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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 3909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3909 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. FR CE Presidente dott.ssa AB IA Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2267/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Paolo Palma e Valeria Cimino, rappresentanti e difensori;
– ricorrente –
E
nata a [...] l'[...] (c.f.: , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. FR Luzio, rappresentante e difensore;
– resistente –
E NEI CONFRONTI DI
, non rappresentato né difeso;
Controparte_2
– terzo interessato –
OGGETTO: attribuzione di quota di pensione di reversibilità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note del 3/10/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/2/2025, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con l 18/10/1989 e di aver divorziato dallo Persona_1
1 stesso in forza della sentenza n. 114/2003 del 21-26/3/2003, con la quale le è stato riconosciuto, tra l'altro, un assegno divorzile di € 220,00, ha chiesto la determinazione della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge, deceduto il 2/1/2024, da determinare nella misura del 40%.
Con memoria di costituzione depositata telematicamente il 16/5/2025, si è costituita coniuge superstite di contestando quanto esposto CP_1 Persona_1
dalla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, di determinare la quota della pensione di reversibilità in favore della ricorrente nella misura del 10%.
All'udienza del 19/6/2025, il Giudice delegato ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa: ripartizione della pensione di reversibilità nella misura del 20% in favore della ricorrente e dell'80% in favore della resistente.
Scaduto il termine del 9/10/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di aderire alla predetta proposta e, pertanto, hanno chiesto la decisione della causa.
Deve, pertanto, disporsi, nell'accordo delle parti, la ripartizione della pensione di reversibilità relativa a nella misura del 20% in favore di Persona_1 Parte_1
e nella misura dell'80% in favore di
[...] CP_1
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) stabilisce nella misura del 20% e dell'80% il criterio di ripartizione della quota disponibile della pensione di reversibilità del defunto Persona_1
rispettivamente spettante a ed a Parte_1 CP_1
b) ordina, di conseguenza, all' di corrispondere alle beneficiarie la quota CP_3
disponibile della predetta pensione di reversibilità (ripartita nella misura del 20% in favore di e dell'80% in favore di , con Parte_1 CP_1
decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso di quest'ultimo;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 10 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
2 AB IA FR CE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. FR CE Presidente dott.ssa AB IA Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2267/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Paolo Palma e Valeria Cimino, rappresentanti e difensori;
– ricorrente –
E
nata a [...] l'[...] (c.f.: , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. FR Luzio, rappresentante e difensore;
– resistente –
E NEI CONFRONTI DI
, non rappresentato né difeso;
Controparte_2
– terzo interessato –
OGGETTO: attribuzione di quota di pensione di reversibilità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note del 3/10/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/2/2025, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con l 18/10/1989 e di aver divorziato dallo Persona_1
1 stesso in forza della sentenza n. 114/2003 del 21-26/3/2003, con la quale le è stato riconosciuto, tra l'altro, un assegno divorzile di € 220,00, ha chiesto la determinazione della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge, deceduto il 2/1/2024, da determinare nella misura del 40%.
Con memoria di costituzione depositata telematicamente il 16/5/2025, si è costituita coniuge superstite di contestando quanto esposto CP_1 Persona_1
dalla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, di determinare la quota della pensione di reversibilità in favore della ricorrente nella misura del 10%.
All'udienza del 19/6/2025, il Giudice delegato ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa: ripartizione della pensione di reversibilità nella misura del 20% in favore della ricorrente e dell'80% in favore della resistente.
Scaduto il termine del 9/10/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di aderire alla predetta proposta e, pertanto, hanno chiesto la decisione della causa.
Deve, pertanto, disporsi, nell'accordo delle parti, la ripartizione della pensione di reversibilità relativa a nella misura del 20% in favore di Persona_1 Parte_1
e nella misura dell'80% in favore di
[...] CP_1
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) stabilisce nella misura del 20% e dell'80% il criterio di ripartizione della quota disponibile della pensione di reversibilità del defunto Persona_1
rispettivamente spettante a ed a Parte_1 CP_1
b) ordina, di conseguenza, all' di corrispondere alle beneficiarie la quota CP_3
disponibile della predetta pensione di reversibilità (ripartita nella misura del 20% in favore di e dell'80% in favore di , con Parte_1 CP_1
decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso di quest'ultimo;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 10 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
2 AB IA FR CE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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