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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/11/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott.Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice riunito in camera di consiglio, sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 863 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
AL SE
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'AVv. Controparte_1 C.F._2
AL SE
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
pagina 1 di 3 INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 05/5/2025 ha proposto Parte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a CO AN in data 29/09/2007 con , dal quale è nata la figlia in Controparte_2 Per_1
data 15/9/2009 esponendo che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendo trascorsi i termini di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, definita con sentenza pubblicata in data 20/3(2023 recante il n.
387/23 passata in giudicato.
si è costituita in giudizio. Controparte_2
All'udienza dell'11/11/2025 le parti hanno formalizzato l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il Collegio osserva: la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898.
Ed infatti, con sentenza pubblicata in data 20/03/2023 recante il n. 387/23 passata in giudicato, il Tribunale di Castrovillari ha pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi e . Parte_1 Controparte_2
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55), non è stata mai più ripristinata.
Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo: “pronunciarsi divorzio alle stesse condizioni della separazione, con la precisazione che l'assegno in favore della minore è di € 350,00 mensili e l'assegno unico viene percepito al 100% dall' Aspirante”.
pagina 2 di 3 Poiché i patti non sono contrari a norme imperative e sono conformi agli interessi della minore. il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al R.G. n.
863/2025, così provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a CO
AN in data 29/09/2007 tra i coniugi e Parte_1 CP_2
( atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 50, Parte II, Serie
[...]
A, Anno 2007) secondo le condizioni riportate in parte motiva
2. COMPENSA le spese di giudizio.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 14/11/2025.
La Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott.Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice riunito in camera di consiglio, sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 863 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
AL SE
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'AVv. Controparte_1 C.F._2
AL SE
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
pagina 1 di 3 INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 05/5/2025 ha proposto Parte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a CO AN in data 29/09/2007 con , dal quale è nata la figlia in Controparte_2 Per_1
data 15/9/2009 esponendo che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendo trascorsi i termini di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, definita con sentenza pubblicata in data 20/3(2023 recante il n.
387/23 passata in giudicato.
si è costituita in giudizio. Controparte_2
All'udienza dell'11/11/2025 le parti hanno formalizzato l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il Collegio osserva: la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898.
Ed infatti, con sentenza pubblicata in data 20/03/2023 recante il n. 387/23 passata in giudicato, il Tribunale di Castrovillari ha pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi e . Parte_1 Controparte_2
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55), non è stata mai più ripristinata.
Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo: “pronunciarsi divorzio alle stesse condizioni della separazione, con la precisazione che l'assegno in favore della minore è di € 350,00 mensili e l'assegno unico viene percepito al 100% dall' Aspirante”.
pagina 2 di 3 Poiché i patti non sono contrari a norme imperative e sono conformi agli interessi della minore. il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al R.G. n.
863/2025, così provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a CO
AN in data 29/09/2007 tra i coniugi e Parte_1 CP_2
( atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 50, Parte II, Serie
[...]
A, Anno 2007) secondo le condizioni riportate in parte motiva
2. COMPENSA le spese di giudizio.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 14/11/2025.
La Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola
pagina 3 di 3