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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/10/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa RG CA all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3814/2024 R.G.L. promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Fabrizio Catalano ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in Via del Bersagliere
n.8, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1
presso l'Avvocatura Distrettuale dell'ente sito in Palermo in Via F. Laurana, n. 59 e rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura generale del notaio di Fiumicino;
Persona_1
- convenuto-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.09.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo dichiarare “illegittime le trattenute (pari a €.95,00 CP_1
mensili) operate dal mese di marzo 2022 dall' sulla pensione del ricorrente e CP_1 conseguentemente condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, alla restituzione in favore del sig. della somma già trattenuta Parte_1
pari ad €. 2.945,00 oltre la restituzione di tutte le trattenute che eventualmente lo stesso istituto opererà per le causali sopra indicate e in relazione alla sentenza n. 613/2024
RG 1118/2022 del Tribunale di Termini Imerese sulla pensione del ricorrente ” (crf conclusioni del ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, l'ente previdenziale rilevando che “Sui fatti di causa il Reparto compente ha comunicato che in seguito alla sentenza n°. 613/2024 R.G. 1118/2022 emanata dal Tribunale di Termini
Imerese in data 12/06/2024 e in esecuzione della stessa è stato effettuato dall'Unità
Organizzativa competente un pagamento a favore del ricorrente per un importo lordo pari ad euro 7684,85 importo questo da cui sono stati detratti euro 1767,52 a (doc. 2) titolo di tassazione per un importo netto in pagamento pari ad euro 5917,33. Tale pagamento è stato reso disponibile al ricorrente con data valuta 05/06/2025.(omissis)..
Da quanto detto emerge che l'indebito non sussiste più e che in relazione agli importi già restituiti ed a quelli abbandonati nulla deve essere corrisposto all'odierno ricorrente”; chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con note sostitutive di udienza del 23.09.2025 il procuratore di parte ricorrente “ Preso atto dell'avvenuto riconoscimento della pretesa, nel dare atto che nel mese di giugno
2025 è stato effettuato il pagamento delle somme trattenute” chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere insistendo, altresì, nella vittoria delle spese di lite.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 30.09.2025 per il deposito di note.
***
Rilevato che dalla documentazione in atti e dalle difese delle parti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, deve dunque essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Tenuto del fatto che la liquidazione delle somme è avvenuta in epoca successiva al deposito ed alla notifica del ricorso, le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente, soccombente virtuale, e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' a corrispondere le spese di lite che liquida in €. 900,00 per CP_1
compenso del difensore oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Termini Imerese il 29.10.2025.
IL GIUDICE
RG CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa RG CA all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3814/2024 R.G.L. promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Fabrizio Catalano ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in Via del Bersagliere
n.8, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1
presso l'Avvocatura Distrettuale dell'ente sito in Palermo in Via F. Laurana, n. 59 e rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura generale del notaio di Fiumicino;
Persona_1
- convenuto-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.09.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo dichiarare “illegittime le trattenute (pari a €.95,00 CP_1
mensili) operate dal mese di marzo 2022 dall' sulla pensione del ricorrente e CP_1 conseguentemente condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, alla restituzione in favore del sig. della somma già trattenuta Parte_1
pari ad €. 2.945,00 oltre la restituzione di tutte le trattenute che eventualmente lo stesso istituto opererà per le causali sopra indicate e in relazione alla sentenza n. 613/2024
RG 1118/2022 del Tribunale di Termini Imerese sulla pensione del ricorrente ” (crf conclusioni del ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, l'ente previdenziale rilevando che “Sui fatti di causa il Reparto compente ha comunicato che in seguito alla sentenza n°. 613/2024 R.G. 1118/2022 emanata dal Tribunale di Termini
Imerese in data 12/06/2024 e in esecuzione della stessa è stato effettuato dall'Unità
Organizzativa competente un pagamento a favore del ricorrente per un importo lordo pari ad euro 7684,85 importo questo da cui sono stati detratti euro 1767,52 a (doc. 2) titolo di tassazione per un importo netto in pagamento pari ad euro 5917,33. Tale pagamento è stato reso disponibile al ricorrente con data valuta 05/06/2025.(omissis)..
Da quanto detto emerge che l'indebito non sussiste più e che in relazione agli importi già restituiti ed a quelli abbandonati nulla deve essere corrisposto all'odierno ricorrente”; chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con note sostitutive di udienza del 23.09.2025 il procuratore di parte ricorrente “ Preso atto dell'avvenuto riconoscimento della pretesa, nel dare atto che nel mese di giugno
2025 è stato effettuato il pagamento delle somme trattenute” chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere insistendo, altresì, nella vittoria delle spese di lite.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 30.09.2025 per il deposito di note.
***
Rilevato che dalla documentazione in atti e dalle difese delle parti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, deve dunque essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Tenuto del fatto che la liquidazione delle somme è avvenuta in epoca successiva al deposito ed alla notifica del ricorso, le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente, soccombente virtuale, e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' a corrispondere le spese di lite che liquida in €. 900,00 per CP_1
compenso del difensore oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Termini Imerese il 29.10.2025.
IL GIUDICE
RG CA