Articolo 1 della Legge 13 ottobre 1965, n. 1172
Articolo 2
Versione
31 ottobre 1965
Art. 1.
Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'Accademia della Guardia di finanza agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anzidetto competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1965
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