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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/12/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 177/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
------------------------------------------------------------------------------------------
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 177/2024, promossa da
(C.F.: , nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
res.te in Miglianico (CH) alla c.da Piane San Pantaleone n. 147 rappresentata e difesa dall'Avv.
PE NO e dall'Avv. Alessandro NO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del procuratore ad negozia Controparte_1 P.IVA_1
p.t. dott. , rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Controparte_2
GE NU, (CF: ), e OB Di LO ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio dei predetti;
RESISTENTE
E
(C.F. ), nonché per Controparte_3 C.F._3 [...]
(C.F. e P.IVA: ) in persona del Controparte_4 CP_5 P.IVA_2 legale rapp.te p.t., rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Di Paolo elettivamente domiciliati come in atti;
RESISTENTI
********
OGGETTO: azione per risarcimento danni per perdita del rapporto parentale. N. 177/2024 RG
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza del 6.11.2025.
L'attrice ha chiesto di “a) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1
, per le causali di cui in premessa, al risarcimento del danno per perdita del Parte_1 rapporto parentale;
b) conseguentemente condannare la convenuta società Controparte_6 al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 259.105,00, o di quella diversa che verrà reputata di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi e con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari”.
I convenuti E Controparte_3 Controparte_4 hanno chiesto di: “in via principale: a) rigettare, per le causali di cui in atti, la
[...] CP_5 domanda di parte ricorrente;
in subordine: b) ridurre, per le causali di cui in atti, l'entità del risarcimento, in ipotesi spettante a parte ricorrente, previo riconoscimento di una percentuale di responsabilità del SI. nella causazione del sinistro e/o delle accertande Controparte_7 concause, che abbiano determinato l'evento morte e, comunque, nei limiti degli effettivi danni. In ogni caso, con condanna di “ al pagamento delle spese di resistenza, Controparte_8
[... nel presente giudizio, del SI. e di “ Carta dei F.LL V.&. Controparte_3 CP_4 CP_4
, ai sensi dell'art. 1917 comma III c.p.c., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, CP_5 che se ne dichiara antistatario”.
La convenuta ha chiesto di “Nel merito: - accertare e dichiarare Controparte_1 inammissibile la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per i motivi ampiamente esposti, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite come da parametri di legge. In via subordinata: - accertare e dichiarare eccessivamente onerosa la pretesa risarcitoria quantificata da controparte e ridimensionare la stessa indicando
l'effettiva entità del risarcimento eventualmente riconoscibile, quantificandolo in via equitativa o applicando una consistente riduzione percentuale non inferiore al 60% sulla quantificazione dell'importo emergente in base ai conteggi derivanti dall'applicazione delle Tabelle di Milano, con conseguente compensazione delle spese e competenze di lite;
- accertare e dichiarare la corresponsabilità del SI. nella causazione del sinistro per cui è causa, per i Controparte_7 motivi indicati al punto C) e, per l'effetto, applicare un ridimensionamento della complessiva pretesa della ricorrente in proporzione al grado di responsabilità ed all'apporto causale del SI. CP_7 nel verificarsi dell'evento, dichiarando la pretesa economica eccessivamente onerosa rispetto all'effettiva entità del risarcimento richiesto, con conseguente compensazione delle spese e competenze di lite”. N. 177/2024 RG
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
---- FATTO E PROCESSO ----
1- Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., datato 23.04.24, la SI.ra Parte_1 deduceva che, in data 24.01.19, il suocero, sig. , transitava a piedi nel Controparte_7 centro abitato del Comune di Francavilla al Mare (CH) alla C.da Foro, quando, giunto all'altezza del civico n. 81, veniva investito dall'autovettura Mercedes GLC 220 trg.
FM191VJ, di proprietà della condotta dal Controparte_9 sig. ed assicurata con A seguito Controparte_3 Controparte_8 dell'evento, il pedone investito veniva trasportato presso l'Ospedale di Pescara ed ivi restava ricoverato, in coma, fino al decesso, avvenuto in data 9.2.19. Precisava la ricorrente: che il proprio marito, sig. figlio del defunto, aveva avanzato richiesta di Persona_1 risarcimento danni, iure proprio e iure hereditatis, nei confronti della compagnia assicuratrice, tanto da aver sottoscritto con la stessa, in data 4.09.2019 un atto di transazione con cui si era riconosciuto il risarcimento dei danni in suo favore per la morte del proprio padre;
che anche essa, in qualità di nuora del defunto , aveva avanzato Controparte_7 richieste risarcitorie in via stragiudiziale (con lettere inviate alla compagnia
[...]
a mezzo PEC, alle date del 7.8.2020, del 19.1.2021 e del 12.5.2022), Controparte_8 senza esito positivo;
che aveva invitato, con lettera del 31.3.2023, la Controparte_6
a concludere una convenzione per la negoziazione assistita, per ottenere il ristoro dei danni, ma detto invito restava privo di esito. Per tali motivi si rendeva necessaria l'instaurazione del giudizio, nel quale chiedeva la condanna dei resistenti al risarcimento per Parte_1 perdita del rapporto parentale, per la morte del suocero. La ricorrente, a supporto delle proprie ragioni allegava quanto segue: i suoi genitori erano rimasti in Albania, quando lei si era trasferita in Italia, nel 2014; dal 2014 aveva convissuto stabilmente con il suocero già vedovo, dopo aver iniziato una relazione con il figlio di quest'ultimo, che poi aveva sposato il 12 dicembre 2015; fino al giorno dell'incidente aveva fornito assistenza quotidiana al suocero sia nelle attività domestiche che nell'attività di contadino, avendo anche seguito corsi specifici per l'utilizzo di prodotti agricoli;
considerava il suocero come un “papà” e, viceversa, questo la considerava come una “figlia” tanto che, nei colloqui con terzi e conoscenti si definivano con tali espressioni. Pertanto, ritenendo di poter assimilare il rapporto in esame a quello tra genitore e figlio e lamentando una sofferenza morale conseguente alla morte del CP_7
chiedeva il risarcimento del danno da morte del congiunto, in
[...] Parte_1 N. 177/2024 RG
applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, ovvero di quelle del Tribunale di Milano, quantificandolo in € 259.105,00.
2- (già ) si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_10 Controparte_11 costituzione e risposta del 03.09.2024, chiedendo, preliminarmente, il mutamento del rito ex art. 281 duodecies cpc, stante la complessità degli accertamenti. Inoltre, eccepiva il difetto di legittimazione della ricorrente, rilevando l'insussistenza di un legame giuridicamente rilevante, ai fini del risarcimento del danno parentale, tra il defunto sig. Controparte_7
e la ricorrente e non essendo dimostrata la convivenza duratura con la vittima. Precisava altresì la compagnia assicurativa che la prima moglie del aveva Persona_1 Persona_2 avanzato una medesima richiesta risarcitoria per sé e per i figli, chiedendo che detta circostanza venisse tenuta in considerazione nel valutare la legittimità del danno in esame. La
Compagnia eccepiva inoltre il criterio di liquidazione del danno richiesto dalla ricorrente, non essendo equiparabile il rapporto padre e figlia, con quello suocero e nuora. Eccepiva, infine, un concorso di colpa del pedone nella causazione dell'evento, in quanto: il sig. , CP_7 prima di attraversare la strada aveva parcheggiato la propria vettura in corrispondenza dell'attraversamento pedonale;
successivamente, avrebbe attraversato la strada non sulle strisce pedonali, pur essendo vicine al luogo dell'investimento; l'attraversamento sarebbe stato effettuato in maniera del tutto improvvisa ed imprevedibile;
tale imprudente azione avveniva in serata, in una strada non illuminata, poiché l'unico lampione insistente sulla strada era ad una distanza di circa nove metri ed era spento, e con condizioni meteorologiche avverse, che avevano reso certamente più compromessa la visibilità al conducente del veicolo
Mercedes, sig. . CP_4
3- e si costituivano in giudizio Controparte_3 Controparte_4 eccependo la responsabilità esclusiva del pedone, ovvero quantomeno la sua corresponsabilità, come emergenti dal rapporto della Polizia Municipale di Francavilla al
Mare e dalle SIT assunte, dai quali si evincerebbe: che il viaggiava a velocità CP_4 ridotta;
che nel tratto di strada il lampione di illuminazione non funzionava (tanto da aver paventato una responsabilità dell'Ente pubblico); che era in atto una fitta pioggia;
che il pedone stava attraversando fuori dalle strisce pedonali. Eccepivano inoltre la mancanza di prove sul nesso causale tra il sinistro e la morte del e contestavano altresì il diritto CP_7 al risarcimento del danno, stante l'assenza di un vincolo parentale idoneo.
4- Alla udienza del 19.09.24 veniva disposto il mutamento di rito, con rinvio alla udienza del
19.12.24 e concessione dei termini per le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. All'esito del deposito di queste, venivano ammesse le richieste di prova ed alle successive udienze N. 177/2024 RG
venivano escussi i testi. Alla udienza del 12.06.25, le parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ed il Tribunale a tal fine rinviava alla udienza del 06.11.25, sostituita da note scritte, con facoltà al deposito di note conclusive, depositate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risarcitoria proposta dalla SI.ra è fondata nei termini e per le ragioni Parte_1 di seguito esposti.
5- Innanzitutto, va esaminata l'istruttoria svolta, ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, onde passare alla successiva fase della quantificazione del danno. Preliminarmente, appare utile evidenziare che la circostanza relativa alla verificazione del sinistro di cui alle premesse in fatto, in cui è rimasto coinvolto il sig. , risulta assolutamente pacifica ed accertata Parte_2 dagli agenti della Polizia locale di Francavilla al Mare, nel cui rapporto (cfr. doc. 3 del fascicolo si evince: che il sinistro avveniva nel Comune di Francavilla Controparte_1 al Mare, in C.da Foro all'altezza del civico 81, sulla ex S.S. 263, in data 24 gennaio 2019, di notte (alle ore 18:30 circa), su strada rettilinea, a doppio senso di marcia, fiancheggiata da fabbricati, con traffico intenso, durante una pioggia in atto, su manto stradale bagnato, a doppio senso di circolazione;
che la biancheria intrisa di sangue, utilizzata per prestare i primi soccorsi, veniva rinvenuta a distanza di circa mt. 2,70 dalle strisce pedonali;
che a carico del veniva elevata la sanzione ex art. 191 1° e 4° C.d.s. (verbale n. 0151 del CP_4
20.02.2019).
Gli agenti intervenuti provvedevano inoltre a raccogliere sommarie informazioni testimoniali
(SIT) dai sigg.ri e Tutti i predetti sono CP_12 Testimone_1 Testimone_2 stati successivamente escussi come testimoni dinanzi a questo Tribunale.
Infatti la teste , indifferente alle parti, alla udienza del 08.05.25, in CP_12 risposta al capitolo di prova numero V della II memoria 171 ter cpc di parte attrice (“vero che il giorno 24.1.2019, mentre stava percorrendo la ex S.S. 263 C/da Foro con direzione monti- mare, ha visto l'investimento di un anziano che stava attraversando la strada con direzione
Nord-Sud”), rispondeva: “Posso riferire che io non ho visto l'anziano; ho visto dei fari di una macchina che si oscuravano per un secondo e poi una sagoma, che poi ho scoperto essere quella dell'anziano rimasto coinvolto nel sinistro”; in risposta al capitolo VI della II memoria
171 ter cpc (“vero che l'anziano veniva investito da un veicolo grigio, il cui conducente stava percorrendo la ex S.S. 263 C/da Foro, con direzione di marcia mare-monti, e che dopo aver N. 177/2024 RG
ricevuto l'urto, l'anziano investito, con un sobbalzo, volava nella corsia da lei percorsa”), rispondeva: “confermo la circostanza;
ricordo un'auto di colore grigio. Preciso che pioveva
e che l'illuminazione era molto scarsa. Confermo, comunque, le dichiarazioni rese a SIT in data 24.01.2019 di cui all'allegato 3 del fascicolo . Controparte_1
Alla medesima udienza il teste , anche egli indifferente alle parti, Testimone_2 in risposta al cap VII della II memoria 171 ter cpc di parte attrice: (“vero che il 24.1.2019, giorno in cui è stato investito il sig. , lei, in qualità di autista del 118 Controparte_7 intervenuto sul luogo del sinistro, vedeva la persona ferita che si trovava a terra sulla corsia di marcia mare-monti, con il volto verso nord e le gambe rivolte a sud, alla distanza di ca.
1,5 m (un metro e mezzo) dall'attraversamento pedonale”): “Confermo le circostanze che mi vengono richieste. Preciso di essere intervenuto sul luogo del sinistro come autista del 118 e con me c'erano infermiere e medico. Sul medesimo posto del sinistro, peraltro, in altre occasioni, abbiamo fatti altri interventi di soccorso. Nell'immediatezza dei fatti abbiamo spostato la macchina del pedone, che era parcheggiata sulle strisce pedonali e l'abbiamo messa in sicurezza, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Confermo, comunque, le dichiarazioni rese a SIT in data 28.01.2019 di cui all'allegato 3 del fascicolo
[...]
. Sul capitolo a prova contraria articolato dalla difesa di Controparte_1 CP_4
(“dica il teste se, in data 04.01.2019, prestava soccorso al SI. e se, Controparte_7 riferendosi a quest'ultimo, dichiarava alla SI.ra , le seguenti Parte_3 parole: 'deve passargli la sbornia'”), rispondeva: “No, non ricordo la circostanza”.
Alla udienza del 12.06.25 il teste , indifferente alle parti, interrogato sul Testimone_1 capitolo sub 1) della memoria istruttoria dei convenuti e CP_4 Controparte_4
(“dica il teste se ha rilasciato la dichiarazione allegata al doc. 004
[...] CP_5
[... del fascicolo del SI. ed Carta dei F.LL US V.&. Controparte_3 CP_4
che le viene mostrata, e se conferma il contenuto della stessa”), rispondeva: “confermo CP_5 quanto mi viene chiesto”. A prova contraria, sul capitolo sub VI) articolato da parte ricorrente nelle memorie ex art. 171 ter II termine, “vero che l'anziano veniva investito da un veicolo grigio, il cui conducente stava percorrendo la ex S.S. 263 C/da Foro, con direzione di marcia mare-monti, e che dopo aver ricevuto l'urto, l'anziano investito, con un sobbalzo, volava nella corsia da lei percorsa”, così rispondeva: “In merito alla dinamica del sinistro posso riferire: di non aver visto il signore investito volare in aria, ma solo cadere a terra, non era sbalzato in aria;
era buio, pioveva ed andavamo tutti molto piano;
il pedone non stava attraversando sulle strisce pedonali;
nel tratto di strada c'erano strisce pedonali, a distanza di circa 4 metri avanti e circa una decina di metri indietro;
ho visto il pedone cadere a terra e non colpito N. 177/2024 RG
dell'autovettura del SI. . Io seguivo, a bordo del mio veicolo, l'autovettura CP_4 condotta dal SI. , che non conoscevo. Altro non posso aggiungere”. CP_4
Alla medesima udienza veniva inoltre escussa la teste Parte_3
, moglie del , che, interrogata, a prova contraria, sul
[...] Controparte_3
[... capitolo VII articolato sai resistenti e CP_4 Controparte_4 CP_4 nelle memorie ex art. 171 ter II termine c.p.c. (“dica il teste se, in data 04.01.2019, CP_5
l'operatore del 118, SI. PE Di Marco prestava soccorso al SI. Controparte_7
e se, riferendosi a quest'ultimo, dichiarava le seguenti parole: 'deve passargli la sbornia”, così rispondeva: “Posso riferire di essermi recata sul posto, nell'immediatezza dell'incidente, in quanto contattata da mio marito dopo la verificazione dello stesso. Al mio arrivo erano già presenti gli operatori del 118 e ricordo che chiedevo ad uno di essi (non ricordo con precisione chi fosse, se un infermiere, un medico o altro operatore) le condizioni del SI.
; questi mi rispondeva dicendomi: “non si preoccupi, 'mo che gli passa Controparte_7 la sbornia, starà meglio”.
Nel corso del giudizio, il resistente forniva prova documentale CP_4 dell'annullamento della sanzione amministrativa suddetta, in forza di sentenza del Giudice di pace di Chieti n. 386/2019, passata in giudicato.
In punto an, istruita la causa nei termini di cui sopra, ritiene questo Tribunale che i resistenti non hanno superato la prova della presunzione posta dall'art. 2054 c.c. comma 1: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
I resistenti, infatti, non hanno assolto all'onere, che in capo ad essi gravava, di provare che il sig. avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno. Controparte_3
Dall'analisi dell'istruttoria, anzi, sono emersi elementi che evidenziano la condotta di guida colposa del sig. . CP_4
In particolare, dalle dichiarazioni sopra richiamate, è emerso:
- che nell'occorso l'autovettura condotta da ed assicurata con CP_4 [...]
percorreva C.da Foro di Francavilla al Mare con direzione mare-monti; Controparte_1
- che il sig. iniziava l'attraversamento pedonale con direzione nord-sud; CP_7
- che il sinistro avveniva nelle immediate vicinanze delle strisce pedonali, nella corsia di marcia mare-monti;
- che il pedone cadeva a terra nella corsia di marcia riservata alla percorrenza dei veicoli con direzione monti - mare (cfr. anche le SIT rese dalla teste oculare CP_12 N. 177/2024 RG
successivamente confermate in udienza: “l'investimento avveniva sulla corsia mare - monti, dopo aver ricevuto l'urto, l'anziano investito, con un sobbalzo volava sulla corsia da me percorsa, fortunatamente andavo piano ed ho quindi potuto arrestare tempestivamente il veicolo da me condotto evitando di investirlo a mia volta”).
La circostanza della morte del sig. non è stata oggetto di contestazione, mentre la CP_7 difesa di ha genericamente eccepito la mancata prova del nesso causale tra il CP_4 sinistro e la morte, in termini ipotetici (“Le patologie pregresse del defunto e/o la negligenza,
l'imprudenza ovvero l'imperizia dei sanitari hanno verosimilmente determinato (o quantomeno concorso a determinare) la morte dell'infortunato, che dunque non potrà essere addebitata al SI. ”), senza fornire ulteriori argomenti, ovvero allegare Controparte_3 circostanze idonee a supporto di tale assunto. Ne consegue che l'eccezione, generica, formulata in termini ipotetici e rimasta sfornita di prova, deve essere rigettata.
Pertanto, dal dato secondo cui il corpo del sig. veniva rinvenuto nella corsia di CP_7 marcia monti-mare, mentre l'investimento avveniva nella corsia di marcia mare-monti, deve desumersi che si concretizzava un urto (tale da determinare un seppur minimo spostamento del pedone), allorquando il sig. aveva già iniziato l'attraversamento Controparte_7 pedonale e si trovava in prossimità della linea di mezzeria, con la conseguenza che il sig.
avrebbe dovuto avvistarlo, come faceva la sig.ra che proveniva dal CP_4 CP_12 senso opposto di marcia.
Deve escludersi un attraversamento repentino ed improvviso del sig. , non solo CP_7 perché una simile prova non è emersa nel corso del giudizio, ma anche in ragione del luogo in cui veniva rinvenuto (nella corsia di marcia monti-mare e non ai margini della carreggiata)
e dell'età avanzata (78 anni) del pedone stesso.
La scarsa illuminazione pubblica non vale peraltro ad escludere la responsabilità del
, in quanto questo avrebbe dovuto distinguere la figura del anche solo CP_4 CP_7 con i fari della macchina, davanti ai quali il pedone transitava (cfr. dichiarazione della teste alla udienza del 08.06.25: “…..ho visto dei fari di una macchina che si oscuravano CP_12 per un secondo e poi una sagoma, che poi ho scoperto essere quella dell'anziano rimasto coinvolto nel sinistro…”).
Il quindi avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, in ragione delle CP_4 condizioni meteo avverse, della scarsa luminosità, della presenza di fabbricati ai margini della strada e di diversi attraversamenti pedonali nel tratto di strada in questione (cfr. dichiarazione del teste “il pedone non stava attraversando sulle strisce pedonali;
nel tratto di strada Tes_1
c'erano strisce pedonali, a distanza di circa 4 metri avanti e circa una decina di metri N. 177/2024 RG
indietro”), a prescindere, dunque, dal fatto che potessero essere scolorite e poco visibili (cfr.
SIT del sig. allegate al doc. 3 del fascicolo della , anche perché Tes_1 Controparte_1 evidenziate da segnaletica verticale di attraversamento pedonale, come da fotografie allegate al rapporto della polizia locale.
Le dichiarazioni del teste che ha riferito di aver visto l'anziano cadere a terra e “non Tes_1 colpito dall'autovettura del SI. ”, d'altronde non valgono ad escludere un urto CP_4 con il pedone, in quanto il teste, che viaggiava immediatamente dietro l'autovettura del
, disponeva senz'altro di una visuale ben più limitata rispetto a quella della sig.ra CP_4
che invece non aveva ostacoli dinanzi a sé, tanto da aver dichiarato di aver dovuto CP_12 arrestare il proprio veicolo, per evitare di investire, a sua volta, il pedone.
Non è emersa, dunque, la prova che il non avesse l'oggettiva possibilità di CP_4 avvistare il pedone.
Come ribadito di recente dagli nell'indagine sulla condotta di guida del conducente Parte_4 occorre adottare un particolare rigore: “Va, invero, ribadito, che - in caso di investimento di un pedone l'apprezzamento della condotta di guida del conducente deve avvenire con particolare rigore. Difatti la suddetta fattispecie rimane assoggettata al principio secondo cui, "stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art.
2054, comma 1, cod. civ., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 28 gennaio 2019, n. 2241, Rv. 652291-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n.
21402 del 2002, cit. non massimata sul punto), dovendo, però, l'investitore, per vincere tale presunzione, dimostrare "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva "l'anomalia della condotta" del soggetto investito, visto che
"occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta". (Cass. Sez. 3, sent. 4 aprile 2017, n. 8663,
Rv. 643838-01). L'esonero integrale da responsabilità del conducente investitore richiede, pertanto, la dimostrazione che "l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia" abbia "reso inevitabile l'evento dannoso" (Cass. Sez. 3, sent.
11 giugno 2010, n. 14064; Rv. 613405-01; Cass. Sez. 3, sent. 18 ottobre 2001, n. 12751, Rv.
549738-01; Cass. Sez. 3, sent. 27 novembre 1998, n. 12039, Rv. 521162-01; Cass. Sez. 3, sent.
16 giugno 1998, n. 5983, Rv. 516500-01; Cass. Sez. 3, sent. 17 aprile 1997, n. 3309, Rv.
503758-01; Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 1993, n. 8451, Rv. 483364-01; Cass. Sez. 3, sent. 27 N. 177/2024 RG
aprile 1990, n. 3554, Rv. 466896-01), situazione "ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti", ciò che
"si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo", purché il conducente dello stesso proceda "regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza" (Cass. Sez. 6-3, ord. 22 febbraio 2017, n. 4551, Rv. 643134-01; Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2006, n. 21249, Rv.
593596-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 aprile 2004, n. 7777, Rv. 572293-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 giugno 2003, n. 9620, Rv. 564285-01)” (Cassazione sez. III n. 20792/2025).
Nel caso di specie invece, per i motivi sopra esposti, è emersa la colpa del sig. , CP_4 posta in violazione dell'art. 191 Cds, secondo cui “Quando il traffico non è regolato da agenti
o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. …”.
L'intervenuto annullamento della sanzione amministrativa, come da sentenza allegata al doc
2 del resistente , non vale a superare l'accertamento sopra condotto, non solo CP_4 perché resa al termine di giudizio in cui hanno preso parte soggetti diversi dagli odierni contradditori, ma anche perché il regime dell'onere probatorio di detto giudizio è diverso da quello che trova applicazione dinanzi all'intestato Tribunale e in quella sede, comunque non si accertava la condotta di guida del , rilevandosi esclusivamente la carenza del CP_4 rapporto degli agenti intervenuti.
L'istruttoria orale condotta dinanzi all'intestato Tribunale invece consente di ritenere provata la responsabilità del , stante il mancato superamento della presunzione di CP_4 responsabilità posto dall'art. 2054 c.c. comma 1.
Ciononostante, non può non tenersi debitamente conto della condotta del sig. , al CP_7 fine di verificare se lo stesso abbia concorso alla causazione dell'evento (cfr. tra le altre Cass.
n. 2433/2024: “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore
- e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame”).
L'istruttoria ha consentito di accertare il fatto che il sig. , nell'atto CP_7 dell'attraversamento, ha violato l'art. 190 comma 2 Cds secondo cui: “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi N. 177/2024 RG
e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”. Come emerso dall'istruttoria, il pedone non veniva rinvenuto sulle strisce pedonali e sul luogo erano presenti attraversamenti pedonali, a pochi metri di distanza, oltreché nelle immediate vicinanze del punto in cui il stava effettuando l'attraversamento (cfr. dichiarazione del teste CP_7
“il pedone non stava attraversando sulle strisce pedonali;
nel tratto di strada c'erano Tes_1 strisce pedonali, a distanza di circa 4 metri avanti e circa una decina di metri indietro”).
Il fatto che il non si sia servito dell'attraversamento pedonale, se non vale ad CP_7 escludere la responsabilità del nel sinistro di cui è causa, deve ritenersi elemento CP_4 di corresponsabilità del danneggiato, specie se contestualizzato con le condizioni metereologiche avverse e con la scarsa illuminazione sul luogo del sinistro.
Alcun rilievo invece può attribuirsi alla dichiarazione testimoniale della sig.ra , Parte_3 moglie del , circa il presunto stato di alterazione etilica del pedone, asseritamente CP_4 riferitole al momento dei soccorsi, non essendo stata la dichiarazione suffragata da riscontri ulteriori e convergenti, ed avendo l'operatore del 118, sig. , riferito di non ricordare Per_3 tale circostanza.
Alla luce delle prove raccolte e analizzando l'investimento come descritto, il Tribunale considera che la condotta imprudente del danneggiato abbia influito per il 30% nella causa del sinistro.
6- In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene utile e necessario passare alla quantificazione dei danni subiti dalla ricorrente. Dall'istruttoria del giudizio è emerso che la sig.ra
[...]
ha patito, in conseguenza del decesso del suocero, danni di natura non patrimoniale. Pt_1
Alla udienza del 27.3.25, la teste sig.ra zia del marito della ricorrente, Testimone_3 ed il teste , zio del marito della ricorrente, in risposta ai capitoli di prova Testimone_4 articolati dalla difesa di parte ricorrente nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2, hanno riferito:
- A.D.R. sul capitolo I): "vero che la sig.ra ha convissuto con il sig. Parte_1 [...]
presso l'abitazione dello stesso in Miglianico alla contrada Piane San Controparte_7
Pantaleone n. 147, a partire dall'anno 2014 fino al giorno del sinistro per cui è causa,
24.1.2019", la teste rispondeva: “Si è vera la circostanza;
tanto so perché mia Tes_3 sorella deceduta nel 2010 era la moglie di e io frequentavo Controparte_7 abitualmente la loro casa anche dopo la morte di mia sorella ed ancora oggi”; il teste rispondeva: “Si è vera la circostanza, anche se non ricordo con precisione la data Tes_4 in cui tale convivenza è iniziata;
ma posso dire che l'attrice ha cominciato a convivere N. 177/2024 RG
con mio nipote da quando è arrivata in Italia;
preciso che la prima moglie di mio nipote si era allontanata dall'abitazione coniugale portando con sé anche i due figli e ciò avvenne qualche anno prima della morte di mia cognata (nel 2010), madre di di Per_1
mio nipote, e quest'ultimo è rimasto da solo per qualche anno a vivere con il di CP_7 lui padre e poi ha cominciato la predetta convivenza con l'attrice”;
- A.D.R. sul capitolo II): "vero che la sig.ra aiutava il sig. di Parte_1 CP_7 nello svolgimento di tutte le varie attività giornaliere, accompagnandolo a fare
[...] la spesa, alla posta, in banca, alle visite mediche, presso i venditori di prodotti agricoli, presso la cantina sociale di Miglianico alla quale venivano conferite le uve, presso gli uffici, nonché lo aiutava nel lavoro agricolo, per cui i due condividevano l'intera giornata
a contatto l'uno con l'altra", la teste rispondeva: “Si è vera al circostanza, loro Tes_3 due stavano sempre insieme e tanto posso dire perché li ho visti tante volte all'incirca 4/5 volte al mese quando andavo a casa loro;
preciso che mio nipote figlio di Per_1 [...]
, da quanto mi risulta era stato abbandonato dalla prima coniuge Controparte_7 prelevando anche i figli avuti in costanza di matrimonio e ciò era avvenuto all'incirca nell'anno 2010 o forse un po' prima”; il teste rispondeva: “Si è vera la circostanza, Tes_4 posso dire che l'attrice aiutava il suocero in tutte le incombenze descritte nel capitolo di prova ed aggiungo che essa è una gran lavoratrice;
preciso che mia moglie si vedeva spesso con la sorella, suocera dell'attrice, e io l'accompagnavo spesso ed anche dopo la morte della sorella ho frequentato la casa e ho sempre visto, in tali occasioni, che l'attrice provvedeva a tutte le incombenze domestiche mantenendo la casa in perfetto ordine e pulizia;
preciso che in merito alle ulteriori incombenze svolte dall'attrice in favore del suocero di cui mi si chiede, posso dire che mi venivano riferite sia dall'attrice che da mio cognato”;
- A.D.R. sul capitolo III): "vero che nei colloqui con terzi e conoscenti, il sig. CP_7 era solito riferirsi alla nuora come “mia figlia ”,
[...] Parte_1 Pt_1 mentre la sig.ra era solita riferirsi al suocero come “mio papà”", la Parte_1 teste rispondeva: “Si è vero loro si rivolgevano l'un l'altro nel modo indicato Tes_3 nel capitolo di prova;
preciso che l'Attrice era solita chiamare il suocero “mio papà o Per_
anche perché ella era rimasta orfana di padre”; il teste rispondeva: “Preciso Tes_4 che l'attrice aveva perso il padre e si era legata a mio cognato come se fosse il proprio padre e lei stessa me lo ha riferito tante volte che lo considerava proprio come il padre e lo chiamava con tale appellativo ed anche mio suocero la considerava come una figlia ossia la cosa era reciproca”; N. 177/2024 RG
- A.D.R sul capitolo IV): "vero che la morte del sig. ha provocato Controparte_7 alla sig.ra , che aveva ricevuto l'ultima telefonata del predetto poco Parte_1 prima dell'incidente, un fortissimo dolore ed un grave turbamento emotivo, sfociato in un visibile stato di prostrazione e di abbattimento notato da tutti i familiari e parenti", la teste rispondeva: “Si è assolutamente vera la circostanza, io vedevo l'attrice soffrire Tes_3 per la mancanza del suocero e quando è morto piangeva;
preciso che per parecchio tempo
l'attrice ha sofferto per l'assenza del suocero”; il teste così rispondeva: “Confermo Tes_4 che l'attrice era sofferente per la morte del suocero ed anche nei giorni successivi alla morte l'ho vista sofferente;
preciso che l'attrice era talmente legata al suocero che dopo la morte si oppose alla donazione degli organi molto più tenacemente del figlio stesso perché gli dispiaceva anche l'intervento su parti del corpo”.
