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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 843/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
LO NN, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1561/2023 depositato il 21/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2021 01143673 80 000 164,90 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2021 01143673 80 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2021 01143673 80 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2020 0047842 32 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, del 28.11.2022, contro l'Agenzia delle Entrate – SI - Agente per la riscossione per la provincia di Palermo – e la Regione Siciliana - Assessorato all'Economia -
Dipartimento delle finanze e del credito, Ricorrente_1 impugnava:
la cartella di pagamento n. 296 2021 01143673 80 000, notificata in data 11/10/2022, per tasse automobilistiche anno 2016, relative all'auto TG: Targa_1 per complessivi € 174,92 e la Cartella di pagamento n. 296 2020 0047842 32 000, notificata in data 01/11/2022, per tasse automobilistiche anno
2017, relative all'auto TG: Targa_1 per complessivi € 164,90.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1. che a seguito della scadenza dei termini per il versamento per gli anni 2016 e 2017 della tassa automobilistica relativa all'auto TG: Targa_1, nessuna notifica e/o comunicazione era pervenuta all'odierno ricorrente prima delle cartelle impugnate;
le cartelle di pagamento erano state tardivamente notificate con l'effetto del maturarsi del termine di decadenza;
il presunto creditore aveva infatti omesso di notificare l'accertamento relativo al mancato pagamento della tassa entro il termine di tre anni. Agenzia delle Entrate
SI avrebbe infatti dovuto notificare il titolo esecutivo (cioè la cartella esattoriale), a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo;
2. che si era altresì maturata la prescrizione del diritto al pagamento della detta tassa. Infatti il termine di prescrizione della tassa automobilistica è di 3 anni.
Successivamente alla proposizione del ricorso il sig. Ricorrente_1 ha aderito alla definizione agevolata (c.d. rottamazione) includendovi le suddette cartelle.
Ha quindi chiesto dichiararsi, essendo cessata la materia del contendere, di rinunziare al ricorso con compensazione delle spese di lite
Parti resistenti non si costituivano in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte prende atto della rinuncia al giudizio ai sensi dell'art.44 del decreto legislativo n.546/1992 prodotta dal procuratore che era incaricato anche per tale finalità come si evince dalla procura in atti.
Atteso che la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite e che le parti resistenti non si sono costituite per manifestare un eventuale effettivo interesse alla prosecuzione del processo, questa
Corte non può che dichiarare estinto il processo.
Nulla per le spese in assenza di parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia del ricorrente. Nulla per le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
LO NN, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1561/2023 depositato il 21/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2021 01143673 80 000 164,90 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2021 01143673 80 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2021 01143673 80 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2020 0047842 32 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, del 28.11.2022, contro l'Agenzia delle Entrate – SI - Agente per la riscossione per la provincia di Palermo – e la Regione Siciliana - Assessorato all'Economia -
Dipartimento delle finanze e del credito, Ricorrente_1 impugnava:
la cartella di pagamento n. 296 2021 01143673 80 000, notificata in data 11/10/2022, per tasse automobilistiche anno 2016, relative all'auto TG: Targa_1 per complessivi € 174,92 e la Cartella di pagamento n. 296 2020 0047842 32 000, notificata in data 01/11/2022, per tasse automobilistiche anno
2017, relative all'auto TG: Targa_1 per complessivi € 164,90.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1. che a seguito della scadenza dei termini per il versamento per gli anni 2016 e 2017 della tassa automobilistica relativa all'auto TG: Targa_1, nessuna notifica e/o comunicazione era pervenuta all'odierno ricorrente prima delle cartelle impugnate;
le cartelle di pagamento erano state tardivamente notificate con l'effetto del maturarsi del termine di decadenza;
il presunto creditore aveva infatti omesso di notificare l'accertamento relativo al mancato pagamento della tassa entro il termine di tre anni. Agenzia delle Entrate
SI avrebbe infatti dovuto notificare il titolo esecutivo (cioè la cartella esattoriale), a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo;
2. che si era altresì maturata la prescrizione del diritto al pagamento della detta tassa. Infatti il termine di prescrizione della tassa automobilistica è di 3 anni.
Successivamente alla proposizione del ricorso il sig. Ricorrente_1 ha aderito alla definizione agevolata (c.d. rottamazione) includendovi le suddette cartelle.
Ha quindi chiesto dichiararsi, essendo cessata la materia del contendere, di rinunziare al ricorso con compensazione delle spese di lite
Parti resistenti non si costituivano in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte prende atto della rinuncia al giudizio ai sensi dell'art.44 del decreto legislativo n.546/1992 prodotta dal procuratore che era incaricato anche per tale finalità come si evince dalla procura in atti.
Atteso che la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite e che le parti resistenti non si sono costituite per manifestare un eventuale effettivo interesse alla prosecuzione del processo, questa
Corte non può che dichiarare estinto il processo.
Nulla per le spese in assenza di parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia del ricorrente. Nulla per le spese.