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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/10/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 904/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico LI AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 904/2025 avente ad oggetto: Opposizione avverso sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MERLO Parte_1 C.F._1 AV LI e dall'avv. AV BALZARETTI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
PARTE APPELLANTE/RICORRENTE contro
C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 e difesa dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, elettivamente domiciliato in presso il difensore
PARTE APPELLATA/CONVENUTA
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Si intendono qui richiamate le conclusioni di cui al ricorso in appello e alla comparsa di costituzione in appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Il sig. ha promosso giudizio di appello nei confronti della Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 27/2025 con la quale è stato rigettato
[...] CP_1 il ricorso dello stesso avverso il decreto prefettizio n. 30217/2023 del 20.10.23 e, per l'effetto, è stata confermata la sospensione della patente di guida cat. B per la durata di anni 2, mesi 9 e giorni 2.
Parte ricorrente ha appellato la pronuncia chiedendone la riforma.
Il ricorrente, sinteticamente, ha interposto appello per i seguenti motivi:
1) Vizio di motivazione ed errore di fatto nella valutazione della gravità e della pericolosità del ricorrente.
2) Mancata considerazione del presofferto complessivo con errore di fatto e di diritto.
3) Violazione del principio di proporzionalità.
Parte convenuta si è costituita in appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, dunque, la conferma della sentenza di primo grado.
La causa, ritenuta documentale, è decisa all'esito della prima udienza, tenutasi in presenza avanti il giudice nel giorno 18.9.2025, nonché del successivo termine (chiesto e concesso dal ricorrente senza opposizione dell'appellato) per note scritte sostituite dell'udienza.
II
L'appello è parzialmente fondato, nei limiti che seguono.
Premesso che la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 921/2020 ha condannato il ricorrente come segue:
pagina 2 di 11 Premesso che il decreto del Prefetto, qui impugnato, ha:
Con il primo motivo di appello, il ricorrente sostiene che:
- il Giudice di Pace avrebbe erroneamente affermato che il Tribunale di Vercelli, nella sentenza n.
921/2020, avrebbe disposto la sospensione della patente per tre anni “anche in considerazione della recidiva” in quanto la sospensione è stata disposta in relazione al fatto del 6 marzo 2018, meglio descritto in atti, momento nel quale il sig. non aveva commesso precedenti violazione Pt_1 dell'art. 186 del Codice della Strada (ora in avanti CdS, vedasi pag. 7 del ricorso in appello);
- il Giudice di Pace, con un secondo profilo di errore, avrebbe errato nella valutazione di pericolosità della condotta del ricorrente in quanto la condotta del sig. non avrebbe Pt_1 generato alcun incidente stradale (pag. 8 del ricorso in appello).
Il motivo non può essere accolto.
In sentenza si dice che l'imputato non era incensurato (cfr. pag. 6 della motivazione):
Il fatto che si potesse o meno configurare la recidiva non è comunque dirimente.
pagina 3 di 11 Non può discutersi, ora, né sulla gravità né sulla qualifica del fatto commesso per la semplice ragione che è la pronuncia da cui origina la sanzione accessoria è passata in giudicato.
Quello che conta è che il decreto di sospensione della patente è stato emesso dal Prefetto quale sanzione accessoria ad una sentenza penale di condanna del Tribunale di Vercelli, la sopra ricordata sentenza n. 921/2020, che è stata confermata in Appello e poi in Cassazione, ragione per la quale si tratta di sentenza passata in giudicato per fatti non più contestabili e che ha disposto la sanzione accessoria della patente per complessivi 3 anni (divenuti in concreto 2 anni, 9 mesi e 2 giorni in ragione del presofferto).
Significa, come correttamente evidenziato dall'Avvocatura di Stato, che non si tratta di sanzione per la quale il Prefetto poteva esercitare discrezionalità, discendendo dal giudicato penale;
significa, altresì, che non può essere fatta alcuna revisione della valutazione sulla gravità dei fatti e sulla pericolosità del ricorrente, tantomeno in questa sede di appello.
La sospensione per la durata di 3 anni è stata disposta dalla sentenza passata in giudicato e costituisce un accertamento definitivo e non più suscettibile di contestazione, pertanto, il motivo di appello, volendo indirettamente porre nuovamente in discussione l'entità della sanzione già passata in giudicato, appare inammissibile e da respingere.
Del resto, a ben vedere, nella replica autorizzata, con memoria del 15.10.25, la difesa dell'appellante ha ammesso che non si è trattato di un caso di discrezionalità amministrativa, sebbene abbia insistito nel principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione (si legge a pag. 1 della memoria suddetta: “Pur riconoscendo la natura vincolata dell'attività prefettizia nell'esecuzione delle statuizioni dell'autorità giudiziaria occorre evidenziare che tale azione deve comunque rispettare i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, nonché il precetto normativo dell'art. 657 c.p.p. Se dunque è vero che, in presenza di una sentenza penale da cui consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il Prefetto è tenuto ad adottare il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria, è altrettanto vero che, nel farlo, non deve oltrepassare il tetto sanzionatorio considerato ragionevole dal legislatore…”).
****
Con il secondo motivo di appello, il ricorrente ha lamentato la mancata considerazione del presofferto complessivo.
pagina 4 di 11 Il motivo è fondato, nei limiti che seguono.
Nel decreto prefettizio qui impugnato si legge:
pagina 5 di 11 Il sig. ha allegato che ha avuto un altro procedimento penale per analoghe ipotesi di reato, Pt_1 definitosi con la sentenza n. 282/2021 del Tribunale di Vercelli che ha dichiarato l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.
Il sig. ha lamentato che con decreto prefettizio n. 16206 del 13.7.2020 è stata disposta nuova Pt_1 sospensione della patente.
Il ricorrente ha lamentato che il ritiro del documento di guida si è protratto, nel concreto, dal
10.6.2020 sino al 5.12.2022, ossia fino a quando la patente gli è stata materialmente restituita.
L'Avvocatura ha confermato la restituzione della patente in data 6.12.2022.
La ha allegato quanto segue (vedasi nota allegata dall'Avvocatura di Stato unitamente alla CP_1 comparsa in appello):
La ha allegato che il documento di guida non è stato ritirato all'atto di notifica da parte CP_1 dei Carabinieri di San Germano e che in data 1.2.2023 il ricorrente presentava ricorso al Giudice di Pace di avverso il provvedimento di revoca e il Giudice concedeva la sospensiva (vedasi fascicolo di primo CP_1 grado). pagina 6 di 11 Si legge nel decreto di revoca della patente di guida (autonomamente impugnato):
Il periodo dal 10.6.2020 al 5.12.2022 è stato oggetto di computo come presofferto della seconda violazione, alla quale si riferisce.
Il Giudice di Pace ha annullato il provvedimento di revoca della patente, ma ha anche stabilito che la sanzione accessoria da applicarsi avrebbe dovuto essere la sospensione della patente per un periodo dimezzato rispetto a quello previsto per effetto del positivo superamento della messa alla prova;
così si legge in sentenza (allegato 21 dell'appellato):
Il Giudice di Pace, nella sentenza del 19 giugno 2024, ha computato il presofferto relativo alla seconda violazione e ha ritenuto già scontato tutto il periodo di sospensione previsto (vedasi allegato 21 dell'appellato).
Il sig. è stato condannato ad una sospensione di 3 anni della patente per la prima violazione Pt_1
e per la seconda violazione poteva essere disposta la sospensione di 1 anno, ma non la revoca della patente.
pagina 7 di 11 Alla data del 20.10.2023, il Prefetto ha calcolato il presofferto relativo alla sola violazione per la quale era comminata la sanzione in allora in discussione (quella del 6.3.2018), senza avere riguardo ad altro periodo, proprio perché relativo ad altra violazione (quella del 10.6.2020).
L'Avvocatura di Stato ritiene che questo calcolo del presofferto sia corretto.
La difesa del ricorrente ritiene, invece, che avrebbe dovuto applicarsi il criterio di cui all'art. 657
c.p.p.
In generale: “In tema di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 224 cod. strad., la differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all'esito dell'accertamento di violazione del codice stradale rende impossibile computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitamente applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari. Ed invero, la sospensione provvisoria disposta dal prefetto e quella definitiva disposta dal giudice incidono sull'autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l'applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all'applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinti autorità. Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione delle sanzioni amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presofferto, e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria procedente” (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11714 del 01/08/2003).
Alla data del 20.10.2023, non poteva pretendersi che il Prefetto calcolasse il presofferto della seconda violazione in relazione alla prima violazione perché la seconda violazione era successiva ed è stata autonomamente sanzionata. Per effetto dell'annullamento della revoca della patente, tuttavia, è sopravvenuta l'esigenza di ricalcolare complessivamente il presofferto.
