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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 20.2.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4812 /2024 R.G.
TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
CIMMINO ARMANDO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI CP_1
MARIA SOFIA presso il quale è elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
(P.I. e C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_1
di , procuratore giusta atto notarile repertorio nr 180134 raccolta nr Controparte_3
12348 del 22/06/2023 della predetta Società, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tretola presso il cui studio è elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
Oggetto : impugnazione preavviso di fermo.
Conclusioni: conformi a quelle rese nei rispettivi atti difensivi.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2024 ha chiesto annullarsi il Parte_1
provvedimento di fermo amministrativo preannunziatogli da con comunicazione CP_4
del 9.2.2024 su veicolo Toyota Yaris Tg. GF226AY, di sua proprietà, contenente la
1 richiesta di pagamento della somma di € 16.528,96, di cui € 8.810,43, per contributi
I.V.S. e somme aggiuntive dal 2010 al 2015, in favore dell' sede di Arzano (NA), CP_1
come da avviso di addebito n. 371 2016 0006044132 000, notificatogli il 25.11.2016.
A sostegno della proposta opposizione ha eccepito l'intervenuta prescrizione della somma richiesta a titolo di contributi IVS e ha dedotto che“nelle more dell'odierno giudizio ed al solo fine di evitare l'iscrizione della misura,” avrebbe corrisposto all'Agenzia, mediante rateizzo, la somma intimatagli, senza riconoscimento alcuno e con formale riserva di ripetizione delle somme versate.
Ha quindi concluso chiedendo al Giudice adito di :
“I) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle parti resistenti a richiedere il pagamento dei contributi IVS evasi e somme aggiuntive come da avviso di addebito n.
371 2016 0006044132 000, adottando ogni altro provvedimento conseguenziale;
II) condannare le resistenti in solido tra loro, o chi di dovere, al pagamento delle spese anche forfettarie e competenze di causa da attribuirsi all'Avv. Armando CIMMINO che se ne dichiara antistatario, oltre IVA e CPA ex legge”.
Si è ritualmente costituito l' che ha preliminarmente eccepito la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva, nel merito ha contestato l'eccezione di prescrizione avanzata da controparte documentando , per quanto di competenza il perfezionamento della notifica dell'avviso di addebito.
In data 28.11.2024 si è costituito anche eccependo a sua volta la carenza di CP_4
legittimazione passiva in relazione alle doglianze afferenti la notifica dell'avviso di addebito prodromico all'atto impugnato e deducendo che “alcuna responsabilità può essere addebitata all' atteso che la stessa, Controparte_5 successivamente alla ricezione del ruolo da parte dell'Ente impositore ha regolarmente posto in essere tutti gli atti successivi necessari ad evitare la lamentata prescrizione. Nello specifico, si evidenzia che a seguito della presunta notifica dell'avviso di addebito da parte dell'Ente impositore, ha tempestivamente notificato il provvedimento oggi CP_4
gravato, con ciò evitando il sopraggiungere di qualsivoglia prescrizione”.
La causa sulla scorta della documentazione depositata dalle parti è stata rinviata per la discussione all'udienza del 20.2.2025 , tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., e, lette le note di trattazione depositate dalle parti è stata decisa.
L'opposizione è fondata nei limiti di seguito illustrati.
La preannunziata iscrizione di fermo fa seguito all'avviso di addebito n. 371 2016
0006044132 000, notificato in data 15.6.2016.
2 Ebbene il fermo amministrativo (art. 86 d.p.r. 602/1973), in quanto preordinato alla esecuzione forzata, partecipa della natura propria degli atti esecutivi ed è quindi impugnabile con le forme proprie della opposizione alla esecuzione (art. 615 c.p.c.) ed agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) anche se nel caso di specie, per quanto agli atti, il fermo non risulta disposto ma unicamente preannunziato (vedi comunicazione in atti). Tuttavia anche tale atto , secondo la ormai pacifica giurisprudenza (cfr. tra le altre Cass.SSUU ord.. n. 17844/2012; sent.9516/29018), può essere autonomamente impugnato ed ha natura di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria.
Nel caso che occupa il ricorrente ha eccepito la intervenuta prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito prodromico rispetto alla comunicazione di fermo impugnata.
Ebbene la notifica dell'avviso di addebito n. 371 2016 0006044132 000 è intervenuta in data 15.6.2016 e non risultano essere stati depositati da – che peraltro si è CP_4
costituita tardivamente- atti interruttivi del termine quinquennale che siano precedenti alla notifica del preavviso di fermo oggi impugnato e che è stato notificato al ricorrente solo in data 9.2.2024.
La tardiva costituzione di nel presente giudizio – avvenuta solo in data CP_4
28.11.2024-rende inutilizzabile la documentazione allegata alla memoria di costituzione.
In ogni caso deve rilevarsi che nessun atto interruttivo è stato depositato da con la CP_4
memoria di costituzione che reca quale allegato la sola procura alle liti ed il conferimento dell'incarico datati agosto 2024 .
L'opposizione deve essere quindi accolta ed annullata la comunicazione preventiva di fermo amministrativo limitatamente alla pretesa afferente l'avviso di addebito n. 371
2016 0006044132 000.
Le spese di lite possono essere interamente compensate tra il ricorrente e l' ; mentre CP_1
deve essere condannata al pagamento delle spese di lite , che si liquidano nella CP_4
misura di cui in dispositivo nei confronti di parte ricorrente.
p.q.m.
definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie l'opposizione ed annulla la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo del 9.2.2024 su veicolo Toyota Yaris Tg. GF226AY, di proprietà di
, contenente la richiesta di pagamento della somma di € 16.528,96, Parte_1
limitatamente alla somma di € 8.810,43, per contributi I.V.S. e somme aggiuntive dal
2010 al 2015, in favore dell' , come da avviso di addebito n. 371 2016 0006044132 CP_1
000;
3 -compensa le spese nei confronti di;
CP_1
condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di CP_4
lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi €1250,00 oltre iva cpa e spese generali con attribuzione.
Napoli 14/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 20.2.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4812 /2024 R.G.
TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
CIMMINO ARMANDO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI CP_1
MARIA SOFIA presso il quale è elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
(P.I. e C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_1
di , procuratore giusta atto notarile repertorio nr 180134 raccolta nr Controparte_3
12348 del 22/06/2023 della predetta Società, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tretola presso il cui studio è elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
Oggetto : impugnazione preavviso di fermo.
Conclusioni: conformi a quelle rese nei rispettivi atti difensivi.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2024 ha chiesto annullarsi il Parte_1
provvedimento di fermo amministrativo preannunziatogli da con comunicazione CP_4
del 9.2.2024 su veicolo Toyota Yaris Tg. GF226AY, di sua proprietà, contenente la
1 richiesta di pagamento della somma di € 16.528,96, di cui € 8.810,43, per contributi
I.V.S. e somme aggiuntive dal 2010 al 2015, in favore dell' sede di Arzano (NA), CP_1
come da avviso di addebito n. 371 2016 0006044132 000, notificatogli il 25.11.2016.
A sostegno della proposta opposizione ha eccepito l'intervenuta prescrizione della somma richiesta a titolo di contributi IVS e ha dedotto che“nelle more dell'odierno giudizio ed al solo fine di evitare l'iscrizione della misura,” avrebbe corrisposto all'Agenzia, mediante rateizzo, la somma intimatagli, senza riconoscimento alcuno e con formale riserva di ripetizione delle somme versate.
Ha quindi concluso chiedendo al Giudice adito di :
“I) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle parti resistenti a richiedere il pagamento dei contributi IVS evasi e somme aggiuntive come da avviso di addebito n.
371 2016 0006044132 000, adottando ogni altro provvedimento conseguenziale;
II) condannare le resistenti in solido tra loro, o chi di dovere, al pagamento delle spese anche forfettarie e competenze di causa da attribuirsi all'Avv. Armando CIMMINO che se ne dichiara antistatario, oltre IVA e CPA ex legge”.
