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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/11/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 1121/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco IG ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 1121/2025
P R O M O S S A D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Contro Parte_1 parte ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Silvia Zecchini parte convenuta
* * * * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
Nel merito:
-dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità degli atti impugnati per tutti i motivi indicati nel presente ricorso, ordinando di rimborsare le somme eventualmente già riprese;
-annullare definitivamente le comunicazioni di che trattasi, unitamente agli importi ivi contenuti, dichiarando infondata ogni pretesa dell'Ufficio , CP_1 che in termini è decaduto dal potere esattivo per i motivi sopra citati, altresì disponendo lo sgravio dell'atto e degli importi in esso indicati;
1 RGL 1121/25
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del difensore.
CONCLUSIONI per parte convenuta:
…nel merito, rigettare siccome infondato in fatto e in diritto, nonché sfornito di prova, il ricorso avversario, assolvendo così l' dalle domande tutte CP_1 proposte con vittoria di spese e onorari di lite
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I Con atto depositato in data 7 febbraio 2025 parte ricorrente chiede che sia accertata l'illegittimità della pretesa creditoria dell' di cui alle CP_1 comunicazioni in data 30 settembre1 e 16 ottobre 20242, con le quali è chiesta la restituzione di €. 7.588,20 (per il periodo dal gennaio 2022 al luglio 2024) e di €. 4.870,92 (per il periodo dal gennaio 2017 al dicembre 2021). A fondamento della propria domanda parte ricorrente allega che:
- gli art. 52, lg. 88/89, e 13, lg 412/91, prevedono l'irripetibilità delle somme percepite a titolo di pensione, con la sola eccezione del dolo dell'interessato;
- il dolo si configurata solo in presenza di dichiarazioni non conformi al vero positivamente indirizzate ad indurre in errore l'ente erogatore;
- nel caso in esame gli importi richiesti si riferiscono a modifiche di cui l'ente previdenziale è sempre stato a conoscenza3 poiché il ricorrente ha presentato il modello 730 ogni anno;
- il recupero delle somme operato dall' nel settembre 2024 è CP_1 tardivo perché non rispetta il termine previsto dall'art. 13, comma 2, lg 412/91. Con memoria in data 28 marzo 2025l' convenuto si costituisce in CP_2 giudizio e chiede il rigetto del ricorso esponendo che:
- la ricorrente è titolare di pensione di invalidità INVCIV n. 00906456, sulla quale è stata calcolata la maggiorazione sociale dal 2020;
- con la dichiarazione reddituale, presentata per la prima volta 2021, la ricorrente ha dichiarato di percepire assegno di mantenimento di €. 3.000,00 annui;
2 RGL 1121/25
- è stato così necessario rideterminare l'importo pensionistico per gli anni successivi 2022, 2023, 2024 e così si è generato l'indebito per €. 7.588,20
- con la domanda di ricostruzione reddituale presentata dalla ricorrente nel settembre 2024 è stata prodotta la sentenza di separazione dalla quale è risultata la percezione dell'assegno di mantenimento dal 2015 che ha generato l'ulteriore indebito per
€ 4.870,42;
- l'indebito in questione ha natura assistenziale e, pertanto, non trovano applicazione le norme invocate da parte ricorrente (art. 52 lg 88/89 e art. 13, lg 412/91).
II In linea di fatto, alla luce delle allegazioni delle parti e delle produzioni documentali è da ritenere pacifico in causa che:
- la ricorrente è titolare di pensione di invalidità INVCIV n. 00906456;
- su tale pensione è stata applicata la cd “maggiorazione sociale” dal 2020 alla luce della decisione della C. Cost. 152/20;
- con la dichiarazione dei redditi del 2022, relativa all'anno 20214, la ricorrente ha indicato di percepire l'assegno di mantenimento di € 3.000,00 annui;
- precedentemente la ricorrente non aveva mai presentato dichiarazione dei redditi, né aveva segnalato di percepire tale assegno di mantenimento;
- nel settembre 2024 la ricorrente ha presentato domanda di ricostituzione reddituale e solo in quell'occasione è stata acquisita la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in data 11 dicembre 20155 dalla quale risulta che l'assegno di mantenimento viene percepito dal maggio 2015. III In linea di diritto, si osserva che:
- come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente all'odierna udienza, la vicenda in esame è pacificamente riconducibile all'ambito del cd indebito assistenziale trattandosi di importi erogati a titolo di pensione di invalidità;
3 RGL 1121/25
- per tale ragione non sono applicabili le disposizioni, invocate dalla parte ricorrente, di cui agli art. 52 lg 88/89 e 13, lg 412/91 specificamente riferite all'indebito previdenziale pensionistico, così come non è applicabile la circolare INPS 31/06 anch'essa riferita agli indebiti pensionistici;
- infatti, si afferma che l'art. 52 lg 88/89 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica6;
- è pertinente e assorbente il principio secondo il quale, in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento7; e, nella medesima prospettiva: la ripetizione dell'indebito assistenziale è esclusa in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, sempre che l'erogazione in questione non gli sia addebitabile8;
- ai fini dell'accertamento dell'addebitabilità si rileva che l'indebito è dovuto alla percezione dell'assegno di mantenimento disposto dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del
4 RGL 1121/25
matrimonio, fatto questo che è stato conosciuto dall' solo CP_1 con la dichiarazione dei redditi presentata dalla ricorrente nell'anno 2022 e che non era precedentemente conoscibile da parte dell'ente previdenziale neppure tramite il “Casellario dell'Assistenza” di cui all'art 13 dl 78/10;
- peraltro, parte ricorrente, non ha dimostrato, ma non ha neppure allegato che l' fosse a conoscenza di tale CP_1 circostanza precedentemente alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2022, né ha dimostrato di aver presentato precedenti dichiarazioni reddituali;
- pertanto, non può neppure essere invocato il principio per cui nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò conoscibili dall' CP_3
- in conclusione, per le ragioni ora esposte il ricorso deve essere rigettato. IV
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P Q M
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara infondato e rigetta il ricorso;
dichiara tenuta e condanna parte ricorrente all'immediato pagamento a favore di parte convenuta della somma di
€. 5.391,00, a titolo di compensi, oltre 15% spese forfettarie, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio.
Torino, 11 novembre 2025
Il giudice del lavoro
Marco IG
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 3 ric. 2 Cfr. doc. 2 ric. 3 Cfr. pag. 4 ric. 4 Cfr. dichiarazione redditi 10 giugno 2022, doc. 2 conv. 5 Cfr. Sentenza cessazione effetti civili del matrimonio, doc. 3 conv. 6 Cass. Sez. Lav., 19 aprile 2021, n. 10274. 7 Cass. Sez. Lav. 20 maggio 2021, n. 13915. 8 Cass. Sez. Lav., 28 maggio 2025, n. 17396. 9 Cass. Civ., sez. VI, 30 giugno 2020, n. 13223.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco IG ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 1121/2025
P R O M O S S A D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Contro Parte_1 parte ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Silvia Zecchini parte convenuta
* * * * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
Nel merito:
-dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità degli atti impugnati per tutti i motivi indicati nel presente ricorso, ordinando di rimborsare le somme eventualmente già riprese;
-annullare definitivamente le comunicazioni di che trattasi, unitamente agli importi ivi contenuti, dichiarando infondata ogni pretesa dell'Ufficio , CP_1 che in termini è decaduto dal potere esattivo per i motivi sopra citati, altresì disponendo lo sgravio dell'atto e degli importi in esso indicati;
1 RGL 1121/25
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del difensore.
CONCLUSIONI per parte convenuta:
…nel merito, rigettare siccome infondato in fatto e in diritto, nonché sfornito di prova, il ricorso avversario, assolvendo così l' dalle domande tutte CP_1 proposte con vittoria di spese e onorari di lite
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I Con atto depositato in data 7 febbraio 2025 parte ricorrente chiede che sia accertata l'illegittimità della pretesa creditoria dell' di cui alle CP_1 comunicazioni in data 30 settembre1 e 16 ottobre 20242, con le quali è chiesta la restituzione di €. 7.588,20 (per il periodo dal gennaio 2022 al luglio 2024) e di €. 4.870,92 (per il periodo dal gennaio 2017 al dicembre 2021). A fondamento della propria domanda parte ricorrente allega che:
- gli art. 52, lg. 88/89, e 13, lg 412/91, prevedono l'irripetibilità delle somme percepite a titolo di pensione, con la sola eccezione del dolo dell'interessato;
- il dolo si configurata solo in presenza di dichiarazioni non conformi al vero positivamente indirizzate ad indurre in errore l'ente erogatore;
- nel caso in esame gli importi richiesti si riferiscono a modifiche di cui l'ente previdenziale è sempre stato a conoscenza3 poiché il ricorrente ha presentato il modello 730 ogni anno;
- il recupero delle somme operato dall' nel settembre 2024 è CP_1 tardivo perché non rispetta il termine previsto dall'art. 13, comma 2, lg 412/91. Con memoria in data 28 marzo 2025l' convenuto si costituisce in CP_2 giudizio e chiede il rigetto del ricorso esponendo che:
- la ricorrente è titolare di pensione di invalidità INVCIV n. 00906456, sulla quale è stata calcolata la maggiorazione sociale dal 2020;
- con la dichiarazione reddituale, presentata per la prima volta 2021, la ricorrente ha dichiarato di percepire assegno di mantenimento di €. 3.000,00 annui;
2 RGL 1121/25
- è stato così necessario rideterminare l'importo pensionistico per gli anni successivi 2022, 2023, 2024 e così si è generato l'indebito per €. 7.588,20
- con la domanda di ricostruzione reddituale presentata dalla ricorrente nel settembre 2024 è stata prodotta la sentenza di separazione dalla quale è risultata la percezione dell'assegno di mantenimento dal 2015 che ha generato l'ulteriore indebito per
€ 4.870,42;
- l'indebito in questione ha natura assistenziale e, pertanto, non trovano applicazione le norme invocate da parte ricorrente (art. 52 lg 88/89 e art. 13, lg 412/91).
