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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1646/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santeramo In Colle - Piazza Dott. Simone, 8 70029 Santeramo In Colle BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 200969 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 24.06.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando l'avviso di accertamento n. 200969 del 2 dicembre 2024, notificato il 4 aprile
2025, relativo all'IMU per l'anno 2019 per un importo complessivo di euro 2.774,00.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione o decadenza del potere accertativo del Comune, sostenendo che il termine perentorio per la notifica degli avvisi di accertamento IMU 2019, ai sensi dell'art. 1, comma
161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, scadesse il 31 dicembre 2024.
Affermava che le disposizioni emergenziali legate alla pandemia da COVID-19 non risultassero applicabili alla fattispecie, in quanto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), all'art. 67, pur disponendo una sospensione di 85 giorni dei termini per le attività degli enti impositori, non avrebbe trovato applicazione per i tributi locali come l'IMU, non avendo stabilito una sospensione specifica del termine di versamento per tale imposta.
Inoltre, il ricorrente richiamava l'art. 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Rilancio), il cui primo comma sembrava prevedere una proroga per la notifica di alcuni atti, ma il cui successivo comma escludeva espressamente dall'applicazione di tale proroga le entrate degli enti territoriali.
Sosteneva pertanto che il termine rimanesse fermo al 31 dicembre 2024 e che la notifica effettuata il 4 aprile
2025 fosse quindi tardiva e determinante l'annullamento dell'avviso.
Concludeva chiedendo alla Corte di dichiarare la prescrizione dei termini di accertamento per l'IMU 2019 alla data del 31 dicembre 2024 e, per l'effetto, di annullare l'avviso impugnato, con condanna del Comune al rimborso delle spese di lite.
Il Comune di Santeramo in Colle, costituitosi in giudizio con memoria difensiva in data 18.12.2025, contestava integralmente le deduzioni del ricorrente.
All'udienza pubblica del 15.01.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, in composizione monocratica, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
L'assunto principale del ricorso, secondo il quale il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento IMU 2019 sarebbe scaduto inesorabilmente il 31 dicembre 2024, non è condivisibile alla luce della corretta interpretazione della normativa emergenziale e dei principi giurisprudenziali consolidati in materia.
La disciplina ordinaria di cui all'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 ha infatti subito una specifica modifica temporanea a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19, la quale ha inciso direttamente anche sui termini relativi ai tributi degli enti locali.
La difesa del ricorrente non coglie nel segno nel ritenere inapplicabile l'art. 67 del decreto-legge n. 18 del
2020, cd. Cura Italia, alla fattispecie de qua, poiché tale disposizione ha previsto in via generale la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini per le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione da parte degli uffici degli enti impositori, categoria nella quale rientrano a pieno titolo i Comuni per l'esazione dei tributi di propria competenza come l'IMU.
L'interpretazione autentica fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la risoluzione n. 6/E del
2020 ha chiarito, peraltro, che la sospensione opera proprio sui termini di decadenza e prescrizione, spostando in avanti il loro decorso per la durata di 85 giorni, con l'espresso scopo di salvaguardare gli enti impositori da decadenze indotte dall'emergenza.
Ne consegue, in piena condivisione di tale orientamento, che il termine ultimo per la notifica dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2019, originariamente fissato al 31 dicembre 2024, è stato legittimamente posticipato al 26 marzo 2025.
Nel caso concreto, l'atto impugnato è stato posto in essere entro tale nuovo termine, essendo stato consegnato al servizio postale in data 14 marzo 2025, come attestato dalla documentazione allegata.
La tesi del ricorrente secondo cui la notifica si sarebbe perfezionata solo in data 4 aprile 2025, giorno della ricezione, è viziata da un erroneo presupposto giuridico circa il momento costitutivo della notifica stessa.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, con ripetuti interventi fino alle recentissime Sezioni Unite, ha affermato in modo incontrovertibile il principio dello sdoppiamento soggettivo degli effetti della notifica per gli atti impositivi, principio peraltro già sancito dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Secondo tale principio, per l'ente impositore la notifica si perfeziona e produce i suoi effetti al momento della consegna dell'atto all'agente notificatore o al servizio postale, mentre per il destinatario gli effetti si producono al momento della ricezione.
