TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/10/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI PISA Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa RG Politi ( su delega del precedente G.I. assegnatario Dott. Pruneti) all'udienza del 28.10.2025 ore 11,00 fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art.281 sexies cpc, ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente SENTENZA nella causa n. 3713/2022 R.G., vertente TRA
(C.F/P.I. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gori
ATTRICE CONTRO
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Cristina Balestri
CONVENUTO Dando lettura del dispositivo e dalla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio il Sig. rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, reietta ogni contraria istanza, accertare la presenza di vizi occulti sul bene compravenduto, condannando il Sig. a corrispondere e/o Controparte_1 rimborsare a la somma di denaro Parte_1 corrispondente alla riduzione del prezzo operata, oltre interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
in subordine, dichiarare risolto il contratto di compravendita stipulato tra il Sig. e per tutti i motivi sopra Controparte_1 Parte_1 esposti, condannando il Sig. a corrispondere e/o Controparte_1 rimborsare ad la somma di € 7.500,00 oltre Parte_1 interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
condannare il convenuto al risarcimento dei danni patiti dall'attore per i fatti per cui è causa, nella misura che risulterà di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
con vittoria di spese ed onorari di causa”. In particolare, parte attrice esponeva : I vizi presenti che presentava la macchina erano occulti in quanto non potevano essere individuati senza l'esame sul ponte mobile e l'ispezione interna, come emerge dalla scheda di lavoro compilata dopo che era entrata nella disponibilità Parte_1 della macchina ed aveva potuto ispezionarla dettagliatamente da un addetto della stessa società diverso dal Sig. che Pt_2 aveva curato invece la vendita. La scheda, infatti, riporta chiaramente la rottura del paraurti anteriore ed il danno alla vernice dello stesso. Vi si legge, inoltre: “paraurti rotto negli attacchi della calandra e calandra rotta con segni di riparazione fatta male”. I gravi danni riportati dal veicolo ed il suo pessimo stato sono pertanto confermati da questi primi riscontri documentali. Non vi può essere nessun dubbio neppure in merito alla gravità dei danni presenti sulla macchina. Si ripete, infatti, che la macchina aveva: il paraurti anteriore e posteriore con gli agganci rotti, il supporto del radiatore rotto, il faro anteriore sinistro rotto e la traversa sotto il paraurti posteriore piegata. Danni di importanza tali da compromettere la sicurezza della vettura e da impedirne la circolazione. Ragione per cui Pt_1 non ha potuto commerciare la macchina, come aveva
[...] preventivato al momento dell'acquisto, e questa giace ancora inutilizzata ed inutilizzabile nel piazzale della società. È di tutta evidenza, quindi, come sussistono i requisiti perché il venditore sia chiamato a rispondere dei vizi presenti sul bene acquistato come previsto dall'art. 1490 c.c. Come chiarito da autorevole ed incontrastata giurisprudenza:
“in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (Cass., SS.UU. n. 11748/2019). La garanzia, pertanto, opera oggettivamente, senza che sia necessaria la negligenza del venditore. La sola dimostrazione della sussistenza dei vizi e della loro gravità è sufficiente per far operare le conseguenze previste. Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava in toto gli assunti avversari, negando, in ogni caso, che fosse a conoscenza degli asseriti vizi lamentati da parte attrice e conseguentemente che li abbia volontariamente occultati. Di fatto, il veicolo era stato sempre sottoposto a revisione ed era perfettamente funzionante al momento della consegna. Il Sig.
peraltro non esperto di meccanica, aveva fatto presente CP_1 sin da subito che il veicolo era stato coinvolto in un sinistro. Spettava semmai alla concessionaria, specializzata anche nella vendita e acquisto di auto usate, svolgere ogni opportuno approfondimento prima di procedere all'acquisto. D'altronde, l'attrice non ebbe dubbi sul buono stato del veicolo e lo acquistò senza nulla obbiettare. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si contesta, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., che al momento della consegna il mezzo fosse affetto dai vizi lamentati da parte attrice. Del resto, successivamente all'acquisto, gli accertamenti sul mezzo sono stati effettuati dalla sola senza la Parte_1 partecipazione del convenuto. Pertanto concludeva
“-nel merito, in via principale : respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, o comunque non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa;
-in subordine , nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del convenuto, contenere gli esborsi secondo quanto emergerà dall'esperenda istruttoria;
-sempre in subordine , nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di compravendita, disporre la restituzione del veicolo Peugeot 208 oggetto di causa in favore del Sig. ” Controparte_1
------------------------------------------------------------------------------ Espletata la CTU richiesta, escussa la prova orale ammessa la causa, matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione con fissazione di discussione orale della stessa. All'udienza odierna, quindi, il Giudice (a seguito di delega del G.I. Dott. Pruneti) invìtava le parti alla discussione orale della controversia ex art.281 sexies cpc, esaurita la quale veniva data lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione, sulla base delle seguenti conclusioni delle parti: Per parte attrice l'Avv. Francesco Gori oggi sostituito dall'avv. Chiara Cecchi che precisa le conclusioni come in atti e come già precisato all'udienza di P.C. Per parte convenuta l' avv. Cristina Balestri che precisa le conclusioni come in atti. __________________________________________________ La domanda dell'attrice è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti: Come correttamente espresso dal CTU (i cui risultati peritali vengono completamente acquisiti e condivisi dal sottoscritto Giudice), acquistava per € 7.500,00, in data Parte_1
07.02.2022, dal sig. (venditore) l'autovettura Controparte_1 modello PEUGEOT 208 targa EW 799 XK. L'automobile era rappresentata dal venditore in perfette condizioni manutentive e recentemente revisionata da una carrozzeria. Successivamente all'acquisto la procedeva ad un Parte_1 esame approfondito dello stato dell'autovettura. In seguito alla rimozione per ispezione, sia del paraurti anteriore che di quello posteriore constatava che l'autovettura era gravemente danneggiata. I supporti dei paraurti anteriore e posteriore risultavano completamenti rotti, così come il supporto del radiatore, il faro anteriore sinistro e la traversa posta al di sotto del paraurti posteriore, completamente piegata. Tali vizi, comunque sottaciuti dal venditore in sede di trattative, venivano immediatamente denunciati al venditore, al quale venivano anche inviate le immagini a riprova della sussistenza dei vizi stessi (come in atti). E' risultato provato che preventivamente all'acquisto la
[...] non avrebbe potuto constare tutti i vizi presenti Parte_1 sull'autoveicolo. Non pare dubitabile che nel caso di specie siano applicabili le norme dettate dal cd. Codice in tema di garanzia della cosa venduta ex art. 1490. In base a tali norme, il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il che significa che solo i vizi rilevanti o che rendano impossibile o difficoltoso l'uso del bene possono dar luogo ad una tutela (come è risultato nel caso in esame). La garanzia copre, come è noto, i vizi occulti della cosa, ovvero quelli che il compratore non conosceva al momento della conclusione del contratto (emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente all'acquisto). La conoscenza dei vizi è causa di esclusione della garanzia, così come la facile riconoscibilità dei vizi stessi (salvo, in quest'ultimo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi). Solo se il difetto è palese e rilevabile già ad occhio nudo (cosa risultata non verificata oltre che oggettivamente impossibile nel nostro caso), infatti, è presumibile che il compratore ne abbia preso atto e lo abbia accettato. La circostanza, che oggetto della vendita sia, come nel nostro caso, un bene usato non esclude, né limita, di per sé, la garanzia per vizi: come ha chiarito, ad esempio, Cass. Civ. 21204/2016 “la garanzia per vizi prevista dall'art. 1490 c.c. deve ritenersi operante anche nel caso di vendita di cose mobili usate, dovendo rimanere il vizio della cosa, ed, in particolare il vizio occulto, preesistente alla conclusione del contratto, ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso”. Quando agli effetti in concreto della garanzia, ai sensi dell'art. 1492 del c.c. il compratore può domandare a sua scelta, la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo (o la restituzione di una parte del prezzo già interamente versato). In ogni caso il compratore ha diritto al risarcimento del danno, a meno che il venditore provi di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Inoltre il venditore deve risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa. L' accertamento peritale d'ufficio, svolto nel contraddittorio delle parti, fondato su indagini tecniche specifiche, nei confronti delle quali parte convenuta non ha sollevato nessuna contestazione e/o eccezione o osservazioni (neanche nell'ambito peritale), ha correttamente confermato, sulla base della documentazione esaminata, e a seguito dei relativi controlli sull'autoveicolo PEUGEUT 208 – targa EW 799 XK, “…l'esistenza dei danni lamentati da parte attrice ( , che riguardano sia Parte_1 la parte anteriore che posteriore del veicolo, interessando la scocca e la carrozzeria del veicolo. L'origine dei danni è tipica di un tamponamento a catena. Il veicolo per la tipologia di danni subiti non risulta idoneo all'uso per la quali era stato acquistato. La quantificazione dei costi di ripristino è pari a € 3.822,28 oltre ad IVA. I danni da deprezzamento o danneggiamento dell'auto per mancato utilizzo sono stimabili in circa € 400”. Le su esposte emergenze istruttorie non risultano in alcun modo contraddette dalle allegazioni del convenuto, il quale non ha neanche avanzato istanze istruttorie né ha fornito prove documentali idonee. E' risultato pacifico, nonché confermato dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale, che l'auto acquistata dall'attrice era stata incidentata prima della vendita. Sentito in merito il convenuto ha dichiarato “Cap10)…A fronte delle telefonate in cui mi spiegava di danni, io mi sono confrontato col carrozziere che aveva sistemato l'auto, e per chiudere amichevolmente la questione offrii un ulteriore sconto oltre ai mille euro. Avevo già fatto uno sconto di 1000,00 euro come da lui richiesto vista l'età dell'auto e le condizioni della stessa. Cap13) si è vero. Confermo. Avevo portato la macchina qualche mese prima della vendita dal mio carrozziere che aveva riverniciato, riparato e io sapevo che la macchina era in buone condizioni.” Pertanto, alla luce delle su esposte risultanze istruttorie (da cui emerge l'esistenza dei vizi occulti denunciati, conseguenti all'incidente avvenuto poco tempo prima) parte convenuta deve ritenersi tenuto a garantire i vizi contestati e a risarcire i conseguenti danni subiti dall'auto dell' attrice (non essendo stata provata nessuna rinuncia alla garanzia per i vizi, anche quelli occulti, da parte dell'acquirente), da ciò discendendo che lo stesso convenuto è tenuto alla restituzione parziale dell'importo versato dall'attrice per l'acquisto dell'auto viziata e al risarcimento dei danni subiti da quest'ultima (come periziati e quantificati dal CTU):
“La quantificazione dei costi di ripristino è pari a € 3.822,28 oltre ad IVA. I danni da deprezzamento o danneggiamento dell'auto per mancato utilizzo sono stimabili in circa € 400”. Conseguentemente, il credito spettante all'attrice ammonta a euro 3.822,28 oltre IVA per i costi di ripristino +euro 400,00 per i danni da deprezzamento/danneggiamento. Per il mancato godimento di tale somma spetta all'attrice la rivalutazione monetaria e gli interessi annui al tasso legale dal fatto alla presente decisione, da computarsi, gli interessi, di anno in anno, sulla somma ottenuta rivalutando al 31.12 di ogni anno quella capitale, ed infine gli interessi al tasso legale sulla somma complessiva come risultante, dalla presente decisione al saldo effettivo (Cass. n.1712/95). Le spese di lite, seguono la soccombenza e possono liquidarsi (tenuto conto del valore della controversia, dell'opera prestata e della esigua complessività delle questioni giuridiche dedotte) ai valori minimi, in complessive euro 1278,00, oltre alle anticipazioni (spese vive documentate) , a rimborso forfettario nella misura del 15%, ad iva e cpa.
PQM
Il Giudice onorario definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed assorbita così decide, in accoglimento della domanda:
-Condanna il convenuto a corrispondere Controparte_1 all'attrice, per i titoli di cui in parte motiva, l'importo quantificato nella misura di euro 3.822,28 oltre IVA per i costi di ripristino
+euro 400,00 per i danni da deprezzamento/danneggiamento con gli interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato dalla data del pagamento sino alla data di pronuncia della presente sentenza oltre agli ulteriori interessi legali maturandi con decorrenza dal giorno successivo alla pronuncia della presente sentenza sino al saldo effettivo;
-Condanna, inoltre, parte convenuta a pagare all'attrice le spese di lite del presente giudizio, liquidate, in complessive euro 1278,00 a titolo di compensi, oltre agli esborsi/anticipazioni, al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali oltre IVA e CAP come per legge. Così deciso in Pisa , 28.10.2025 Il G.O.P.
Dott.ssa Politi RG
TRIBUNALE DI PISA Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa RG Politi ( su delega del precedente G.I. assegnatario Dott. Pruneti) all'udienza del 28.10.2025 ore 11,00 fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art.281 sexies cpc, ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente SENTENZA nella causa n. 3713/2022 R.G., vertente TRA
(C.F/P.I. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gori
ATTRICE CONTRO
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Cristina Balestri
CONVENUTO Dando lettura del dispositivo e dalla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio il Sig. rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, reietta ogni contraria istanza, accertare la presenza di vizi occulti sul bene compravenduto, condannando il Sig. a corrispondere e/o Controparte_1 rimborsare a la somma di denaro Parte_1 corrispondente alla riduzione del prezzo operata, oltre interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
in subordine, dichiarare risolto il contratto di compravendita stipulato tra il Sig. e per tutti i motivi sopra Controparte_1 Parte_1 esposti, condannando il Sig. a corrispondere e/o Controparte_1 rimborsare ad la somma di € 7.500,00 oltre Parte_1 interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
condannare il convenuto al risarcimento dei danni patiti dall'attore per i fatti per cui è causa, nella misura che risulterà di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
con vittoria di spese ed onorari di causa”. In particolare, parte attrice esponeva : I vizi presenti che presentava la macchina erano occulti in quanto non potevano essere individuati senza l'esame sul ponte mobile e l'ispezione interna, come emerge dalla scheda di lavoro compilata dopo che era entrata nella disponibilità Parte_1 della macchina ed aveva potuto ispezionarla dettagliatamente da un addetto della stessa società diverso dal Sig. che Pt_2 aveva curato invece la vendita. La scheda, infatti, riporta chiaramente la rottura del paraurti anteriore ed il danno alla vernice dello stesso. Vi si legge, inoltre: “paraurti rotto negli attacchi della calandra e calandra rotta con segni di riparazione fatta male”. I gravi danni riportati dal veicolo ed il suo pessimo stato sono pertanto confermati da questi primi riscontri documentali. Non vi può essere nessun dubbio neppure in merito alla gravità dei danni presenti sulla macchina. Si ripete, infatti, che la macchina aveva: il paraurti anteriore e posteriore con gli agganci rotti, il supporto del radiatore rotto, il faro anteriore sinistro rotto e la traversa sotto il paraurti posteriore piegata. Danni di importanza tali da compromettere la sicurezza della vettura e da impedirne la circolazione. Ragione per cui Pt_1 non ha potuto commerciare la macchina, come aveva
[...] preventivato al momento dell'acquisto, e questa giace ancora inutilizzata ed inutilizzabile nel piazzale della società. È di tutta evidenza, quindi, come sussistono i requisiti perché il venditore sia chiamato a rispondere dei vizi presenti sul bene acquistato come previsto dall'art. 1490 c.c. Come chiarito da autorevole ed incontrastata giurisprudenza:
“in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (Cass., SS.UU. n. 11748/2019). La garanzia, pertanto, opera oggettivamente, senza che sia necessaria la negligenza del venditore. La sola dimostrazione della sussistenza dei vizi e della loro gravità è sufficiente per far operare le conseguenze previste. Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava in toto gli assunti avversari, negando, in ogni caso, che fosse a conoscenza degli asseriti vizi lamentati da parte attrice e conseguentemente che li abbia volontariamente occultati. Di fatto, il veicolo era stato sempre sottoposto a revisione ed era perfettamente funzionante al momento della consegna. Il Sig.
peraltro non esperto di meccanica, aveva fatto presente CP_1 sin da subito che il veicolo era stato coinvolto in un sinistro. Spettava semmai alla concessionaria, specializzata anche nella vendita e acquisto di auto usate, svolgere ogni opportuno approfondimento prima di procedere all'acquisto. D'altronde, l'attrice non ebbe dubbi sul buono stato del veicolo e lo acquistò senza nulla obbiettare. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si contesta, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., che al momento della consegna il mezzo fosse affetto dai vizi lamentati da parte attrice. Del resto, successivamente all'acquisto, gli accertamenti sul mezzo sono stati effettuati dalla sola senza la Parte_1 partecipazione del convenuto. Pertanto concludeva
“-nel merito, in via principale : respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, o comunque non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa;
-in subordine , nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del convenuto, contenere gli esborsi secondo quanto emergerà dall'esperenda istruttoria;
-sempre in subordine , nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di compravendita, disporre la restituzione del veicolo Peugeot 208 oggetto di causa in favore del Sig. ” Controparte_1
------------------------------------------------------------------------------ Espletata la CTU richiesta, escussa la prova orale ammessa la causa, matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione con fissazione di discussione orale della stessa. All'udienza odierna, quindi, il Giudice (a seguito di delega del G.I. Dott. Pruneti) invìtava le parti alla discussione orale della controversia ex art.281 sexies cpc, esaurita la quale veniva data lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione, sulla base delle seguenti conclusioni delle parti: Per parte attrice l'Avv. Francesco Gori oggi sostituito dall'avv. Chiara Cecchi che precisa le conclusioni come in atti e come già precisato all'udienza di P.C. Per parte convenuta l' avv. Cristina Balestri che precisa le conclusioni come in atti. __________________________________________________ La domanda dell'attrice è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti: Come correttamente espresso dal CTU (i cui risultati peritali vengono completamente acquisiti e condivisi dal sottoscritto Giudice), acquistava per € 7.500,00, in data Parte_1
07.02.2022, dal sig. (venditore) l'autovettura Controparte_1 modello PEUGEOT 208 targa EW 799 XK. L'automobile era rappresentata dal venditore in perfette condizioni manutentive e recentemente revisionata da una carrozzeria. Successivamente all'acquisto la procedeva ad un Parte_1 esame approfondito dello stato dell'autovettura. In seguito alla rimozione per ispezione, sia del paraurti anteriore che di quello posteriore constatava che l'autovettura era gravemente danneggiata. I supporti dei paraurti anteriore e posteriore risultavano completamenti rotti, così come il supporto del radiatore, il faro anteriore sinistro e la traversa posta al di sotto del paraurti posteriore, completamente piegata. Tali vizi, comunque sottaciuti dal venditore in sede di trattative, venivano immediatamente denunciati al venditore, al quale venivano anche inviate le immagini a riprova della sussistenza dei vizi stessi (come in atti). E' risultato provato che preventivamente all'acquisto la
[...] non avrebbe potuto constare tutti i vizi presenti Parte_1 sull'autoveicolo. Non pare dubitabile che nel caso di specie siano applicabili le norme dettate dal cd. Codice in tema di garanzia della cosa venduta ex art. 1490. In base a tali norme, il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il che significa che solo i vizi rilevanti o che rendano impossibile o difficoltoso l'uso del bene possono dar luogo ad una tutela (come è risultato nel caso in esame). La garanzia copre, come è noto, i vizi occulti della cosa, ovvero quelli che il compratore non conosceva al momento della conclusione del contratto (emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente all'acquisto). La conoscenza dei vizi è causa di esclusione della garanzia, così come la facile riconoscibilità dei vizi stessi (salvo, in quest'ultimo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi). Solo se il difetto è palese e rilevabile già ad occhio nudo (cosa risultata non verificata oltre che oggettivamente impossibile nel nostro caso), infatti, è presumibile che il compratore ne abbia preso atto e lo abbia accettato. La circostanza, che oggetto della vendita sia, come nel nostro caso, un bene usato non esclude, né limita, di per sé, la garanzia per vizi: come ha chiarito, ad esempio, Cass. Civ. 21204/2016 “la garanzia per vizi prevista dall'art. 1490 c.c. deve ritenersi operante anche nel caso di vendita di cose mobili usate, dovendo rimanere il vizio della cosa, ed, in particolare il vizio occulto, preesistente alla conclusione del contratto, ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso”. Quando agli effetti in concreto della garanzia, ai sensi dell'art. 1492 del c.c. il compratore può domandare a sua scelta, la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo (o la restituzione di una parte del prezzo già interamente versato). In ogni caso il compratore ha diritto al risarcimento del danno, a meno che il venditore provi di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Inoltre il venditore deve risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa. L' accertamento peritale d'ufficio, svolto nel contraddittorio delle parti, fondato su indagini tecniche specifiche, nei confronti delle quali parte convenuta non ha sollevato nessuna contestazione e/o eccezione o osservazioni (neanche nell'ambito peritale), ha correttamente confermato, sulla base della documentazione esaminata, e a seguito dei relativi controlli sull'autoveicolo PEUGEUT 208 – targa EW 799 XK, “…l'esistenza dei danni lamentati da parte attrice ( , che riguardano sia Parte_1 la parte anteriore che posteriore del veicolo, interessando la scocca e la carrozzeria del veicolo. L'origine dei danni è tipica di un tamponamento a catena. Il veicolo per la tipologia di danni subiti non risulta idoneo all'uso per la quali era stato acquistato. La quantificazione dei costi di ripristino è pari a € 3.822,28 oltre ad IVA. I danni da deprezzamento o danneggiamento dell'auto per mancato utilizzo sono stimabili in circa € 400”. Le su esposte emergenze istruttorie non risultano in alcun modo contraddette dalle allegazioni del convenuto, il quale non ha neanche avanzato istanze istruttorie né ha fornito prove documentali idonee. E' risultato pacifico, nonché confermato dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale, che l'auto acquistata dall'attrice era stata incidentata prima della vendita. Sentito in merito il convenuto ha dichiarato “Cap10)…A fronte delle telefonate in cui mi spiegava di danni, io mi sono confrontato col carrozziere che aveva sistemato l'auto, e per chiudere amichevolmente la questione offrii un ulteriore sconto oltre ai mille euro. Avevo già fatto uno sconto di 1000,00 euro come da lui richiesto vista l'età dell'auto e le condizioni della stessa. Cap13) si è vero. Confermo. Avevo portato la macchina qualche mese prima della vendita dal mio carrozziere che aveva riverniciato, riparato e io sapevo che la macchina era in buone condizioni.” Pertanto, alla luce delle su esposte risultanze istruttorie (da cui emerge l'esistenza dei vizi occulti denunciati, conseguenti all'incidente avvenuto poco tempo prima) parte convenuta deve ritenersi tenuto a garantire i vizi contestati e a risarcire i conseguenti danni subiti dall'auto dell' attrice (non essendo stata provata nessuna rinuncia alla garanzia per i vizi, anche quelli occulti, da parte dell'acquirente), da ciò discendendo che lo stesso convenuto è tenuto alla restituzione parziale dell'importo versato dall'attrice per l'acquisto dell'auto viziata e al risarcimento dei danni subiti da quest'ultima (come periziati e quantificati dal CTU):
“La quantificazione dei costi di ripristino è pari a € 3.822,28 oltre ad IVA. I danni da deprezzamento o danneggiamento dell'auto per mancato utilizzo sono stimabili in circa € 400”. Conseguentemente, il credito spettante all'attrice ammonta a euro 3.822,28 oltre IVA per i costi di ripristino +euro 400,00 per i danni da deprezzamento/danneggiamento. Per il mancato godimento di tale somma spetta all'attrice la rivalutazione monetaria e gli interessi annui al tasso legale dal fatto alla presente decisione, da computarsi, gli interessi, di anno in anno, sulla somma ottenuta rivalutando al 31.12 di ogni anno quella capitale, ed infine gli interessi al tasso legale sulla somma complessiva come risultante, dalla presente decisione al saldo effettivo (Cass. n.1712/95). Le spese di lite, seguono la soccombenza e possono liquidarsi (tenuto conto del valore della controversia, dell'opera prestata e della esigua complessività delle questioni giuridiche dedotte) ai valori minimi, in complessive euro 1278,00, oltre alle anticipazioni (spese vive documentate) , a rimborso forfettario nella misura del 15%, ad iva e cpa.
PQM
Il Giudice onorario definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed assorbita così decide, in accoglimento della domanda:
-Condanna il convenuto a corrispondere Controparte_1 all'attrice, per i titoli di cui in parte motiva, l'importo quantificato nella misura di euro 3.822,28 oltre IVA per i costi di ripristino
+euro 400,00 per i danni da deprezzamento/danneggiamento con gli interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato dalla data del pagamento sino alla data di pronuncia della presente sentenza oltre agli ulteriori interessi legali maturandi con decorrenza dal giorno successivo alla pronuncia della presente sentenza sino al saldo effettivo;
-Condanna, inoltre, parte convenuta a pagare all'attrice le spese di lite del presente giudizio, liquidate, in complessive euro 1278,00 a titolo di compensi, oltre agli esborsi/anticipazioni, al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali oltre IVA e CAP come per legge. Così deciso in Pisa , 28.10.2025 Il G.O.P.
Dott.ssa Politi RG