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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/11/2025, n. 4845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4845 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 16569/23 promossa da:
, nata in [...] in data [...], Parte_1
, nato in Argentina in data [...], in [...] e in qualità di Parte_2 genitore esercente la patria potestà del minore , nato Persona_1 in Argentina in data 5.9.2017,
nonché , nata in [...] in data [...], solo in qualità Controparte_1 di genitore esercente la patria potestà del minore Persona_2
, nata in [...] in data [...],
[...] tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino RESISTENTI nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 6.11.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE.
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 12.01.2024, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_2 della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno esposto: pagina 1 di 4 di essere discendenti di , cittadino italiano, nasceva a Palazzo Canavese Persona_3
(TO), in data 18.8.1886 e che in data 26.10.1911 a La Pampa (Argentina) il SI. Per_3
contraeva matrimonio con la SI.ra .
[...] Parte_3
Dal matrimonio del SI. con la SI.ra nasceva a Persona_3 Parte_3
Buenos Aires (Argentina), in data 3.8.1925, . In data 4.2.1956 a Persona_4
Buenos Aires (Argentina) il SI. contraeva matrimonio con la Persona_4
SI.ra e da questo matrimonio nasceva a Buenos Aires Controparte_3
(Argentina), in data 4.1.1957, , odierna ricorrente. In data 5.8.1977 a Parte_1
Buenos Aires (Argentina) la SI.ra contraeva matrimonio con il SI. Parte_1
, come dall'atto di matrimonio che si allega e da questo matrimonio Persona_5 nascevano altri odierni ricorrenti: , in data 17.3.1981, e Parte_2 Per_2
, in data 25.11.1983. Dall'unione del SI. con la SI.ra
[...] Parte_2
nasceva a Buenos Aires (Argentina), in data 5.9.2017, Controparte_1 [...]
, odierno ricorrente. Persona_1
Il non si è costituito ed essendo regolarmente citato ma non Controparte_2 comparso veniva dichiarato contumace. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni come in atti nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti. All'esito dell'udienza del 6.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nel verbale di udienza ed in atti. Venendo al merito, nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata per le ragioni che seguono. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i predetti fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'antenato Per_3
, cittadino italiano, nasceva a Palazzo Canavese (TO), in data 18.8.1886 (si vedano
[...] allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso i suoi discendenti per linea paterna. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
pagina 2 di 4 Sul punto i ricorrenti hanno dato prova (si vedano documenti 11e 12 allegati al ricorso introduttivo) di aver tentato senza esito, di prenotare un appuntamento presso il
[...]
a Buenos Aires per la presentazione della richiesta di riconoscimento della Parte_4 cittadinanza italiana iure sanguinis e che, alla data di presentazione del ricorso, non soltanto non avevano ottenuto dalla PA alcun riscontro, ma che il stesso, non rende noto Parte_4 agli interessati neppure le convocazioni per le analisi delle istanze, con evidente condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Orbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui il trisavolo per linea paterna era cittadino italiano, in Persona_3 quanto nato in [...]anno 1886 e trasferitosi in Argentina, e dalla circostanza che il figlio Pt_4 di tale antenato era , padre e nonno dei ricorrenti. Persona_4
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano Persona_3 mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dal documento depositato dai ricorrenti sub doc. 3 si evince che lo stesso non si trova nel registro dei cittadini argentini nativi o per scelta o naturalizzati. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio , nato il Persona_4
3.8.1925. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in Pt_4 da cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. Il figlio nasceva infatti il 33.8.1925 in Argentina. Persona_4
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7,
pagina 3 di 4 affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36
“chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Pertanto poteva trasmettere la cittadinanza italiana al proprio Persona_3 figlio e questi, a sua volta, poteva trasmettere la cittadinanza ai Persona_4 propri figli e così proseguendo nella discendenza fino ad arrivare agli odierni ricorrenti. Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana. L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame di ogni altra domanda. Nulla in punto spese data la natura della procedura e per non avere il CP_2 intimato svolto difese.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
-Dichiara nulla in punto spese.
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 6.11.2025
Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
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