto è agli atti del giudizio la sentenza del 19.01.2023 con cui la è stata condannata dal Pt_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di cui all'art.570 bis cp, dunque la querela sporta nei suoi confronti è valsa quale atto interruttivo della prescrizione.
Con riferimento alla contestazione mera della eccessività della somma precettata, ne va sottolineata la genericità non riferita ad adempimenti specifici e di cui l'odierna opponente non fornisce prova.
Quanto poi alla manomissione manuale del titolo di cui l'opponente accusa l'opposto giova ricordare che il procuratore di parte opposta ha versato in atti copia del titolo esecutivo attestando che tale copia è conforme all'originale esecutivo informatico rilasciata nel fascicolo telematico. Tale attestazione è valida fino a querela di falso.
Peraltro tanto parte attrice quanto parte convenuta depositano in atti copia di una missiva con cui il procuratore della opponente invia formali scuse al procuratore di parte opposta per aver ritenuto dallo stesso apposta una correzione a penna sul titolo esecutivo. afferma di aver corrisposto somme all' a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento, per un totale di € 2000,00 ed allega le ricevute a suo dire sottoscritte da . CP_1
Al riguardo giova osservare che l'opposto ha immediatamente disconosciuto la firma in calce alle ricevute e la non ne ha chiesto la verificazione. Pt_1
Peraltro emerge ictu oculi la totale divergenza della firma di Controparte_1 quale risulta autenticata dal procuratore in sede di conferimento della procura e la firma apposta sulle ricevute presentate dalla . Pt_1
Alla luce delle motivazioni illustrate l'opposizione va rigettata.
4. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e deve essere liquidata come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo in considerazione l'attività processuale posta in essere, ovvero fasi introduttiva e decisionale.
Non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art.96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dr.ssa Linda
Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONDANNA l'opponente alla refusione delle spese di lite Parte_1 nei confronti della parte opposta , spese che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 2478,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 14 agosto 2025
Il Giudice
Dr.ssa Linda Catagna