CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ROLFO ALDO MARIA, Presidente
FI AU, AT
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 380/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25/1T/000584/000/P002 REGISTRO 2025
proposto da
Ricorrente 2 - CF Ricorrente 2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25/IT/000584/000/P003 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 556/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, i signori Ricorrente_1 e Ricorrente 2, rappresentati e difesi dal Dott. commercialista Difensore_1 e dall' all'Avv. Difensore_2, il 20.1.2025 stipulavano un contratto di compravendita con il quale acquistavano un immobile nel Comune di Sutri e alcuni terreni.
L'Agenzia delle entrate, non riconoscendo l'applicazione del beneficio prima casa ai terreni, il 22.4.2025 notificava in solido tra loro ai Signori Ricorrente_1 e Ricorrente 2 gli avvisi di liquidazione e irrogazione sanzioni n. 25/1T/000584/000/P003 e 25/1T/000584/000/P002 ritenendo che: “l'estensione e la natura agricola dei terreni impediscono di considerarli come giardino pertinenziale dell'abitazione”.
Proponevano quindi ricorso e l'Agenzia delle entrate si costituiva con il deposito delle controdeduzioni.
Il 7.8.2025, l'Agenzia delle entrate annullava gli avvisi di accertamento con provvedimento depositato in atti.
I ricorrenti chiedevano quindi la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante l'annullamento degli avvisi di accertamento, la Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ROLFO ALDO MARIA, Presidente
FI AU, AT
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 380/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25/1T/000584/000/P002 REGISTRO 2025
proposto da
Ricorrente 2 - CF Ricorrente 2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25/IT/000584/000/P003 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 556/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, i signori Ricorrente_1 e Ricorrente 2, rappresentati e difesi dal Dott. commercialista Difensore_1 e dall' all'Avv. Difensore_2, il 20.1.2025 stipulavano un contratto di compravendita con il quale acquistavano un immobile nel Comune di Sutri e alcuni terreni.
L'Agenzia delle entrate, non riconoscendo l'applicazione del beneficio prima casa ai terreni, il 22.4.2025 notificava in solido tra loro ai Signori Ricorrente_1 e Ricorrente 2 gli avvisi di liquidazione e irrogazione sanzioni n. 25/1T/000584/000/P003 e 25/1T/000584/000/P002 ritenendo che: “l'estensione e la natura agricola dei terreni impediscono di considerarli come giardino pertinenziale dell'abitazione”.
Proponevano quindi ricorso e l'Agenzia delle entrate si costituiva con il deposito delle controdeduzioni.
Il 7.8.2025, l'Agenzia delle entrate annullava gli avvisi di accertamento con provvedimento depositato in atti.
I ricorrenti chiedevano quindi la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante l'annullamento degli avvisi di accertamento, la Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate