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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 3235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3235 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2555 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022, alla quale è stata riunita quella portante n. R.G. 4513/22, vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domici- Parte_1 liata presso lo studio dell'Avv. MIRTO CATERINA che la rappresenta e difende per mandato in atti unitamente e disgiuntamente all'avv. TUMMINELLO NADIA e ASARO LAURA
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente domici- Controparte_1 liato in Palermo, presso lo studio dell'Avv. PETRULLI GRAZIA, VIA XX SETTEMBRE 70
90100 PALERMO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
23/04/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 6-11/04/23, della sentenza non definitiva n.
1773/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano
Tribunale di Palermo sez. I civile da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2. DOMANDA DI ADDEBITO
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di va- lutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri po- sti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infat- ti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la viola- zione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazio- ne, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale mi- sura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Ora, nel caso di specie, ambo le parti hanno spiegato domande reciproche di addebito: parte ricorrente nella memoria integrativa (legittimamente, in ragione del carattere bifasico del giudizio di separazione personale che, rispondente all'interesse stesso che il ricorrente avrebbe potuto avere di non “spendere” nel ricorso ex art. 706 c.p.c. quella domanda per non escludere a priori una soluzione consensuale della crisi familiare, trovava inequivoco sostegno, quanto alla sua struttura, nella disciplina di riforma contenuta nell'art. 709 c.p.c., comma 3) ha attribuito all'odierno resistente la responsabilità della intollerabilità della con- vivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, del dovere di assistenza materiale, avendo questi omesso di attivarsi nel reperimento di un'attività lavora- tiva idonea a contribuire al sostentamento economico della famiglia.
Dal canto suo, il resistente già nel primo atto difensivo ha di contro chiesto addebitarsi la responsabilità alla moglie per avere trascurato la famiglia per inseguire proprie ambizioni personali e lavorative.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile A questo proposito, nel corso della attività istruttoria può dirsi acquisita la prova di ambo le prospettazioni delle parti, ovvero della particolarità dell'assetto familiare in cui, a fronte della impegnata in attività lavorativa (teste : “sì, è vero, mia figlia, dopo so- Pt_1 Tes_1 li due mesi dalla nascita d , dovette riprendere il lavoro e io per un anno si recavo tut- Per_1 te le mattine, presso la sua abitazione per accudire la nipote”), il non avrebbe CP_1 inizialmente messo a frutto i propri studi in maniera stabile, dedicandosi quindi maggior- mente alle esigenze della figlia e rifiutando, pertanto, di tentare il reperimento di un'attività lavorativa lontana dalla stessa, sicuro dell'apporto economico della moglie (teste : “si Tes_1 discusse della possibilità di cercare lavoro fuori dal territorio palermitano, dal momento che al nord c'erano più sbocchi lavorativi. Vero è che, in quella occasione, il sig. ri- CP_1 spondeva che non si sarebbe mai allontanato dalla famiglia, ma soprattutto dalla figlia”; te- ste Speciale: “si discusse della possibilità di cercare lavoro fuori dal territorio palermitano, dal momento che al nord c'erano più sbocchi lavorativi. È vero che, in quella occasione, il sig. rispondeva che non si sarebbe mai allontanato dalla famiglia, ma soprattutto CP_1 dalla figlia. Teste : “Nel corso della nostra frequentazione, anche co Tes_2 Persona_2
[.
, ho appurato che tutte le incombenze di governo della casa ed accudimento della minore erano svolte da . La sig.r un giorno mi disse, scherzando, che da quando CP_1 Pt_1 era sposata aveva passato lo straccio 4 volte”).
Dall'altro lato, la si sarebbe divisa tra la propria attività lavorativa di libera Pt_1 professionista e i suoi doveri familiari (come confermato dai testi e Tes_3 Tes_4 sull'interessamento della madre sul percorso scolastico della figlia), trascorrendo conse- guentemente più tempo fuori dall'abitazione per espletare il proprio lavoro, anche per l'evidente bisogno di produrre reddito (teste “il sig. offendeva la moglie Tes_5 CP_1 criticando il fatto che non fosse mai a casa, e che pensava solo “a fare corsi di aggiornamen- to invece di fargli trovare un pasto caldo e la tavola apparecchiata”. in quella occasione, la sig.ra dichiarava che avrebbe lavorato meno se il marito l'avesse coadiuvata eco- Pt_1 nomicamente nella gestione della famiglia”), occupandosi legittimamente anche della pro- pria persona (“testi e : “vero, nell'anno 2018 la sig.ra Tes_6 Tes_7 Parte_1 ha cominciato gli allenamenti di body building per perdere il peso accumulato durante la gravidanza”).
In altri termini, atteso che come sopra ricordato, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necessario, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, la valutazione
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile complessiva del comportamento di entrambi i coniugi non consente di attribuire all'uno a o all'altra la responsabilità dell'incrinarsi irreversibile del rapporto coniugale, quanto piutto- sto mostra come l'originario equilibrio della coppia (fondato evidentemente sulla speranza iniziale della di una contribuzione economica alle esigenze familiari da parte del Pt_1 marito, per un verso, e l'accollo – più o meno soddisfatto - da parte del del suo CP_1 ruolo di coniuge dedicato alle faccende più prettamente domestiche) sia in seguito venuto meno di pari passo all'affievolirsi del sentimento affettivo.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte le reciproche domande di addebito non meritano accoglimento.
3. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” confer- mando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, no- nostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e forma- zione-ne.
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto l'affidamento con- diviso della figlia minorenne , nata il [...], con conferma del regime pa- Per_1 ritetico previsto in ordinanza presidenziale, la cui tenuta e rispondenza all'interesse della minore è confermata nella nota del Consultorio familiare dell'aprile 2024.
4. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Non appaiono sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale, di esclusiva proprietà della , stante il regime di collocamento Pt_1 paritetico.
5. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che CP_1
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in
[...] proprio favore, nonché a titolo di concorso al mantenimento del figlio della coppia.
5.1. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconduci- bili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determi- nazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità red- dituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Alla previsione del domicilio paritetico alternato consegue la determinazione dell'obbligo di ciascuno dei genitori di contribuire al mantenimento diretto della minore per il periodo di permanenza della stessa presso la propria abitazione.
Quanto alle spese straordinarie, le parti parte vanno obbligate, altresì, a contribuire al
50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019, stante il venire meno di quello squilibrio che aveva giustificato la decisione in seno al provvedimento presidenzia- le per le ragioni che più diffusamente si vanno a esporre.
5.2.ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi- sta una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione.
Infatti, per il riconoscimento dell'assegno in sede di separazione, ex articolo 156 c.c., i redditi adeguarti al mantenimento, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, devo- no essere individuati in rapporto con il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza del ma- trimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consi- stenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddi- tuali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in fa- vore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi- nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Nel caso di specie, la situazione economica di partenza, che aveva giustificato il ricono- scimento di un obbligo al mantenimento in capo a e nei confronti di Parte_1
, appare venuta meno alla luce della stabilizzazione lavorativa del PI- Controparte_1
SCIOTTA.
Come già affermato in sede di sub-procedimento n. 1, concluso con provvedimento del
23/01/2024, la capacità economica del resistente si sarebbe raddoppiata a seguito della stabilizzazione col contratto a tempo indeterminato.
In più, altro indicatore della capacità finanziaria del è anche l'acquisto CP_1 dell'immobile, come documentato e non negato, e la stipula di un finanziamento.
Mettendo, quindi, a confronto ancora una volta le dichiarazioni reddituali delle parti,
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile non è più attuale la valutazione di significativa disparità reddituale che aveva giustificato l'attribuzione al della qualifica di coniuge debole e alla di coniuge CP_1 Pt_1 economicamente più forte: se è vero che i redditi da libera professione possono oscillare e anche essere meno tracciabili rispetto ad un impiego da dipendente, è altresì innegabile che,
a fronte di dati economici del tutto sovrapponibili, il reddito da lavoro dipendente ha carat- tere di maggiore stabilità, oltre che garanzie previdenziali che valgono a compensare le eventuali oscillazioni migliorative della libera professione, di cui sopra.
Tale ragionamento induce, pertanto, a ritenere non dovuto alcun mantenimento in favo- re del , essendo intervenuta la prova della sussistenza dei mezzi economici a di- CP_1 sposizione dello stesso per conservare il tenore di vita in costanza di matrimonio, come da ratio giustificatrice dell'assegno riconoscibile in sede di separazione.
Da qui, va revocato l'obbligo posto a carico di , con decorrenza dalla Parte_1 mensilità successiva alla presente decisione, essendo la pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale recipro- ca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'in- tegrale compensazione delle spese processuali tra le parti, anche dei sub-procedimenti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 1773/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia , nata il 18 mag- Per_1 gio 2016, ad entrambi i genitori, con domicilio paritetico alternato secondo le modalità in- dicate in parte motiva;
rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
stabilisce che ciascuno dei genitori è chiamato al mantenimento diretto della minore per il periodo di permanenza della stessa presso la propria abitazione;
pone a carico di ciascuna parte l'obbligo di contribuire al 50% delle spese c.d. straordi- narie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvo- cati di Palermo in data 2 luglio 2019;
- 8 - Tribunale di Palermo sez. I civile rigetta la domanda di mantenimento personale spiegata da , revo- Controparte_1 cando l'obbligo posto a carico di con decorrenza dalla mensilità suc- Parte_1 cessiva alla data di pubblicazione della presente decisione;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, anche dei sub- procedimenti;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 9 - Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2555 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022, alla quale è stata riunita quella portante n. R.G. 4513/22, vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domici- Parte_1 liata presso lo studio dell'Avv. MIRTO CATERINA che la rappresenta e difende per mandato in atti unitamente e disgiuntamente all'avv. TUMMINELLO NADIA e ASARO LAURA
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente domici- Controparte_1 liato in Palermo, presso lo studio dell'Avv. PETRULLI GRAZIA, VIA XX SETTEMBRE 70
90100 PALERMO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
23/04/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 6-11/04/23, della sentenza non definitiva n.