Dalle dichiarazioni sopra richiamate, prive di contraddizioni e rese da testi sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, è emersa quindi la prova di una convivenza tra la nuora ed il suocero, protratta dal 2014, sino alla data del sinistro, oltreché la prova di una frequentazione e collaborazione quotidiane, con la nascita di un affetto assimilabile (nei termini di cui poi si specificherà) a quello di un rapporto padre/figlia.
Chiarito quanto sopra, è oramai ius receptum il principio secondo cui “Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223
c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso;
ne consegue che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire "iure proprio" contro il responsabile” (Cass. n. 9556/2002).
Inoltre la Cassazione ha precisato che “in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta " iure proprio" dai congiunti della vittima di un illecito ai sensi dell'art. 2059 c.c., questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione affettiva, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di sussistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno o dalla nuora o dal genero; infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto non di stretta parentela, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla sola convivenza, con esclusione automatica, nel caso di non sussistenza della stessa, della possibilità per tali congiunti di provare in concreto la sussistenza di N. 177/2024 RG
rapporti costanti di reciproco affetto e di solidarietà con il familiare defunto (v. Cass. Sez. 3
-, Sentenza n. 21230 del 20/10/2016, Rv. 642944-01). La situazione di stretta convivenza in tal caso è stata sì esclusa, ma nel caso specifico si è dato peso all'intensità del legame affettivo, e non tanto a criteri presuntivi legati alla situazione di convivenza. La presenza di un dato esteriore certo, di fondamento costituzionale, che elimina le incertezze in termini di prevedibilità della prova, caso per caso, di un rapporto affettivo intimo intenso, come quello tra nonno e nipote in tenera età, si sostituisce, così, al dato legalmente rilevante della parentela stretta o della convivenza all'interno della famiglia nucleare e, parificato a quest'ultimo, consente di usufruire dello stesso regime probatorio, per presunzione della particolare intensità degli affetti, che la giurisprudenza di legittimità ammette per i parenti stretti (v. anche Cass., sentenza n. 1052713 maggio 2011). Pertanto risulta del tutto coerente che un intenso legame affettivo è stato ritenuto sussistente con riguardo a chi, come i nipoti, nonostante la carenza di uno stretto vincolo parentale o di una situazione di convivenza, in tenera età siano stati privati dell'affetto della nonna, tenendo conto del legame che si è certamente instaurato nei periodi di loro periodico affidamento alla nonna;
mentre, allo stesso modo, il motivo si dimostra infondato con riguardo al legame affettivo instauratosi tra due adulti non legati da stretto vincolo di parentela, come suocera e nuora, posto che le valutazioni sulla mancata prova di una particolare intensità del legame affettivo appartengono a una sfera di insindacabilità della valutazione del giudice del merito che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, ha dimostrato di avere applicato criteri di giudizio sulla base delle risultanze istruttorie e secondo valutazioni costituzionalmente orientate che tengono esclusivamente conto dell'intensità del legame affettivo instauratosi, e non solo della carenza di una situazione di convivenza.” (Cassazione civile sez. III,
10/07/2018 n.18069).
Dunque, applicando i principi della Suprema Corte ne deriva che il vincolo parentale tra nuora e suocero, seppure non “stretto”, ma comunque rilevante ai fini civilistici (essendo considerati questi affini, ai sensi dell'art. 78 c.c.), qualora venga leso, può determinare, in presenza della prova di una particolare intensità del legame affettivo, la configurabilità di un danno parentale.
In base all'istruttoria orale svolta, supportata dal certificato dello stato di famiglia allegato da parte ricorrente (nel quale risultavano iscritti: la ricorrente, il marito ed il suocero) e dalle fotografie prodotte in atti (che non sono state neppure oggetto di specifica contestazione) questo Tribunale ritiene che sia provato un intenso e concreto legame affettivo, peraltro accompagnato dalla convivenza, che si manifestava quotidianamente, nella conduzione della vita domestica, oltreché di quella lavorativa (di contadini). N. 177/2024 RG
Alcun rilievo assume la richiesta risarcitoria avanzata dalla ex nuora ( del sig. Persona_2
in quanto non inficia il diritto della ricorrente a conseguire il Controparte_7 risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale, né appare indicativa di un rapporto affettivo tra il e l'ex nuora, a scapito della ricorrente, soprattutto alla Controparte_7 luce delle vicende giudiziarie nelle quali questi sono stati coinvolti, di cui alle sentenze allegate in atti.
Passando alla liquidazione del pregiudizio, preliminarmente questo Tribunale ritiene di procedere all'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano 2024, che rappresentano un criterio idoneo per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, poiché basate su un sistema avente punteggio variabile in base alle caratteristiche della singola fattispecie, che tiene conto: dell'età della vittima primaria e secondaria, dell'eventuale convivenza tra queste, della presenza di altri congiunti (a prescindere dalla convivenza di questi con la vittima secondaria) e della intensità della specifica relazione affettiva persa.
Occorre prendere atto dell'assenza di specifici parametri per il rapporto suocero/nuora.
Tuttavia, considerando: la convivenza tra la ricorrente ed il suocero, la morte del padre della ricorrente, l'assistenza quotidianamente prestata da questa in favore del suocero, si ritiene di poter adottare i criteri previsti in caso di liquidazione per morte del genitore, con i correttivi necessari.
Con riguardo al punteggio da attribuire, in forza di dette tabelle, per la qualità ed intensità della relazione, nel caso di specie si ritiene che questo deve essere riconosciuto in misura pari a 2 punti, in ragione del fatto che il rapporto tra la ricorrente ed il suocero, per quanto intenso e concreto, sussistesse da soli cinque anni circa e del fatto che dall'istruttoria non sono emerse circostanze attestanti un radicale ed eccezionale stravolgimento delle abitudini di vita della ricorrente, a seguito della morte del suocero, elemento che non consente di escludere la configurabilità del danno parentale, ma che può incidere sulla personalizzazione (cfr. Cass. sez. III n. 26140/2023).
Si giunge, pertanto, alla seguente liquidazione.
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione: 2
Punti totali riconosciuti: 64 N. 177/2024 RG
Importo del risarcimento: € 250.304,00
È tuttavia necessario adattare il criterio di liquidazione alla peculiarità del rapporto suocero
/nuora, non sovrapponibile completamente a quello tra genitore e figlia.
A tal fine, appare equo procedere ad una decurtazione del 60% del predetto importo (dunque negli stessi termini in cui ha operato la decisione del Tribunale di Torino n. 4716/2021 richiamata dalla difesa della ricorrente) in ragione del fatto che i criteri tabellari nel liquidare il danno per perdita del rapporto con il genitore, tengono conto di un legame duraturo nel tempo con la figura che, secondo l'id quod plerumque accidit, provvede alla crescita ed all'educazione del figlio. Il rapporto suocero/nuora ha innegabilmente caratteristiche diverse da quello padre/figlia. Nel caso di specie, inoltre il rapporto tra la ricorrente ed il suocero si instaurava in età avanzata, dopo che questa si era trasferita dal Paese di origine, nel quale vivevano i propri genitori.
Operata la riduzione percentuale, si ottiene dunque la somma di € 100.121,60, alla quale decurtare ulteriormente il 30% di corresponsabilità del sig. , come sopra esposta, CP_7 per un totale di € 70.085,12.
Trattandosi di debito di valore, a detta somma deve aggiungersi il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento. Il danno in questione deve essere liquidato mediante riconoscimento degli interessi cd. compensativi e pertanto sulla somma liquidata a titolo di capitale (€ 70.085,12), come devalutata alla data del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e quindi, rivalutate anno per anno secondo il medesimo indice, i resistenti dovranno corrispondere anche gli interessi al tasso legale. Dal momento della sentenza, sino all'effettivo soddisfo, dovranno essere, inoltre, corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
7- SPESE PROCESSUALI.
Con riferimento alle spese di giudizio, alla luce dell'accertato concorso di colpa e della differenza tra il petitum ed il liquidato si ritiene congrua la compensazione, nella misura di
1/3, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, applicando i valori medi previsti dal DM
55/2014, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento degli ulteriori 2/3.
Deve ritenersi pienamente applicabile l'art. 1917 c.c., con conseguente condanna della resistente assicurazione alla refusione in favore dell'assicurato delle spese ed onorari da questo sostenuti per il presente giudizio, da distrarsi in favore del liquidatore antistatario, come da dispositivo.
N. 177/2024 RG
8- Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili dell'attrice, si dispone che in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona - Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 177/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento parziale della domanda, così decide:
ACCERTA E DICHIARA che il sinistro del 24.01.2019, di cui è causa, è stato determinato per il 70% per il fatto colposo di e per il 30% per il fatto colposo di;
Controparte_3 Controparte_7
ND
, ed Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, in solido tra loro, al risarcimento, in favore della ricorrente, della somma di Controparte_1
€ 70.085,12, oltre interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento del fatto e via via rivalutato anno per anno sino all'attualità, con gli ulteriori interessi al tasso legale dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
COMPENSA le spese di lite in misura pari ad 1/3, come da parte motiva;
ND
, ed Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, in solido tra loro, alla refusione dei restanti 2/3 delle spese di lite sostenute Controparte_1 dalla ricorrente, liquidate, già al netto della compensazione, in € 9.402,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario 15% C.P.A. ed Iva se dovute ed € 532,53 (somma già decurtata di 1/3) per esborsi, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
ND al pagamento delle spese di lite sostenute dall'assicurato, liquidate, Controparte_1 già al netto della compensazione, in € 9.402,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
RIGETTA tutte le altre domande avanzate dalle parti poiché infondate o non dimostrate e in parte assorbite dalla presente decisione;
N. 177/2024 RG
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della ricorrente riportati sulla sentenza.
Ortona, lì 22.12.2025
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
------------------------------------------------------------------------------------------
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 177/2024, promossa da
(C.F.: , nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
res.te in Miglianico (CH) alla c.da Piane San Pantaleone n. 147 rappresentata e difesa dall'Avv.
PE NO e dall'Avv. Alessandro NO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del procuratore ad negozia Controparte_1 P.IVA_1
p.t. dott. , rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Controparte_2
GE NU, (CF: ), e OB Di LO ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio dei predetti;
RESISTENTE
E
(C.F. ), nonché per Controparte_3 C.F._3 [...]
(C.F. e P.IVA: ) in persona del Controparte_4 CP_5 P.IVA_2 legale rapp.te p.t., rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Di Paolo elettivamente domiciliati come in atti;
RESISTENTI
********
OGGETTO: azione per risarcimento danni per perdita del rapporto parentale. N. 177/2024 RG
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza del 6.11.2025.
L'attrice ha chiesto di “a) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1
, per le causali di cui in premessa, al risarcimento del danno per perdita del Parte_1 rapporto parentale;
b) conseguentemente condannare la convenuta società Controparte_6 al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 259.105,00, o di quella diversa che verrà reputata di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi e con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari”.
I convenuti E Controparte_3 Controparte_4 hanno chiesto di: “in via principale: a) rigettare, per le causali di cui in atti, la
[...] CP_5 domanda di parte ricorrente;
in subordine: b) ridurre, per le causali di cui in atti, l'entità del risarcimento, in ipotesi spettante a parte ricorrente, previo riconoscimento di una percentuale di responsabilità del SI. nella causazione del sinistro e/o delle accertande Controparte_7 concause, che abbiano determinato l'evento morte e, comunque, nei limiti degli effettivi danni. In ogni caso, con condanna di “ al pagamento delle spese di resistenza, Controparte_8
[... nel presente giudizio, del SI. e di “ Carta dei F.LL V.&. Controparte_3 CP_4 CP_4
, ai sensi dell'art. 1917 comma III c.p.c., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, CP_5 che se ne dichiara antistatario”.
La convenuta ha chiesto di “Nel merito: - accertare e dichiarare Controparte_1 inammissibile la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per i motivi ampiamente esposti, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite come da parametri di legge. In via subordinata: - accertare e dichiarare eccessivamente onerosa la pretesa risarcitoria quantificata da controparte e ridimensionare la stessa indicando
l'effettiva entità del risarcimento eventualmente riconoscibile, quantificandolo in via equitativa o applicando una consistente riduzione percentuale non inferiore al 60% sulla quantificazione dell'importo emergente in base ai conteggi derivanti dall'applicazione delle Tabelle di Milano, con conseguente compensazione delle spese e competenze di lite;
- accertare e dichiarare la corresponsabilità del SI. nella causazione del sinistro per cui è causa, per i Controparte_7 motivi indicati al punto C) e, per l'effetto, applicare un ridimensionamento della complessiva pretesa della ricorrente in proporzione al grado di responsabilità ed all'apporto causale del SI. CP_7 nel verificarsi dell'evento, dichiarando la pretesa economica eccessivamente onerosa rispetto all'effettiva entità del risarcimento richiesto, con conseguente compensazione delle spese e competenze di lite”. N. 177/2024 RG
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
---- FATTO E PROCESSO ----
1- Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., datato 23.04.24, la SI.ra Parte_1 deduceva che, in data 24.01.19, il suocero, sig. , transitava a piedi nel Controparte_7 centro abitato del Comune di Francavilla al Mare (CH) alla C.da Foro, quando, giunto all'altezza del civico n. 81, veniva investito dall'autovettura Mercedes GLC 220 trg.
FM191VJ, di proprietà della condotta dal Controparte_9 sig. ed assicurata con A seguito Controparte_3 Controparte_8 dell'evento, il pedone investito veniva trasportato presso l'Ospedale di Pescara ed ivi restava ricoverato, in coma, fino al decesso, avvenuto in data 9.2.19. Precisava la ricorrente: che il proprio marito, sig. figlio del defunto, aveva avanzato richiesta di Persona_1 risarcimento danni, iure proprio e iure hereditatis, nei confronti della compagnia assicuratrice, tanto da aver sottoscritto con la stessa, in data 4.09.2019 un atto di transazione con cui si era riconosciuto il risarcimento dei danni in suo favore per la morte del proprio padre;
che anche essa, in qualità di nuora del defunto , aveva avanzato Controparte_7 richieste risarcitorie in via stragiudiziale (con lettere inviate alla compagnia
[...]
a mezzo PEC, alle date del 7.8.2020, del 19.1.2021 e del 12.5.2022), Controparte_8 senza esito positivo;
che aveva invitato, con lettera del 31.3.2023, la Controparte_6
a concludere una convenzione per la negoziazione assistita, per ottenere il ristoro dei danni, ma detto invito restava privo di esito. Per tali motivi si rendeva necessaria l'instaurazione del giudizio, nel quale chiedeva la condanna dei resistenti al risarcimento per Parte_1 perdita del rapporto parentale, per la morte del suocero. La ricorrente, a supporto delle proprie ragioni allegava quanto segue: i suoi genitori erano rimasti in Albania, quando lei si era trasferita in Italia, nel 2014; dal 2014 aveva convissuto stabilmente con il suocero già vedovo, dopo aver iniziato una relazione con il figlio di quest'ultimo, che poi aveva sposato il 12 dicembre 2015; fino al giorno dell'incidente aveva fornito assistenza quotidiana al suocero sia nelle attività domestiche che nell'attività di contadino, avendo anche seguito corsi specifici per l'utilizzo di prodotti agricoli;
considerava il suocero come un “papà” e, viceversa, questo la considerava come una “figlia” tanto che, nei colloqui con terzi e conoscenti si definivano con tali espressioni. Pertanto, ritenendo di poter assimilare il rapporto in esame a quello tra genitore e figlio e lamentando una sofferenza morale conseguente alla morte del CP_7
chiedeva il risarcimento del danno da morte del congiunto, in
[...] Parte_1 N. 177/2024 RG
applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, ovvero di quelle del Tribunale di Milano, quantificandolo in € 259.105,00.
2- (già ) si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_10 Controparte_11 costituzione e risposta del 03.09.2024, chiedendo, preliminarmente, il mutamento del rito ex art. 281 duodecies cpc, stante la complessità degli accertamenti. Inoltre, eccepiva il difetto di legittimazione della ricorrente, rilevando l'insussistenza di un legame giuridicamente rilevante, ai fini del risarcimento del danno parentale, tra il defunto sig. Controparte_7
e la ricorrente e non essendo dimostrata la convivenza duratura con la vittima. Precisava altresì la compagnia assicurativa che la prima moglie del aveva Persona_1 Persona_2 avanzato una medesima richiesta risarcitoria per sé e per i figli, chiedendo che detta circostanza venisse tenuta in considerazione nel valutare la legittimità del danno in esame. La
Compagnia eccepiva inoltre il criterio di liquidazione del danno richiesto dalla ricorrente, non essendo equiparabile il rapporto padre e figlia, con quello suocero e nuora. Eccepiva, infine, un concorso di colpa del pedone nella causazione dell'evento, in quanto: il sig. , CP_7 prima di attraversare la strada aveva parcheggiato la propria vettura in corrispondenza dell'attraversamento pedonale;
successivamente, avrebbe attraversato la strada non sulle strisce pedonali, pur essendo vicine al luogo dell'investimento; l'attraversamento sarebbe stato effettuato in maniera del tutto improvvisa ed imprevedibile;
tale imprudente azione avveniva in serata, in una strada non illuminata, poiché l'unico lampione insistente sulla strada era ad una distanza di circa nove metri ed era spento, e con condizioni meteorologiche avverse, che avevano reso certamente più compromessa la visibilità al conducente del veicolo
Mercedes, sig. . CP_4
3- e si costituivano in giudizio Controparte_3 Controparte_4 eccependo la responsabilità esclusiva del pedone, ovvero quantomeno la sua corresponsabilità, come emergenti dal rapporto della Polizia Municipale di Francavilla al
Mare e dalle SIT assunte, dai quali si evincerebbe: che il viaggiava a velocità CP_4 ridotta;
che nel tratto di strada il lampione di illuminazione non funzionava (tanto da aver paventato una responsabilità dell'Ente pubblico); che era in atto una fitta pioggia;
che il pedone stava attraversando fuori dalle strisce pedonali. Eccepivano inoltre la mancanza di prove sul nesso causale tra il sinistro e la morte del e contestavano altresì il diritto CP_7 al risarcimento del danno, stante l'assenza di un vincolo parentale idoneo.
4- Alla udienza del 19.09.24 veniva disposto il mutamento di rito, con rinvio alla udienza del
19.12.24 e concessione dei termini per le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. All'esito del deposito di queste, venivano ammesse le richieste di prova ed alle successive udienze N. 177/2024 RG
venivano escussi i testi. Alla udienza del 12.06.25, le parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ed il Tribunale a tal fine rinviava alla udienza del 06.11.25, sostituita da note scritte, con facoltà al deposito di note conclusive, depositate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risarcitoria proposta dalla SI.ra è fondata nei termini e per le ragioni Parte_1 di seguito esposti.
5- Innanzitutto, va esaminata l'istruttoria svolta, ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, onde passare alla successiva fase della quantificazione del danno. Preliminarmente, appare utile evidenziare che la circostanza relativa alla verificazione del sinistro di cui alle premesse in fatto, in cui è rimasto coinvolto il sig. , risulta assolutamente pacifica ed accertata Parte_2 dagli agenti della Polizia locale di Francavilla al Mare, nel cui rapporto (cfr. doc. 3 del fascicolo si evince: che il sinistro avveniva nel Comune di Francavilla Controparte_1 al Mare, in C.da Foro all'altezza del civico 81, sulla ex S.S. 263, in data 24 gennaio 2019, di notte (alle ore 18:30 circa), su strada rettilinea, a doppio senso di marcia, fiancheggiata da fabbricati, con traffico intenso, durante una pioggia in atto, su manto stradale bagnato, a doppio senso di circolazione;
che la biancheria intrisa di sangue, utilizzata per prestare i primi soccorsi, veniva rinvenuta a distanza di circa mt. 2,70 dalle strisce pedonali;
che a carico del veniva elevata la sanzione ex art. 191 1° e 4° C.d.s. (verbale n. 0151 del CP_4
20.02.2019).
Gli agenti intervenuti provvedevano inoltre a raccogliere sommarie informazioni testimoniali
(SIT) dai sigg.ri e Tutti i predetti sono CP_12 Testimone_1 Testimone_2 stati successivamente escussi come testimoni dinanzi a questo Tribunale.
Infatti la teste , indifferente alle parti, alla udienza del 08.05.25, in CP_12 risposta al capitolo di prova numero V della II memoria 171 ter cpc di parte attrice (“vero che il giorno 24.1.2019, mentre stava percorrendo la ex S.S. 263 C/da Foro con direzione monti- mare, ha visto l'investimento di un anziano che stava attraversando la strada con direzione
Nord-Sud”), rispondeva: “Posso riferire che io non ho visto l'anziano; ho visto dei fari di una macchina che si oscuravano per un secondo e poi una sagoma, che poi ho scoperto essere quella dell'anziano rimasto coinvolto nel sinistro”; in risposta al capitolo VI della II memoria
171 ter cpc (“vero che l'anziano veniva investito da un veicolo grigio, il cui conducente stava percorrendo la ex S.S. 263 C/da Foro, con direzione di marcia mare-monti, e che dopo aver N. 177/2024 RG
ricevuto l'urto, l'anziano investito, con un sobbalzo, volava nella corsia da lei percorsa”), rispondeva: “confermo la circostanza;
ricordo un'auto di colore grigio. Preciso che pioveva
e che l'illuminazione era molto scarsa. Confermo, comunque, le dichiarazioni rese a SIT in data 24.01.2019 di cui all'allegato 3 del fascicolo . Controparte_1
Alla medesima udienza il teste , anche egli indifferente alle parti, Testimone_2 in risposta al cap VII della II memoria 171 ter cpc di parte attrice: (“vero che il 24.1.2019, giorno in cui è stato investito il sig. , lei, in qualità di autista del 118 Controparte_7 intervenuto sul luogo del sinistro, vedeva la persona ferita che si trovava a terra sulla corsia di marcia mare-monti, con il volto verso nord e le gambe rivolte a sud, alla distanza di ca.
1,5 m (un metro e mezzo) dall'attraversamento pedonale”): “Confermo le circostanze che mi vengono richieste. Preciso di essere intervenuto sul luogo del sinistro come autista del 118 e con me c'erano infermiere e medico. Sul medesimo posto del sinistro, peraltro, in altre occasioni, abbiamo fatti altri interventi di soccorso. Nell'immediatezza dei fatti abbiamo spostato la macchina del pedone, che era parcheggiata sulle strisce pedonali e l'abbiamo messa in sicurezza, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Confermo, comunque, le dichiarazioni rese a SIT in data 28.01.2019 di cui all'allegato 3 del fascicolo
[...]
. Sul capitolo a prova contraria articolato dalla difesa di Controparte_1 CP_4
(“dica il teste se, in data 04.01.2019, prestava soccorso al SI. e se, Controparte_7 riferendosi a quest'ultimo, dichiarava alla SI.ra , le seguenti Parte_3 parole: 'deve passargli la sbornia'”), rispondeva: “No, non ricordo la circostanza”.
Alla udienza del 12.06.25 il teste , indifferente alle parti, interrogato sul Testimone_1 capitolo sub 1) della memoria istruttoria dei convenuti e CP_4 Controparte_4
(“dica il teste se ha rilasciato la dichiarazione allegata al doc. 004
[...] CP_5
[... del fascicolo del SI. ed Carta dei F.LL US V.&. Controparte_3 CP_4
che le viene mostrata, e se conferma il contenuto della stessa”), rispondeva: “confermo CP_5 quanto mi viene chiesto”. A prova contraria, sul capitolo sub VI) articolato da parte ricorrente nelle memorie ex art. 171 ter II termine, “vero che l'anziano veniva investito da un veicolo grigio, il cui conducente stava percorrendo la ex S.S. 263 C/da Foro, con direzione di marcia mare-monti, e che dopo aver ricevuto l'urto, l'anziano investito, con un sobbalzo, volava nella corsia da lei percorsa”, così rispondeva: “In merito alla dinamica del sinistro posso riferire: di non aver visto il signore investito volare in aria, ma solo cadere a terra, non era sbalzato in aria;
era buio, pioveva ed andavamo tutti molto piano;
il pedone non stava attraversando sulle strisce pedonali;
nel tratto di strada c'erano strisce pedonali, a distanza di circa 4 metri avanti e circa una decina di metri indietro;
ho visto il pedone cadere a terra e non colpito N. 177/2024 RG
dell'autovettura del SI. . Io seguivo, a bordo del mio veicolo, l'autovettura CP_4 condotta dal SI. , che non conoscevo. Altro non posso aggiungere”. CP_4
Alla medesima udienza veniva inoltre escussa la teste Parte_3
, moglie del , che, interrogata, a prova contraria, sul
[...] Controparte_3
[... capitolo VII articolato sai resistenti e CP_4 Controparte_4 CP_4 nelle memorie ex art. 171 ter II termine c.p.c. (“dica il teste se, in data 04.01.2019, CP_5
l'operatore del 118, SI. PE Di Marco prestava soccorso al SI. Controparte_7
e se, riferendosi a quest'ultimo, dichiarava le seguenti parole: 'deve passargli la sbornia”, così rispondeva: “Posso riferire di essermi recata sul posto, nell'immediatezza dell'incidente, in quanto contattata da mio marito dopo la verificazione dello stesso. Al mio arrivo erano già presenti gli operatori del 118 e ricordo che chiedevo ad uno di essi (non ricordo con precisione chi fosse, se un infermiere, un medico o altro operatore) le condizioni del SI.
; questi mi rispondeva dicendomi: “non si preoccupi, 'mo che gli passa Controparte_7 la sbornia, starà meglio”.
Nel corso del giudizio, il resistente forniva prova documentale CP_4 dell'annullamento della sanzione amministrativa suddetta, in forza di sentenza del Giudice di pace di Chieti n. 386/2019, passata in giudicato.
In punto an, istruita la causa nei termini di cui sopra, ritiene questo Tribunale che i resistenti non hanno superato la prova della presunzione posta dall'art. 2054 c.c. comma 1: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
I resistenti, infatti, non hanno assolto all'onere, che in capo ad essi gravava, di provare che il sig. avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno. Controparte_3
Dall'analisi dell'istruttoria, anzi, sono emersi elementi che evidenziano la condotta di guida colposa del sig. . CP_4
In particolare, dalle dichiarazioni sopra richiamate, è emerso:
- che nell'occorso l'autovettura condotta da ed assicurata con CP_4 [...]
percorreva C.da Foro di Francavilla al Mare con direzione mare-monti; Controparte_1
- che il sig. iniziava l'attraversamento pedonale con direzione nord-sud; CP_7
- che il sinistro avveniva nelle immediate vicinanze delle strisce pedonali, nella corsia di marcia mare-monti;
- che il pedone cadeva a terra nella corsia di marcia riservata alla percorrenza dei veicoli con direzione monti - mare (cfr. anche le SIT rese dalla teste oculare CP_12 N. 177/2024 RG
successivamente confermate in udienza: “l'investimento avveniva sulla corsia mare - monti, dopo aver ricevuto l'urto, l'anziano investito, con un sobbalzo volava sulla corsia da me percorsa, fortunatamente andavo piano ed ho quindi potuto arrestare tempestivamente il veicolo da me condotto evitando di investirlo a mia volta”).
La circostanza della morte del sig. non è stata oggetto di contestazione, mentre la CP_7 difesa di ha genericamente eccepito la mancata prova del nesso causale tra il CP_4 sinistro e la morte, in termini ipotetici (“Le patologie pregresse del defunto e/o la negligenza,
l'imprudenza ovvero l'imperizia dei sanitari hanno verosimilmente determinato (o quantomeno concorso a determinare) la morte dell'infortunato, che dunque non potrà essere addebitata al SI. ”), senza fornire ulteriori argomenti, ovvero allegare Controparte_3 circostanze idonee a supporto di tale assunto. Ne consegue che l'eccezione, generica, formulata in termini ipotetici e rimasta sfornita di prova, deve essere rigettata.
Pertanto, dal dato secondo cui il corpo del sig. veniva rinvenuto nella corsia di CP_7 marcia monti-mare, mentre l'investimento avveniva nella corsia di marcia mare-monti, deve desumersi che si concretizzava un urto (tale da determinare un seppur minimo spostamento del pedone), allorquando il sig. aveva già iniziato l'attraversamento Controparte_7 pedonale e si trovava in prossimità della linea di mezzeria, con la conseguenza che il sig.
avrebbe dovuto avvistarlo, come faceva la sig.ra che proveniva dal CP_4 CP_12 senso opposto di marcia.
Deve escludersi un attraversamento repentino ed improvviso del sig. , non solo CP_7 perché una simile prova non è emersa nel corso del giudizio, ma anche in ragione del luogo in cui veniva rinvenuto (nella corsia di marcia monti-mare e non ai margini della carreggiata)
e dell'età avanzata (78 anni) del pedone stesso.
La scarsa illuminazione pubblica non vale peraltro ad escludere la responsabilità del
, in quanto questo avrebbe dovuto distinguere la figura del anche solo CP_4 CP_7 con i fari della macchina, davanti ai quali il pedone transitava (cfr. dichiarazione della teste alla udienza del 08.06.25: “…..ho visto dei fari di una macchina che si oscuravano CP_12 per un secondo e poi una sagoma, che poi ho scoperto essere quella dell'anziano rimasto coinvolto nel sinistro…”).
Il quindi avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, in ragione delle CP_4 condizioni meteo avverse, della scarsa luminosità, della presenza di fabbricati ai margini della strada e di diversi attraversamenti pedonali nel tratto di strada in questione (cfr. dichiarazione del teste “il pedone non stava attraversando sulle strisce pedonali;
nel tratto di strada Tes_1
c'erano strisce pedonali, a distanza di circa 4 metri avanti e circa una decina di metri N. 177/2024 RG
indietro”), a prescindere, dunque, dal fatto che potessero essere scolorite e poco visibili (cfr.
SIT del sig. allegate al doc. 3 del fascicolo della , anche perché Tes_1 Controparte_1 evidenziate da segnaletica verticale di attraversamento pedonale, come da fotografie allegate al rapporto della polizia locale.
Le dichiarazioni del teste che ha riferito di aver visto l'anziano cadere a terra e “non Tes_1 colpito dall'autovettura del SI. ”, d'altronde non valgono ad escludere un urto CP_4 con il pedone, in quanto il teste, che viaggiava immediatamente dietro l'autovettura del
, disponeva senz'altro di una visuale ben più limitata rispetto a quella della sig.ra CP_4
che invece non aveva ostacoli dinanzi a sé, tanto da aver dichiarato di aver dovuto CP_12 arrestare il proprio veicolo, per evitare di investire, a sua volta, il pedone.
Non è emersa, dunque, la prova che il non avesse l'oggettiva possibilità di CP_4 avvistare il pedone.
Come ribadito di recente dagli nell'indagine sulla condotta di guida del conducente Parte_4 occorre adottare un particolare rigore: “Va, invero, ribadito, che - in caso di investimento di un pedone l'apprezzamento della condotta di guida del conducente deve avvenire con particolare rigore. Difatti la suddetta fattispecie rimane assoggettata al principio secondo cui, "stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art.
2054, comma 1, cod. civ., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 28 gennaio 2019, n. 2241, Rv. 652291-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n.
21402 del 2002, cit. non massimata sul punto), dovendo, però, l'investitore, per vincere tale presunzione, dimostrare "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva "l'anomalia della condotta" del soggetto investito, visto che
"occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta". (Cass. Sez. 3, sent. 4 aprile 2017, n. 8663,
Rv. 643838-01). L'esonero integrale da responsabilità del conducente investitore richiede, pertanto, la dimostrazione che "l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia" abbia "reso inevitabile l'evento dannoso" (Cass. Sez. 3, sent.
11 giugno 2010, n. 14064; Rv. 613405-01; Cass. Sez. 3, sent. 18 ottobre 2001, n. 12751, Rv.
549738-01; Cass. Sez. 3, sent. 27 novembre 1998, n. 12039, Rv. 521162-01; Cass. Sez. 3, sent.
16 giugno 1998, n. 5983, Rv. 516500-01; Cass. Sez. 3, sent. 17 aprile 1997, n. 3309, Rv.
503758-01; Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 1993, n. 8451, Rv. 483364-01; Cass. Sez. 3, sent. 27 N. 177/2024 RG
aprile 1990, n. 3554, Rv. 466896-01), situazione "ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti", ciò che
"si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo", purché il conducente dello stesso proceda "regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza" (Cass. Sez. 6-3, ord. 22 febbraio 2017, n. 4551, Rv. 643134-01; Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2006, n. 21249, Rv.
593596-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 aprile 2004, n. 7777, Rv. 572293-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 giugno 2003, n. 9620, Rv. 564285-01)” (Cassazione sez. III n. 20792/2025).
Nel caso di specie invece, per i motivi sopra esposti, è emersa la colpa del sig. , CP_4 posta in violazione dell'art. 191 Cds, secondo cui “Quando il traffico non è regolato da agenti
o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. …”.
L'intervenuto annullamento della sanzione amministrativa, come da sentenza allegata al doc
2 del resistente , non vale a superare l'accertamento sopra condotto, non solo CP_4 perché resa al termine di giudizio in cui hanno preso parte soggetti diversi dagli odierni contradditori, ma anche perché il regime dell'onere probatorio di detto giudizio è diverso da quello che trova applicazione dinanzi all'intestato Tribunale e in quella sede, comunque non si accertava la condotta di guida del , rilevandosi esclusivamente la carenza del CP_4 rapporto degli agenti intervenuti.
L'istruttoria orale condotta dinanzi all'intestato Tribunale invece consente di ritenere provata la responsabilità del , stante il mancato superamento della presunzione di CP_4 responsabilità posto dall'art. 2054 c.c. comma 1.
Ciononostante, non può non tenersi debitamente conto della condotta del sig. , al CP_7 fine di verificare se lo stesso abbia concorso alla causazione dell'evento (cfr. tra le altre Cass.
n. 2433/2024: “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore
- e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame”).
L'istruttoria ha consentito di accertare il fatto che il sig. , nell'atto CP_7 dell'attraversamento, ha violato l'art. 190 comma 2 Cds secondo cui: “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi N. 177/2024 RG
e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”. Come emerso dall'istruttoria, il pedone non veniva rinvenuto sulle strisce pedonali e sul luogo erano presenti attraversamenti pedonali, a pochi metri di distanza, oltreché nelle immediate vicinanze del punto in cui il stava effettuando l'attraversamento (cfr. dichiarazione del teste CP_7
“il pedone non stava attraversando sulle strisce pedonali;
nel tratto di strada c'erano Tes_1 strisce pedonali, a distanza di circa 4 metri avanti e circa una decina di metri indietro”).
Il fatto che il non si sia servito dell'attraversamento pedonale, se non vale ad CP_7 escludere la responsabilità del nel sinistro di cui è causa, deve ritenersi elemento CP_4 di corresponsabilità del danneggiato, specie se contestualizzato con le condizioni metereologiche avverse e con la scarsa illuminazione sul luogo del sinistro.
Alcun rilievo invece può attribuirsi alla dichiarazione testimoniale della sig.ra , Parte_3 moglie del , circa il presunto stato di alterazione etilica del pedone, asseritamente CP_4 riferitole al momento dei soccorsi, non essendo stata la dichiarazione suffragata da riscontri ulteriori e convergenti, ed avendo l'operatore del 118, sig. , riferito di non ricordare Per_3 tale circostanza.
Alla luce delle prove raccolte e analizzando l'investimento come descritto, il Tribunale considera che la condotta imprudente del danneggiato abbia influito per il 30% nella causa del sinistro.
6- In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene utile e necessario passare alla quantificazione dei danni subiti dalla ricorrente. Dall'istruttoria del giudizio è emerso che la sig.ra
[...]
ha patito, in conseguenza del decesso del suocero, danni di natura non patrimoniale. Pt_1
Alla udienza del 27.3.25, la teste sig.ra zia del marito della ricorrente, Testimone_3 ed il teste , zio del marito della ricorrente, in risposta ai capitoli di prova Testimone_4 articolati dalla difesa di parte ricorrente nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2, hanno riferito:
- A.D.R. sul capitolo I): "vero che la sig.ra ha convissuto con il sig. Parte_1 [...]
presso l'abitazione dello stesso in Miglianico alla contrada Piane San Controparte_7
Pantaleone n. 147, a partire dall'anno 2014 fino al giorno del sinistro per cui è causa,
24.1.2019", la teste rispondeva: “Si è vera la circostanza;
tanto so perché mia Tes_3 sorella deceduta nel 2010 era la moglie di e io frequentavo Controparte_7 abitualmente la loro casa anche dopo la morte di mia sorella ed ancora oggi”; il teste rispondeva: “Si è vera la circostanza, anche se non ricordo con precisione la data Tes_4 in cui tale convivenza è iniziata;
ma posso dire che l'attrice ha cominciato a convivere N. 177/2024 RG
con mio nipote da quando è arrivata in Italia;
preciso che la prima moglie di mio nipote si era allontanata dall'abitazione coniugale portando con sé anche i due figli e ciò avvenne qualche anno prima della morte di mia cognata (nel 2010), madre di di Per_1
mio nipote, e quest'ultimo è rimasto da solo per qualche anno a vivere con il di CP_7 lui padre e poi ha cominciato la predetta convivenza con l'attrice”;
- A.D.R. sul capitolo II): "vero che la sig.ra aiutava il sig. di Parte_1 CP_7 nello svolgimento di tutte le varie attività giornaliere, accompagnandolo a fare
[...] la spesa, alla posta, in banca, alle visite mediche, presso i venditori di prodotti agricoli, presso la cantina sociale di Miglianico alla quale venivano conferite le uve, presso gli uffici, nonché lo aiutava nel lavoro agricolo, per cui i due condividevano l'intera giornata
a contatto l'uno con l'altra", la teste rispondeva: “Si è vera al circostanza, loro Tes_3 due stavano sempre insieme e tanto posso dire perché li ho visti tante volte all'incirca 4/5 volte al mese quando andavo a casa loro;
preciso che mio nipote figlio di Per_1 [...]
, da quanto mi risulta era stato abbandonato dalla prima coniuge Controparte_7 prelevando anche i figli avuti in costanza di matrimonio e ciò era avvenuto all'incirca nell'anno 2010 o forse un po' prima”; il teste rispondeva: “Si è vera la circostanza, Tes_4 posso dire che l'attrice aiutava il suocero in tutte le incombenze descritte nel capitolo di prova ed aggiungo che essa è una gran lavoratrice;
preciso che mia moglie si vedeva spesso con la sorella, suocera dell'attrice, e io l'accompagnavo spesso ed anche dopo la morte della sorella ho frequentato la casa e ho sempre visto, in tali occasioni, che l'attrice provvedeva a tutte le incombenze domestiche mantenendo la casa in perfetto ordine e pulizia;
preciso che in merito alle ulteriori incombenze svolte dall'attrice in favore del suocero di cui mi si chiede, posso dire che mi venivano riferite sia dall'attrice che da mio cognato”;
- A.D.R. sul capitolo III): "vero che nei colloqui con terzi e conoscenti, il sig. CP_7 era solito riferirsi alla nuora come “mia figlia ”,
[...] Parte_1 Pt_1 mentre la sig.ra era solita riferirsi al suocero come “mio papà”", la Parte_1 teste rispondeva: “Si è vero loro si rivolgevano l'un l'altro nel modo indicato Tes_3 nel capitolo di prova;
preciso che l'Attrice era solita chiamare il suocero “mio papà o Per_
anche perché ella era rimasta orfana di padre”; il teste rispondeva: “Preciso Tes_4 che l'attrice aveva perso il padre e si era legata a mio cognato come se fosse il proprio padre e lei stessa me lo ha riferito tante volte che lo considerava proprio come il padre e lo chiamava con tale appellativo ed anche mio suocero la considerava come una figlia ossia la cosa era reciproca”; N. 177/2024 RG
- A.D.R sul capitolo IV): "vero che la morte del sig. ha provocato Controparte_7 alla sig.ra , che aveva ricevuto l'ultima telefonata del predetto poco Parte_1 prima dell'incidente, un fortissimo dolore ed un grave turbamento emotivo, sfociato in un visibile stato di prostrazione e di abbattimento notato da tutti i familiari e parenti", la teste rispondeva: “Si è assolutamente vera la circostanza, io vedevo l'attrice soffrire Tes_3 per la mancanza del suocero e quando è morto piangeva;
preciso che per parecchio tempo
l'attrice ha sofferto per l'assenza del suocero”; il teste così rispondeva: “Confermo Tes_4 che l'attrice era sofferente per la morte del suocero ed anche nei giorni successivi alla morte l'ho vista sofferente;
preciso che l'attrice era talmente legata al suocero che dopo la morte si oppose alla donazione degli organi molto più tenacemente del figlio stesso perché gli dispiaceva anche l'intervento su parti del corpo”.
