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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3163/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3163 /2024 R.G., promossa da
(c.f. ), nata ad [...] Parte_1 C.F._1
il23/09/1976 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
SIRACUSA, VIALE ACRADINA N. 12, presso lo studio dell'avv. MAZZONE
DANIELE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
Contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24/04/1966 ed ivi residente in [...];
- resistente non costituito con l'intervento del pubblico ministero (visto del 5.12.2024); posta in decisione all'esito dell'udienza del 25.2.2025, sulle conclusioni precisate come in atti;
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso depositato in data 20.9.2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 5.12.2014 nel Comune di Pachino, dalla cui unione non è Controparte_1
stata generata prole.
Esponeva la ricorrente di essersi separata dal marito con sentenza n. 357/2023 del Tribunale di Siracusa, depositata in data 20.2.2023, e di non essersi più riconciliata con il marito.
Ritualmente notificato il ricorso introduttivo al resistente che non si costituiva né compariva personalmente, all'udienza del 25.2.2025 il Giudice delegato sentiva la ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio e, non essendovi provvedimenti provvisori ed urgenti da adottare, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, passando al merito, ritiene il Tribunale alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da parte ricorrente sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in PACHINO in data
5.12.2014, si sono separati con sentenza n. 357/2023 del Tribunale di Siracusa, depositata in data 20.2.2023, e non si sono più riconciliati. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (i coniugi erano comparsi innanzi al
Presidente per la separazione 14.12.2021, mentre il ricorso è stato depositato il 20.9.2024 e i coniugi), non avendo la ricorrente avuto più contatti con il marito dalla separazione, né essendosi del resto il resistente costituito prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, attesa la mancata costituzione del resistente ed il carattere necessario della pronuncia.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in PACHINO il 05/12/2014, tra Parte_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] Controparte_1
dello stato civile del Comune di PACHINO dell'anno 2014, al n. 24, Parte I.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Nulla sulle spese.
4. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 27/02/2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3163 /2024 R.G., promossa da
(c.f. ), nata ad [...] Parte_1 C.F._1
il23/09/1976 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
SIRACUSA, VIALE ACRADINA N. 12, presso lo studio dell'avv. MAZZONE
DANIELE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
Contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24/04/1966 ed ivi residente in [...];
- resistente non costituito con l'intervento del pubblico ministero (visto del 5.12.2024); posta in decisione all'esito dell'udienza del 25.2.2025, sulle conclusioni precisate come in atti;
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso depositato in data 20.9.2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 5.12.2014 nel Comune di Pachino, dalla cui unione non è Controparte_1
stata generata prole.
Esponeva la ricorrente di essersi separata dal marito con sentenza n. 357/2023 del Tribunale di Siracusa, depositata in data 20.2.2023, e di non essersi più riconciliata con il marito.
Ritualmente notificato il ricorso introduttivo al resistente che non si costituiva né compariva personalmente, all'udienza del 25.2.2025 il Giudice delegato sentiva la ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio e, non essendovi provvedimenti provvisori ed urgenti da adottare, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, passando al merito, ritiene il Tribunale alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da parte ricorrente sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in PACHINO in data
5.12.2014, si sono separati con sentenza n. 357/2023 del Tribunale di Siracusa, depositata in data 20.2.2023, e non si sono più riconciliati. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (i coniugi erano comparsi innanzi al
Presidente per la separazione 14.12.2021, mentre il ricorso è stato depositato il 20.9.2024 e i coniugi), non avendo la ricorrente avuto più contatti con il marito dalla separazione, né essendosi del resto il resistente costituito prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, attesa la mancata costituzione del resistente ed il carattere necessario della pronuncia.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in PACHINO il 05/12/2014, tra Parte_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] Controparte_1
dello stato civile del Comune di PACHINO dell'anno 2014, al n. 24, Parte I.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Nulla sulle spese.
4. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 27/02/2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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