Pertanto, ai fini del rispetto del termine di decadenza che grava sull'amministrazione, è rilevante esclusivamente la data in cui l'ente ha compiuto tutti gli adempimenti necessari per l'invio dell'atto, ossia la data di "postalizzazione", e non il successivo momento della sua conoscenza da parte del contribuente.
L'ordinanza n. 21765 del 2025 della Suprema Corte ha ribadito con chiarezza che la sospensione dei termini di cui al decreto Cura Italia si applica anche agli accertamenti dei tributi comunali e che, per la verifica della tempestività, deve farsi riferimento alla data di invio.
La circostanza che l'art. 157 del decreto-legge n. 34 del 2020 escluda l'applicazione di alcune proroghe specifiche agli enti territoriali non contraddice affatto l'applicabilità generale della sospensione di cui all'art. 67 del decreto Cura Italia, come invece preteso dal ricorrente, essendo le due norme di portata e funzione distinte.
La giurisprudenza di legittimità ha espressamente statuito che la sospensione opera in via generale a favore di tutti gli enti impositori, ivi compresi i Comuni, e che il relativo periodo di 85 giorni deve essere computato nel calcolo del termine finale.
La notifica effettuata dal Comune in data 14 marzo 2025 risulta dunque pienamente tempestiva, avvenuta ben prima del nuovo termine di decadenza del 26 marzo 2025, e non può essere considerata tardiva sotto alcun profilo.
L'eccezione di decadenza sollevata dal contribuente è pertanto priva di fondamento giuridico, trovandosi in contrasto con la normativa emergenziale espressamente applicabile, con i principi giurisprudenziali dominanti in materia di notificazione degli atti impositivi e con l'effettivo riscontro cronologico degli atti compiuti dall'amministrazione.
La pretesa dell'annullamento dell'avviso di accertamento per prescrizione del diritto non può quindi essere accolta, dovendosi al contrario dichiarare la piena regolarità e puntualità dell'operato dell'ente impositore.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 15.01.2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1646/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santeramo In Colle - Piazza Dott. Simone, 8 70029 Santeramo In Colle BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 200969 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 24.06.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando l'avviso di accertamento n. 200969 del 2 dicembre 2024, notificato il 4 aprile
2025, relativo all'IMU per l'anno 2019 per un importo complessivo di euro 2.774,00.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione o decadenza del potere accertativo del Comune, sostenendo che il termine perentorio per la notifica degli avvisi di accertamento IMU 2019, ai sensi dell'art. 1, comma
161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, scadesse il 31 dicembre 2024.
Affermava che le disposizioni emergenziali legate alla pandemia da COVID-19 non risultassero applicabili alla fattispecie, in quanto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), all'art. 67, pur disponendo una sospensione di 85 giorni dei termini per le attività degli enti impositori, non avrebbe trovato applicazione per i tributi locali come l'IMU, non avendo stabilito una sospensione specifica del termine di versamento per tale imposta.
Inoltre, il ricorrente richiamava l'art. 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Rilancio), il cui primo comma sembrava prevedere una proroga per la notifica di alcuni atti, ma il cui successivo comma escludeva espressamente dall'applicazione di tale proroga le entrate degli enti territoriali.
Sosteneva pertanto che il termine rimanesse fermo al 31 dicembre 2024 e che la notifica effettuata il 4 aprile
2025 fosse quindi tardiva e determinante l'annullamento dell'avviso.
Concludeva chiedendo alla Corte di dichiarare la prescrizione dei termini di accertamento per l'IMU 2019 alla data del 31 dicembre 2024 e, per l'effetto, di annullare l'avviso impugnato, con condanna del Comune al rimborso delle spese di lite.
Il Comune di Santeramo in Colle, costituitosi in giudizio con memoria difensiva in data 18.12.2025, contestava integralmente le deduzioni del ricorrente.
All'udienza pubblica del 15.01.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, in composizione monocratica, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
L'assunto principale del ricorso, secondo il quale il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento IMU 2019 sarebbe scaduto inesorabilmente il 31 dicembre 2024, non è condivisibile alla luce della corretta interpretazione della normativa emergenziale e dei principi giurisprudenziali consolidati in materia.
