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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/11/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 572 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio/cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
T R A
( ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. SORRENTINO
[...] C.F._2
RI con la quale elettivamente domiciliati in Sapri alla 1^ traversa di Corso Umberto I n. 3 , come da procure in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 15/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/10/2024 i ricorrenti - premesso di avere contratto matrimonio concordatario in data 11/10/2008 nel comune di San Giovanni a Piro, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n.19, Parte II , Serie A e che dalla loro unione era nata Pt_2
1 il 5/7/2014 in Sapri - domandavano la separazione alle condizioni di cui al ricorso e Per_1 chiedevano, altresì, al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni.
Rappresentavano che per effetto di incomprensioni maturate negli anni era venuta meno la comunione d'intenti e che tale situazione rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza.
All'udienza del 25/2/2025 il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione, rimettendo le parti al Collegio.
Con la sentenza n. 28/2025 era pronunciata la separazione personale dei coniugi;
il Tribunale disponeva in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio, con la precisazione che, stante la documentazione allegata e la richiesta avanzata in via subordinata dai ricorrenti, il trasferimento dell'immobile in favore del minore era da effettuarsi con atto pubblico notarile.
Con separata ordinanza era fissata l'udienza del 25/11/2025 e i coniugi chiedevano di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarando di non volersi riconciliare.
Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda congiuntamente proposta.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n.
898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine semestrale normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione del 25/2/2025.
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in
2 mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito.
Da ultimo, il Collegio attesta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulle questioni patrimoniali preesistenti e, pertanto, hanno concluso congiuntamente per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del pregresso matrimonio concordatario.
Il Tribunale, pertanto, preso atto che le parti dichiarano di non avere ulteriori pretese patrimoniali reciproche, e tenendo presenti gli interessi morali e materiali della famiglia, ritiene opportuno confermare le disposizioni contenute nel ricorso congiunto depositato il 29/10/2024, con la precisazione che, stante la documentazione allegata e la richiesta avanzata in via subordinata dai ricorrenti, il trasferimento dell'immobile in favore del minore era da effettuarsi con atto pubblico notarile.
La natura della causa rende opportuno dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta dalle Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in il 11/10/2008 fra e , alle condizioni di cui in parte motiva, da Parte_1 Parte_2 intendersi qui integralmente riportate;
manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 25/11/2025
La Presidente rel.
dott. Elvira Bellantoni
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 572 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio/cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
T R A
( ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. SORRENTINO
[...] C.F._2
RI con la quale elettivamente domiciliati in Sapri alla 1^ traversa di Corso Umberto I n. 3 , come da procure in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 15/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/10/2024 i ricorrenti - premesso di avere contratto matrimonio concordatario in data 11/10/2008 nel comune di San Giovanni a Piro, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n.19, Parte II , Serie A e che dalla loro unione era nata Pt_2
1 il 5/7/2014 in Sapri - domandavano la separazione alle condizioni di cui al ricorso e Per_1 chiedevano, altresì, al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni.
Rappresentavano che per effetto di incomprensioni maturate negli anni era venuta meno la comunione d'intenti e che tale situazione rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza.
All'udienza del 25/2/2025 il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione, rimettendo le parti al Collegio.
Con la sentenza n. 28/2025 era pronunciata la separazione personale dei coniugi;
il Tribunale disponeva in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio, con la precisazione che, stante la documentazione allegata e la richiesta avanzata in via subordinata dai ricorrenti, il trasferimento dell'immobile in favore del minore era da effettuarsi con atto pubblico notarile.
Con separata ordinanza era fissata l'udienza del 25/11/2025 e i coniugi chiedevano di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarando di non volersi riconciliare.
Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda congiuntamente proposta.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n.
898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine semestrale normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione del 25/2/2025.
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in
2 mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito.
Da ultimo, il Collegio attesta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulle questioni patrimoniali preesistenti e, pertanto, hanno concluso congiuntamente per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del pregresso matrimonio concordatario.
Il Tribunale, pertanto, preso atto che le parti dichiarano di non avere ulteriori pretese patrimoniali reciproche, e tenendo presenti gli interessi morali e materiali della famiglia, ritiene opportuno confermare le disposizioni contenute nel ricorso congiunto depositato il 29/10/2024, con la precisazione che, stante la documentazione allegata e la richiesta avanzata in via subordinata dai ricorrenti, il trasferimento dell'immobile in favore del minore era da effettuarsi con atto pubblico notarile.
La natura della causa rende opportuno dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta dalle Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in il 11/10/2008 fra e , alle condizioni di cui in parte motiva, da Parte_1 Parte_2 intendersi qui integralmente riportate;
manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 25/11/2025
La Presidente rel.
dott. Elvira Bellantoni
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