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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/10/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6916/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice di Verona, nella persona della dott.ssa Monica Attanasio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa portante il n. 6916 R.G., anno 2023, riservata per la decisione all'udienza del giorno 8 ottobre 2025 promossa con atto di citazione del 17 ottobre 2023
DA
P.Iva: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Belligoli Parte_1 P.IVA_1
- OPPONENTE-
CONTRO
P.Iva: ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Tommasi Controparte_1 P.IVA_2
- CP_2
P. Iva: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Vanti Controparte_3 P.IVA_3
- TE CH -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17 ottobre 2023 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2430/2023, notificato l'8 settembre 2023, con il quale il Tribunale di Verona le ha pagina 1 di 9 ingiunto il pagamento della somma di € 31.677,06, oltre ad interessi e spese, in favore di CP_1
a titolo di corrispettivo di prestazioni rese. A sostegno dell'opposizione, ha esposto:
[...]
- di aver affidato a l'incarico di progettare e realizzare la divisione della CP_1 rete fognaria mista esistente presso il proprio stabilimento sito in Isola della Scala e, segnatamente, la progettazione della divisione dell'impianto di rete fognaria mista esistente, di cui all'ordine n. 921439 del 5 aprile 2022, per un importo di € 6.527,00, la realizzazione delle opere di collegamento delle acque reflue, comprensiva di coordinamento della sicurezza e direzione lavori, di cui all'ordine n. 921772 del 27 luglio 2022, per un importo di € 241.316,00, e la progettazione dell'impianto elettrico relativo al funzionamento delle pompe della rete fognaria;
- che a fine aprile aveva messo in funzione l'impianto, per poi terminare i CP_1 lavori il 5 maggio 2023, ma all'inizio dello stesso mese personale dell'esponente lamentava lo stato maleodorante dell'acqua potabile prelevata dal pozzo aziendale;
- che le verifiche fatte eseguire da portavano al riscontro di una contaminazione Pt_1 batterica dell'acqua potabile, ascrivibile alla tracimazione delle acque nere tra il pozzo posizionato in prossimità della portineria aziendale ed il pozzo di prelievo dell'acqua potabile, attraverso il sistema di canalizzazione dei cavi elettrici collegati tra i due pozzi;
- che la circostanza era stata segnalata a e, a seguito di un sopralluogo CP_1 congiunto compiuto in data 16 maggio 2023, quest'ultima era intervenuta presso l'impianto provvedendo alla sigillatura con poliuretano espanso al fine di evitare nuovi sversamenti di liquami nelle condutture elettriche;
- che l'esponente aveva quindi dato incarico al perito industriale ed Persona_1 all'ing. di descrivere lo stato dell'impianto fognario, evidenziandone le Persona_2 criticità, e le verifiche così compiute portavano all'accertamento di vari vizi e difetti, contestati a con pec del 7 agosto 2023, cui faceva seguito altra pec del CP_1
18 settembre 2023 di contestazione di ulteriori problematiche dell'impianto;
- che, infine, aveva adempiuto solo parzialmente all'impegno assunto con CP_1
l'ordine n. 921772 di fornire i certificati di conformità relativi ai materiali impiegati e la pagina 2 di 9 dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori eseguiti, non avendo fornito le dichiarazioni di conformità delle pompe di sollevamento.
Tanto premesso in punto di fatto, ed affermato in diritto che dopo aver corrisposto a CP_4
il complessivo importo di € 164.669,70, aveva legittimamente sospeso l'ultimo CP_1 pagamento a fronte del grave inadempimento della controparte, ha chiesto che venisse dichiarata l'inefficacia o nullità del decreto ingiuntivo opposto, e/o la revoca dello stesso, instando, in via subordinata, per la compensazione delle pretese di con il proprio controcredito CP_1 risarcitorio, o, in ulteriore subordine, per la riduzione delle predette pretese in virtù delle eccezioni svolte, con espressa riserva di agire in separato giudizio per l'eventuale maggior controcredito che dovesse residuare all'esito della compensazione.
Si è costituita ritualmente , che, dopo aver eccepito la nullità della notificazione dell'atto CP_1 introduttivo in quanto effettuata a mezzo posta elettronica certificata presso la parte personalmente e non presso il procuratore costituito, ha contrastato nel merito l'opposizione avversaria affermando:
- la perfetta corrispondenza tra l'opera progettata e realizzata e quella commissionata da
, e cioè un impianto di collettamento e rilancio delle acque nere verso la fognatura Pt_1 pubblica gestita da e non un impianto ad utilizzo industriale;
CP_5
- la conseguente mancanza di valore probatorio delle perizie del p.i. e dell'ing. Per_1
in quanto riguardanti ipotesi progettuali estranee a quanto concordato tra le parti Per_2 nonché, in ogni caso, perché svolte in assenza di contraddittorio;
- l'imputabilità della tracimazione delle acque nere alla presenza all'interno del pozzetto pompe di materiale solido, quale stracci, tovaglioli e blocchi di residui alimentari, riscontrata in occasione del sopralluogo del 16 maggio 2023;
- il corretto dimensionamento delle tubazioni e dei raccordi, eseguito definendo le singole perdite di carico localizzate e distribuite e l'insussistenza di un obbligo normativo circa l'installazione di pozzetti degrassatori, comunque non richiesta da durante Pt_1
l'esecuzione dei lavori;
- l'imputabilità della consegna solo parziale dei certificati di conformità a fatto e colpa dell'opponente, che non ha provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto.
pagina 3 di 9 ha pertanto concluso per la reiezione dell'opposizione chiedendo, in ogni caso, di essere CP_1 autorizzata a chiamare in giudizio società di ingegneria che aveva progettato Controparte_6
l'adeguamento della rete fognaria esistente, nei cui confronti ha svolto domanda di manleva.
Autorizzata la chiamata, si è costituita la quale ha concluso per la reiezione della CP_3 domanda svolta nei propri confronti, o, in subordine, per una riduzione del risarcimento eventualmente riconosciuto in favore di in considerazione dell'effettiva quota di responsabilità ad essa Parte_1 imputabile, esponendo:
- che l'impianto era stato progettato e dimensionato correttamente, nel rispetto delle norme e delle buone prassi applicabili;
- che le problematiche rilevate nel maggio e nel settembre 2023 dovevano semmai essere imputate ad un uso improprio dell'impianto, come già evidenziato da parte opposta, ovvero ad attività (esecuzione, direzione lavori) ed impianti (elettrico) del tutto estranei all'opera prestata da CP_3
- che gli elaborati di progetto, le relazioni, i sopralluoghi, e più in generale l'opera di
Georicerche era stata prestata in stretta collaborazione e condivisione con CP_1
che al suo interno vanta la presenza di professionisti laureati e qualificati in
[...] materia di progettazione di impianti anche del tipo di quello in questione.
Negata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita mediante esperimento di consulenza tecnica d'ufficio, per essere quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del giorno 8 ottobre 2025, in cui questo Giudice si è riservato la decisione.
Premesso che la nullità della notifica dell'atto di opposizione è sanata dalla costituzione della convenuta opposta, appare opportuno osservare che in corso di causa ha presentato CP_1 istanza di sostituzione del C.t.u., motivata da irregolarità procedurali che sarebbero state commesse dall'ing. Tali irregolarità sarebbero consistite, in particolare, nel fatto di aver richiesto una Per_3 proroga dei termini fissati ai sensi dell'art. 195 c.p.c. motivata con l'esigenza di consentire alle parti di proseguire nel percorso conciliativo intrapreso, malgrado che nessuna ipotesi transattiva fosse stata discussa né formalizzata tra le parti, e nell'avere inoltre assunto l'iniziativa di tentare una conciliazione tra le parti sebbene non gli fosse stato conferito mandato in tal senso. pagina 4 di 9 Sennonché, come già osservato con provvedimento del 17 febbraio 2025, quanto riferito nell'istanza di proroga circa la disponibilità conciliativa manifestata dalle parti all'esito delle verifiche effettuate fa piena prova fino a querela di falso, essendo il C.t.u., nell'esercizio delle sue funzioni, un pubblico ufficiale;
inoltre, se è vero che all'ing. non era stato originariamente conferito l'incarico di Per_3 tentare la conciliazione delle parti, tuttavia la stessa concessione della proroga lo ha legittimato in questo senso. In ogni caso, le irregolarità procedurali denunciate con riguardo alla conciliazione tentata dal C.t.u., quand'anche effettivamente esistenti, non potrebbero riverberarsi sul contenuto e le conclusioni della relazione di consulenza, svolta nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 195 c.p.c.
(con invio della bozza della relazione alle parti, successiva trasmissione delle osservazioni di parte, ed esame delle stesse da parte del C.t.u.).
All'esito degli accertamenti compiuti, l'ing. ha ritenuto la sussistenza dei vizi lamentati Per_3 dall'opponente. In particolare il C.t.u.:
1) ha accertato la sussistenza di un pregresso collegamento, a mezzo di tubazioni ora chiuse, tra il pozzetto delle acque nere e quello dell'acqua potabile;
2) ha valutato inadeguato sia il passaggio libero sferico delle pompe installate, di mm. 35, sia il dimensionamento delle tubazioni e dei raccordi, in quanto inferiore a mm. 80;
3) ha verificato l'assenza nei pozzetti di galleggianti, oltre a quelli propri delle pompe, ovvero di altri trasduttori atti a segnalare il livello del liquame nel pozzetto, nonché
l'assenza, sul quadro elettrico di comando e controllo, di segnalatori o sirena per indicare il troppo pieno nei pozzetti delle pompe;
4) ha ritenuto che le scatolette di derivazione dell'impianto elettrico delle pompe poste all'interno dei relativi pozzetti abbiano un grado di protezione inadeguato all'ambiente ove sono collocate, il quale è esposto a getti d'acqua, banalmente per le operazioni di spurgo e lavaggio se non nel normale esercizio, alla presenza di gas dalla fermentazione dei reflui, ed alla possibilità di immersione in caso di tracimazione del pozzetto;
5) ha riscontrato che le tubazioni corrugate, da dove escono i cavi elettrici delle pompe, sono sigillate con della schiuma espansa monocomponente – poliuretano espanso o prodotto simile – che tende a rompersi ed a creparsi col tempo, non garantendo la tenuta ai gas o ai liquidi;
pagina 5 di 9 6) ha accertato l'assenza nel quadro elettrico di comando e controllo di specifici selettori atti a selezionare il funzionamento in automatico ovvero in manuale, per l'eventualità che si avesse necessità di far funzionare le pompe a prescindere dal livello del liquame o in caso di malfunzionamento degli interruttori;
7) ha infine verificato che gli scarichi della cucina, collegata al bancone del self-service di servizio alla mensa aziendale, confluiscono direttamente in un pozzetto ove è alloggiata una delle pompe di rilancio, e che sulla superficie del liquame si forma uno spesso strato di grassi e altre sostanze.
Nella maggior parte dei casi, le valutazioni del C.t.u. si fondano su norme UNI, e segnatamente sulla
UNI EN 12050-1 e sulla UNI EN 12050-2: è, infatti, alla UNI EN 12050-1 che si deve la previsione di un passaggio libero minimo delle pompe di mm. 40 (punto n. 4.3.5); quella di una sezione di passaggio minima sulle tubazioni di scarico almeno DN 80 con adeguata raccorderia con sezioni di passaggio di almeno Ø mm 60 (punto n. 4.3.6); quella di un sistema di controllo dotato di un dispositivo di allarme in caso di anomalo funzionamento e che permetta di selezionare, oltre al funzionamento automatico, anche quello in manuale (punto 4.4); è, invece, la UNI EN 1825-2 a prevedere, al punto n. 4, la presenza di un degrassatore in caso di scarichi provenienti direttamente da cucine.
Proprio per tale ragione le conclusioni dell'ing. sono state contestate da e da Per_3 CP_1
le norme UNI, si afferma, non sono cogenti, se non quando espressamente richiamate da CP_3 atti di normazione primaria o secondaria, ovvero quando le parti facciano ad esse espresso riferimento.
Sennonché, nell'ordine n. 921772 del 27 luglio 2022 si richiama il rispetto delle regole dell'arte, e, anche a prescindere da ciò, tale rispetto si impone per legge (cfr., infatti, l'art. 1662 c.c.).
Sull'appaltatore grava, infatti, un obbligo di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., il quale si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, comprese le competenze tecniche funzionali al controllo ed alla correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli dal committente, e che è ancor più rigoroso qualora l'appaltatore svolga – come nella specie
– anche i compiti di progettista e di direttore dei lavori (cfr. Cass., 15 giugno 2018, n. 15732 e Cass., 2 febbraio 2016, n. 1981).
Al fine della valutazione del rispetto delle regole dell'arte, le norme UNI, elaborate da organismi tecnici alla luce dello sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche, possono costituire un valido pagina 6 di 9 parametro di riferimento, e, del resto, le diverse indicazioni provenienti dall'opposta e dalla terza chiamata, o dai loro consulenti di parte, non sono pertinenti: come osservato dal C.t.u., il D.lgs. n.
152/06 detta norme in materia ambientale, ed i soli riferimenti agli impianti di scarico si rinvengono negli artt. 100 e 101, che non danno indicazioni in merito ai dimensionamenti né riguardo alle altre criticità lamentate dall'attrice; il Piano di Tutela delle Acque della è stato adottato in CP_7 applicazione del D.lgs. n. 152/06, e detta anch'esso norme finalizzate alla tutela ambientale;
alla stessa finalità – il rispetto dei limiti di immissione di sostanze inquinanti provenienti da scarichi – risponde l'Autorizzazione Unica Ambientale ed il parere (nella specie positivo) a tal fine rilasciato da
[...]
CP_5
Per contro, le norme UNI EN 12050-1 e UNI EN 12050-2 riguardano specificamente, la prima, gli
“Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri – Parte 1: Impianti di sollevamento per acque reflue contenenti materiale fecale” e, la seconda, gli “Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri – Parte 2: Impianti di sollevamento per acque reflue prive di materiale fecale”, stabilendo requisiti generali e principi costruttivi al precipuo fine di assicurare l'efficienza e la sicurezza di tali impianti. Efficienza e sicurezza che l'impianto oggetto di causa ha mostrato di non possedere: ne è prova il problema verificatosi nel maggio '23, che ha portato ad una contaminazione dell'acqua potabile e che avrebbe potuto essere intercettato tempestivamente (o più tempestivamente) se l'impianto fosse stato dotato di un sistema di allarme di troppo pieno nei pozzi delle acque nere (cfr. pag. 15 della relazione di consulenza); ne è prova l'intasamento nel settembre '23 di due pozzetti
(testimoniati dalla documentazione fotografica allegata alla pec inviata da a e prodotta Pt_1 CP_1 come doc. n. 24 del fascicolo attoreo).
Non serve poi all'opposta osservare, come fatto in quell'occasione ed ancora in questa sede, che la causa dei malfunzionamenti sarebbe da addebitare ad un uso improprio dell'impianto, dimostrato dal fatto che nel sopralluogo del 16 maggio 2023 si accertò la presenza nel pozzetto di vario materiale solido, quale stracci, tovaglioli e blocchi di residui alimentari: il C.t.u. ha giustamente evidenziato che, per verificare l'efficacia di sollevamento dell'impianto, la norma UNI EN 12050-1 prevede l'inserimento di stracci di cotone da cm. 40 x 25 e considera la prova superata se l'impianto di sollevamento di materia fecale non subisce interruzioni per l'intera durata della prova.
Neppure vale allegare che l'opponente era perfettamente a conoscenza dell'opera progettata e che ne seguì passo passo l'esecuzione tramite suoi tecnici: l'appaltatore non può andare esente da pagina 7 di 9 responsabilità, né invocare il concorso di colpa del committente o del progettista, neppure allorquando le istruzioni impartite dal committente, o il progetto da questi fornito, siano errati, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass., 22 giugno
2021, n. 17819 e Cass., 9 ottobre 2017, n. 23594); nella fattispecie in esame, in cui era CP_1 sia progettista sia esecutrice dell'impianto, un'esenzione da responsabilità potrebbe, pertanto, configurarsi solo laddove fosse stata resa edotta delle criticità della progettazione e/o Pt_1 realizzazione dell'opera, e degli inconvenienti che potevano derivarne, ed avesse ciò non ostante deciso
(per ragioni economiche o di altro tipo) di farla portare a compimento.
I costi per ricondurre l'impianto alla regola dell'arte sono stati quantificati dal C.t.u. in complessivi €
82.773,92, somma ampiamente superiore a quella azionata in via monitoria da , sì che il CP_1 decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, in forza di compensazione tra i contrapposti crediti delle parti.
È poi fondata – nei limiti che si verranno a precisare – la domanda proposta da Parte_2
giacchè quest'ultima è tenuta a manlevare la prima dalla perdita che, con l'accoglimento
[...] dell'opposizione di , essa viene a subire. Pt_1
Va tuttavia osservato che alcuni dei difetti riscontrati dall'ing. sono riconducibili in via Per_3 esclusiva alla fase esecutiva: si tratta della realizzazione di tubazioni di collegamento tra il pozzetto delle acque nere e dell'acqua potabile e della sigillatura delle tubazioni corrugate con schiuma espansa monocomponente. Il primo di tali problemi è stato però già risolto, e nessun costo è stato pertanto computato per esso dal C.t.u., sì che il solo costo di ripristino interamente a carico di è quello, CP_1 di € 480,00, relativo al rifacimento delle sigillature.
Per gli errori progettuali, deve poi ritenersi la sussistenza di un concorso di colpa di , CP_1 atteso che, come già detto, l'appaltatore è tenuto a verificare la correttezza delle scelte progettuali da altri compiute e ad apportare le correzioni che si rendano eventualmente necessarie;
ciò tanto più nel caso di specie, in cui – come allegato da e non contestato dall'opposta – quest'ultima ha al CP_3 suo interno professionisti laureati e qualificati in materia di progettazione di impianti anche del tipo di quello in questione.
pagina 8 di 9 Quantificato nella misura di un terzo tale concorso di colpa, deve essere condannata a CP_3 manlevare della perdita subita per i restanti due terzi, e quindi nella misura di € 21.118,04, oltre CP_1 agli interessi legali dalla data della domanda a quella del saldo effettivo.
Per quel che infine concerne le spese di lite, deve essere condannata alla refusione delle CP_1 stesse in favore dell'opponente, con liquidazione secondo valori intermedi tra minimi e medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e istruttoria, e secondo valori minimi per quella di discussione, all'uopo tenuto conto del fatto che il valore della causa è di poco superiore al minimo dello scaglione di riferimento. deve a sua volta essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore CP_3 di , liquidate secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e CP_1 istruttoria e secondo valori minimi per quella di discussione, e tenendo conto dell'importo riconosciuto in favore dell'opposta (e quindi applicando lo scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000,00 euro).
Le spese di C.t.u. vanno infine poste a carico di nella misura rispettiva di Controparte_8 un terzo e due terzi.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Verona, nella causa portante il n. 6916/2023 R.G. promossa da Parte_1 avverso con la chiamata in causa di definitivamente decidendo: Controparte_1 Controparte_3
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_3 Controparte_1
21.118,04, oltre agli interessi legali dalla data della domanda a quella del saldo effettivo.
Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi € 5.245,50, di cui € 4.986,50 per compenso ed il residuo per anticipazioni, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.
Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di che Controparte_3 Controparte_1 liquida in € 4.22,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.
Pone le spese di C.t.u. definitivamente a carico di , nella misura rispettiva Controparte_8 di un terzo e due terzi.
Verona, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Monica Attanasio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice di Verona, nella persona della dott.ssa Monica Attanasio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa portante il n. 6916 R.G., anno 2023, riservata per la decisione all'udienza del giorno 8 ottobre 2025 promossa con atto di citazione del 17 ottobre 2023
DA
P.Iva: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Belligoli Parte_1 P.IVA_1
- OPPONENTE-
CONTRO
P.Iva: ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Tommasi Controparte_1 P.IVA_2
- CP_2
P. Iva: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Vanti Controparte_3 P.IVA_3
- TE CH -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17 ottobre 2023 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2430/2023, notificato l'8 settembre 2023, con il quale il Tribunale di Verona le ha pagina 1 di 9 ingiunto il pagamento della somma di € 31.677,06, oltre ad interessi e spese, in favore di CP_1
a titolo di corrispettivo di prestazioni rese. A sostegno dell'opposizione, ha esposto:
[...]
- di aver affidato a l'incarico di progettare e realizzare la divisione della CP_1 rete fognaria mista esistente presso il proprio stabilimento sito in Isola della Scala e, segnatamente, la progettazione della divisione dell'impianto di rete fognaria mista esistente, di cui all'ordine n. 921439 del 5 aprile 2022, per un importo di € 6.527,00, la realizzazione delle opere di collegamento delle acque reflue, comprensiva di coordinamento della sicurezza e direzione lavori, di cui all'ordine n. 921772 del 27 luglio 2022, per un importo di € 241.316,00, e la progettazione dell'impianto elettrico relativo al funzionamento delle pompe della rete fognaria;
- che a fine aprile aveva messo in funzione l'impianto, per poi terminare i CP_1 lavori il 5 maggio 2023, ma all'inizio dello stesso mese personale dell'esponente lamentava lo stato maleodorante dell'acqua potabile prelevata dal pozzo aziendale;
- che le verifiche fatte eseguire da portavano al riscontro di una contaminazione Pt_1 batterica dell'acqua potabile, ascrivibile alla tracimazione delle acque nere tra il pozzo posizionato in prossimità della portineria aziendale ed il pozzo di prelievo dell'acqua potabile, attraverso il sistema di canalizzazione dei cavi elettrici collegati tra i due pozzi;
- che la circostanza era stata segnalata a e, a seguito di un sopralluogo CP_1 congiunto compiuto in data 16 maggio 2023, quest'ultima era intervenuta presso l'impianto provvedendo alla sigillatura con poliuretano espanso al fine di evitare nuovi sversamenti di liquami nelle condutture elettriche;
- che l'esponente aveva quindi dato incarico al perito industriale ed Persona_1 all'ing. di descrivere lo stato dell'impianto fognario, evidenziandone le Persona_2 criticità, e le verifiche così compiute portavano all'accertamento di vari vizi e difetti, contestati a con pec del 7 agosto 2023, cui faceva seguito altra pec del CP_1
18 settembre 2023 di contestazione di ulteriori problematiche dell'impianto;
- che, infine, aveva adempiuto solo parzialmente all'impegno assunto con CP_1
l'ordine n. 921772 di fornire i certificati di conformità relativi ai materiali impiegati e la pagina 2 di 9 dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori eseguiti, non avendo fornito le dichiarazioni di conformità delle pompe di sollevamento.
Tanto premesso in punto di fatto, ed affermato in diritto che dopo aver corrisposto a CP_4
il complessivo importo di € 164.669,70, aveva legittimamente sospeso l'ultimo CP_1 pagamento a fronte del grave inadempimento della controparte, ha chiesto che venisse dichiarata l'inefficacia o nullità del decreto ingiuntivo opposto, e/o la revoca dello stesso, instando, in via subordinata, per la compensazione delle pretese di con il proprio controcredito CP_1 risarcitorio, o, in ulteriore subordine, per la riduzione delle predette pretese in virtù delle eccezioni svolte, con espressa riserva di agire in separato giudizio per l'eventuale maggior controcredito che dovesse residuare all'esito della compensazione.
Si è costituita ritualmente , che, dopo aver eccepito la nullità della notificazione dell'atto CP_1 introduttivo in quanto effettuata a mezzo posta elettronica certificata presso la parte personalmente e non presso il procuratore costituito, ha contrastato nel merito l'opposizione avversaria affermando:
- la perfetta corrispondenza tra l'opera progettata e realizzata e quella commissionata da
, e cioè un impianto di collettamento e rilancio delle acque nere verso la fognatura Pt_1 pubblica gestita da e non un impianto ad utilizzo industriale;
CP_5
- la conseguente mancanza di valore probatorio delle perizie del p.i. e dell'ing. Per_1
in quanto riguardanti ipotesi progettuali estranee a quanto concordato tra le parti Per_2 nonché, in ogni caso, perché svolte in assenza di contraddittorio;
- l'imputabilità della tracimazione delle acque nere alla presenza all'interno del pozzetto pompe di materiale solido, quale stracci, tovaglioli e blocchi di residui alimentari, riscontrata in occasione del sopralluogo del 16 maggio 2023;
- il corretto dimensionamento delle tubazioni e dei raccordi, eseguito definendo le singole perdite di carico localizzate e distribuite e l'insussistenza di un obbligo normativo circa l'installazione di pozzetti degrassatori, comunque non richiesta da durante Pt_1
l'esecuzione dei lavori;
- l'imputabilità della consegna solo parziale dei certificati di conformità a fatto e colpa dell'opponente, che non ha provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto.
pagina 3 di 9 ha pertanto concluso per la reiezione dell'opposizione chiedendo, in ogni caso, di essere CP_1 autorizzata a chiamare in giudizio società di ingegneria che aveva progettato Controparte_6
l'adeguamento della rete fognaria esistente, nei cui confronti ha svolto domanda di manleva.
Autorizzata la chiamata, si è costituita la quale ha concluso per la reiezione della CP_3 domanda svolta nei propri confronti, o, in subordine, per una riduzione del risarcimento eventualmente riconosciuto in favore di in considerazione dell'effettiva quota di responsabilità ad essa Parte_1 imputabile, esponendo:
- che l'impianto era stato progettato e dimensionato correttamente, nel rispetto delle norme e delle buone prassi applicabili;
- che le problematiche rilevate nel maggio e nel settembre 2023 dovevano semmai essere imputate ad un uso improprio dell'impianto, come già evidenziato da parte opposta, ovvero ad attività (esecuzione, direzione lavori) ed impianti (elettrico) del tutto estranei all'opera prestata da CP_3
- che gli elaborati di progetto, le relazioni, i sopralluoghi, e più in generale l'opera di
Georicerche era stata prestata in stretta collaborazione e condivisione con CP_1
che al suo interno vanta la presenza di professionisti laureati e qualificati in
[...] materia di progettazione di impianti anche del tipo di quello in questione.
Negata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita mediante esperimento di consulenza tecnica d'ufficio, per essere quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del giorno 8 ottobre 2025, in cui questo Giudice si è riservato la decisione.
Premesso che la nullità della notifica dell'atto di opposizione è sanata dalla costituzione della convenuta opposta, appare opportuno osservare che in corso di causa ha presentato CP_1 istanza di sostituzione del C.t.u., motivata da irregolarità procedurali che sarebbero state commesse dall'ing. Tali irregolarità sarebbero consistite, in particolare, nel fatto di aver richiesto una Per_3 proroga dei termini fissati ai sensi dell'art. 195 c.p.c. motivata con l'esigenza di consentire alle parti di proseguire nel percorso conciliativo intrapreso, malgrado che nessuna ipotesi transattiva fosse stata discussa né formalizzata tra le parti, e nell'avere inoltre assunto l'iniziativa di tentare una conciliazione tra le parti sebbene non gli fosse stato conferito mandato in tal senso. pagina 4 di 9 Sennonché, come già osservato con provvedimento del 17 febbraio 2025, quanto riferito nell'istanza di proroga circa la disponibilità conciliativa manifestata dalle parti all'esito delle verifiche effettuate fa piena prova fino a querela di falso, essendo il C.t.u., nell'esercizio delle sue funzioni, un pubblico ufficiale;
inoltre, se è vero che all'ing. non era stato originariamente conferito l'incarico di Per_3 tentare la conciliazione delle parti, tuttavia la stessa concessione della proroga lo ha legittimato in questo senso. In ogni caso, le irregolarità procedurali denunciate con riguardo alla conciliazione tentata dal C.t.u., quand'anche effettivamente esistenti, non potrebbero riverberarsi sul contenuto e le conclusioni della relazione di consulenza, svolta nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 195 c.p.c.
(con invio della bozza della relazione alle parti, successiva trasmissione delle osservazioni di parte, ed esame delle stesse da parte del C.t.u.).
All'esito degli accertamenti compiuti, l'ing. ha ritenuto la sussistenza dei vizi lamentati Per_3 dall'opponente. In particolare il C.t.u.:
1) ha accertato la sussistenza di un pregresso collegamento, a mezzo di tubazioni ora chiuse, tra il pozzetto delle acque nere e quello dell'acqua potabile;
2) ha valutato inadeguato sia il passaggio libero sferico delle pompe installate, di mm. 35, sia il dimensionamento delle tubazioni e dei raccordi, in quanto inferiore a mm. 80;
3) ha verificato l'assenza nei pozzetti di galleggianti, oltre a quelli propri delle pompe, ovvero di altri trasduttori atti a segnalare il livello del liquame nel pozzetto, nonché
l'assenza, sul quadro elettrico di comando e controllo, di segnalatori o sirena per indicare il troppo pieno nei pozzetti delle pompe;
4) ha ritenuto che le scatolette di derivazione dell'impianto elettrico delle pompe poste all'interno dei relativi pozzetti abbiano un grado di protezione inadeguato all'ambiente ove sono collocate, il quale è esposto a getti d'acqua, banalmente per le operazioni di spurgo e lavaggio se non nel normale esercizio, alla presenza di gas dalla fermentazione dei reflui, ed alla possibilità di immersione in caso di tracimazione del pozzetto;
5) ha riscontrato che le tubazioni corrugate, da dove escono i cavi elettrici delle pompe, sono sigillate con della schiuma espansa monocomponente – poliuretano espanso o prodotto simile – che tende a rompersi ed a creparsi col tempo, non garantendo la tenuta ai gas o ai liquidi;
pagina 5 di 9 6) ha accertato l'assenza nel quadro elettrico di comando e controllo di specifici selettori atti a selezionare il funzionamento in automatico ovvero in manuale, per l'eventualità che si avesse necessità di far funzionare le pompe a prescindere dal livello del liquame o in caso di malfunzionamento degli interruttori;
7) ha infine verificato che gli scarichi della cucina, collegata al bancone del self-service di servizio alla mensa aziendale, confluiscono direttamente in un pozzetto ove è alloggiata una delle pompe di rilancio, e che sulla superficie del liquame si forma uno spesso strato di grassi e altre sostanze.
