Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 169
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità per omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento relativa all'anno 2007 sia nulla perché eseguita tramite operatore postale privato sprovvisto di licenza. La nullità dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale.

  • Accolto
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    Per la cartella relativa all'IVA 2004, la notifica è avvenuta nel 2008 e il termine decennale di prescrizione è spirato nel 2018, prima dell'emissione dell'avviso di intimazione. Per la cartella relativa all'IVA 2009, la notifica è avvenuta nel 2013 e il termine decennale, prorogato per la sospensione COVID-19, è scaduto nel novembre 2024, prima dell'emissione dell'avviso di intimazione. Anche per sanzioni e interessi, la prescrizione quinquennale era maturata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 169
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 169
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo