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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2418/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MASTELLONI UGO, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4054/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401527875 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401527875 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401527875 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401527875 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401527875 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401527875 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo relativo alla tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), deducendone l'illegittimità e l'erroneità, previa presentazione di istanza di autotutela. Nelle more del giudizio, con nota prot. U250200127851 del 18/02/2025, l'Amministrazione resistente, esaminata la documentazione prodotta, ha comunicato l'annullamento totale dell'avviso di accertamento impugnato, motivato dall'avvenuto pagamento della Ta.Ri., con conseguente venir meno degli importi richiesti a titolo di tributo, sanzioni e interessi.
Roma Capitale si è costituita in giudizio chiedendo che la Corte prenda atto dell'intervenuto annullamento e dichiari l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.
Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, comunicato dall'Amministrazione resistente, determina il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione nel merito.
Poiché le censure dedotte attengono esclusivamente alla validità dell'avviso di accertamento ormai annullato e non residuano ulteriori questioni da esaminare, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/1992.
Quanto alle spese, si ritiene equo disporne la compensazione integrale, considerata la definizione della controversia in via amministrativa.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992, a seguito dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Compensa integralmente le spese di lite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MASTELLONI UGO, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4054/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401527875 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401527875 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401527875 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401527875 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401527875 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401527875 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo relativo alla tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), deducendone l'illegittimità e l'erroneità, previa presentazione di istanza di autotutela. Nelle more del giudizio, con nota prot. U250200127851 del 18/02/2025, l'Amministrazione resistente, esaminata la documentazione prodotta, ha comunicato l'annullamento totale dell'avviso di accertamento impugnato, motivato dall'avvenuto pagamento della Ta.Ri., con conseguente venir meno degli importi richiesti a titolo di tributo, sanzioni e interessi.
Roma Capitale si è costituita in giudizio chiedendo che la Corte prenda atto dell'intervenuto annullamento e dichiari l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.
Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, comunicato dall'Amministrazione resistente, determina il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione nel merito.
Poiché le censure dedotte attengono esclusivamente alla validità dell'avviso di accertamento ormai annullato e non residuano ulteriori questioni da esaminare, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/1992.
Quanto alle spese, si ritiene equo disporne la compensazione integrale, considerata la definizione della controversia in via amministrativa.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992, a seguito dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Compensa integralmente le spese di lite.