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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria
Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 19213 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 cpc, riservata in decisione all'udienza del 12.11.2024 e vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Rossi (cod. fisc. ) –, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio elettivamente domicilia, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione opponente
E
, in persona dell'amm.re p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Fabio Esposito, presso il cui studio elegge domicilio, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione opposto
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2024, i procuratori concludevano riportandosi ai propri atti difensivi ed il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con il presente giudizio il , ha proposto opposizione avverso tre precetti notificati Parte_1 il 29.07.2022, dal , per i seguenti crediti: atto di precetto per Controparte_1 complessivi euro 9.310,22 in virtù di sentenza n. 11275/2013 depositata in data 14/10/2013 e notificata
il giudice 1 Maria Ludovica Russo in data 07/11/2013 con la quale il Tribunale di Napoli condannava la IG.ra al
Parte_2 pagamento delle spese di lite per euro 6.220,00 di cui 20,00 per esborsi ed euro 6.200,00 per compensi, oltre iva e cpa;
atto di precetto per complessivi euro 3.115,22 in virtù di sentenza n. 3255/2013 depositata in data 11/03/2013 e notificata in data 27/11/2013 con la quale il Tribunale di Napoli condannava la IG.ra al pagamento delle spese di giudizio per euro 2.000,00 oltre iva e
Parte_2 cpa;
atto di precetto in base a sentenza esecutiva n. 11723/15 emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data 31/03/2015 per complessivi euro 1.043,26 con la quale la IG.ra veniva condannata
Parte_2 al pagamento delle spese di lite in favore del predetto condominio quantificate in uro 720,00 oltre rimborso forfettario, i.v.a e c.p.a. Il chiariva che detti precetti erano stati notificati allo stesso Parte_1 nella sua qualità di erede della IG.ra , deceduta in data 20.12.2016.
Parte_2
Ciò posto deduceva: la nullità degli atti di precetto per carenza della procura alle liti rilasciata al difensore costituito;
la violazione del principio della infrazionabilità della domanda;
l'inefficacia dei precetti per carenza di legittimazione attiva ineIGibilità del credito vantato;
l'ineIGibilità del credito vantato: estinzione dell'obbligazione richiamata nei precetti impugnati;
la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di , coerede con l'opponente e pertanto tenuta anche lei Persona_1 al pagamento dei debiti ereditari;
chiedeva pertanto dichiararsi nullo il precetto e comunque ineIGibili le somme ivi richieste, con il governo delle spese, con attribuzione
Si costituiva il , il quale contestando estensivamente Controparte_2
l'assunto attoreo, si opponeva in primis all'integrazione del contraddittorio data la responsabilità solidale tutti gli eredi del de cuius;
chiedeva il rigetto dell'opposizione con governo delle spese
Considerata la documentazione depositata in atti, senza necessità di istruttoria, la causa veniva introitata a sentenza all'udienza del 12.11.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Occorre in primo luogo qualificare i motivi di opposizione proposti.
a) In relazione all'assenza di procura sull'atto di precetto notificato, la deduzione rientra nei motivi di cui all'art. 617 c. 1 c.p.c. e non risulta fondata.
Sul punto, risulta sufficiente ricordare che “in tema di mandato alle liti, la mancata trascrizione della procura sulla copia dell'atto di precetto non è causa di nullità dell'atto perché la disposizione di cui all'art. 125, primo comma, cod. proc. civ. - che impone la sottoscrizione delle parti sia nell'originale che nella copia degli atti - non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a margine, si incorpora nell'atto stesso ed è valida anche se non sia trascritta nella copia notificata (Cfr. Cass.
Sentenza n. 7611 del 31/03/2006, stesso principio, in relazione all'atto di appello, è stato ribadito da
Cass. n. 7286 del 23/03/2018).
il giudice 2 Maria Ludovica Russo Nel nostro caso, il Condominio opposto ha depositato – telematicamente - copia (con attestazione di conformità all'originale, a cura dell'avvocato difensore) dell'originale dell'atto di precetto, munito di idonea procura, sulla cui conformità nessun rilievo è stato effettuato.
b) Tutte le altre doglianze, attenendo all'an ed al quantum del diritto di portare in esecuzione le somme di cui ai notificati precetti, rientrano nell'alveo della previsione di cui all'art. 615 c. 1 c.p.c.
b.1) Per quanto attiene alla carenza di legittimazione sostanziale dell'amministratore CP_3
(in persona del quale è stato notificato l'atto di precetto e conferita la procura al difensore), si
[...] chiarisce quanto segue.
