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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2024, n. 6419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6419 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TA PP nato a [...] il [...] ON LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6419 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 19/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Prima Sezione Penale di questa Corte dichiarava inammissibili i ricorsi proposti da PP TA e LA ON contro il provvedimento con il quale la Corte di Appello di Messina, in data 17 febbraio 2022, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti del decreto emesso in data 5 maggio 2021 dal Tribunale di Messina, Sezione Misure di prevenzione, di rigetto della richiesta di revoca del provvedimento mediante il quale lo stesso Tribunale aveva disposto la confisca di alcuni beni appartenenti ai predetti, nonché di un'autovettura SMART targata dc853HK, immatricolata il 20 ottobre 2006, acquistata il 16 marzo 2007, al prezzo di euro 7.000,00, intestata ad AN TA. 2. Avverso la richiamata sentenza di questa Corte, PP TA e LA ON hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625- bis cod. proc. pen., mediante il difensore di fiducia avv. Salvatore Silvestro, lamentando l'errore percettivo nel quale era incorsa la decisione impugnata per aver confermato il provvedimento della Corte d'Appello di Messina sul presupposto che quella stessa Corte, con sentenza del 21 maggio 2019, avesse condannato PP TA, quale affiliato ad un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e alla commissione di rapine, senza avvedersi che, in realtà, l'unica imputazione elevata a suo carico nel relativo processo era quella di associazione c.d. semplice, rispetto alla quale la sentenza in questione aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti sono inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto le sentenze della Corte di cassazione in materia di prevenzione sono assolutamente inoppugnabili, nel senso che avverso le medesime non è consentita neppure la proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto (ex plurinnis, Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle, Rv. 271398 — 01; Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino, Rv. 26465801; Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, dep. 2010, Cacucci, Rv. 24577201; Sez. 6, n. 18982 del 28/03/2006, Romeo, Rv. 23462401, nonché, sebbene in un obiter dictum, Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 26979001). 2 Il Consigliere Estensore Il Presidente 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6419 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 19/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Prima Sezione Penale di questa Corte dichiarava inammissibili i ricorsi proposti da PP TA e LA ON contro il provvedimento con il quale la Corte di Appello di Messina, in data 17 febbraio 2022, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti del decreto emesso in data 5 maggio 2021 dal Tribunale di Messina, Sezione Misure di prevenzione, di rigetto della richiesta di revoca del provvedimento mediante il quale lo stesso Tribunale aveva disposto la confisca di alcuni beni appartenenti ai predetti, nonché di un'autovettura SMART targata dc853HK, immatricolata il 20 ottobre 2006, acquistata il 16 marzo 2007, al prezzo di euro 7.000,00, intestata ad AN TA. 2. Avverso la richiamata sentenza di questa Corte, PP TA e LA ON hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625- bis cod. proc. pen., mediante il difensore di fiducia avv. Salvatore Silvestro, lamentando l'errore percettivo nel quale era incorsa la decisione impugnata per aver confermato il provvedimento della Corte d'Appello di Messina sul presupposto che quella stessa Corte, con sentenza del 21 maggio 2019, avesse condannato PP TA, quale affiliato ad un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e alla commissione di rapine, senza avvedersi che, in realtà, l'unica imputazione elevata a suo carico nel relativo processo era quella di associazione c.d. semplice, rispetto alla quale la sentenza in questione aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti sono inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto le sentenze della Corte di cassazione in materia di prevenzione sono assolutamente inoppugnabili, nel senso che avverso le medesime non è consentita neppure la proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto (ex plurinnis, Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle, Rv. 271398 — 01; Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino, Rv. 26465801; Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, dep. 2010, Cacucci, Rv. 24577201; Sez. 6, n. 18982 del 28/03/2006, Romeo, Rv. 23462401, nonché, sebbene in un obiter dictum, Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 26979001). 2 Il Consigliere Estensore Il Presidente 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023