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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17821 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 24058/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IM RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24058/2024 promossa da:
, n. il 13/02/1983 a SRI LANKA Parte_1
( ), CUI rappresentato e difeso dall'avv. CASELLA CodiceFiscale_1
MAURO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
IN PERSONA DEL SUO MINISTRO P.T. (C.F.
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dell'avv. e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: art. 30 TUI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento è stato introdotto da (di Parte_1 seguito, il Ricorrente) con ricorso ex art. 30, comma 6, D.Lgs. 286/98, depositato in data 03 giugno 2024, al fine di impugnare il silenzio-rifiuto o l'ostacolo frapposto dall'Ambasciata d'Italia a Colombo al rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della figlia, Il Ricorrente, Parte_2 titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Lucca, ha chiesto all'Ill.mo Tribunale di Roma di ordinare all'Ambasciata d'Italia a Colombo di fissare immediatamente l'appuntamento e di rilasciare il visto d'ingresso sul passaporto alla figlia, in quanto sussistono i presupposti del diritto (Nulla Osta) e vi è grave danno conseguente al ritardo e all'inefficienza della Rappresentanza diplomatica.
Il resistente, costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso. CP_1
L'Amministrazione ha comunicato che il nulla osta era stato rilasciato il 01/04/2021, con una validità semestrale a partire da tale data. Il Ministero ha affermato che
1 nessuna domanda di visto risulta essere stata presentata a nome della richiedente entro i termini di validità del nulla osta. il ha allegato agli atti che la presentazione della domanda presso la società CP_1
è stata effettuata in data 07 luglio 2025, oltre quattro anni dopo Parte_3 la scadenza dei termini di utilizzo del nulla osta. L'Ambasciata ha quindi emesso un diniego formale in data 08 luglio 2025, motivato dal fatto che "Il nulla osta presentato risulta scaduto da oltre 4 anni alla data di presentazione della domanda". L'Amministrazione ha evidenziato che all'epoca dei fatti (2021), i richiedenti dovevano recarsi presso la società e consegnare la documentazione Parte_3 rispettando la fila, senza necessità di un appuntamento specifico per le domande di ricongiungimento familiare, e che nel 2021 l'Ambasciata ha sempre garantito i servizi.
In Fatto
Il Ricorrente, cittadino dello Sri Lanka nato il Parte_1
13.02.1983, è coniugato con la sig.ra ed è titolare Controparte_2 di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Lucca.
Il Ricorrente ha presentato domanda di ricongiungimento familiare (LU1407302922) in favore della figlia, nata a [...], Sri Lanka, il Parte_2
26.12.2002. In data 01.04.2021, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Lucca ha rilasciato il Nulla Osta al visto di ingresso (Prot. P-LU-F/N/2020/101313). Tale Nulla Osta è stato trasmesso telematicamente all'Ambasciata d'Italia a Colombo.
Successivamente al rilascio del Nulla Osta, i genitori e la figlia si sono attivati per la presentazione della domanda di visto di ingresso, provvedendo a far tradurre, a cura dell'Ambasciata d'Italia a Colombo, il certificato di nascita della figlia e il certificato di matrimonio dei genitori. Le traduzioni allegate riportano la data del 17.08.2021. I documenti tradotti sono stati spediti dall'Ambasciata e sono arrivati agli interessati circa un mese dopo.
In data 03.10.2021, la figlia, avente diritto, si è recata presso l'Ambasciata d'Italia a Colombo per presentare la domanda di visto, munita del Nulla Osta e dei documenti necessari. Tuttavia, l'addetto allo sportello ha rifiutato di ricevere la domanda di visto, ritenendo erroneamente che il Nulla Osta del 01.04.2021 non fosse più valido, in quanto scaduto da alcuni giorni. L'ufficio consolare ha motivato il rifiuto non tenendo conto delle proroghe dei termini di validità introdotte a causa della pandemia da Covid- 19. Contestualmente, la ragazza è stata informata che a causa della pandemia avrebbe avuto una nuova occasione per presentare la domanda e che sarebbe stata richiamata;
tuttavia, non è mai stata richiamata dall'Ambasciata.
A seguito di questo diniego e del successivo silenzio della Rappresentanza consolare, il Ricorrente si è rivolto al proprio difensore che, in data 20 settembre 2022, ha inviato una richiesta via PEC all'Ambasciata per ottenere un appuntamento per il rilascio del visto di ingresso in favore della figlia. Tale richiesta è rimasta inevasa.
