Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1778/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 05/12/1974, c.f.: ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Salvaggio e Giuseppe Giardina;
appellante
CONTRO
, con sede in Roma, P.I.: ; Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Todaro;
E
Controparte_2
con sede in Roma, P.I.: ; P.IVA_2
non costituita in giudizio;
appellati
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento del Parte_1
giorno 27.4.2022, n. 554, che all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi da lui promosso con riguardo alla cartella di pagamento n.
29129120140002953588000 e al relativo ruolo, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, rigettato l'opposizione all'esecuzione e condannato l'opponente alle spese di lite in favore della convenuta e della terza chiamata in causa Controparte_3
Controparte_2
Delle parti appellate si è costituita solo , subentrata per Controparte_1 legge a che ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione, di cui ha Controparte_3
chiesto il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal giorno 11.12.2024.
2. In forza dell'art. 618 c.p.c. le sentenze sull'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non sono impugnabili con l'appello, ma soltanto ricorribili per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost.; e l'individuazione del mezzo di impugnazione deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile soltanto dal giudice competente per l'impugnazione secondo il predetto criterio) e dalla qualificazione dell'azione data dall'opponente o dalla parte che propone l'impugnazione; sicché la sentenza sarà impugnabile con l'appello se l'azione è stata qualificata dal giudice di primo grado come opposizione all'esecuzione, oppure con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata dal giudice considerata come un'opposizione agli atti esecutivi (v. tra le tante Cass. 32833/2021).
Il Tribunale di Agrigento ha espressamente qualificato l'azione promossa da
[...]
come un'opposizione agli atti esecutivi nella parte volta a denunciare la nullità Parte_1
della cartella per vizi di forma della cartella, del ruolo e della notifica, e come un'opposizione all'esecuzione nella parte riguardante l'asserita carenza del titolo legittimante la formazione del ruolo e della cartella impugnata. Omettendo di rilevarne ex officio l'inammissibilità (Cass.
9226/2022), ha poi in sentenza esaminato e respinto anche l'eccezione di prescrizione del credito, benché proponibile già nell'anno 2014 con l'atto introduttivo del giudizio sulla scorta dei dati ricavabili dalla cartella, ma proposta, tardivamente, solo con la memoria depositata il
25.2.2022. 3
Per quanto testé osservato e in ossequio al principio dell'apparenza, l'impugnazione dev'essere quindi dichiarata inammissibile con riferimento ai motivi inerenti al quomodo dell'azione esecutiva (lett. A e B dell'atto di citazione in appello) ed esaminato limitatamente al motivo che riguarda la carenza del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo e la prescrizione del credito (lett. C).
3. Con riferimento al quale è infondato.
3.1 L'opponente deduce la mancanza sia del visto di esecutorietà dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.d. 639/1910 sia, al fine di sostenere l'assunto della sopravvenuta prescrizione del credito, il difetto di una valida notifica dell'atto.
Nessuno dei rilievi merita di essere recepito.
L'art. 229 del d.lgs. 51/1998, con la soppressione dell'ufficio del pretore ha soppresso anche il potere, in precedenza attribuito a quest'ultimo, di rendere esecutivi gli atti emanati da autorità amministrative e, secondo quanto fondatamente si ritiene, dalle società private all'uopo autorizzate ed equiparate perché investite da funzioni di rilievo pubblico (Cass. 7365/2024).
Tra queste ultime, giusta il D.M.E.F. del 4.2.2008, è annoverata che ha emesso Controparte_2
e dichiarato esecutiva, con indicazione a stampa (in sostituzione della firma autografa) del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d.lgs. 39/1993, l'ingiunzione del
19.1.2012, prot. n. 1422, di recupero dei benefici erogati a ai sensi del Parte_1
d.lgs. 185/2000, revocati con deliberazione del giorno 1.6.2005 (in atti). Non è da credere, né
è difatti precisato dall'opponente, che altro organo della società diverso da quello che ha emesso l'ingiunzione fosse competente a vidimarla e/o a renderla esecutiva prima e in funzione dell'iscrizione a ruolo.
Quanto alla notificazione dell'ingiunzione – rammentato che, in generale, i vizi di notificazione dal titolo esecutivo e del precetto devono essere fatti valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Cass. 1096/2021) – con riguardo all'eccezione di prescrizione deve osservarsi che l'atto, inviato all'indirizzo indicato da nella domanda di ammissione alle agevolazioni poi revocate, è ivi Parte_1
pervenuto ed è stato poi consegnato, verosimilmente per assenza del destinatario, alla moglie di quest'ultimo presso l'ufficio postale nel marzo 2012, così determinando – per essere stata 4
recapitata in un luogo rientrante nella sfera di conoscenza del e in mancanza di Parte_1
inequivoca prova contraria (tale certamente non essendo né la carta d'identità dell'anno 2006 né il certificato di residenza dell'anno 2014 recanti l'indicazione di indirizzi diversi) –
l'applicazione dell'art. 1335 c.c. e producendo l'effetto interruttivo della prescrizione (v. Cass.
10739/2023).
4. L'appello è in conclusione da rigettare, con la conseguente condanna di Parte_1
a rifondere ad le spese del grado, che si liquidano, Controparte_1
conformemente ai parametri del D.M. 55/2014, valori medi, in complessivi euro 9.991,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia, che dichiara, di Controparte_2
respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Agrigento del giorno 27.4.2022, n. 554, perché inammissibile relativamente ai motivi di opposizione agli atti esecutivi, e perché infondato relativamente ai motivi di opposizione all'esecuzione; condanna a rifondere ad le spese di Parte_1 Controparte_1
appello, che liquida in complessivi euro 9.991,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 2 maggio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo