Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 843
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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    Decadenza della notifica

    La Corte prende atto della rinuncia al giudizio prodotta dal procuratore del ricorrente, ai sensi dell'art.44 del D.Lgs. 546/1992. Poiché le parti resistenti non si sono costituite per manifestare un effettivo interesse alla prosecuzione del processo, la Corte dichiara estinto il procedimento.

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    Prescrizione del diritto al pagamento

    La Corte prende atto della rinuncia al giudizio prodotta dal procuratore del ricorrente, ai sensi dell'art.44 del D.Lgs. 546/1992. Poiché le parti resistenti non si sono costituite per manifestare un effettivo interesse alla prosecuzione del processo, la Corte dichiara estinto il procedimento.

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    Cessazione della materia del contendere per definizione agevolata

    La Corte prende atto della rinuncia al giudizio prodotta dal procuratore del ricorrente, ai sensi dell'art.44 del D.Lgs. 546/1992. Poiché le parti resistenti non si sono costituite per manifestare un effettivo interesse alla prosecuzione del processo, la Corte dichiara estinto il procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 843
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 843
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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