II In linea di fatto, alla luce delle allegazioni delle parti e delle produzioni documentali è da ritenere pacifico in causa che:
- la ricorrente è titolare di pensione di invalidità INVCIV n. 00906456;
- su tale pensione è stata applicata la cd “maggiorazione sociale” dal 2020 alla luce della decisione della C. Cost. 152/20;
- con la dichiarazione dei redditi del 2022, relativa all'anno 20214, la ricorrente ha indicato di percepire l'assegno di mantenimento di € 3.000,00 annui;
- precedentemente la ricorrente non aveva mai presentato dichiarazione dei redditi, né aveva segnalato di percepire tale assegno di mantenimento;
- nel settembre 2024 la ricorrente ha presentato domanda di ricostituzione reddituale e solo in quell'occasione è stata acquisita la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in data 11 dicembre 20155 dalla quale risulta che l'assegno di mantenimento viene percepito dal maggio 2015. III In linea di diritto, si osserva che:
- come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente all'odierna udienza, la vicenda in esame è pacificamente riconducibile all'ambito del cd indebito assistenziale trattandosi di importi erogati a titolo di pensione di invalidità;
3 RGL 1121/25
- per tale ragione non sono applicabili le disposizioni, invocate dalla parte ricorrente, di cui agli art. 52 lg 88/89 e 13, lg 412/91 specificamente riferite all'indebito previdenziale pensionistico, così come non è applicabile la circolare INPS 31/06 anch'essa riferita agli indebiti pensionistici;
- infatti, si afferma che l'art. 52 lg 88/89 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica6;
- è pertinente e assorbente il principio secondo il quale, in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento7; e, nella medesima prospettiva: la ripetizione dell'indebito assistenziale è esclusa in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, sempre che l'erogazione in questione non gli sia addebitabile8;
- ai fini dell'accertamento dell'addebitabilità si rileva che l'indebito è dovuto alla percezione dell'assegno di mantenimento disposto dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del
4 RGL 1121/25
matrimonio, fatto questo che è stato conosciuto dall' solo CP_1 con la dichiarazione dei redditi presentata dalla ricorrente nell'anno 2022 e che non era precedentemente conoscibile da parte dell'ente previdenziale neppure tramite il “Casellario dell'Assistenza” di cui all'art 13 dl 78/10;
- peraltro, parte ricorrente, non ha dimostrato, ma non ha neppure allegato che l' fosse a conoscenza di tale CP_1 circostanza precedentemente alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2022, né ha dimostrato di aver presentato precedenti dichiarazioni reddituali;
- pertanto, non può neppure essere invocato il principio per cui nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò conoscibili dall' CP_3
- in conclusione, per le ragioni ora esposte il ricorso deve essere rigettato. IV
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P Q M
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara infondato e rigetta il ricorso;
dichiara tenuta e condanna parte ricorrente all'immediato pagamento a favore di parte convenuta della somma di
€. 5.391,00, a titolo di compensi, oltre 15% spese forfettarie, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio.
Torino, 11 novembre 2025
Il giudice del lavoro
Marco IG
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 3 ric. 2 Cfr. doc. 2 ric. 3 Cfr. pag. 4 ric. 4 Cfr. dichiarazione redditi 10 giugno 2022, doc. 2 conv. 5 Cfr. Sentenza cessazione effetti civili del matrimonio, doc. 3 conv. 6 Cass. Sez. Lav., 19 aprile 2021, n. 10274. 7 Cass. Sez. Lav. 20 maggio 2021, n. 13915. 8 Cass. Sez. Lav., 28 maggio 2025, n. 17396. 9 Cass. Civ., sez. VI, 30 giugno 2020, n. 13223.