Art. 1.
Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'Accademia della Guardia di finanza agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anzidetto competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'Accademia della Guardia di finanza agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anzidetto competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.