In linea generale, la Suprema Corte è univoca nell'affermare che: “la parte, la quale eccepisce la nullità della procura alle liti rilasciata da un amministratore la cui nomina fosse invalida, ha l'onere di provare non solo che tale nomina era stata già annullata prima del conferimento della procura alle liti, ma anche che quell'amministratore aveva a tale data conseguentemente già perduto la rappresentanza della società in forza della avvenuta sostituzione con altro amministratore” (Cfr. Cass. Sez. 1,
03/01/2013, n. 28); dunque, l'amministratore di condominio, che pur si assuma nominato con delibera illegittima, finché non sostituito, può validamente conferire procura ad un difensore al fine di costituirsi in giudizio per conto del condominio (cfr. Cass. Sez. 2, 30/10/2012, n. 18660; Cass. Sez. 2, 23/01/2007,
n. 1405; Cass. Sez. 2, 27/03/2003, n. 4531; per tutto l'iter argomentativo, si veda Cass 7699/2019).
Nel nostro caso la delibera di nomina dell'amministratore (a causa di un vizio di comunicazione ad uno dei condomini) risulta annullata con sentenza n. 3990/2024, sicuramente dopo la notifica degli atti di precetto;
inoltre (ad abundantiam) in data 23.03.2022, il Condominio ratificava la nomina dell'amministratore (circostanza dedotta dalla parte opposta in citazione e non Controparte_3 contestata dall'opponente); l'eventuale illegittimità anche di tale delibera, risulterebbe inconferente, ai fini del presente giudizio (e comunque dell'attività medio tempore svolta dall'amministratore) in carenza di decisione di annullamento sul punto (cfr. Cass. 7699/2019).
b.2) Per quanto attiene all'avvenuta transazione, dagli atti di causa non risulta potersi desumere la venuta in essere di alcun pagamento, anche parziale, da potersi rapportare ai titoli inseriti nei precetti opposti.
Infatti, gli atti depositati mostrano esclusivamente l'esistenza di un verbale assembleare datato
19.02.2018, in cui l'amministratore viene autorizzato a sottoscrivere un accordo transattivo per il rientro del debito condominiali del dietro pagamento rateale della somma di € 21.082,17. Parte_1
Risultano inoltre depositate copie di ricevute di pagamento relative solo a mensilità sparse tra il
2019 ed il 2021 per un totale di € 7.000,00.
il giudice 3 Maria Ludovica Russo Orbene a fronte di ciò non è possibile riconnettere tali pagamenti (seppur parziali) ai titoli azionati, poiché: da un lato non risulta, agli atti, la prova della venuta in essere concreta dell'accordo transattivo e la somma di cui all'accordo risulta ben superiore alla somma dell'importo precettato pari a circa
13.468,70 euro;
dall'altro le ricevute fanno riferimento ad un diverso verbale di assemblea datato
22.07.2019.
Di conseguenza, la deduzione di pagamento, anche parziale, in quanto non provata, non può trovare accoglimento.
b.3) In merito alla dedotta violazione del principio della infrazionabilità della domanda,
l'opponente contesta l'illegittimo frazionamento del credito.
In particolare, la condotta illegittima consisterebbe nell'aver notificato più atti di precetto per crediti effettivamente portati da titoli diversi, ma ottenuti nei confronti della stessa parte debitrice, astrattamente azionabili unitariamente, in quanto già tutti venuti in essere al momento della notifica frazionata.
Invero, in sede esecutiva configura abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore che
- senza alcun vantaggio o interesse - notifichi plurimi atti di precetto in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore;
in tal caso il giudice dell'esecuzione è tenuto a liquidare al creditore procedente le sole spese e compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, il cui numero può assumere rilievo esclusivamente nella determinazione del compenso tra i valori minimi e massimi della forbice tariffaria prevista, escluso ogni automatismo (cfr.
Sez. 3 - , Sentenza n. 13606 del 16/05/2024).
E' di palmare evidenza come, ovviamente, tale doglianza possa essere portata in seno all'opposizione a precetto e vagliata dal giudice di siffatta opposizione.
Infatti, le spese del precetto, anche quelle aventi ad oggetto i compensi professionali dovuti al legale officiato per la sua intimazione, hanno natura processuale, in senso lato, pertanto, seppur vadano autoliquidate dal creditore intimante nel precetto stesso, possono sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debitore, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per essere verificate e liquidate dal giudice in tale sede (…) sempre ed in ogni caso sulla base dell'applicazione delle tariffe professionali forensi (cfr. Cass, n. 13606 del 16/05/2024, cit.).
Nel nostro caso è indubbio che il avrebbe potuto notificare un unico precetto per tutti CP_1
i titoli azionati, già da tempo venuti in essere. Ciò implica, non l'illegittimità delle richieste degli importi portati dai titoli, ma esclusivamente l'eliminazione delle spese di precetto ultronee.
il giudice 4 Maria Ludovica Russo Dunque, la liquidazione concreta degli importi dovuti per l'attività di precetto, dovrà partire dall'assunto secondo cui il compenso per l'attività professionale relativa alla formazione e notificazione di un atto di precetto è previsto da una voce unica dalla tariffa forense, senza alcuna differenza in relazione al numero dei titoli esecutivi sulla base dei quali avviene l'intimazione; pertanto il numero di titoli esecutivi alla base dell'atto di precetto può avere un rilievo, ai fini della determinazione del relativo compenso, esclusivamente nella determinazione di quest'ultimo nella “forbice” tra i quest'ultimo nella “forbice” tra i valori minimi e massimi previsti dalla indicata voce tariffaria, peraltro senza alcun automatismo, potendosi tenere conto anche della pluralità dei sottostanti titoli esecutivi, ma sempre nell'ambito delle sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto (cfr. Cass. n. 13606 del 16/05/2024, cit. ed anche Cass. 6513 del 03/03/2023).
Nel caso specifico, risulta equo il valore medio, in base allo scaglione derivante dalla somma di tutti i titoli azionati (per la quota richiedibile all'opponente, come si espliciterà nel paragrafo che segue), pari ad un totale di € 236,00 per compensi di precetto, oltre spese generali, IVA e CPA.
b.4) Per quanto attiene alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della coerede
, vanno effettuate le considerazioni che seguono. Persona_1
In primo luogo, non si pone alcuna eIGenza di integrazione del contraddittorio, poiché, il precetto
è stato notificato esclusivamente al dopo la morte del de cuius originario debitore, né Parte_1 tantomeno la qualità di erede è sopravvenuta in corso di giudizio, tale da determinare una condizione di litisconsorzio necessario processuale (cfr. sul punto Cass. Sentenza n. 3391 del 03/02/2023).
E' pur vero, però, che nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del "de cuius", deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato "pro quota", evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie (così Cass. n. 18977 del 13/06/2022).
Nel nostro caso, , ha di fatto eccepito la propria qualità di obbligato "pro quota", Parte_1 in virtù dell'esistenza di altri coeredi (cfr. Cass. n. 3391 del 03/02/2023), ed in particolare della propria sorella, figlia del de cuius (pertanto erede per pari quota rispetto all'opponente) pur chiedendo specificamente l'integrazione del contraddittorio ed inserendo - solo nella comparsa conclusionale - la richiesta di riduzione della domanda, comunque, alla metà del credito indicato nel precetto.
il giudice 5 Maria Ludovica Russo Invero, il ha formalmente, comunque, osservato l'onere processuale di indicare l'altro Parte_1 soggetto con lui tenuto al pagamento dei debiti ereditari, indicandone il rapporto di parentela (altra figlia del de cuius) e dunque la quota ereditaria per cui il coerede risulterebbe obbligato.
Ciò determina, pertanto, che il precetto deve ritenersi invalido per la parte ulteriore rispetto alla parte rispondete alla quota di eredita, esistente in capo al poiché, per il principio pacifico Parte_1 portato dall'art. 754 c.c.: gli eredi rispondono dei debiti del de cuius secondo il valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, con esclusione di qualsivoglia relazione di solidarietà tra le rispettive obbligazioni (v. tra le altre, Cass. 05/08/1997, n.7216; Cass. 12/07/2007, n.15592, Cass.
31/03/2015, n.6431).
Nel nostro caso, il rapporto di parentela dedotto (non contestato in giudizio in alcun modo, sotto nessun aspetto) ha determinato l'invalidità del titolo esecutivo per la parte richiesta all'opponente, in misura superiore alla metà del credito azionato .
Pertanto, tenendo presente l'importo dei crediti contenuti nei singoli tre precetti e dividendo la somma degli stessi per la metà (pari alla quota in capo al coerede precettato) , se ne ricava che gli stessi potessero essere azionati per un totale di € 6418,22, oltre spese di precetto.
Per la restante parte, ossia la residua metà, il precetto risulta invalido.
A tale, importo vanno aggiunti, come già chiarito, i compensi - unitario - di precetto, per un valore di € 236,00, cui aggiungere spese generali IVA e CPA, come per legge
In conclusione, in accoglimento parziale dell'opposizione proposta da , va Parte_1 dichiarato il diritto del Condominio opposto di intimare il pagamento all'opponente per la ridotta somma di € 6418,22, oltre ad € 236,00 per compensi di precetto (al netto, questi ultimi, di spese generali
IVA e CPA, come per legge).
Per ciò che concerne le spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014, alla base dello scaglione pari all'importo dell'accoglimento della domanda ed in considerazione della documentalità della causa.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento parziale dell'opposizione proposta da , dichiara inesistente il Parte_1 diritto del , ad intimare all'opponente il pagamento di una Controparte_1
il giudice 6 Maria Ludovica Russo somma superiore ad € 6418,22, quale importo portato dai titoli azionati, oltre ad € 236,00, per compensi di precetto, ai quali ultimi aggiungere spese generali IVA e CPA, come per legge
2) Condanna il , al pagamento in favore dell'opposto Controparte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in € 5077,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv.to Antonio Rossi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, lì 24.02.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 7 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria
Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 19213 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 cpc, riservata in decisione all'udienza del 12.11.2024 e vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Rossi (cod. fisc. ) –, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio elettivamente domicilia, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione opponente
E
, in persona dell'amm.re p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Fabio Esposito, presso il cui studio elegge domicilio, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione opposto
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2024, i procuratori concludevano riportandosi ai propri atti difensivi ed il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con il presente giudizio il , ha proposto opposizione avverso tre precetti notificati Parte_1 il 29.07.2022, dal , per i seguenti crediti: atto di precetto per Controparte_1 complessivi euro 9.310,22 in virtù di sentenza n. 11275/2013 depositata in data 14/10/2013 e notificata
il giudice 1 Maria Ludovica Russo in data 07/11/2013 con la quale il Tribunale di Napoli condannava la IG.ra al
Parte_2 pagamento delle spese di lite per euro 6.220,00 di cui 20,00 per esborsi ed euro 6.200,00 per compensi, oltre iva e cpa;
atto di precetto per complessivi euro 3.115,22 in virtù di sentenza n. 3255/2013 depositata in data 11/03/2013 e notificata in data 27/11/2013 con la quale il Tribunale di Napoli condannava la IG.ra al pagamento delle spese di giudizio per euro 2.000,00 oltre iva e
Parte_2 cpa;
atto di precetto in base a sentenza esecutiva n. 11723/15 emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data 31/03/2015 per complessivi euro 1.043,26 con la quale la IG.ra veniva condannata
Parte_2 al pagamento delle spese di lite in favore del predetto condominio quantificate in uro 720,00 oltre rimborso forfettario, i.v.a e c.p.a. Il chiariva che detti precetti erano stati notificati allo stesso Parte_1 nella sua qualità di erede della IG.ra , deceduta in data 20.12.2016.
Parte_2
Ciò posto deduceva: la nullità degli atti di precetto per carenza della procura alle liti rilasciata al difensore costituito;
la violazione del principio della infrazionabilità della domanda;
l'inefficacia dei precetti per carenza di legittimazione attiva ineIGibilità del credito vantato;
l'ineIGibilità del credito vantato: estinzione dell'obbligazione richiamata nei precetti impugnati;
la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di , coerede con l'opponente e pertanto tenuta anche lei Persona_1 al pagamento dei debiti ereditari;
chiedeva pertanto dichiararsi nullo il precetto e comunque ineIGibili le somme ivi richieste, con il governo delle spese, con attribuzione
Si costituiva il , il quale contestando estensivamente Controparte_2
l'assunto attoreo, si opponeva in primis all'integrazione del contraddittorio data la responsabilità solidale tutti gli eredi del de cuius;
chiedeva il rigetto dell'opposizione con governo delle spese
Considerata la documentazione depositata in atti, senza necessità di istruttoria, la causa veniva introitata a sentenza all'udienza del 12.11.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Occorre in primo luogo qualificare i motivi di opposizione proposti.
a) In relazione all'assenza di procura sull'atto di precetto notificato, la deduzione rientra nei motivi di cui all'art. 617 c. 1 c.p.c. e non risulta fondata.
Sul punto, risulta sufficiente ricordare che “in tema di mandato alle liti, la mancata trascrizione della procura sulla copia dell'atto di precetto non è causa di nullità dell'atto perché la disposizione di cui all'art. 125, primo comma, cod. proc. civ. - che impone la sottoscrizione delle parti sia nell'originale che nella copia degli atti - non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a margine, si incorpora nell'atto stesso ed è valida anche se non sia trascritta nella copia notificata (Cfr. Cass.
Sentenza n. 7611 del 31/03/2006, stesso principio, in relazione all'atto di appello, è stato ribadito da
Cass. n. 7286 del 23/03/2018).
il giudice 2 Maria Ludovica Russo Nel nostro caso, il Condominio opposto ha depositato – telematicamente - copia (con attestazione di conformità all'originale, a cura dell'avvocato difensore) dell'originale dell'atto di precetto, munito di idonea procura, sulla cui conformità nessun rilievo è stato effettuato.
b) Tutte le altre doglianze, attenendo all'an ed al quantum del diritto di portare in esecuzione le somme di cui ai notificati precetti, rientrano nell'alveo della previsione di cui all'art. 615 c. 1 c.p.c.
b.1) Per quanto attiene alla carenza di legittimazione sostanziale dell'amministratore CP_3
(in persona del quale è stato notificato l'atto di precetto e conferita la procura al difensore), si
[...] chiarisce quanto segue.
In linea generale, la Suprema Corte è univoca nell'affermare che: “la parte, la quale eccepisce la nullità della procura alle liti rilasciata da un amministratore la cui nomina fosse invalida, ha l'onere di provare non solo che tale nomina era stata già annullata prima del conferimento della procura alle liti, ma anche che quell'amministratore aveva a tale data conseguentemente già perduto la rappresentanza della società in forza della avvenuta sostituzione con altro amministratore” (Cfr. Cass. Sez. 1,
03/01/2013, n. 28); dunque, l'amministratore di condominio, che pur si assuma nominato con delibera illegittima, finché non sostituito, può validamente conferire procura ad un difensore al fine di costituirsi in giudizio per conto del condominio (cfr. Cass. Sez. 2, 30/10/2012, n. 18660; Cass. Sez. 2, 23/01/2007,
n. 1405; Cass. Sez. 2, 27/03/2003, n. 4531; per tutto l'iter argomentativo, si veda Cass 7699/2019).
Nel nostro caso la delibera di nomina dell'amministratore (a causa di un vizio di comunicazione ad uno dei condomini) risulta annullata con sentenza n. 3990/2024, sicuramente dopo la notifica degli atti di precetto;
inoltre (ad abundantiam) in data 23.03.2022, il Condominio ratificava la nomina dell'amministratore (circostanza dedotta dalla parte opposta in citazione e non Controparte_3 contestata dall'opponente); l'eventuale illegittimità anche di tale delibera, risulterebbe inconferente, ai fini del presente giudizio (e comunque dell'attività medio tempore svolta dall'amministratore) in carenza di decisione di annullamento sul punto (cfr. Cass. 7699/2019).
b.2) Per quanto attiene all'avvenuta transazione, dagli atti di causa non risulta potersi desumere la venuta in essere di alcun pagamento, anche parziale, da potersi rapportare ai titoli inseriti nei precetti opposti.
Infatti, gli atti depositati mostrano esclusivamente l'esistenza di un verbale assembleare datato
19.02.2018, in cui l'amministratore viene autorizzato a sottoscrivere un accordo transattivo per il rientro del debito condominiali del dietro pagamento rateale della somma di € 21.082,17. Parte_1
Risultano inoltre depositate copie di ricevute di pagamento relative solo a mensilità sparse tra il
2019 ed il 2021 per un totale di € 7.000,00.
il giudice 3 Maria Ludovica Russo Orbene a fronte di ciò non è possibile riconnettere tali pagamenti (seppur parziali) ai titoli azionati, poiché: da un lato non risulta, agli atti, la prova della venuta in essere concreta dell'accordo transattivo e la somma di cui all'accordo risulta ben superiore alla somma dell'importo precettato pari a circa
13.468,70 euro;
dall'altro le ricevute fanno riferimento ad un diverso verbale di assemblea datato
22.07.2019.
Di conseguenza, la deduzione di pagamento, anche parziale, in quanto non provata, non può trovare accoglimento.
b.3) In merito alla dedotta violazione del principio della infrazionabilità della domanda,
l'opponente contesta l'illegittimo frazionamento del credito.
In particolare, la condotta illegittima consisterebbe nell'aver notificato più atti di precetto per crediti effettivamente portati da titoli diversi, ma ottenuti nei confronti della stessa parte debitrice, astrattamente azionabili unitariamente, in quanto già tutti venuti in essere al momento della notifica frazionata.
Invero, in sede esecutiva configura abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore che
- senza alcun vantaggio o interesse - notifichi plurimi atti di precetto in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore;
in tal caso il giudice dell'esecuzione è tenuto a liquidare al creditore procedente le sole spese e compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, il cui numero può assumere rilievo esclusivamente nella determinazione del compenso tra i valori minimi e massimi della forbice tariffaria prevista, escluso ogni automatismo (cfr.
Sez. 3 - , Sentenza n. 13606 del 16/05/2024).
E' di palmare evidenza come, ovviamente, tale doglianza possa essere portata in seno all'opposizione a precetto e vagliata dal giudice di siffatta opposizione.
Infatti, le spese del precetto, anche quelle aventi ad oggetto i compensi professionali dovuti al legale officiato per la sua intimazione, hanno natura processuale, in senso lato, pertanto, seppur vadano autoliquidate dal creditore intimante nel precetto stesso, possono sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debitore, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per essere verificate e liquidate dal giudice in tale sede (…) sempre ed in ogni caso sulla base dell'applicazione delle tariffe professionali forensi (cfr. Cass, n. 13606 del 16/05/2024, cit.).
Nel nostro caso è indubbio che il avrebbe potuto notificare un unico precetto per tutti CP_1
i titoli azionati, già da tempo venuti in essere. Ciò implica, non l'illegittimità delle richieste degli importi portati dai titoli, ma esclusivamente l'eliminazione delle spese di precetto ultronee.
il giudice 4 Maria Ludovica Russo Dunque, la liquidazione concreta degli importi dovuti per l'attività di precetto, dovrà partire dall'assunto secondo cui il compenso per l'attività professionale relativa alla formazione e notificazione di un atto di precetto è previsto da una voce unica dalla tariffa forense, senza alcuna differenza in relazione al numero dei titoli esecutivi sulla base dei quali avviene l'intimazione; pertanto il numero di titoli esecutivi alla base dell'atto di precetto può avere un rilievo, ai fini della determinazione del relativo compenso, esclusivamente nella determinazione di quest'ultimo nella “forbice” tra i quest'ultimo nella “forbice” tra i valori minimi e massimi previsti dalla indicata voce tariffaria, peraltro senza alcun automatismo, potendosi tenere conto anche della pluralità dei sottostanti titoli esecutivi, ma sempre nell'ambito delle sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto (cfr. Cass. n. 13606 del 16/05/2024, cit. ed anche Cass. 6513 del 03/03/2023).
Nel caso specifico, risulta equo il valore medio, in base allo scaglione derivante dalla somma di tutti i titoli azionati (per la quota richiedibile all'opponente, come si espliciterà nel paragrafo che segue), pari ad un totale di € 236,00 per compensi di precetto, oltre spese generali, IVA e CPA.
b.4) Per quanto attiene alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della coerede
, vanno effettuate le considerazioni che seguono. Persona_1
In primo luogo, non si pone alcuna eIGenza di integrazione del contraddittorio, poiché, il precetto
è stato notificato esclusivamente al dopo la morte del de cuius originario debitore, né Parte_1 tantomeno la qualità di erede è sopravvenuta in corso di giudizio, tale da determinare una condizione di litisconsorzio necessario processuale (cfr. sul punto Cass. Sentenza n. 3391 del 03/02/2023).
E' pur vero, però, che nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del "de cuius", deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato "pro quota", evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie (così Cass. n. 18977 del 13/06/2022).
Nel nostro caso, , ha di fatto eccepito la propria qualità di obbligato "pro quota", Parte_1 in virtù dell'esistenza di altri coeredi (cfr. Cass. n. 3391 del 03/02/2023), ed in particolare della propria sorella, figlia del de cuius (pertanto erede per pari quota rispetto all'opponente) pur chiedendo specificamente l'integrazione del contraddittorio ed inserendo - solo nella comparsa conclusionale - la richiesta di riduzione della domanda, comunque, alla metà del credito indicato nel precetto.
il giudice 5 Maria Ludovica Russo Invero, il ha formalmente, comunque, osservato l'onere processuale di indicare l'altro Parte_1 soggetto con lui tenuto al pagamento dei debiti ereditari, indicandone il rapporto di parentela (altra figlia del de cuius) e dunque la quota ereditaria per cui il coerede risulterebbe obbligato.
Ciò determina, pertanto, che il precetto deve ritenersi invalido per la parte ulteriore rispetto alla parte rispondete alla quota di eredita, esistente in capo al poiché, per il principio pacifico Parte_1 portato dall'art. 754 c.c.: gli eredi rispondono dei debiti del de cuius secondo il valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, con esclusione di qualsivoglia relazione di solidarietà tra le rispettive obbligazioni (v. tra le altre, Cass. 05/08/1997, n.7216; Cass. 12/07/2007, n.15592, Cass.
31/03/2015, n.6431).
Nel nostro caso, il rapporto di parentela dedotto (non contestato in giudizio in alcun modo, sotto nessun aspetto) ha determinato l'invalidità del titolo esecutivo per la parte richiesta all'opponente, in misura superiore alla metà del credito azionato .
Pertanto, tenendo presente l'importo dei crediti contenuti nei singoli tre precetti e dividendo la somma degli stessi per la metà (pari alla quota in capo al coerede precettato) , se ne ricava che gli stessi potessero essere azionati per un totale di € 6418,22, oltre spese di precetto.
Per la restante parte, ossia la residua metà, il precetto risulta invalido.
A tale, importo vanno aggiunti, come già chiarito, i compensi - unitario - di precetto, per un valore di € 236,00, cui aggiungere spese generali IVA e CPA, come per legge
In conclusione, in accoglimento parziale dell'opposizione proposta da , va Parte_1 dichiarato il diritto del Condominio opposto di intimare il pagamento all'opponente per la ridotta somma di € 6418,22, oltre ad € 236,00 per compensi di precetto (al netto, questi ultimi, di spese generali
IVA e CPA, come per legge).
Per ciò che concerne le spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014, alla base dello scaglione pari all'importo dell'accoglimento della domanda ed in considerazione della documentalità della causa.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento parziale dell'opposizione proposta da , dichiara inesistente il Parte_1 diritto del , ad intimare all'opponente il pagamento di una Controparte_1
il giudice 6 Maria Ludovica Russo somma superiore ad € 6418,22, quale importo portato dai titoli azionati, oltre ad € 236,00, per compensi di precetto, ai quali ultimi aggiungere spese generali IVA e CPA, come per legge
2) Condanna il , al pagamento in favore dell'opposto Controparte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in € 5077,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv.to Antonio Rossi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, lì 24.02.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 7 Maria Ludovica Russo