CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4612/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320259018219846000 IVA-ALTRO 2004
- INT.PAGAMENTO n. 29320259018219846000 IVA-ALTRO 2007
- INT.PAGAMENTO n. 29320259018219846000 IVA-ALTRO 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080052663527000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110030741146000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130012599438000 IVA-ALTRO 2009
- sul ricorso n. 4614/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320259018219846000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- INT.PAGAMENTO n. 29320259018219846000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- INT.PAGAMENTO n. 29320259018219846000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- INT.PAGAMENTO n. 29320259018219846000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007 - INT.PAGAMENTO n. 29320259018219846000 IRPEF-ALTRO 2004
- INT.PAGAMENTO n. 29320259018219846000 IRPEF-ALTRO 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080052663527000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080052663527000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080052663527000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110030741146000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110030741146000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110030741146000 IRPEF-ALTRO 2007
- sul ricorso n. 4615/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320259018219846000 IRAP 2004
- INT.PAGAMENTO n. 29320259018219846000 IRAP 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080052663527000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110030741146000 IRAP 2007
- sul ricorso n. 4616/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320259018219846000 REC.CREDITO.IMP 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120000747417000 REC.CREDITO.IMP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso e nelle memorie successive
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ma connessi ricorsi R.G.R. nn. 4612/2025, 4614/2025, 4615/2025 e 4616/2025, depositati in data 28/07/2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli Avv. Difensore_1 e Avv. Nominativo_2, impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 29320259018219846000, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione le intimava il pagamento di una somma complessiva di e 208.892,17 a titolo di IRPEF, IVA, IRAP e recupero credito d'imposta per gli anni 2004, 2007, 2008 e 2009. A sostegno dei ricorsi, la contribuente deduceva, in via principale, la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica di tutti gli atti presupposti, affermando di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento indicate nell'intimazione.
Eccepiva inoltre la decadenza dell'ente impositore, l'intervenuta prescrizione dei crediti, la violazione del principio di buona fede, la mancanza del contraddittorio endoprocedimentale, la tardiva iscrizione a ruolo e la nullità delle notifiche.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, la quale contestava le difese della ricorrente, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza delle eccezioni, asserendo la regolare notifica delle cartelle presupposte e la non intervenuta prescrizione del credito erariale, da assoggettarsi al termine ordinario decennale. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Con ordinanza n. 2349/2025, questa Corte, riuniti i ricorsi, accoglieva l'istanza di sospensione e fissava per la trattazione del merito l'udienza odierna.
Pertanto, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si conferma la riunione al presente procedimento (4612/2025) di quelli iscritti ai nn.
4614/2025, 4615/2025 e 4616/2025, stante la loro evidente connessione soggettiva e oggettiva. Sebbene la riunione di più cause connesse lasci immutata l'autonomia dei singoli giudizi, la decisione congiunta è opportuna per evitare un inutile aggravio degli oneri processuali.
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Agenzia delle Entrate. La legge consente espressamente al contribuente di impugnare un atto consequenziale, come l'avviso di intimazione, deducendo il vizio dell'omessa notifica dell'atto presupposto, quale è la cartella di pagamento. La ricorrente ha fondato la propria impugnazione proprio su tale vizio procedurale, rendendo pertanto il ricorso pienamente ammissibile. Va dichiarata, altresì, la contumacia dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non costituitasi nel presente giudizio.
Nel merito, la questione centrale della controversia attiene alla ritualità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'odierno avviso di intimazione. La ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto tali atti, vizio che, se accertato, comporterebbe la nullità dell'atto consequenziale impugnato. La disciplina processuale consente al contribuente di far valere l'omessa o invalida notifica di un atto presupposto impugnando l'atto successivo e deducendo tale vizio procedurale.
Dall'esame degli atti di causa, ed in particolare delle relate di notifica prodotte dall'Ufficio resistente, emerge quanto segue.
Per quanto concerne la cartella di pagamento n. 29320110030741146000, relativa all'anno d'imposta 2007, la documentazione prodotta attesta che la notifica è stata eseguita a mezzo di un operatore postale privato.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, la notifica di un atto tributario effettuata per il tramite di un operatore di posta privata sprovvisto della necessaria licenza individuale è affetta da nullità. Tale nullità non è sanata dalla mera conoscenza dell'atto, ma richiede la proposizione di un'impugnazione avverso l'atto stesso, circostanza non verificatasi nel caso di specie. Pertanto, la notifica della suddetta cartella deve considerarsi nulla. La nullità della notificazione dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale, che su di esso si fonda.
Ne consegue che l'avviso di intimazione di pagamento deve essere annullato limitatamente alle somme iscritte a ruolo con la cartella n. 29320110030741146000.
Per quanto attiene alle cartelle di pagamento n. 29320080052663527000 (anno 2004) e n.
29320130012599438000 (anno 2009), le cui notifiche appaiono ritualmente eseguite, il ricorso è parimenti fondato sotto il diverso profilo dell'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
La ricorrente ha eccepito l'estinzione del credito per decorso del termine prescrizionale. Il credito erariale per la riscossione dell'IVA si prescrive nel termine ordinario decennale. La notificazione della cartella di pagamento, anche se invalida, è idonea a interrompere il corso della prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine decennale dalla sua ricezione.
La cartella relativa all'IVA 2004 è stata notificata in data 28/07/2008. Il termine decennale di prescrizione è, pertanto, spirato in data 28/07/2018. L'avviso di intimazione, notificato il 23/05/2025, è stato emesso quando il diritto alla riscossione era già ampiamente prescritto. La sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID-19 non può trovare applicazione, essendo il termine di prescrizione già maturato prima dell'inizio del periodo di sospensione (8 marzo 2020).
La cartella relativa all'IVA 2009 è stata notificata in data 15/05/2013. Il termine decennale di prescrizione sarebbe scaduto il 15/05/2023. L'Ufficio resistente ha invocato l'applicazione della sospensione dei termini di versamento e di prescrizione disposta dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020, per il periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021 (Articolo 68 Decreto "Cura Italia" - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione). Tale sospensione, della durata complessiva di 542 giorni, determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata (Cass. Civ. sez. 1 n. 00960 del 15/01/2025).
Pertanto, il termine di prescrizione del credito in esame, originariamente fissato al 15/05/2023, deve essere prorogato di 542 giorni, venendo così a scadere nel mese di novembre 2024. L'avviso di intimazione, notificato il 23/05/2025, risulta quindi tardivo, in quanto notificato dopo il decorso del termine di prescrizione così prorogato.
Anche per le sanzioni e gli interessi, il cui diritto alla riscossione si prescrive nel termine quinquennale in assenza di una sentenza passata in giudicato, la prescrizione era già ampiamente maturata alla data di notifica dell'atto impugnato.
L'accoglimento del ricorso per i motivi sopra esposti comporta l'assorbimento di ogni altra censura formulata dalla parte ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 13, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in oggetto, così provvede:
1. Accoglie i ricorsi e, per l'effetto, annulla l'avviso di intimazione di pagamento n. 29320259018219846000.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 3.000,00 oltre oneri accessori come per legge.
Catania, 07 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
Dott. Flavio Rampello
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4612/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320259018219846000 IVA-ALTRO 2004
- INT.PAGAMENTO n. 29320259018219846000 IVA-ALTRO 2007
- INT.PAGAMENTO n. 29320259018219846000 IVA-ALTRO 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080052663527000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110030741146000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130012599438000 IVA-ALTRO 2009
- sul ricorso n. 4614/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320259018219846000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- INT.PAGAMENTO n. 29320259018219846000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- INT.PAGAMENTO n. 29320259018219846000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- INT.PAGAMENTO n. 29320259018219846000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007 - INT.PAGAMENTO n. 29320259018219846000 IRPEF-ALTRO 2004
- INT.PAGAMENTO n. 29320259018219846000 IRPEF-ALTRO 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080052663527000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080052663527000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080052663527000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110030741146000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110030741146000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110030741146000 IRPEF-ALTRO 2007
- sul ricorso n. 4615/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320259018219846000 IRAP 2004
- INT.PAGAMENTO n. 29320259018219846000 IRAP 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080052663527000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110030741146000 IRAP 2007
- sul ricorso n. 4616/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320259018219846000 REC.CREDITO.IMP 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120000747417000 REC.CREDITO.IMP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso e nelle memorie successive
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ma connessi ricorsi R.G.R. nn. 4612/2025, 4614/2025, 4615/2025 e 4616/2025, depositati in data 28/07/2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli Avv. Difensore_1 e Avv. Nominativo_2, impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 29320259018219846000, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione le intimava il pagamento di una somma complessiva di e 208.892,17 a titolo di IRPEF, IVA, IRAP e recupero credito d'imposta per gli anni 2004, 2007, 2008 e 2009. A sostegno dei ricorsi, la contribuente deduceva, in via principale, la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica di tutti gli atti presupposti, affermando di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento indicate nell'intimazione.
Eccepiva inoltre la decadenza dell'ente impositore, l'intervenuta prescrizione dei crediti, la violazione del principio di buona fede, la mancanza del contraddittorio endoprocedimentale, la tardiva iscrizione a ruolo e la nullità delle notifiche.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, la quale contestava le difese della ricorrente, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza delle eccezioni, asserendo la regolare notifica delle cartelle presupposte e la non intervenuta prescrizione del credito erariale, da assoggettarsi al termine ordinario decennale. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Con ordinanza n. 2349/2025, questa Corte, riuniti i ricorsi, accoglieva l'istanza di sospensione e fissava per la trattazione del merito l'udienza odierna.
Pertanto, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si conferma la riunione al presente procedimento (4612/2025) di quelli iscritti ai nn.
4614/2025, 4615/2025 e 4616/2025, stante la loro evidente connessione soggettiva e oggettiva. Sebbene la riunione di più cause connesse lasci immutata l'autonomia dei singoli giudizi, la decisione congiunta è opportuna per evitare un inutile aggravio degli oneri processuali.
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Agenzia delle Entrate. La legge consente espressamente al contribuente di impugnare un atto consequenziale, come l'avviso di intimazione, deducendo il vizio dell'omessa notifica dell'atto presupposto, quale è la cartella di pagamento. La ricorrente ha fondato la propria impugnazione proprio su tale vizio procedurale, rendendo pertanto il ricorso pienamente ammissibile. Va dichiarata, altresì, la contumacia dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non costituitasi nel presente giudizio.
Nel merito, la questione centrale della controversia attiene alla ritualità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'odierno avviso di intimazione. La ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto tali atti, vizio che, se accertato, comporterebbe la nullità dell'atto consequenziale impugnato. La disciplina processuale consente al contribuente di far valere l'omessa o invalida notifica di un atto presupposto impugnando l'atto successivo e deducendo tale vizio procedurale.
Dall'esame degli atti di causa, ed in particolare delle relate di notifica prodotte dall'Ufficio resistente, emerge quanto segue.
Per quanto concerne la cartella di pagamento n. 29320110030741146000, relativa all'anno d'imposta 2007, la documentazione prodotta attesta che la notifica è stata eseguita a mezzo di un operatore postale privato.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, la notifica di un atto tributario effettuata per il tramite di un operatore di posta privata sprovvisto della necessaria licenza individuale è affetta da nullità. Tale nullità non è sanata dalla mera conoscenza dell'atto, ma richiede la proposizione di un'impugnazione avverso l'atto stesso, circostanza non verificatasi nel caso di specie. Pertanto, la notifica della suddetta cartella deve considerarsi nulla. La nullità della notificazione dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale, che su di esso si fonda.
Ne consegue che l'avviso di intimazione di pagamento deve essere annullato limitatamente alle somme iscritte a ruolo con la cartella n. 29320110030741146000.
Per quanto attiene alle cartelle di pagamento n. 29320080052663527000 (anno 2004) e n.
29320130012599438000 (anno 2009), le cui notifiche appaiono ritualmente eseguite, il ricorso è parimenti fondato sotto il diverso profilo dell'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
La ricorrente ha eccepito l'estinzione del credito per decorso del termine prescrizionale. Il credito erariale per la riscossione dell'IVA si prescrive nel termine ordinario decennale. La notificazione della cartella di pagamento, anche se invalida, è idonea a interrompere il corso della prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine decennale dalla sua ricezione.
La cartella relativa all'IVA 2004 è stata notificata in data 28/07/2008. Il termine decennale di prescrizione è, pertanto, spirato in data 28/07/2018. L'avviso di intimazione, notificato il 23/05/2025, è stato emesso quando il diritto alla riscossione era già ampiamente prescritto. La sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID-19 non può trovare applicazione, essendo il termine di prescrizione già maturato prima dell'inizio del periodo di sospensione (8 marzo 2020).
La cartella relativa all'IVA 2009 è stata notificata in data 15/05/2013. Il termine decennale di prescrizione sarebbe scaduto il 15/05/2023. L'Ufficio resistente ha invocato l'applicazione della sospensione dei termini di versamento e di prescrizione disposta dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020, per il periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021 (Articolo 68 Decreto "Cura Italia" - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione). Tale sospensione, della durata complessiva di 542 giorni, determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata (Cass. Civ. sez. 1 n. 00960 del 15/01/2025).
Pertanto, il termine di prescrizione del credito in esame, originariamente fissato al 15/05/2023, deve essere prorogato di 542 giorni, venendo così a scadere nel mese di novembre 2024. L'avviso di intimazione, notificato il 23/05/2025, risulta quindi tardivo, in quanto notificato dopo il decorso del termine di prescrizione così prorogato.
Anche per le sanzioni e gli interessi, il cui diritto alla riscossione si prescrive nel termine quinquennale in assenza di una sentenza passata in giudicato, la prescrizione era già ampiamente maturata alla data di notifica dell'atto impugnato.
L'accoglimento del ricorso per i motivi sopra esposti comporta l'assorbimento di ogni altra censura formulata dalla parte ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 13, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in oggetto, così provvede:
1. Accoglie i ricorsi e, per l'effetto, annulla l'avviso di intimazione di pagamento n. 29320259018219846000.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 3.000,00 oltre oneri accessori come per legge.
Catania, 07 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
Dott. Flavio Rampello