Cass. pen., sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 236
CASS
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per vizio di notificazione dell'avviso di udienza

    La Corte ha ritenuto che, anche in presenza di eventuali vizi della notifica, nessuna nullità si è prodotta poiché il ricorrente era presente all'udienza e non ha lamentato di averne avuto conoscenza tardiva.

  • Rigettato
    Nullità per omessa indicazione del fine pena e delle detrazioni

    La Corte ha stabilito che la mancata indicazione del computo delle detrazioni nel provvedimento di esecuzione non è sanzionata da nullità e, nel caso concreto, non è stato dedotto quale specifico pregiudizio avrebbe comportato.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse ad impugnare un provvedimento favorevole

    L'impugnazione di un provvedimento favorevole è ammissibile solo se dall'accoglimento del ricorso possa derivare un concreto vantaggio per il ricorrente. Poiché l'ordinanza ha accolto l'istanza e il ricorso non evidenzia alcun pregiudizio, l'impugnazione è priva di interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 236
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 236
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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