1773/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano
Tribunale di Palermo sez. I civile da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2. DOMANDA DI ADDEBITO
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di va- lutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri po- sti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infat- ti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la viola- zione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazio- ne, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale mi- sura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Ora, nel caso di specie, ambo le parti hanno spiegato domande reciproche di addebito: parte ricorrente nella memoria integrativa (legittimamente, in ragione del carattere bifasico del giudizio di separazione personale che, rispondente all'interesse stesso che il ricorrente avrebbe potuto avere di non “spendere” nel ricorso ex art. 706 c.p.c. quella domanda per non escludere a priori una soluzione consensuale della crisi familiare, trovava inequivoco sostegno, quanto alla sua struttura, nella disciplina di riforma contenuta nell'art. 709 c.p.c., comma 3) ha attribuito all'odierno resistente la responsabilità della intollerabilità della con- vivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, del dovere di assistenza materiale, avendo questi omesso di attivarsi nel reperimento di un'attività lavora- tiva idonea a contribuire al sostentamento economico della famiglia.
Dal canto suo, il resistente già nel primo atto difensivo ha di contro chiesto addebitarsi la responsabilità alla moglie per avere trascurato la famiglia per inseguire proprie ambizioni personali e lavorative.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile A questo proposito, nel corso della attività istruttoria può dirsi acquisita la prova di ambo le prospettazioni delle parti, ovvero della particolarità dell'assetto familiare in cui, a fronte della impegnata in attività lavorativa (teste : “sì, è vero, mia figlia, dopo so- Pt_1 Tes_1 li due mesi dalla nascita d , dovette riprendere il lavoro e io per un anno si recavo tut- Per_1 te le mattine, presso la sua abitazione per accudire la nipote”), il non avrebbe CP_1 inizialmente messo a frutto i propri studi in maniera stabile, dedicandosi quindi maggior- mente alle esigenze della figlia e rifiutando, pertanto, di tentare il reperimento di un'attività lavorativa lontana dalla stessa, sicuro dell'apporto economico della moglie (teste : “si Tes_1 discusse della possibilità di cercare lavoro fuori dal territorio palermitano, dal momento che al nord c'erano più sbocchi lavorativi. Vero è che, in quella occasione, il sig. ri- CP_1 spondeva che non si sarebbe mai allontanato dalla famiglia, ma soprattutto dalla figlia”; te- ste Speciale: “si discusse della possibilità di cercare lavoro fuori dal territorio palermitano, dal momento che al nord c'erano più sbocchi lavorativi. È vero che, in quella occasione, il sig. rispondeva che non si sarebbe mai allontanato dalla famiglia, ma soprattutto CP_1 dalla figlia. Teste : “Nel corso della nostra frequentazione, anche co Tes_2 Persona_2
[.
, ho appurato che tutte le incombenze di governo della casa ed accudimento della minore erano svolte da . La sig.r un giorno mi disse, scherzando, che da quando CP_1 Pt_1 era sposata aveva passato lo straccio 4 volte”).
Dall'altro lato, la si sarebbe divisa tra la propria attività lavorativa di libera Pt_1 professionista e i suoi doveri familiari (come confermato dai testi e Tes_3 Tes_4 sull'interessamento della madre sul percorso scolastico della figlia), trascorrendo conse- guentemente più tempo fuori dall'abitazione per espletare il proprio lavoro, anche per l'evidente bisogno di produrre reddito (teste “il sig. offendeva la moglie Tes_5 CP_1 criticando il fatto che non fosse mai a casa, e che pensava solo “a fare corsi di aggiornamen- to invece di fargli trovare un pasto caldo e la tavola apparecchiata”. in quella occasione, la sig.ra dichiarava che avrebbe lavorato meno se il marito l'avesse coadiuvata eco- Pt_1 nomicamente nella gestione della famiglia”), occupandosi legittimamente anche della pro- pria persona (“testi e : “vero, nell'anno 2018 la sig.ra Tes_6 Tes_7 Parte_1 ha cominciato gli allenamenti di body building per perdere il peso accumulato durante la gravidanza”).