Dalle dichiarazioni sopra richiamate, prive di contraddizioni e rese da testi sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, è emersa quindi la prova di una convivenza tra la nuora ed il suocero, protratta dal 2014, sino alla data del sinistro, oltreché la prova di una frequentazione e collaborazione quotidiane, con la nascita di un affetto assimilabile (nei termini di cui poi si specificherà) a quello di un rapporto padre/figlia.
Chiarito quanto sopra, è oramai ius receptum il principio secondo cui “Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223
c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso;
ne consegue che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire "iure proprio" contro il responsabile” (Cass. n. 9556/2002).
Inoltre la Cassazione ha precisato che “in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta " iure proprio" dai congiunti della vittima di un illecito ai sensi dell'art. 2059 c.c., questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione affettiva, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di sussistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno o dalla nuora o dal genero; infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto non di stretta parentela, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla sola convivenza, con esclusione automatica, nel caso di non sussistenza della stessa, della possibilità per tali congiunti di provare in concreto la sussistenza di N. 177/2024 RG
rapporti costanti di reciproco affetto e di solidarietà con il familiare defunto (v. Cass. Sez. 3
-, Sentenza n. 21230 del 20/10/2016, Rv. 642944-01). La situazione di stretta convivenza in tal caso è stata sì esclusa, ma nel caso specifico si è dato peso all'intensità del legame affettivo, e non tanto a criteri presuntivi legati alla situazione di convivenza. La presenza di un dato esteriore certo, di fondamento costituzionale, che elimina le incertezze in termini di prevedibilità della prova, caso per caso, di un rapporto affettivo intimo intenso, come quello tra nonno e nipote in tenera età, si sostituisce, così, al dato legalmente rilevante della parentela stretta o della convivenza all'interno della famiglia nucleare e, parificato a quest'ultimo, consente di usufruire dello stesso regime probatorio, per presunzione della particolare intensità degli affetti, che la giurisprudenza di legittimità ammette per i parenti stretti (v. anche Cass., sentenza n. 1052713 maggio 2011). Pertanto risulta del tutto coerente che un intenso legame affettivo è stato ritenuto sussistente con riguardo a chi, come i nipoti, nonostante la carenza di uno stretto vincolo parentale o di una situazione di convivenza, in tenera età siano stati privati dell'affetto della nonna, tenendo conto del legame che si è certamente instaurato nei periodi di loro periodico affidamento alla nonna;
mentre, allo stesso modo, il motivo si dimostra infondato con riguardo al legame affettivo instauratosi tra due adulti non legati da stretto vincolo di parentela, come suocera e nuora, posto che le valutazioni sulla mancata prova di una particolare intensità del legame affettivo appartengono a una sfera di insindacabilità della valutazione del giudice del merito che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, ha dimostrato di avere applicato criteri di giudizio sulla base delle risultanze istruttorie e secondo valutazioni costituzionalmente orientate che tengono esclusivamente conto dell'intensità del legame affettivo instauratosi, e non solo della carenza di una situazione di convivenza.” (Cassazione civile sez. III,
10/07/2018 n.18069).
Dunque, applicando i principi della Suprema Corte ne deriva che il vincolo parentale tra nuora e suocero, seppure non “stretto”, ma comunque rilevante ai fini civilistici (essendo considerati questi affini, ai sensi dell'art. 78 c.c.), qualora venga leso, può determinare, in presenza della prova di una particolare intensità del legame affettivo, la configurabilità di un danno parentale.
In base all'istruttoria orale svolta, supportata dal certificato dello stato di famiglia allegato da parte ricorrente (nel quale risultavano iscritti: la ricorrente, il marito ed il suocero) e dalle fotografie prodotte in atti (che non sono state neppure oggetto di specifica contestazione) questo Tribunale ritiene che sia provato un intenso e concreto legame affettivo, peraltro accompagnato dalla convivenza, che si manifestava quotidianamente, nella conduzione della vita domestica, oltreché di quella lavorativa (di contadini). N. 177/2024 RG
Alcun rilievo assume la richiesta risarcitoria avanzata dalla ex nuora ( del sig. Persona_2
in quanto non inficia il diritto della ricorrente a conseguire il Controparte_7 risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale, né appare indicativa di un rapporto affettivo tra il e l'ex nuora, a scapito della ricorrente, soprattutto alla Controparte_7 luce delle vicende giudiziarie nelle quali questi sono stati coinvolti, di cui alle sentenze allegate in atti.
Passando alla liquidazione del pregiudizio, preliminarmente questo Tribunale ritiene di procedere all'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano 2024, che rappresentano un criterio idoneo per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, poiché basate su un sistema avente punteggio variabile in base alle caratteristiche della singola fattispecie, che tiene conto: dell'età della vittima primaria e secondaria, dell'eventuale convivenza tra queste, della presenza di altri congiunti (a prescindere dalla convivenza di questi con la vittima secondaria) e della intensità della specifica relazione affettiva persa.
Occorre prendere atto dell'assenza di specifici parametri per il rapporto suocero/nuora.
Tuttavia, considerando: la convivenza tra la ricorrente ed il suocero, la morte del padre della ricorrente, l'assistenza quotidianamente prestata da questa in favore del suocero, si ritiene di poter adottare i criteri previsti in caso di liquidazione per morte del genitore, con i correttivi necessari.
Con riguardo al punteggio da attribuire, in forza di dette tabelle, per la qualità ed intensità della relazione, nel caso di specie si ritiene che questo deve essere riconosciuto in misura pari a 2 punti, in ragione del fatto che il rapporto tra la ricorrente ed il suocero, per quanto intenso e concreto, sussistesse da soli cinque anni circa e del fatto che dall'istruttoria non sono emerse circostanze attestanti un radicale ed eccezionale stravolgimento delle abitudini di vita della ricorrente, a seguito della morte del suocero, elemento che non consente di escludere la configurabilità del danno parentale, ma che può incidere sulla personalizzazione (cfr. Cass. sez. III n. 26140/2023).
Si giunge, pertanto, alla seguente liquidazione.
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione: 2
Punti totali riconosciuti: 64 N. 177/2024 RG
Importo del risarcimento: € 250.304,00
È tuttavia necessario adattare il criterio di liquidazione alla peculiarità del rapporto suocero
/nuora, non sovrapponibile completamente a quello tra genitore e figlia.
A tal fine, appare equo procedere ad una decurtazione del 60% del predetto importo (dunque negli stessi termini in cui ha operato la decisione del Tribunale di Torino n. 4716/2021 richiamata dalla difesa della ricorrente) in ragione del fatto che i criteri tabellari nel liquidare il danno per perdita del rapporto con il genitore, tengono conto di un legame duraturo nel tempo con la figura che, secondo l'id quod plerumque accidit, provvede alla crescita ed all'educazione del figlio. Il rapporto suocero/nuora ha innegabilmente caratteristiche diverse da quello padre/figlia. Nel caso di specie, inoltre il rapporto tra la ricorrente ed il suocero si instaurava in età avanzata, dopo che questa si era trasferita dal Paese di origine, nel quale vivevano i propri genitori.
Operata la riduzione percentuale, si ottiene dunque la somma di € 100.121,60, alla quale decurtare ulteriormente il 30% di corresponsabilità del sig. , come sopra esposta, CP_7 per un totale di € 70.085,12.
Trattandosi di debito di valore, a detta somma deve aggiungersi il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento. Il danno in questione deve essere liquidato mediante riconoscimento degli interessi cd. compensativi e pertanto sulla somma liquidata a titolo di capitale (€ 70.085,12), come devalutata alla data del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e quindi, rivalutate anno per anno secondo il medesimo indice, i resistenti dovranno corrispondere anche gli interessi al tasso legale. Dal momento della sentenza, sino all'effettivo soddisfo, dovranno essere, inoltre, corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
7- SPESE PROCESSUALI.
Con riferimento alle spese di giudizio, alla luce dell'accertato concorso di colpa e della differenza tra il petitum ed il liquidato si ritiene congrua la compensazione, nella misura di
1/3, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, applicando i valori medi previsti dal DM
55/2014, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento degli ulteriori 2/3.
Deve ritenersi pienamente applicabile l'art. 1917 c.c., con conseguente condanna della resistente assicurazione alla refusione in favore dell'assicurato delle spese ed onorari da questo sostenuti per il presente giudizio, da distrarsi in favore del liquidatore antistatario, come da dispositivo.
N. 177/2024 RG
8- Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili dell'attrice, si dispone che in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona - Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 177/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento parziale della domanda, così decide:
ACCERTA E DICHIARA che il sinistro del 24.01.2019, di cui è causa, è stato determinato per il 70% per il fatto colposo di e per il 30% per il fatto colposo di;
Controparte_3 Controparte_7
ND
, ed Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, in solido tra loro, al risarcimento, in favore della ricorrente, della somma di Controparte_1
€ 70.085,12, oltre interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento del fatto e via via rivalutato anno per anno sino all'attualità, con gli ulteriori interessi al tasso legale dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
COMPENSA le spese di lite in misura pari ad 1/3, come da parte motiva;
ND
, ed Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, in solido tra loro, alla refusione dei restanti 2/3 delle spese di lite sostenute Controparte_1 dalla ricorrente, liquidate, già al netto della compensazione, in € 9.402,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario 15% C.P.A. ed Iva se dovute ed € 532,53 (somma già decurtata di 1/3) per esborsi, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
ND al pagamento delle spese di lite sostenute dall'assicurato, liquidate, Controparte_1 già al netto della compensazione, in € 9.402,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
RIGETTA tutte le altre domande avanzate dalle parti poiché infondate o non dimostrate e in parte assorbite dalla presente decisione;
N. 177/2024 RG
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della ricorrente riportati sulla sentenza.
Ortona, lì 22.12.2025
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone