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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/04/2024, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
RG n. 1318/2023
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio Contenzioso Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria PROIA Presidente relatore/estensore
Giudice dott. Paolo LEPIDI
dott.ssa Francesca GRECO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale di contenzioso civile n. 1318 dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 25.3.2024 vertente tra
Parte 1 C.F. 1 ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Terenzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in nato ad [...], e Controparte_1 C.F. 2 '
Avezzano il 26.2.1974, rappresentato e difeso dall'avv. Mariangela Amiconi ed elettivamente domiciliato in Magliano dei Marsi presso il suo studio, giuste procure in calce al ricorso
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Come da atto introduttivo:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. disporre l'assegnazione della dimora coniugale, ubicata in Magliano de' Marsi alla Via Trieste n. 24 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla moglie
Sig.ra CO EL nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
compatibilmente con gli impegni di lavoro e le difficoltà del trasloco, il marito provvederà a liberare al più presto detto immobile da ogni proprio oggetto personale e/o di uso esclusivo e, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, la moglie provvederà a volturare a proprio nome le utenze/abbonamenti di gas, luce, acqua, internet, netflix, passo carrabile, mentre il marito si impegna a saldare tutte le bollette per le utenze di acqua, luce e gas che arriveranno ancora a suo nome relative al periodo di convivenza nell'abitazione di Via Trieste;
3. disporre l'affidamento condiviso dei figli TE e SA ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di Via Trieste n. 24 in Magliano de' Marsi;
i coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si trovano al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. disporre che il padre vedrà i figli ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze e con la volontà dei ragazzi. In ogni caso, i genitori chiedono disporsi che il padre veda TE e SA, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità:
- il mercoledì e il venerdì (o in altri giorni da concordarsi all'inizio di ogni settimana tra i genitori) dopo l'orario di lavoro, ovvero dalle ore 19:00 alle ore 22:00;
a settimane alterne, il padre terrà con sé i figli dal sabato mattina dopo la scuola fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando verranno riaccompagnati presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00; durante le vacanze estive, il padre resterà con i figli per tre settimane, anche non consecutive, e potrà portarli con sé in vacanza;
inoltre, TE e SA trascorreranno con il padre o con la madre, ad anni alterni, il giorno 24 Dicembre oppure il giorno 25 Dicembre;
il giorno 31
Dicembre o quello di Capodanno;
il giorno di Pasqua o il Lunedì
dell'Angelo;
5. disporre che il Sig. IN verserà alla signora CO EL, su c.c. postale a quest'ultima intestato (IBAN [...]), entro e non oltre il giorno 12 (dodici) di ogni mese, la somma di: euro 500,00 (ossia euro 250,00 per ciascuno) in favore dei figli TE di anni
17 e SA di anni 13, quale contributo al loro mantenimento, importo che sarà
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% agli indici istat al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, oltre alla metà dell'importo percepito dall'Ente Inps a titolo di Assegno Unico a favore dei figli, ammontante attualmente alla somma di euro 164,50, ovvero il 50% dell'intero importo da lui percepito per entrambi i figli;
il sig. IN verserà, inoltre, la somma di euro 235,50 mensili, a titolo di contributo al mantenimento in favore della moglie, da sempre casalinga ed attualmente disoccupata, importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% agli indici istat al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, che dovrà essere versato fin tanto che la stessa non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa che la renda economicamente indipendente e, comunque, in tal caso,
l'eventuale sospensione dovrà essere concordata tra i coniugi o, in difetto di accordo, valutata dal Giudice, e, così, per un totale di euro 900,00 mensili;
6. disporre che le spese straordinarie nell'interesse dei figli per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle del servizio scuolabus, per le prestazioni mediche e visite specialistiche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, le spese per l'iscrizione all'Università, quelle per attività ludiche, sportive, ricreative e per vacanze che richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
7. disporre che entrambi i coniugi prestino il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità all'espatrio per ragioni di turismo o per brevi viaggi per visitare i familiari della moglie;
8. disporre, infine, che il Sig. IN concederà alla moglie, a titolo di comodato d'uso gratuito, l'autovettura CITROEN BERLINGO tg. EB339LG, al medesimo intestata come da certificato di proprietà versato in atti, per la quale provvederà a sostenere l'onere del pagamento di assicurazione e bollo fino a quando la Sig.ra
CO non diventi economicamente autosufficiente, onde poter provvedere al passaggio di proprietà e intestazione della stessa. La signora CO provvederà alla manutenzione ed alla revisione del veicolo.
Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso e, pertanto, a decorrere da tale data, i coniugi convengono che il Sig. IN lasci l'abitazione familiare sita in
Magliano de' Marsi alla Via Trieste n. 24 per trasferirsi presso il piccolo alloggio adiacente all'abitazione sita in Magliano de' Marsi, alla Via del Fiume n. 32 b, di esclusiva proprietà della di lui madre, Signora OS NT.
PIANO GENITORIALE
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2023, Parte 2 e Parte 1 hanno adito
l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio a Magliano dei Marsi il 30.10.2010 alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza presidenziale del 25.3.2024, fallito il tentativo di conciliazione, le parti si sono riportate alle istanze formulate, chiedendone l'accoglimento ed il Presidente ha rimesso, all'esito, la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei coniugi può trovare accoglimento in quanto, come dichiarato dagli stessi, la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile, sussistendo, dunque, il presupposto di cui all'art. 151 primo comma c.c. ai fini della pronuncia richiesta.
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, le recepisce così come concordate dalle parti ed all'interesse della prole.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi Controparte 1 e Parte 1 d autorizza gli stessi a vivere separati alle condizioni di cui al ricorso;
OMOLOGA le condizioni di separazione previste nel ricorso introduttivo.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Magliano dei Marsi per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 2, parte I,
Serie uff. 1, dell'anno 2010.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 10.4.2024
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Proia
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio Contenzioso Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria PROIA Presidente relatore/estensore
Giudice dott. Paolo LEPIDI
dott.ssa Francesca GRECO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale di contenzioso civile n. 1318 dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 25.3.2024 vertente tra
Parte 1 C.F. 1 ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Terenzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in nato ad [...], e Controparte_1 C.F. 2 '
Avezzano il 26.2.1974, rappresentato e difeso dall'avv. Mariangela Amiconi ed elettivamente domiciliato in Magliano dei Marsi presso il suo studio, giuste procure in calce al ricorso
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Come da atto introduttivo:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. disporre l'assegnazione della dimora coniugale, ubicata in Magliano de' Marsi alla Via Trieste n. 24 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla moglie
Sig.ra CO EL nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
compatibilmente con gli impegni di lavoro e le difficoltà del trasloco, il marito provvederà a liberare al più presto detto immobile da ogni proprio oggetto personale e/o di uso esclusivo e, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, la moglie provvederà a volturare a proprio nome le utenze/abbonamenti di gas, luce, acqua, internet, netflix, passo carrabile, mentre il marito si impegna a saldare tutte le bollette per le utenze di acqua, luce e gas che arriveranno ancora a suo nome relative al periodo di convivenza nell'abitazione di Via Trieste;
3. disporre l'affidamento condiviso dei figli TE e SA ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di Via Trieste n. 24 in Magliano de' Marsi;
i coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si trovano al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. disporre che il padre vedrà i figli ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze e con la volontà dei ragazzi. In ogni caso, i genitori chiedono disporsi che il padre veda TE e SA, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità:
- il mercoledì e il venerdì (o in altri giorni da concordarsi all'inizio di ogni settimana tra i genitori) dopo l'orario di lavoro, ovvero dalle ore 19:00 alle ore 22:00;
a settimane alterne, il padre terrà con sé i figli dal sabato mattina dopo la scuola fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando verranno riaccompagnati presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00; durante le vacanze estive, il padre resterà con i figli per tre settimane, anche non consecutive, e potrà portarli con sé in vacanza;
inoltre, TE e SA trascorreranno con il padre o con la madre, ad anni alterni, il giorno 24 Dicembre oppure il giorno 25 Dicembre;
il giorno 31
Dicembre o quello di Capodanno;
il giorno di Pasqua o il Lunedì
dell'Angelo;
5. disporre che il Sig. IN verserà alla signora CO EL, su c.c. postale a quest'ultima intestato (IBAN [...]), entro e non oltre il giorno 12 (dodici) di ogni mese, la somma di: euro 500,00 (ossia euro 250,00 per ciascuno) in favore dei figli TE di anni
17 e SA di anni 13, quale contributo al loro mantenimento, importo che sarà
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% agli indici istat al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, oltre alla metà dell'importo percepito dall'Ente Inps a titolo di Assegno Unico a favore dei figli, ammontante attualmente alla somma di euro 164,50, ovvero il 50% dell'intero importo da lui percepito per entrambi i figli;
il sig. IN verserà, inoltre, la somma di euro 235,50 mensili, a titolo di contributo al mantenimento in favore della moglie, da sempre casalinga ed attualmente disoccupata, importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% agli indici istat al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, che dovrà essere versato fin tanto che la stessa non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa che la renda economicamente indipendente e, comunque, in tal caso,
l'eventuale sospensione dovrà essere concordata tra i coniugi o, in difetto di accordo, valutata dal Giudice, e, così, per un totale di euro 900,00 mensili;
6. disporre che le spese straordinarie nell'interesse dei figli per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle del servizio scuolabus, per le prestazioni mediche e visite specialistiche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, le spese per l'iscrizione all'Università, quelle per attività ludiche, sportive, ricreative e per vacanze che richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
7. disporre che entrambi i coniugi prestino il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità all'espatrio per ragioni di turismo o per brevi viaggi per visitare i familiari della moglie;
8. disporre, infine, che il Sig. IN concederà alla moglie, a titolo di comodato d'uso gratuito, l'autovettura CITROEN BERLINGO tg. EB339LG, al medesimo intestata come da certificato di proprietà versato in atti, per la quale provvederà a sostenere l'onere del pagamento di assicurazione e bollo fino a quando la Sig.ra
CO non diventi economicamente autosufficiente, onde poter provvedere al passaggio di proprietà e intestazione della stessa. La signora CO provvederà alla manutenzione ed alla revisione del veicolo.
Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso e, pertanto, a decorrere da tale data, i coniugi convengono che il Sig. IN lasci l'abitazione familiare sita in
Magliano de' Marsi alla Via Trieste n. 24 per trasferirsi presso il piccolo alloggio adiacente all'abitazione sita in Magliano de' Marsi, alla Via del Fiume n. 32 b, di esclusiva proprietà della di lui madre, Signora OS NT.
PIANO GENITORIALE
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2023, Parte 2 e Parte 1 hanno adito
l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio a Magliano dei Marsi il 30.10.2010 alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza presidenziale del 25.3.2024, fallito il tentativo di conciliazione, le parti si sono riportate alle istanze formulate, chiedendone l'accoglimento ed il Presidente ha rimesso, all'esito, la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei coniugi può trovare accoglimento in quanto, come dichiarato dagli stessi, la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile, sussistendo, dunque, il presupposto di cui all'art. 151 primo comma c.c. ai fini della pronuncia richiesta.
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, le recepisce così come concordate dalle parti ed all'interesse della prole.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi Controparte 1 e Parte 1 d autorizza gli stessi a vivere separati alle condizioni di cui al ricorso;
OMOLOGA le condizioni di separazione previste nel ricorso introduttivo.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Magliano dei Marsi per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 2, parte I,
Serie uff. 1, dell'anno 2010.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 10.4.2024
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Proia