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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/09/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 995/2022 R.G. promossa da
(cf: , in persona del legale rappr. p.t., e per Parte_1 P.IVA_1
essa la procuratrice (già , in persona del legale CP_1 Controparte_2
rappr. p.t., rappresentata e difesa, per procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Nicola Balistreri;
appellante contro
( ), Controparte_3 CodiceFiscale_1 CP_4
( ), rappresentati e difesi, per procura agli atti,
[...] CodiceFiscale_2
dall'avv. Francesco Paladino;
( ) rappresentato e difeso, per Parte_2 CodiceFiscale_3
procura agli atti, dall'avv. Filippo Marino appellati
All'udienza collegiale del 21 marzo 2025 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da ritenersi riportate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1711/2022, pubblicata in data 15.4.2022, il Tribunale di Catania, pronunciando sulle domande di revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. proposte, tramite la sua mandataria da Controparte_2 Parte_1
cessionaria in blocco di crediti dalla nei Controparte_5
confronti dei convenuti debitori e , nonché Controparte_3 Controparte_4
del terzo acquirente ha accolto la domanda quanto all'atto di Parte_2
costituzione di fondo patrimoniale in not. , del 7/3/2015 rep. al Persona_1
n.1908, da parte dei coniugi sugli immobili ivi elencati, mentre ha Controparte_6
di contro rigettato la domanda con riguardo all'atto di vendita del 5/12/2018 in not.
da Catania rep n.50037, racc.21726, trascritto presso l'Agenzia Persona_2
del territorio di Catania il 20/12/2018 n. 50230/36933, col quale i medesimi coniugi avevano trasferito a un appartamento in Gravina Parte_3 Parte_2
di Catania, in catasto fg.4 part.557 sub 4 ctg.A2 ed un garage in Gravina di Catania, in catasto fg.4 part.557 sub 15 ctg. C6 e al correlato atto del 14/11/2019 in not.
da Catania rep n.50904, racc.22401, trascritto presso l'Agenzia Persona_2
del Territorio di Catania il 21/11/2019 n. 4728334392, di rettifica dei dati catastali relativi all'appartamento in Gravina di Catania oggetto di vendita;
ha infine respinto le domande riconvenzionali del convenuto Pt_2
Per quanto qui direttamente interessa, ha ritenuto il tribunale che, con riferimento alla domanda di revocatoria dell'atto di compravendita del 5/12/2018, non fosse stato dimostrato il presupposto del consilium fraudis dell'acquirente nulla in Pt_2
proposito essendo stato allegato o provato dall'attore.
Avverso la statuizione di rigetto della domanda di revocatoria dell'atto di compravendita del 5/12/2018 ha proposto appello, a mezzo della mandataria CP_1
con atto di citazione notificato il 13.7.2022, cui hanno
[...] Parte_1
resistito gli appellati.
Compiuti i termini per le conclusionali e le repliche, la causa è pervenuta alla decisione del collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) L'appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto che, con riferimento alla domanda di revocatoria dell'atto di compravendita del 5/12/2018, non fosse stato dimostrato il presupposto del consilium fraudis dell'acquirente Deduce che Pt_2
la conoscenza da parte dei contraenti che il negozio giuridico da essi posto in essere ha arrecato danno alla banca non è dubitabile, atteso che l'atto è stato stipulato, per i venditori, quando la loro posizione creditoria era abbondantemente conclamata dalla messa in mora e dall'avvio delle azioni legali e, per l'acquirente, attraverso una datio in solutum, pro soluto, sistema di pagamento che non corrisponde alle correnti pratiche commerciali e che non ha comportato alcun esborso da parte di esso.
Poteva dunque emergere un ragionevole sospetto da parte di qualsiasi acquirente avveduto e diligente, atteso che l'atto, a fronte del trasferimento della proprietà di n.2 immobili, non ha comportato alcun esborso, con un corrispettivo che non rappresenta una normale pratica commerciale, né un consueto sistema di pagamento.
Tali circostanze, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, avrebbero dovuto fare presumere da sole l'esistenza della consapevolezza da parte dei terzi acquirenti di ledere interessi di terzi creditori, essendo ormai de iure condito che “in tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita con un corrispettivo non corrispondente alle comuni pratiche commerciali, deve ritenersi in re ipsa l'esistenza e la consapevolezza, sua e dei terzi acquirenti, del pregiudizio patrimoniale che tale atto arreca alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana (cfr. Cass. Sez. III, n. 18034/2013)”.
2.) L'appello non è meritevole di accoglimento.
Va evidenziato che, contrariamente a quanto in assunto, nessun consolidato orientamento giurisprudenziale si registra nel senso che, nel caso di vendita con un corrispettivo non corrispondente alle comuni pratiche commerciali, possa ritenersi in re ipsa la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tale atto arreca alle ragioni del creditore (cd. consilium fraudis). La sentenza menzionata in gravame, ossia Cass. Sez. III, n. 18034/2013, ivi infedelmente riportata in virgolettato, in realtà concerne non già il caso di vendita con un corrispettivo non corrispondente alle comuni pratiche commerciali, quanto la
“vendita contestuale di una pluralità di beni” (questa la massima corretta: “In tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi
"in re ipsa" l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, mentre, per i subacquirenti, la prova della
"scientia fraudis" può essere desunta come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, da una molteplicità di fatti noti connessi tra loro, come nel caso in cui il primo acquirente, legato da vincolo familiare al venditore- debitore, a breve distanza abbia rivenduto tutti i beni acquistati”).
Il principio ivi affermato (conforme all'orientamento consolidato della Suprema
Corte: cfr. le pronunce nn. 7507/2007, 10430/2005, 6248/1999, 6676/98, 3113/97),
d'altra parte, risiede su ragioni affatto diverse da quelle sostenute, nel caso in esame, dall'appellante, in quanto dalla circostanza che il debitore disponga del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, ben può dedursi presuntivamente l'esistenza, in capo all'acquirente, della consapevolezza del fatto che una tale vendita – poiché priva il debitore di un numero consistente di beni - sia idonea a compromettere (anche solo quantitativamente) la garanzia patrimoniale del venditore.
Non è quindi corretto affermare che, nel caso di vendita con modalità anomala di pagamento del prezzo (ossia tramite cessione di credito), debba, per ciò solo, ritenersi provato il requisito del consilium fraudis del terzo acquirente. Né, tale conclusione trova supporto nelle pronunce (Cass. n. 13227/24, 26927/17) citate dall'appellante nelle conclusionali, le quali, lungi dal riguardare, come in assunto, “un caso identico a quello in esame”, si occupano del diverso caso dell'assoggettabilità a revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, tramite datio in solutum. In tal caso, infatti, la modalità anomala di estinzione del debito scaduto, quale atto negoziale di natura discrezionale, esula dall'ambito di applicazione del terzo comma dell'art. 2901 c.c., a mente del quale “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”. Nel caso a mano, invece, si discute, non già dei presupposti di proponibilità, ma di accoglibilità dell'azione revocatoria, con riferimento al diverso caso della vendita immobiliare.
D'altra parte, l'appellante, col gravame in esame, non ha contestato l'esistenza del credito ceduto a corrispettivo, né ha rappresentato l'esistenza di ulteriori circostanze di fatto idonee a ritenere, in via presuntiva, provata la consapevolezza del pregiudizio in capo allo esclusa dal tribunale. Pt_2
In definitiva, per le ragioni che precedono, l'appello va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in misura prossima ai minimi delle vigenti tabelle, tenuto conto della mancanza di alcun profilo di complessità dei motivi di impugnazione.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del presente grado, che liquida, per ciascuna, in €.5.000,00 oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla l. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 995/2022 R.G. promossa da
(cf: , in persona del legale rappr. p.t., e per Parte_1 P.IVA_1
essa la procuratrice (già , in persona del legale CP_1 Controparte_2
rappr. p.t., rappresentata e difesa, per procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Nicola Balistreri;
appellante contro
( ), Controparte_3 CodiceFiscale_1 CP_4
( ), rappresentati e difesi, per procura agli atti,
[...] CodiceFiscale_2
dall'avv. Francesco Paladino;
( ) rappresentato e difeso, per Parte_2 CodiceFiscale_3
procura agli atti, dall'avv. Filippo Marino appellati
All'udienza collegiale del 21 marzo 2025 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da ritenersi riportate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1711/2022, pubblicata in data 15.4.2022, il Tribunale di Catania, pronunciando sulle domande di revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. proposte, tramite la sua mandataria da Controparte_2 Parte_1
cessionaria in blocco di crediti dalla nei Controparte_5
confronti dei convenuti debitori e , nonché Controparte_3 Controparte_4
del terzo acquirente ha accolto la domanda quanto all'atto di Parte_2
costituzione di fondo patrimoniale in not. , del 7/3/2015 rep. al Persona_1
n.1908, da parte dei coniugi sugli immobili ivi elencati, mentre ha Controparte_6
di contro rigettato la domanda con riguardo all'atto di vendita del 5/12/2018 in not.
da Catania rep n.50037, racc.21726, trascritto presso l'Agenzia Persona_2
del territorio di Catania il 20/12/2018 n. 50230/36933, col quale i medesimi coniugi avevano trasferito a un appartamento in Gravina Parte_3 Parte_2
di Catania, in catasto fg.4 part.557 sub 4 ctg.A2 ed un garage in Gravina di Catania, in catasto fg.4 part.557 sub 15 ctg. C6 e al correlato atto del 14/11/2019 in not.
da Catania rep n.50904, racc.22401, trascritto presso l'Agenzia Persona_2
del Territorio di Catania il 21/11/2019 n. 4728334392, di rettifica dei dati catastali relativi all'appartamento in Gravina di Catania oggetto di vendita;
ha infine respinto le domande riconvenzionali del convenuto Pt_2
Per quanto qui direttamente interessa, ha ritenuto il tribunale che, con riferimento alla domanda di revocatoria dell'atto di compravendita del 5/12/2018, non fosse stato dimostrato il presupposto del consilium fraudis dell'acquirente nulla in Pt_2
proposito essendo stato allegato o provato dall'attore.
Avverso la statuizione di rigetto della domanda di revocatoria dell'atto di compravendita del 5/12/2018 ha proposto appello, a mezzo della mandataria CP_1
con atto di citazione notificato il 13.7.2022, cui hanno
[...] Parte_1
resistito gli appellati.
Compiuti i termini per le conclusionali e le repliche, la causa è pervenuta alla decisione del collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) L'appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto che, con riferimento alla domanda di revocatoria dell'atto di compravendita del 5/12/2018, non fosse stato dimostrato il presupposto del consilium fraudis dell'acquirente Deduce che Pt_2
la conoscenza da parte dei contraenti che il negozio giuridico da essi posto in essere ha arrecato danno alla banca non è dubitabile, atteso che l'atto è stato stipulato, per i venditori, quando la loro posizione creditoria era abbondantemente conclamata dalla messa in mora e dall'avvio delle azioni legali e, per l'acquirente, attraverso una datio in solutum, pro soluto, sistema di pagamento che non corrisponde alle correnti pratiche commerciali e che non ha comportato alcun esborso da parte di esso.
Poteva dunque emergere un ragionevole sospetto da parte di qualsiasi acquirente avveduto e diligente, atteso che l'atto, a fronte del trasferimento della proprietà di n.2 immobili, non ha comportato alcun esborso, con un corrispettivo che non rappresenta una normale pratica commerciale, né un consueto sistema di pagamento.
Tali circostanze, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, avrebbero dovuto fare presumere da sole l'esistenza della consapevolezza da parte dei terzi acquirenti di ledere interessi di terzi creditori, essendo ormai de iure condito che “in tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita con un corrispettivo non corrispondente alle comuni pratiche commerciali, deve ritenersi in re ipsa l'esistenza e la consapevolezza, sua e dei terzi acquirenti, del pregiudizio patrimoniale che tale atto arreca alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana (cfr. Cass. Sez. III, n. 18034/2013)”.
2.) L'appello non è meritevole di accoglimento.
Va evidenziato che, contrariamente a quanto in assunto, nessun consolidato orientamento giurisprudenziale si registra nel senso che, nel caso di vendita con un corrispettivo non corrispondente alle comuni pratiche commerciali, possa ritenersi in re ipsa la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tale atto arreca alle ragioni del creditore (cd. consilium fraudis). La sentenza menzionata in gravame, ossia Cass. Sez. III, n. 18034/2013, ivi infedelmente riportata in virgolettato, in realtà concerne non già il caso di vendita con un corrispettivo non corrispondente alle comuni pratiche commerciali, quanto la
“vendita contestuale di una pluralità di beni” (questa la massima corretta: “In tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi
"in re ipsa" l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, mentre, per i subacquirenti, la prova della
"scientia fraudis" può essere desunta come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, da una molteplicità di fatti noti connessi tra loro, come nel caso in cui il primo acquirente, legato da vincolo familiare al venditore- debitore, a breve distanza abbia rivenduto tutti i beni acquistati”).
Il principio ivi affermato (conforme all'orientamento consolidato della Suprema
Corte: cfr. le pronunce nn. 7507/2007, 10430/2005, 6248/1999, 6676/98, 3113/97),
d'altra parte, risiede su ragioni affatto diverse da quelle sostenute, nel caso in esame, dall'appellante, in quanto dalla circostanza che il debitore disponga del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, ben può dedursi presuntivamente l'esistenza, in capo all'acquirente, della consapevolezza del fatto che una tale vendita – poiché priva il debitore di un numero consistente di beni - sia idonea a compromettere (anche solo quantitativamente) la garanzia patrimoniale del venditore.
Non è quindi corretto affermare che, nel caso di vendita con modalità anomala di pagamento del prezzo (ossia tramite cessione di credito), debba, per ciò solo, ritenersi provato il requisito del consilium fraudis del terzo acquirente. Né, tale conclusione trova supporto nelle pronunce (Cass. n. 13227/24, 26927/17) citate dall'appellante nelle conclusionali, le quali, lungi dal riguardare, come in assunto, “un caso identico a quello in esame”, si occupano del diverso caso dell'assoggettabilità a revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, tramite datio in solutum. In tal caso, infatti, la modalità anomala di estinzione del debito scaduto, quale atto negoziale di natura discrezionale, esula dall'ambito di applicazione del terzo comma dell'art. 2901 c.c., a mente del quale “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”. Nel caso a mano, invece, si discute, non già dei presupposti di proponibilità, ma di accoglibilità dell'azione revocatoria, con riferimento al diverso caso della vendita immobiliare.
D'altra parte, l'appellante, col gravame in esame, non ha contestato l'esistenza del credito ceduto a corrispettivo, né ha rappresentato l'esistenza di ulteriori circostanze di fatto idonee a ritenere, in via presuntiva, provata la consapevolezza del pregiudizio in capo allo esclusa dal tribunale. Pt_2
In definitiva, per le ragioni che precedono, l'appello va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in misura prossima ai minimi delle vigenti tabelle, tenuto conto della mancanza di alcun profilo di complessità dei motivi di impugnazione.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del presente grado, che liquida, per ciascuna, in €.5.000,00 oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla l. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo