Ordinanza cautelare 23 dicembre 2022
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00200/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00424/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 424 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Turarolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura de L’Aquila, datato 10 ottobre 2022 e notificato in data 24 ottobre 2022, con cui è stata respinta la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare presentata dalla Società Agricola -OMISSIS- S.S. in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-;
- ogni atto prodromico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo L’Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. IM AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 12 giugno 2020 la Società Agricola -OMISSIS- S.S. ha presentato allo Sportello Unico per l’Immigrazione di L’Aquila una dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-, odierno ricorrente.
All’esito di un’articolata istruttoria, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di L’Aquila ha emesso, in data 10 ottobre 2022, il provvedimento n. -OMISSIS-, di cui in epigrafe, con cui ha rigettato la sopra menzionata domanda per le ragioni ivi indicate consistenti nell’omessa definizione, da parte del datore di lavoro, di n. 7 istanze per flussi stagionali anno 2008 e 2011 nonché nell’omessa assunzione, sempre da parte del datore di lavoro, del lavoratore -OMISSIS-.
Avverso tale provvedimento ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 8 dicembre 2022, il signor -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo il seguente articolato motivo:
- Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità - Violazione del principio proporzionalità - Erronea applicazione di legge.
Si sono costituiti in giudizio, in data 13 dicembre 2022, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di L’Aquila, depositando poi documentazione con relativa relazione in data 15 dicembre 2022.
Il signor -OMISSIS- è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del 21 dicembre 2022 dell’apposita Commissione di questo Tribunale.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 21 dicembre 2022 è stata emessa l’ordinanza cautelare n. 230/2022, con cui è stata respinta la proposta domanda cautelare.
La predetta ordinanza è stata impugnata e, all’esito dell’appello cautelare, la Sezione Terza del Consiglio di Stato ha emesso l’ordinanza n. 1022 del 13 marzo 2023 con cui ha accolto l’appello “ Ritenuta comunque prevalente, nel bilanciamento tra contrapposti interessi e in assenza di accertata pericolosità per la sicurezza pubblica, la tutela della situazione soggettiva del cittadino straniero ”.
Infine, all’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato nel merito e va respinto.
2.1. - Con l’unico, articolato, motivo di ricorso parte ricorrente afferma che “ la normativa ex art 103 comma 1 DL 34/20, tuttavia, è affetta dalle medesime criticità dell’analoga disposizione contenuta nell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 109/2012, ossia: - pone a carico del lavoratore extracomunitario l’onere, assolutamente inesigibile, di verificare che a carico del datore di lavoro che presenta la domanda di emersione non sussista nessuna delle circostanze ostative previste dall’art. 103; - fa ricadere sul lavoratore le conseguenze negative di fatti e circostanze riconducibili esclusivamente al datore di lavoro, quali la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno presso il SUI o la mancata successiva assunzione del lavoratore a seguito di procedure di flussi e/o emersioni ”.
Ciò premesso, parte ricorrente sostiene che “ Pertanto, si pone il tema dell’applicabilità in via analogica dell’art. 5, co. 11-bis del d.lgs. 109/2012, come modificato dall'art. 9, comma 10, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 che consentiva, nei casi in cui la dichiarazione di emersione fosse stata rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La ratio della norma era appunto quella di contenere le conseguenze negative che il cittadino extracomunitario avesse subito a causa di una non diligente presentazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare da parte del proprio datore di lavoro…Pertanto, il rispetto del principio della proporzionalità nonché l'evidente analogia con le precedenti normative di regolarizzazione, imporrebbe che il lavoratore ottenesse un permesso di attesa occupazione ferma la sanzionabilità del comportamento del datore di lavoro, titolare di una fiorente ditta di agricoltura. ”.
2.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva, in punto di fatto, che il diniego impugnato reca, quale motivazione di rigetto, il comportamento del datore di lavoro che aveva presentato la dichiarazione di emersione dell’odierno ricorrente, comportamento consistente nell’avere non definito, in merito ai flussi stagionali 2008 e 2011, complessivamente n. 7 istanze per le quali le competenti Autorità Consolari avevano rilasciato il visto d’ingresso e nel non avere dato alcun seguito all’assunzione del signor -OMISSIS-.
Le sopra menzionate circostanze non sono contestate dal ricorrente che, ferma restando la sanzionabilità del comportamento del datore di lavoro, sostiene che il principio di proporzionalità e l’analogia con le precedenti normative relative alla regolarizzazione imporrebbero l’emissione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione a favore dello stesso.
Al riguardo, però, il Collegio osserva che risulta incontestata la circostanza che l’art. 103 del DL n. 34/2020 (menzionato nel provvedimento stesso), non contempla alcuna possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso di mancato assentimento della sanatoria, a differenza di precedenti normative in materia di emersione.
Al riguardo, difatti, il Collegio evidenzia che dal disposto dell’art. 103, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (“… se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa ”) la giurisprudenza ha desunto che la normativa in questione - a differenza di quella pregressa di cui all’art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109/2012 - limita l’applicazione della disposizione dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 1998 al solo caso di “cessazione” del rapporto di lavoro e non contempla la possibilità di rilasciare il permesso per attesa occupazione nel diverso caso in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, sicché il carattere eccezionale della disciplina de qua , derogatoria di quella ordinaria, ne impone un’applicazione restrittiva, nel rispetto dei casi e dei tempi in essa contemplati (v. Cons. Stato, Sez. III, 17 dicembre 2021 n. 8422).
Rispetto a tale punto, va evidenziato che lo stesso è stato oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 209/2023, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale dedotte con riferimento alla disparità di trattamento fra le varie normative sull’emersione dei rapporti di lavoro con specifico riferimento alla possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Al riguardo, difatti, la Corte Costituzionale ha statuito che “ Il giudice rimettente lamenta che la mancata previsione, nel censurato art. 103 – a differenza di quanto previsto per la precedente procedura di regolarizzazione del 2012 – della possibilità per il lavoratore di conseguire il permesso di soggiorno per attesa occupazione, in caso di diniego del provvedimento di emersione per difetto del requisito reddituale da parte del datore di lavoro, sarebbe lesiva anche dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza e della violazione del principio di uguaglianza…Osserva questa Corte che l’art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, «prevede un articolato procedimento per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari, anche con cittadini stranieri, nei settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, dell’assistenza alla persona e del lavoro domestico» (ordinanza n. 76 del 2022). Questo e, in genere, tutti i procedimenti per la legalizzazione del lavoro irregolare degli stranieri sono caratterizzati ciascuno dalla propria specificità e, nel dettare la loro disciplina, il legislatore gode di ampia discrezionalità, salvo il limite della manifesta arbitrarietà (sentenza n. 172 del 2012; nel senso della natura “speciale” della disciplina dell’emersione del lavoro irregolare e del relativo procedimento, anche sentenza n. 88 del 2023). Aver limitato il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione alle sole ipotesi in cui, per fatti sopravvenuti rispetto all’avvio della procedura di regolarizzazione, sia cessato il rapporto di lavoro e averlo, di conseguenza, escluso nei casi di difetto dei requisiti normativamente prescritti per conseguire la regolarizzazione stessa, e in particolare di quelli reddituali, non valica il limite della manifesta irragionevolezza. Il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo l’emersione, infatti, consente, parallelamente a quanto accade nella procedura ordinaria, la concessione al lavoratore straniero, ormai regolarmente presente sul territorio nazionale, di un certo periodo di tempo per la ricerca di una nuova attività lavorativa (art. 22, comma 11, t.u. immigrazione). Tale rilascio presuppone, perciò, che si sia accertata la sussistenza, ab origine, dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane, per lo straniero, la condizione di irregolare .” (Corte Costituzionale, sentenza n. 209/2023).
3. - Per le ragioni innanzi illustrate, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato nel merito e va respinto.
4. - Il Collegio, tenuto a provvedere in via definitiva sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato accolta provvisoriamente dalla competente Commissione, ritiene di confermarla.
5. - Sussistono giusti motivi, in ragione della natura della vicenda, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Conferma l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato, rinviando la liquidazione delle competenze spettanti al difensore all’adozione di un separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER RO, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
IM AL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM AL | ER RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.