Il secondo motivo di appello attiene ad una sopravvenienza rispetto ai fatti oggetto del ricorso in primo grado, dato che la sentenza che ha annullato la revoca della patente è intervenuta nella more del processo.
pagina 8 di 11 Dell'esistenza di questo secondo provvedimento, quello di revoca della patente, si dà atto a partire dal verbale dell'udienza del 28.10.2024, nonché nelle note difensive finali del ricorrente (vedasi fascicolo in primo grado).
Il ricorrente ha quindi chiesto che “tale periodo di sospensione maggiore di quello previsto ex lege possa essere fruito nel presente caso dall'esponente, deducendosi quindi 5 mesi e 25 giorni dalla sospensione (triennale) attualmente in essere decorrente dal 25.10.2023” (così a pag. 3 delle note finali del sig. ). Pt_1
In questo senso il calcolo del presofferto può essere condiviso, quale sopravvenienza autonomamente valutabile dal giudice.
Il ricorrente, in appello, ha rivisto i propri calcoli, precisando che il presofferto oramai è superiore alla sanzione complessivamente calcolabile, deduzione che si condivide e che determina un parziale accoglimento dell'appello, infatti:
“Nel caso di specie la sommatoria dei periodi di sospensione effettivamente scontati dal ricorrente supera ampiamente quello che sarebbe stato il periodo complessivo da infliggersi per le sanzioni definitive (tre anni per la prima violazione, da sei mesi ad un anno per la seconda violazione) da cui consegue a lesione del principio di proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni amministrative.
Per la prima violazione del marzo 2018 ha scontato i seguenti periodi di sospensione della patente Parte_1 di guida:
- dal 6.03.2018 al 4.06.2018 (2 mesi e 28 gg.)
- dal 25.03.2023 al 16.10.2025 (1 anno 11 mesi 21 gg.)
per un totale di due anni due mesi e 9 gg.
Per la seconda violazione del giugno 2020 il ricorrente ha scontato un periodo di sospensione della patente dal
11.06.2020 al a 6.12.2022 per un totale di due anni cinque mesi e 25 gg. e così complessivamente quattro anni otto mesi e 4 gg.” (così a pag. 2 della memoria autorizzata del 15.10.2025).
Si tratta di un periodo, per la prima e per la seconda violazione, superiore alla sospensione complessivamente calcolabile, pari a 4 anni.
pagina 9 di 11 ****
Con il terzo motivo di appello, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha violato il principio di proporzionalità non considerando il periodo di sospensione della patente già scontato complessivamente.
L'accoglimento del secondo motivo nei termini di cui sopra di appello rende superfluo l'esame di quest'ultimo motivo che consiste in una riformulazione e reiterazione di motivi di appello già esaminati.
****
In conclusione.
La sentenza di primo grado va parzialmente riformata nel senso che, per effetto del sopravvenuto annullamento del provvedimento di revoca della patente, il presofferto complessivamente scontato per sanzioni accessorie dal sig. è superiore a 4 anni e questo significa che è interamente scontato il Pt_1 periodo di sospensione inizialmente conteggiato nel decreto prefettizio impugnato, pertanto, va rideterminato il periodo di sospensione della patente e stabilito che il periodo di sospensione per residui 2 anni, 9 mesi e 2 giorni deve ritenersi alla data della presente pronuncia interamente scontato.
III
Spese di lite.
L'appello è da ritenersi parzialmente fondato, limitatamente al calcolo del presofferto complessivo e solo per effetto del sopravvenuto annullamento del provvedimento di revoca della patente, assunto nelle more del processo.
Si ritiene che tali ragioni giustifichino l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone:
pagina 10 di 11 in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado,
rideterminato il presofferto complessivo per effetto d'intervenuto annullamento di altro provvedimento sanzionatorio, come meglio indicato in parte motiva,
dichiara che alla data di oggi - 16.10.2025 - il periodo di sospensione della patente a carico del sig.
deve intendersi interamente scontato e, per l'effetto, Parte_1
annulla il decreto prefettizio qui impugnato per la parte di sospensione che risulterebbe ancora residua;
dichiara estinta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida comminata con il decreto prefettizio n. 30217/2023 del 20.10.23;
dichiara le spese di lite integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Vercelli, 16.10.2025.