Si è ritualmente costituito l' che ha preliminarmente eccepito la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva, nel merito ha contestato l'eccezione di prescrizione avanzata da controparte documentando , per quanto di competenza il perfezionamento della notifica dell'avviso di addebito.
In data 28.11.2024 si è costituito anche eccependo a sua volta la carenza di CP_4
legittimazione passiva in relazione alle doglianze afferenti la notifica dell'avviso di addebito prodromico all'atto impugnato e deducendo che “alcuna responsabilità può essere addebitata all' atteso che la stessa, Controparte_5 successivamente alla ricezione del ruolo da parte dell'Ente impositore ha regolarmente posto in essere tutti gli atti successivi necessari ad evitare la lamentata prescrizione. Nello specifico, si evidenzia che a seguito della presunta notifica dell'avviso di addebito da parte dell'Ente impositore, ha tempestivamente notificato il provvedimento oggi CP_4
gravato, con ciò evitando il sopraggiungere di qualsivoglia prescrizione”.
La causa sulla scorta della documentazione depositata dalle parti è stata rinviata per la discussione all'udienza del 20.2.2025 , tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., e, lette le note di trattazione depositate dalle parti è stata decisa.
L'opposizione è fondata nei limiti di seguito illustrati.
La preannunziata iscrizione di fermo fa seguito all'avviso di addebito n. 371 2016
0006044132 000, notificato in data 15.6.2016.
2 Ebbene il fermo amministrativo (art. 86 d.p.r. 602/1973), in quanto preordinato alla esecuzione forzata, partecipa della natura propria degli atti esecutivi ed è quindi impugnabile con le forme proprie della opposizione alla esecuzione (art. 615 c.p.c.) ed agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) anche se nel caso di specie, per quanto agli atti, il fermo non risulta disposto ma unicamente preannunziato (vedi comunicazione in atti). Tuttavia anche tale atto , secondo la ormai pacifica giurisprudenza (cfr. tra le altre Cass.SSUU ord.. n. 17844/2012; sent.9516/29018), può essere autonomamente impugnato ed ha natura di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria.
Nel caso che occupa il ricorrente ha eccepito la intervenuta prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito prodromico rispetto alla comunicazione di fermo impugnata.
Ebbene la notifica dell'avviso di addebito n. 371 2016 0006044132 000 è intervenuta in data 15.6.2016 e non risultano essere stati depositati da – che peraltro si è CP_4
costituita tardivamente- atti interruttivi del termine quinquennale che siano precedenti alla notifica del preavviso di fermo oggi impugnato e che è stato notificato al ricorrente solo in data 9.2.2024.
La tardiva costituzione di nel presente giudizio – avvenuta solo in data CP_4
28.11.2024-rende inutilizzabile la documentazione allegata alla memoria di costituzione.
In ogni caso deve rilevarsi che nessun atto interruttivo è stato depositato da con la CP_4
memoria di costituzione che reca quale allegato la sola procura alle liti ed il conferimento dell'incarico datati agosto 2024 .
L'opposizione deve essere quindi accolta ed annullata la comunicazione preventiva di fermo amministrativo limitatamente alla pretesa afferente l'avviso di addebito n. 371
2016 0006044132 000.
Le spese di lite possono essere interamente compensate tra il ricorrente e l' ; mentre CP_1
deve essere condannata al pagamento delle spese di lite , che si liquidano nella CP_4
misura di cui in dispositivo nei confronti di parte ricorrente.
p.q.m.
definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie l'opposizione ed annulla la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo del 9.2.2024 su veicolo Toyota Yaris Tg. GF226AY, di proprietà di
, contenente la richiesta di pagamento della somma di € 16.528,96, Parte_1
limitatamente alla somma di € 8.810,43, per contributi I.V.S. e somme aggiuntive dal
2010 al 2015, in favore dell' , come da avviso di addebito n. 371 2016 0006044132 CP_1
000;
3 -compensa le spese nei confronti di;
CP_1
condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di CP_4
lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi €1250,00 oltre iva cpa e spese generali con attribuzione.
Napoli 14/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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