Pag. 2 di 4 Il Ricorrente ha evidenziato che la figlia, nata il Parte_2
26.12.2002, è divenuta maggiorenne, o era tale al momento del diniego. Il Ricorrente ha sottolineato che l'errore dell'Ambasciata nel non consentire la presentazione della domanda il 03.10.2021 e il conseguente ritardo hanno causato una grave e irreparabile ingiustizia al nucleo familiare, impedendo il ricongiungimento con il padre in Italia.
Il Ricorrente ha altresì allegato l'esistenza di un precedente giudizio (R.G. n. 34828/2023) iscritto presso il Tribunale di Roma, riassunto dal Tribunale di Firenze, che è stato dichiarato estinto per mancata comparizione delle parti in data 17.04.2024, ma ha specificato che l'azione rimane salva ai sensi dell'art. 310 c.p.c., non trattandosi di materia soggetta a termini di prescrizione o decadenza.
Il ha allegato agli atti che la presentazione della domanda presso la società CP_1
è stata effettuata in data 07 luglio 2025, oltre quattro anni dopo Parte_3 la scadenza dei termini di utilizzo del medesimo nulla osta. L'Ambasciata ha quindi emesso un diniego formale in data 08 luglio 2025, motivato dal fatto che "Il nulla osta presentato risulta scaduto da oltre 4 anni alla data di presentazione della domanda". L'Amministrazione ha evidenziato che all'epoca dei fatti (2021), i richiedenti dovevano recarsi presso la società e consegnare la documentazione Parte_3 rispettando la fila, senza necessità di un appuntamento specifico per le domande di ricongiungimento familiare, e che nel 2021 l'Ambasciata ha sempre garantito i servizi in Diritto
Il presente ricorso è stato promosso dal ricorrente, Sig. Parte_1
, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 286/98, con la specifica
[...] richiesta di ordinare all di fissare un appuntamento e rilasciare Controparte_3 il visto d'ingresso, mirando essenzialmente a sanzionare l'inerzia o il silenzio- inadempimento della Rappresentanza consolare,.
Ai sensi dell'ordinamento processuale, l'interesse ad agire (o interesse giuridico) è una condizione dell'azione che richiede l'utilità concreta che il ricorrente può trarre dall'accoglimento della domanda giudiziale.
Nel caso di specie, l'azione era finalizzata a superare il silenzio dell'Amministrazione e ottenere un comando al rilascio del visto. Tuttavia, nel corso del giudizio, l'Amministrazione resistente ha prodotto in atti un provvedimento espresso di diniego (datato 08 luglio 2025),. Tale diniego espresso, motivato dal fatto che il nulla osta rilasciato il 01.04.2021 era scaduto da oltre 4 anni alla data della presentazione della domanda (07.07.2025),, costituisce un atto amministrativo che definisce la posizione dell'Ambasciata in merito alla richiesta di visto.
Il il sopravvenuto provvedimento espresso durante il corso del giudizio intentato contro il silenzio-inadempimento faccia venire meno l'oggetto specifico dell'azione originaria. L'originaria domanda del ricorrente era diretta a far cessare l'inerzia e ottenere l'appuntamento per il rilascio del visto. L'emissione del diniego da parte dell'Ambasciata, pur non risolvendo la controversia nel merito, elimina l'inadempienza
Pag. 3 di 4 per silenzio, poiché l'Amministrazione ha espresso in modo formale e motivato la sua volontà,.
Di conseguenza, l'interesse processuale del ricorrente, che mirava alla cessazione del silenzio-inadempimento e al rilascio del visto sulla base dei presupposti esistenti al momento del ricorso, è venuto meno. Non si può utilmente ordinare all'Ambasciata di fissare un appuntamento o rilasciare il visto quando essa ha già definito la procedura con un diniego motivato.
Per ottenere l'accertamento del diritto al ricongiungimento, in presenza di un provvedimento di diniego espresso, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare specificamente e tempestivamente il diniego stesso (ovvero, laddove il ricorso venga interpretato come opposizione al diniego implicito, modificarlo in opposizione al diniego espresso). Non avendo il ricorrente formalmente mutato l'oggetto della domanda per contestare il diniego del 08 luglio 2025 nel merito, l'azione originaria per far cessare il silenzio ha perso la sua utilità concreta.
Si conclude, pertanto, che è sopravvenuta la carenza di interesse ad agire del ricorrente, in quanto l'azione intentata contro il silenzio è stata superata dalla definizione del procedimento amministrativo attraverso l'atto espresso di diniego.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite vanno compensate in ragione dei lunghi tempi del procedimento amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 24058/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso
2. Compensa le spese
Roma 17/12/2025
Il Giudice
IM RA
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 24058/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IM RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24058/2024 promossa da:
, n. il 13/02/1983 a SRI LANKA Parte_1
( ), CUI rappresentato e difeso dall'avv. CASELLA CodiceFiscale_1
MAURO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
IN PERSONA DEL SUO MINISTRO P.T. (C.F.