Il Giudice
LI AN
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico LI AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 904/2025 avente ad oggetto: Opposizione avverso sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MERLO Parte_1 C.F._1 AV LI e dall'avv. AV BALZARETTI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
PARTE APPELLANTE/RICORRENTE contro
C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 e difesa dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, elettivamente domiciliato in presso il difensore
PARTE APPELLATA/CONVENUTA
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Si intendono qui richiamate le conclusioni di cui al ricorso in appello e alla comparsa di costituzione in appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Il sig. ha promosso giudizio di appello nei confronti della Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 27/2025 con la quale è stato rigettato
[...] CP_1 il ricorso dello stesso avverso il decreto prefettizio n. 30217/2023 del 20.10.23 e, per l'effetto, è stata confermata la sospensione della patente di guida cat. B per la durata di anni 2, mesi 9 e giorni 2.
Parte ricorrente ha appellato la pronuncia chiedendone la riforma.
Il ricorrente, sinteticamente, ha interposto appello per i seguenti motivi:
1) Vizio di motivazione ed errore di fatto nella valutazione della gravità e della pericolosità del ricorrente.
2) Mancata considerazione del presofferto complessivo con errore di fatto e di diritto.
3) Violazione del principio di proporzionalità.
Parte convenuta si è costituita in appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, dunque, la conferma della sentenza di primo grado.
La causa, ritenuta documentale, è decisa all'esito della prima udienza, tenutasi in presenza avanti il giudice nel giorno 18.9.2025, nonché del successivo termine (chiesto e concesso dal ricorrente senza opposizione dell'appellato) per note scritte sostituite dell'udienza.
II
L'appello è parzialmente fondato, nei limiti che seguono.
Premesso che la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 921/2020 ha condannato il ricorrente come segue:
pagina 2 di 11 Premesso che il decreto del Prefetto, qui impugnato, ha:
Con il primo motivo di appello, il ricorrente sostiene che:
- il Giudice di Pace avrebbe erroneamente affermato che il Tribunale di Vercelli, nella sentenza n.
921/2020, avrebbe disposto la sospensione della patente per tre anni “anche in considerazione della recidiva” in quanto la sospensione è stata disposta in relazione al fatto del 6 marzo 2018, meglio descritto in atti, momento nel quale il sig. non aveva commesso precedenti violazione Pt_1 dell'art. 186 del Codice della Strada (ora in avanti CdS, vedasi pag. 7 del ricorso in appello);
- il Giudice di Pace, con un secondo profilo di errore, avrebbe errato nella valutazione di pericolosità della condotta del ricorrente in quanto la condotta del sig. non avrebbe Pt_1 generato alcun incidente stradale (pag. 8 del ricorso in appello).
Il motivo non può essere accolto.
In sentenza si dice che l'imputato non era incensurato (cfr. pag. 6 della motivazione):
Il fatto che si potesse o meno configurare la recidiva non è comunque dirimente.
pagina 3 di 11 Non può discutersi, ora, né sulla gravità né sulla qualifica del fatto commesso per la semplice ragione che è la pronuncia da cui origina la sanzione accessoria è passata in giudicato.
Quello che conta è che il decreto di sospensione della patente è stato emesso dal Prefetto quale sanzione accessoria ad una sentenza penale di condanna del Tribunale di Vercelli, la sopra ricordata sentenza n. 921/2020, che è stata confermata in Appello e poi in Cassazione, ragione per la quale si tratta di sentenza passata in giudicato per fatti non più contestabili e che ha disposto la sanzione accessoria della patente per complessivi 3 anni (divenuti in concreto 2 anni, 9 mesi e 2 giorni in ragione del presofferto).
Significa, come correttamente evidenziato dall'Avvocatura di Stato, che non si tratta di sanzione per la quale il Prefetto poteva esercitare discrezionalità, discendendo dal giudicato penale;
significa, altresì, che non può essere fatta alcuna revisione della valutazione sulla gravità dei fatti e sulla pericolosità del ricorrente, tantomeno in questa sede di appello.
La sospensione per la durata di 3 anni è stata disposta dalla sentenza passata in giudicato e costituisce un accertamento definitivo e non più suscettibile di contestazione, pertanto, il motivo di appello, volendo indirettamente porre nuovamente in discussione l'entità della sanzione già passata in giudicato, appare inammissibile e da respingere.
Del resto, a ben vedere, nella replica autorizzata, con memoria del 15.10.25, la difesa dell'appellante ha ammesso che non si è trattato di un caso di discrezionalità amministrativa, sebbene abbia insistito nel principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione (si legge a pag. 1 della memoria suddetta: “Pur riconoscendo la natura vincolata dell'attività prefettizia nell'esecuzione delle statuizioni dell'autorità giudiziaria occorre evidenziare che tale azione deve comunque rispettare i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, nonché il precetto normativo dell'art. 657 c.p.p. Se dunque è vero che, in presenza di una sentenza penale da cui consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il Prefetto è tenuto ad adottare il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria, è altrettanto vero che, nel farlo, non deve oltrepassare il tetto sanzionatorio considerato ragionevole dal legislatore…”).
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Con il secondo motivo di appello, il ricorrente ha lamentato la mancata considerazione del presofferto complessivo.
pagina 4 di 11 Il motivo è fondato, nei limiti che seguono.
Nel decreto prefettizio qui impugnato si legge:
pagina 5 di 11 Il sig. ha allegato che ha avuto un altro procedimento penale per analoghe ipotesi di reato, Pt_1 definitosi con la sentenza n. 282/2021 del Tribunale di Vercelli che ha dichiarato l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.
Il sig. ha lamentato che con decreto prefettizio n. 16206 del 13.7.2020 è stata disposta nuova Pt_1 sospensione della patente.
Il ricorrente ha lamentato che il ritiro del documento di guida si è protratto, nel concreto, dal
10.6.2020 sino al 5.12.2022, ossia fino a quando la patente gli è stata materialmente restituita.
L'Avvocatura ha confermato la restituzione della patente in data 6.12.2022.
La ha allegato quanto segue (vedasi nota allegata dall'Avvocatura di Stato unitamente alla CP_1 comparsa in appello):
La ha allegato che il documento di guida non è stato ritirato all'atto di notifica da parte CP_1 dei Carabinieri di San Germano e che in data 1.2.2023 il ricorrente presentava ricorso al Giudice di Pace di avverso il provvedimento di revoca e il Giudice concedeva la sospensiva (vedasi fascicolo di primo CP_1 grado). pagina 6 di 11 Si legge nel decreto di revoca della patente di guida (autonomamente impugnato):
Il periodo dal 10.6.2020 al 5.12.2022 è stato oggetto di computo come presofferto della seconda violazione, alla quale si riferisce.
Il Giudice di Pace ha annullato il provvedimento di revoca della patente, ma ha anche stabilito che la sanzione accessoria da applicarsi avrebbe dovuto essere la sospensione della patente per un periodo dimezzato rispetto a quello previsto per effetto del positivo superamento della messa alla prova;
così si legge in sentenza (allegato 21 dell'appellato):
Il Giudice di Pace, nella sentenza del 19 giugno 2024, ha computato il presofferto relativo alla seconda violazione e ha ritenuto già scontato tutto il periodo di sospensione previsto (vedasi allegato 21 dell'appellato).
Il sig. è stato condannato ad una sospensione di 3 anni della patente per la prima violazione Pt_1
e per la seconda violazione poteva essere disposta la sospensione di 1 anno, ma non la revoca della patente.
pagina 7 di 11 Alla data del 20.10.2023, il Prefetto ha calcolato il presofferto relativo alla sola violazione per la quale era comminata la sanzione in allora in discussione (quella del 6.3.2018), senza avere riguardo ad altro periodo, proprio perché relativo ad altra violazione (quella del 10.6.2020).
L'Avvocatura di Stato ritiene che questo calcolo del presofferto sia corretto.
La difesa del ricorrente ritiene, invece, che avrebbe dovuto applicarsi il criterio di cui all'art. 657
c.p.p.
In generale: “In tema di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 224 cod. strad., la differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all'esito dell'accertamento di violazione del codice stradale rende impossibile computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitamente applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari. Ed invero, la sospensione provvisoria disposta dal prefetto e quella definitiva disposta dal giudice incidono sull'autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l'applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all'applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinti autorità. Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione delle sanzioni amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presofferto, e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria procedente” (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11714 del 01/08/2003).
Alla data del 20.10.2023, non poteva pretendersi che il Prefetto calcolasse il presofferto della seconda violazione in relazione alla prima violazione perché la seconda violazione era successiva ed è stata autonomamente sanzionata. Per effetto dell'annullamento della revoca della patente, tuttavia, è sopravvenuta l'esigenza di ricalcolare complessivamente il presofferto.
Il secondo motivo di appello attiene ad una sopravvenienza rispetto ai fatti oggetto del ricorso in primo grado, dato che la sentenza che ha annullato la revoca della patente è intervenuta nella more del processo.
pagina 8 di 11 Dell'esistenza di questo secondo provvedimento, quello di revoca della patente, si dà atto a partire dal verbale dell'udienza del 28.10.2024, nonché nelle note difensive finali del ricorrente (vedasi fascicolo in primo grado).
Il ricorrente ha quindi chiesto che “tale periodo di sospensione maggiore di quello previsto ex lege possa essere fruito nel presente caso dall'esponente, deducendosi quindi 5 mesi e 25 giorni dalla sospensione (triennale) attualmente in essere decorrente dal 25.10.2023” (così a pag. 3 delle note finali del sig. ). Pt_1
In questo senso il calcolo del presofferto può essere condiviso, quale sopravvenienza autonomamente valutabile dal giudice.
Il ricorrente, in appello, ha rivisto i propri calcoli, precisando che il presofferto oramai è superiore alla sanzione complessivamente calcolabile, deduzione che si condivide e che determina un parziale accoglimento dell'appello, infatti:
“Nel caso di specie la sommatoria dei periodi di sospensione effettivamente scontati dal ricorrente supera ampiamente quello che sarebbe stato il periodo complessivo da infliggersi per le sanzioni definitive (tre anni per la prima violazione, da sei mesi ad un anno per la seconda violazione) da cui consegue a lesione del principio di proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni amministrative.
Per la prima violazione del marzo 2018 ha scontato i seguenti periodi di sospensione della patente Parte_1 di guida:
- dal 6.03.2018 al 4.06.2018 (2 mesi e 28 gg.)
- dal 25.03.2023 al 16.10.2025 (1 anno 11 mesi 21 gg.)
per un totale di due anni due mesi e 9 gg.
Per la seconda violazione del giugno 2020 il ricorrente ha scontato un periodo di sospensione della patente dal
11.06.2020 al a 6.12.2022 per un totale di due anni cinque mesi e 25 gg. e così complessivamente quattro anni otto mesi e 4 gg.” (così a pag. 2 della memoria autorizzata del 15.10.2025).
Si tratta di un periodo, per la prima e per la seconda violazione, superiore alla sospensione complessivamente calcolabile, pari a 4 anni.
pagina 9 di 11 ****
Con il terzo motivo di appello, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha violato il principio di proporzionalità non considerando il periodo di sospensione della patente già scontato complessivamente.
L'accoglimento del secondo motivo nei termini di cui sopra di appello rende superfluo l'esame di quest'ultimo motivo che consiste in una riformulazione e reiterazione di motivi di appello già esaminati.
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In conclusione.
La sentenza di primo grado va parzialmente riformata nel senso che, per effetto del sopravvenuto annullamento del provvedimento di revoca della patente, il presofferto complessivamente scontato per sanzioni accessorie dal sig. è superiore a 4 anni e questo significa che è interamente scontato il Pt_1 periodo di sospensione inizialmente conteggiato nel decreto prefettizio impugnato, pertanto, va rideterminato il periodo di sospensione della patente e stabilito che il periodo di sospensione per residui 2 anni, 9 mesi e 2 giorni deve ritenersi alla data della presente pronuncia interamente scontato.
III
Spese di lite.
L'appello è da ritenersi parzialmente fondato, limitatamente al calcolo del presofferto complessivo e solo per effetto del sopravvenuto annullamento del provvedimento di revoca della patente, assunto nelle more del processo.
Si ritiene che tali ragioni giustifichino l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone:
pagina 10 di 11 in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado,
rideterminato il presofferto complessivo per effetto d'intervenuto annullamento di altro provvedimento sanzionatorio, come meglio indicato in parte motiva,
dichiara che alla data di oggi - 16.10.2025 - il periodo di sospensione della patente a carico del sig.
deve intendersi interamente scontato e, per l'effetto, Parte_1
annulla il decreto prefettizio qui impugnato per la parte di sospensione che risulterebbe ancora residua;
dichiara estinta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida comminata con il decreto prefettizio n. 30217/2023 del 20.10.23;
dichiara le spese di lite integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Vercelli, 16.10.2025.
Il Giudice
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