In altri termini, atteso che come sopra ricordato, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necessario, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, la valutazione
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile complessiva del comportamento di entrambi i coniugi non consente di attribuire all'uno a o all'altra la responsabilità dell'incrinarsi irreversibile del rapporto coniugale, quanto piutto- sto mostra come l'originario equilibrio della coppia (fondato evidentemente sulla speranza iniziale della di una contribuzione economica alle esigenze familiari da parte del Pt_1 marito, per un verso, e l'accollo – più o meno soddisfatto - da parte del del suo CP_1 ruolo di coniuge dedicato alle faccende più prettamente domestiche) sia in seguito venuto meno di pari passo all'affievolirsi del sentimento affettivo.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte le reciproche domande di addebito non meritano accoglimento.
3. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” confer- mando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, no- nostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e forma- zione-ne.
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto l'affidamento con- diviso della figlia minorenne , nata il [...], con conferma del regime pa- Per_1 ritetico previsto in ordinanza presidenziale, la cui tenuta e rispondenza all'interesse della minore è confermata nella nota del Consultorio familiare dell'aprile 2024.
4. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Non appaiono sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale, di esclusiva proprietà della , stante il regime di collocamento Pt_1 paritetico.
5. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che CP_1
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in
[...] proprio favore, nonché a titolo di concorso al mantenimento del figlio della coppia.
5.1. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconduci- bili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determi- nazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità red- dituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Alla previsione del domicilio paritetico alternato consegue la determinazione dell'obbligo di ciascuno dei genitori di contribuire al mantenimento diretto della minore per il periodo di permanenza della stessa presso la propria abitazione.
Quanto alle spese straordinarie, le parti parte vanno obbligate, altresì, a contribuire al
50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019, stante il venire meno di quello squilibrio che aveva giustificato la decisione in seno al provvedimento presidenzia- le per le ragioni che più diffusamente si vanno a esporre.
5.2.ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi- sta una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione.
Infatti, per il riconoscimento dell'assegno in sede di separazione, ex articolo 156 c.c., i redditi adeguarti al mantenimento, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, devo- no essere individuati in rapporto con il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza del ma- trimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consi- stenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddi- tuali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in fa- vore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi- nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Nel caso di specie, la situazione economica di partenza, che aveva giustificato il ricono- scimento di un obbligo al mantenimento in capo a e nei confronti di Parte_1
, appare venuta meno alla luce della stabilizzazione lavorativa del PI- Controparte_1
SCIOTTA.
Come già affermato in sede di sub-procedimento n. 1, concluso con provvedimento del
23/01/2024, la capacità economica del resistente si sarebbe raddoppiata a seguito della stabilizzazione col contratto a tempo indeterminato.
In più, altro indicatore della capacità finanziaria del è anche l'acquisto CP_1 dell'immobile, come documentato e non negato, e la stipula di un finanziamento.
Mettendo, quindi, a confronto ancora una volta le dichiarazioni reddituali delle parti,
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile non è più attuale la valutazione di significativa disparità reddituale che aveva giustificato l'attribuzione al della qualifica di coniuge debole e alla di coniuge CP_1 Pt_1 economicamente più forte: se è vero che i redditi da libera professione possono oscillare e anche essere meno tracciabili rispetto ad un impiego da dipendente, è altresì innegabile che,
a fronte di dati economici del tutto sovrapponibili, il reddito da lavoro dipendente ha carat- tere di maggiore stabilità, oltre che garanzie previdenziali che valgono a compensare le eventuali oscillazioni migliorative della libera professione, di cui sopra.
Tale ragionamento induce, pertanto, a ritenere non dovuto alcun mantenimento in favo- re del , essendo intervenuta la prova della sussistenza dei mezzi economici a di- CP_1 sposizione dello stesso per conservare il tenore di vita in costanza di matrimonio, come da ratio giustificatrice dell'assegno riconoscibile in sede di separazione.
Da qui, va revocato l'obbligo posto a carico di , con decorrenza dalla Parte_1 mensilità successiva alla presente decisione, essendo la pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale recipro- ca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'in- tegrale compensazione delle spese processuali tra le parti, anche dei sub-procedimenti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 1773/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia , nata il 18 mag- Per_1 gio 2016, ad entrambi i genitori, con domicilio paritetico alternato secondo le modalità in- dicate in parte motiva;
rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
stabilisce che ciascuno dei genitori è chiamato al mantenimento diretto della minore per il periodo di permanenza della stessa presso la propria abitazione;
pone a carico di ciascuna parte l'obbligo di contribuire al 50% delle spese c.d. straordi- narie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvo- cati di Palermo in data 2 luglio 2019;
- 8 - Tribunale di Palermo sez. I civile rigetta la domanda di mantenimento personale spiegata da , revo- Controparte_1 cando l'obbligo posto a carico di con decorrenza dalla mensilità suc- Parte_1 cessiva alla data di pubblicazione della presente decisione;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, anche dei sub- procedimenti;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 9 - Tribunale di Palermo sez. I civile