La disciplina ordinaria di cui all'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 ha infatti subito una specifica modifica temporanea a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19, la quale ha inciso direttamente anche sui termini relativi ai tributi degli enti locali.
La difesa del ricorrente non coglie nel segno nel ritenere inapplicabile l'art. 67 del decreto-legge n. 18 del
2020, cd. Cura Italia, alla fattispecie de qua, poiché tale disposizione ha previsto in via generale la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini per le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione da parte degli uffici degli enti impositori, categoria nella quale rientrano a pieno titolo i Comuni per l'esazione dei tributi di propria competenza come l'IMU.
L'interpretazione autentica fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la risoluzione n. 6/E del
2020 ha chiarito, peraltro, che la sospensione opera proprio sui termini di decadenza e prescrizione, spostando in avanti il loro decorso per la durata di 85 giorni, con l'espresso scopo di salvaguardare gli enti impositori da decadenze indotte dall'emergenza.
Ne consegue, in piena condivisione di tale orientamento, che il termine ultimo per la notifica dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2019, originariamente fissato al 31 dicembre 2024, è stato legittimamente posticipato al 26 marzo 2025.
Nel caso concreto, l'atto impugnato è stato posto in essere entro tale nuovo termine, essendo stato consegnato al servizio postale in data 14 marzo 2025, come attestato dalla documentazione allegata.
La tesi del ricorrente secondo cui la notifica si sarebbe perfezionata solo in data 4 aprile 2025, giorno della ricezione, è viziata da un erroneo presupposto giuridico circa il momento costitutivo della notifica stessa.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, con ripetuti interventi fino alle recentissime Sezioni Unite, ha affermato in modo incontrovertibile il principio dello sdoppiamento soggettivo degli effetti della notifica per gli atti impositivi, principio peraltro già sancito dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Secondo tale principio, per l'ente impositore la notifica si perfeziona e produce i suoi effetti al momento della consegna dell'atto all'agente notificatore o al servizio postale, mentre per il destinatario gli effetti si producono al momento della ricezione.
Pertanto, ai fini del rispetto del termine di decadenza che grava sull'amministrazione, è rilevante esclusivamente la data in cui l'ente ha compiuto tutti gli adempimenti necessari per l'invio dell'atto, ossia la data di "postalizzazione", e non il successivo momento della sua conoscenza da parte del contribuente.
L'ordinanza n. 21765 del 2025 della Suprema Corte ha ribadito con chiarezza che la sospensione dei termini di cui al decreto Cura Italia si applica anche agli accertamenti dei tributi comunali e che, per la verifica della tempestività, deve farsi riferimento alla data di invio.
La circostanza che l'art. 157 del decreto-legge n. 34 del 2020 escluda l'applicazione di alcune proroghe specifiche agli enti territoriali non contraddice affatto l'applicabilità generale della sospensione di cui all'art. 67 del decreto Cura Italia, come invece preteso dal ricorrente, essendo le due norme di portata e funzione distinte.
La giurisprudenza di legittimità ha espressamente statuito che la sospensione opera in via generale a favore di tutti gli enti impositori, ivi compresi i Comuni, e che il relativo periodo di 85 giorni deve essere computato nel calcolo del termine finale.
La notifica effettuata dal Comune in data 14 marzo 2025 risulta dunque pienamente tempestiva, avvenuta ben prima del nuovo termine di decadenza del 26 marzo 2025, e non può essere considerata tardiva sotto alcun profilo.
L'eccezione di decadenza sollevata dal contribuente è pertanto priva di fondamento giuridico, trovandosi in contrasto con la normativa emergenziale espressamente applicabile, con i principi giurisprudenziali dominanti in materia di notificazione degli atti impositivi e con l'effettivo riscontro cronologico degli atti compiuti dall'amministrazione.
La pretesa dell'annullamento dell'avviso di accertamento per prescrizione del diritto non può quindi essere accolta, dovendosi al contrario dichiarare la piena regolarità e puntualità dell'operato dell'ente impositore.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 15.01.2026