Nella maggior parte dei casi, le valutazioni del C.t.u. si fondano su norme UNI, e segnatamente sulla
UNI EN 12050-1 e sulla UNI EN 12050-2: è, infatti, alla UNI EN 12050-1 che si deve la previsione di un passaggio libero minimo delle pompe di mm. 40 (punto n. 4.3.5); quella di una sezione di passaggio minima sulle tubazioni di scarico almeno DN 80 con adeguata raccorderia con sezioni di passaggio di almeno Ø mm 60 (punto n. 4.3.6); quella di un sistema di controllo dotato di un dispositivo di allarme in caso di anomalo funzionamento e che permetta di selezionare, oltre al funzionamento automatico, anche quello in manuale (punto 4.4); è, invece, la UNI EN 1825-2 a prevedere, al punto n. 4, la presenza di un degrassatore in caso di scarichi provenienti direttamente da cucine.
Proprio per tale ragione le conclusioni dell'ing. sono state contestate da e da Per_3 CP_1
le norme UNI, si afferma, non sono cogenti, se non quando espressamente richiamate da CP_3 atti di normazione primaria o secondaria, ovvero quando le parti facciano ad esse espresso riferimento.
Sennonché, nell'ordine n. 921772 del 27 luglio 2022 si richiama il rispetto delle regole dell'arte, e, anche a prescindere da ciò, tale rispetto si impone per legge (cfr., infatti, l'art. 1662 c.c.).
Sull'appaltatore grava, infatti, un obbligo di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., il quale si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, comprese le competenze tecniche funzionali al controllo ed alla correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli dal committente, e che è ancor più rigoroso qualora l'appaltatore svolga – come nella specie
– anche i compiti di progettista e di direttore dei lavori (cfr. Cass., 15 giugno 2018, n. 15732 e Cass., 2 febbraio 2016, n. 1981).
Al fine della valutazione del rispetto delle regole dell'arte, le norme UNI, elaborate da organismi tecnici alla luce dello sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche, possono costituire un valido pagina 6 di 9 parametro di riferimento, e, del resto, le diverse indicazioni provenienti dall'opposta e dalla terza chiamata, o dai loro consulenti di parte, non sono pertinenti: come osservato dal C.t.u., il D.lgs. n.
152/06 detta norme in materia ambientale, ed i soli riferimenti agli impianti di scarico si rinvengono negli artt. 100 e 101, che non danno indicazioni in merito ai dimensionamenti né riguardo alle altre criticità lamentate dall'attrice; il Piano di Tutela delle Acque della è stato adottato in CP_7 applicazione del D.lgs. n. 152/06, e detta anch'esso norme finalizzate alla tutela ambientale;
alla stessa finalità – il rispetto dei limiti di immissione di sostanze inquinanti provenienti da scarichi – risponde l'Autorizzazione Unica Ambientale ed il parere (nella specie positivo) a tal fine rilasciato da
[...]
CP_5
Per contro, le norme UNI EN 12050-1 e UNI EN 12050-2 riguardano specificamente, la prima, gli
“Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri – Parte 1: Impianti di sollevamento per acque reflue contenenti materiale fecale” e, la seconda, gli “Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri – Parte 2: Impianti di sollevamento per acque reflue prive di materiale fecale”, stabilendo requisiti generali e principi costruttivi al precipuo fine di assicurare l'efficienza e la sicurezza di tali impianti. Efficienza e sicurezza che l'impianto oggetto di causa ha mostrato di non possedere: ne è prova il problema verificatosi nel maggio '23, che ha portato ad una contaminazione dell'acqua potabile e che avrebbe potuto essere intercettato tempestivamente (o più tempestivamente) se l'impianto fosse stato dotato di un sistema di allarme di troppo pieno nei pozzi delle acque nere (cfr. pag. 15 della relazione di consulenza); ne è prova l'intasamento nel settembre '23 di due pozzetti
(testimoniati dalla documentazione fotografica allegata alla pec inviata da a e prodotta Pt_1 CP_1 come doc. n. 24 del fascicolo attoreo).
Non serve poi all'opposta osservare, come fatto in quell'occasione ed ancora in questa sede, che la causa dei malfunzionamenti sarebbe da addebitare ad un uso improprio dell'impianto, dimostrato dal fatto che nel sopralluogo del 16 maggio 2023 si accertò la presenza nel pozzetto di vario materiale solido, quale stracci, tovaglioli e blocchi di residui alimentari: il C.t.u. ha giustamente evidenziato che, per verificare l'efficacia di sollevamento dell'impianto, la norma UNI EN 12050-1 prevede l'inserimento di stracci di cotone da cm. 40 x 25 e considera la prova superata se l'impianto di sollevamento di materia fecale non subisce interruzioni per l'intera durata della prova.
Neppure vale allegare che l'opponente era perfettamente a conoscenza dell'opera progettata e che ne seguì passo passo l'esecuzione tramite suoi tecnici: l'appaltatore non può andare esente da pagina 7 di 9 responsabilità, né invocare il concorso di colpa del committente o del progettista, neppure allorquando le istruzioni impartite dal committente, o il progetto da questi fornito, siano errati, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass., 22 giugno
2021, n. 17819 e Cass., 9 ottobre 2017, n. 23594); nella fattispecie in esame, in cui era CP_1 sia progettista sia esecutrice dell'impianto, un'esenzione da responsabilità potrebbe, pertanto, configurarsi solo laddove fosse stata resa edotta delle criticità della progettazione e/o Pt_1 realizzazione dell'opera, e degli inconvenienti che potevano derivarne, ed avesse ciò non ostante deciso
(per ragioni economiche o di altro tipo) di farla portare a compimento.
I costi per ricondurre l'impianto alla regola dell'arte sono stati quantificati dal C.t.u. in complessivi €
82.773,92, somma ampiamente superiore a quella azionata in via monitoria da , sì che il CP_1 decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, in forza di compensazione tra i contrapposti crediti delle parti.
È poi fondata – nei limiti che si verranno a precisare – la domanda proposta da Parte_2
giacchè quest'ultima è tenuta a manlevare la prima dalla perdita che, con l'accoglimento
[...] dell'opposizione di , essa viene a subire. Pt_1
Va tuttavia osservato che alcuni dei difetti riscontrati dall'ing. sono riconducibili in via Per_3 esclusiva alla fase esecutiva: si tratta della realizzazione di tubazioni di collegamento tra il pozzetto delle acque nere e dell'acqua potabile e della sigillatura delle tubazioni corrugate con schiuma espansa monocomponente. Il primo di tali problemi è stato però già risolto, e nessun costo è stato pertanto computato per esso dal C.t.u., sì che il solo costo di ripristino interamente a carico di è quello, CP_1 di € 480,00, relativo al rifacimento delle sigillature.
Per gli errori progettuali, deve poi ritenersi la sussistenza di un concorso di colpa di , CP_1 atteso che, come già detto, l'appaltatore è tenuto a verificare la correttezza delle scelte progettuali da altri compiute e ad apportare le correzioni che si rendano eventualmente necessarie;
ciò tanto più nel caso di specie, in cui – come allegato da e non contestato dall'opposta – quest'ultima ha al CP_3 suo interno professionisti laureati e qualificati in materia di progettazione di impianti anche del tipo di quello in questione.
pagina 8 di 9 Quantificato nella misura di un terzo tale concorso di colpa, deve essere condannata a CP_3 manlevare della perdita subita per i restanti due terzi, e quindi nella misura di € 21.118,04, oltre CP_1 agli interessi legali dalla data della domanda a quella del saldo effettivo.
Per quel che infine concerne le spese di lite, deve essere condannata alla refusione delle CP_1 stesse in favore dell'opponente, con liquidazione secondo valori intermedi tra minimi e medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e istruttoria, e secondo valori minimi per quella di discussione, all'uopo tenuto conto del fatto che il valore della causa è di poco superiore al minimo dello scaglione di riferimento. deve a sua volta essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore CP_3 di , liquidate secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e CP_1 istruttoria e secondo valori minimi per quella di discussione, e tenendo conto dell'importo riconosciuto in favore dell'opposta (e quindi applicando lo scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000,00 euro).
Le spese di C.t.u. vanno infine poste a carico di nella misura rispettiva di Controparte_8 un terzo e due terzi.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Verona, nella causa portante il n. 6916/2023 R.G. promossa da Parte_1 avverso con la chiamata in causa di definitivamente decidendo: Controparte_1 Controparte_3
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_3 Controparte_1
21.118,04, oltre agli interessi legali dalla data della domanda a quella del saldo effettivo.
Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi € 5.245,50, di cui € 4.986,50 per compenso ed il residuo per anticipazioni, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.
Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di che Controparte_3 Controparte_1 liquida in € 4.22,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.
Pone le spese di C.t.u. definitivamente a carico di , nella misura rispettiva Controparte_8 di un terzo e due terzi.
Verona, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Monica Attanasio
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