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dell'avv. e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: art. 30 TUI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento è stato introdotto da (di Parte_1 seguito, il Ricorrente) con ricorso ex art. 30, comma 6, D.Lgs. 286/98, depositato in data 03 giugno 2024, al fine di impugnare il silenzio-rifiuto o l'ostacolo frapposto dall'Ambasciata d'Italia a Colombo al rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della figlia, Il Ricorrente, Parte_2 titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Lucca, ha chiesto all'Ill.mo Tribunale di Roma di ordinare all'Ambasciata d'Italia a Colombo di fissare immediatamente l'appuntamento e di rilasciare il visto d'ingresso sul passaporto alla figlia, in quanto sussistono i presupposti del diritto (Nulla Osta) e vi è grave danno conseguente al ritardo e all'inefficienza della Rappresentanza diplomatica.
Il resistente, costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso. CP_1
L'Amministrazione ha comunicato che il nulla osta era stato rilasciato il 01/04/2021, con una validità semestrale a partire da tale data. Il Ministero ha affermato che
1 nessuna domanda di visto risulta essere stata presentata a nome della richiedente entro i termini di validità del nulla osta. il ha allegato agli atti che la presentazione della domanda presso la società CP_1
è stata effettuata in data 07 luglio 2025, oltre quattro anni dopo Parte_3 la scadenza dei termini di utilizzo del nulla osta. L'Ambasciata ha quindi emesso un diniego formale in data 08 luglio 2025, motivato dal fatto che "Il nulla osta presentato risulta scaduto da oltre 4 anni alla data di presentazione della domanda". L'Amministrazione ha evidenziato che all'epoca dei fatti (2021), i richiedenti dovevano recarsi presso la società e consegnare la documentazione Parte_3 rispettando la fila, senza necessità di un appuntamento specifico per le domande di ricongiungimento familiare, e che nel 2021 l'Ambasciata ha sempre garantito i servizi.
In Fatto
Il Ricorrente, cittadino dello Sri Lanka nato il Parte_1
13.02.1983, è coniugato con la sig.ra ed è titolare Controparte_2 di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Lucca.
Il Ricorrente ha presentato domanda di ricongiungimento familiare (LU1407302922) in favore della figlia, nata a [...], Sri Lanka, il Parte_2
26.12.2002. In data 01.04.2021, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Lucca ha rilasciato il Nulla Osta al visto di ingresso (Prot. P-LU-F/N/2020/101313). Tale Nulla Osta è stato trasmesso telematicamente all'Ambasciata d'Italia a Colombo.
Successivamente al rilascio del Nulla Osta, i genitori e la figlia si sono attivati per la presentazione della domanda di visto di ingresso, provvedendo a far tradurre, a cura dell'Ambasciata d'Italia a Colombo, il certificato di nascita della figlia e il certificato di matrimonio dei genitori. Le traduzioni allegate riportano la data del 17.08.2021. I documenti tradotti sono stati spediti dall'Ambasciata e sono arrivati agli interessati circa un mese dopo.
In data 03.10.2021, la figlia, avente diritto, si è recata presso l'Ambasciata d'Italia a Colombo per presentare la domanda di visto, munita del Nulla Osta e dei documenti necessari. Tuttavia, l'addetto allo sportello ha rifiutato di ricevere la domanda di visto, ritenendo erroneamente che il Nulla Osta del 01.04.2021 non fosse più valido, in quanto scaduto da alcuni giorni. L'ufficio consolare ha motivato il rifiuto non tenendo conto delle proroghe dei termini di validità introdotte a causa della pandemia da Covid- 19. Contestualmente, la ragazza è stata informata che a causa della pandemia avrebbe avuto una nuova occasione per presentare la domanda e che sarebbe stata richiamata;
tuttavia, non è mai stata richiamata dall'Ambasciata.
A seguito di questo diniego e del successivo silenzio della Rappresentanza consolare, il Ricorrente si è rivolto al proprio difensore che, in data 20 settembre 2022, ha inviato una richiesta via PEC all'Ambasciata per ottenere un appuntamento per il rilascio del visto di ingresso in favore della figlia. Tale richiesta è rimasta inevasa.
Pag. 2 di 4 Il Ricorrente ha evidenziato che la figlia, nata il Parte_2
26.12.2002, è divenuta maggiorenne, o era tale al momento del diniego. Il Ricorrente ha sottolineato che l'errore dell'Ambasciata nel non consentire la presentazione della domanda il 03.10.2021 e il conseguente ritardo hanno causato una grave e irreparabile ingiustizia al nucleo familiare, impedendo il ricongiungimento con il padre in Italia.
Il Ricorrente ha altresì allegato l'esistenza di un precedente giudizio (R.G. n. 34828/2023) iscritto presso il Tribunale di Roma, riassunto dal Tribunale di Firenze, che è stato dichiarato estinto per mancata comparizione delle parti in data 17.04.2024, ma ha specificato che l'azione rimane salva ai sensi dell'art. 310 c.p.c., non trattandosi di materia soggetta a termini di prescrizione o decadenza.
Il ha allegato agli atti che la presentazione della domanda presso la società CP_1
è stata effettuata in data 07 luglio 2025, oltre quattro anni dopo Parte_3 la scadenza dei termini di utilizzo del medesimo nulla osta. L'Ambasciata ha quindi emesso un diniego formale in data 08 luglio 2025, motivato dal fatto che "Il nulla osta presentato risulta scaduto da oltre 4 anni alla data di presentazione della domanda". L'Amministrazione ha evidenziato che all'epoca dei fatti (2021), i richiedenti dovevano recarsi presso la società e consegnare la documentazione Parte_3 rispettando la fila, senza necessità di un appuntamento specifico per le domande di ricongiungimento familiare, e che nel 2021 l'Ambasciata ha sempre garantito i servizi in Diritto
Il presente ricorso è stato promosso dal ricorrente, Sig. Parte_1
, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 286/98, con la specifica
[...] richiesta di ordinare all di fissare un appuntamento e rilasciare Controparte_3 il visto d'ingresso, mirando essenzialmente a sanzionare l'inerzia o il silenzio- inadempimento della Rappresentanza consolare,.
Ai sensi dell'ordinamento processuale, l'interesse ad agire (o interesse giuridico) è una condizione dell'azione che richiede l'utilità concreta che il ricorrente può trarre dall'accoglimento della domanda giudiziale.
Nel caso di specie, l'azione era finalizzata a superare il silenzio dell'Amministrazione e ottenere un comando al rilascio del visto. Tuttavia, nel corso del giudizio, l'Amministrazione resistente ha prodotto in atti un provvedimento espresso di diniego (datato 08 luglio 2025),. Tale diniego espresso, motivato dal fatto che il nulla osta rilasciato il 01.04.2021 era scaduto da oltre 4 anni alla data della presentazione della domanda (07.07.2025),, costituisce un atto amministrativo che definisce la posizione dell'Ambasciata in merito alla richiesta di visto.
Il il sopravvenuto provvedimento espresso durante il corso del giudizio intentato contro il silenzio-inadempimento faccia venire meno l'oggetto specifico dell'azione originaria. L'originaria domanda del ricorrente era diretta a far cessare l'inerzia e ottenere l'appuntamento per il rilascio del visto. L'emissione del diniego da parte dell'Ambasciata, pur non risolvendo la controversia nel merito, elimina l'inadempienza
Pag. 3 di 4 per silenzio, poiché l'Amministrazione ha espresso in modo formale e motivato la sua volontà,.
Di conseguenza, l'interesse processuale del ricorrente, che mirava alla cessazione del silenzio-inadempimento e al rilascio del visto sulla base dei presupposti esistenti al momento del ricorso, è venuto meno. Non si può utilmente ordinare all'Ambasciata di fissare un appuntamento o rilasciare il visto quando essa ha già definito la procedura con un diniego motivato.
Per ottenere l'accertamento del diritto al ricongiungimento, in presenza di un provvedimento di diniego espresso, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare specificamente e tempestivamente il diniego stesso (ovvero, laddove il ricorso venga interpretato come opposizione al diniego implicito, modificarlo in opposizione al diniego espresso). Non avendo il ricorrente formalmente mutato l'oggetto della domanda per contestare il diniego del 08 luglio 2025 nel merito, l'azione originaria per far cessare il silenzio ha perso la sua utilità concreta.
Si conclude, pertanto, che è sopravvenuta la carenza di interesse ad agire del ricorrente, in quanto l'azione intentata contro il silenzio è stata superata dalla definizione del procedimento amministrativo attraverso l'atto espresso di diniego.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite vanno compensate in ragione dei lunghi tempi del procedimento amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 24058/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso
2. Compensa le spese
Roma 17/12/2025
Il Giudice
IM RA
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