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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/07/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 801/2024
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL.
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 801/2024, promossa da
(C.F.: nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentata e difesa dall'Avv. Marzia BONSIGNORE parte ricorrente contro
(C.F. ) nato a [...] il 28 settembre Controparte_1 C.F._2
1975 e residente in [...], domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela FISICHELLA parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “− affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle Per_1 Per_2 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute delle minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole,
1 mantenendo la dimora e la propria residenza anagrafica presso il padre;
− confermare la presa in carico nonché il monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio sociale territorialmente competente e dei figli minori del Servizio di NPI presso l'ASL di Novara;
− disporre che la signora potrà, gradualmente e secondo le indicazioni del Pt_1
Servizio sociale, vedere e tenere con sé e ogniqualvolta lo desideri e i minori siano d'accordo e/o questi Per_1 Per_2 ultimi manifestino il desiderio di stare con la madre, e comunque almeno un giorno a settimana, con preavviso al signor di almeno 24 ore, fatti salvi gli impegni scolastici, sportivi e sociali dei minori. Durante le vacanze CP_1 natalizie, ad anni alterni, il periodo dal 24.12. al 30.12. con un genitore e quello dal 31.12. alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro. Il giorno di Natale con entrambi i genitori, a pranzo con uno e a cena con l'altro (pranzo con il genitore con il quale non hanno trascorso la Vigilia di Natale). Ad anni alterni, Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro. Due settimane, anche non consecutive, di vacanza durante il periodo estivo con obbligo di comunicare il periodo e il luogo prescelto al signor entro il 31.05. di ogni anno. Il criterio CP_1 dell'alternanza troverà applicazione per tutte le altre festività civili e religiose;
− confermare a carico della signora l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli minori mediante versamento al signor Pt_1 CP_1 dell'importo mensile di € 300,00, somma rivalutabile dopo un anno e ad ogni anno secondo gli indici ISTAT (FOI); confermare a carico della signora l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie in favore dei figli nella Pt_1 misura del 30%, con applicazione del Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Torino”
Parte resistente: “1) Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto e per le circostanze dedotte in narrativa;
2) Confermare l'affidamento esclusivo al padre dei figli minori e con collocamento Per_2 Per_1 presso l'abitazione paterna quest'ultimo, presso il quale manterranno la residenza anagrafica. 3) confermare la presa in carico nonché il monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale territorialmente competente e dei figli minori del Servizio di NPI presso l'Asl di Novara;
4) stabilire che la madre potrà sentire i figli telefonicamente tutti i giorni ed in merito alle modalità di visita dei minori, stante i comportamenti impulsivi e imprevedibili tenuti dalla madre in epoca recente, comprovati e denunciati sia dai Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo famigliare, al fine di garantire l'incolumità psicofisica dei minori, ravvisando un concreto rischio per gli stessi, disporre che le visite dei minori con la madre avvengano, anche con frequenza quotidiana, in presenza dell'educatore , nei gironi e agli orari che verranno di volta in volta stabiliti dai Servizi Sociali, ed in ogni caso pernottamento presso CP_2 la madre. Con facoltà dei Servizi Sociali di intensificare la frequenza oltre a prevedere, in futuro, il pernottamento in caso di valutazione positiva della relazione instauratasi tra madre e figli e della stabilità psicologica della IG.ra richiedendo che la stessa venga presa stabilmente in carico dagli assistenti sociali e continui a seguire un Pt_1 percorso psicologico/pschiatrico e terapeutico, oltre che alla presa in carico dei minori dalla NPI;
5) disporre il perdurante obbligo della madre di provvedere indirettamente al mantenimento dei figli e e ino Per_1 Per_2 Per_3 al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa versando alla madre in via anticipata, entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 400,00 mensile ( di cui 150,00 ai figli e ed € 100,00 a favore della Per_1 Per_2 figlia rivalutata ogni anno secondo indice Istat, e pagando o rimborsando il 50% delle spese straordinarie Per_3
(mediche, scolastiche, sportive e ricreative) come da protocollo del Tribunale di Torino: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa –
2 buoni pasto;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) asse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
resta salvo il diritto della ricorrente a chiedere la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare nella misura pari al 100%; 6) I genitori si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza o domicilio. 7) La madre presta il consenso affinchè l'assegno unico famigliare sarà beneficiato in toto (100%) dal padre, che dovrà fare idonea richiesta”;
Pubblico Ministero: si è rimessa all'A.G.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/5/2024, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 modificare le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 675/2019 che aveva così statuito: “1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in Controparte_1 Parte_1
Nocera Terinese, il 10.08.2002 (atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio di quale Comune al n. 16, parte II, serie A, anno 2002);
2. dispone la perdita del cognome per la signora 3. dispone CP_1 Pt_1
l'affidamento esclusivo dei figli minori al sig. con collocamento prevalente presso il padre;
4. dispone che la CP_1 signora avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: - in luogo neutro alla presenza Pt_1 di un educatore con cadenza almeno quindicinale per un ulteriore periodo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza;
- allo scadere di tale periodo, su giudizio del Servizio Sociale incaricato reso all'esito dell'osservazione in luogo neutro, gli incontri madre-figli potranno essere progressivamente liberalizzati, con la previsione di incontri alla presenza di un operatore del Servizio Sociale che ha in carico in nucleo familiare. Dispone, quanto ai contatti telefonici madre-figli, che le telefonate potranno avvenire sull'utenza telefonica del sig. alla presenza dunque di CP_1 quest'ultimo, ogni giorno in una fascia oraria compresa tra le ore 19.00 e le 21.00; 5. dispone nell'interesse della prole la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali;
6. dispone nell'interesse della prole la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del Servizio di NPI attivo presso l'ASL del Comune di Novara;
7. prescrive ad entrambi i genitori di attenersi nell'interesse della prole alle indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della ASL;
8. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dal sig.
9. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla CP_1 signora 10. dispone che la signora corrisponda al sig. a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Pt_1 CP_1 della prole, l'importo di euro 300,00, soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 30% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive documentate;
11. dichiara l'inammissibilità delle domande reciprocamente svolte con riferimento al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i minori;
12. rigetta la domanda avanzata dal sig. relativa agli arretrati dovuti dalla signora a titolo di mantenimento della prole;
13. rigetta CP_1 Pt_1 le ulteriori domande restitutorie e di accertamento avanzate dal sig. 14. dispone che, al passaggio in CP_1 giudicato, la Cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nocera Terinese per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge”.
Nel ricorso, la ricorrente, affetta da disturbo psicotico NAS, ha rappresentato che le sue condizioni di salute erano migliorate, come comprovato dai certificati medici del CSM di Arona, che stava
3 seguendo tutte le cure che le erano state prescritte dopo il ricovero presso il reparto di S.P.D.C. dell'ospedale di Borgomanero e che si era attenuta alle prescrizioni del servizio sociale. Ha concluso, quindi, come in epigrafe.
Si è costituito nei termini di legge che ha chiesto il rigetto delle avverse Controparte_1 pretese, rappresentando che, nonostante gli sforzi e l'impegno profusi dalla ricorrente, dopo una reazione eccessiva nel 2023 durante un incontro con il figlio (nato il [...]), i servizi Per_2 sociali avevano imposto nuovamente la presenza dell'educatore durante gli incontri madre-figli. Ha, quindi, concluso come in epigrafe.
2. Il procedimento. Alla prima udienza del 3/10/2024, il Giudice ha proceduto con l'interrogatorio libero delle parti.
In quella sede ha dichiarato: “abito a Borgo Ticino, via Ligabue n. 8; vivo da sola in Parte_1 una casa di proprietà; lavoro come aiuto cuoco in un ristorante (lo stesso del sig. , con contratto a CP_1 tempo indeterminato, 25 ore settimanali. Percepisco tra le 800 e le 1.200,00 € mensili. Sono proprietaria dell'abitazione in cui vivo e di un veicolo. Ho attivi tre finanziamenti, accesi per l'acquisto della macchina e di mobilio. Circa il rapporto con i miei figli, vorrebbe venire a vedere dove abito. Anche con ho un bel Per_2 Per_1 rapporto, ma il tempo è sempre troppo poco. Mia figlia non si sente libera con me a causa della presenza degli assistenti sociali. Attualmente vedo i minori una volta ogni quindici giorni. Mia figlia maggiore la vedo saltuariamente, ogni tanto viene a trovarmi, compatibilmente con i nostri impegni lavorativi. Sto frequentando regolarmente il CSM di Arona;
sto seguendo una terapia farmacologica, Abilify 5mg ogni 5 settimane. Sono solo una mamma che chiede la libertà per i propri figli di stare con i genitori. Vorrei che i bambini fossero più liberi. I rapporti con il mio ex marito sono molto distaccati;
lavoro nello stesso ristorante”. ha dichiarato: “Io abito a Castelletto sopra Ticino, via Sempione n. 101; vivo con la Controparte_1 mia compagna ed i miei tre figli. La casa è di mia proprietà e sto pagando il mutuo, con rata di 360,00 € mensili. Lavoro come cuoco e guadagno circa 1.800/2000 euro al mese;
la mia compagna non lavora. La mia figlia maggiore lavora come maestra di asilo-nido, lavora 5 ore al giorno;
guadagna 750,00 € mensili;
inoltre la domenica lavora alla Bennet. Inoltre, studia e fa l'università. Il rapporto con i miei figli è buono, e loro vanno d'accordo. Il rapporto tra i miei figli e la madre è pessimo;
hanno paura della mamma. è più curioso, mentre non la vuole Per_2 Per_1 vedere. La madre non li chiama nemmeno tutti i giorni. Io ho paura dei bambini con la mamma. Anche mia figlia maggiorenne non va spesso dalla mamma. Chiedo che sentiate i bambini. È regolare con il pagamento del mantenimento, mentre non risulta in regola con il pagamento delle spese extra”.
All'esito dell'udienza, il Giudice ha confermato l'affido esclusivo di e al padre, Per_1 Per_2 disponendo che gli incontri tra madre e figlio avvenissero in spazio neutro e che fossero organizzati a cura del servizio sociale. È stata, inoltre, disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte del servizio sociale, la presa in carico dei minori da parte del servizio NPI e la presa in carico della ricorrente da parte del servizio sociale.
In data 27/10/2024, inoltre, il Giudice ha disposto che gli incontri madre-figli avvenissero anche al di fuori dello spazio neutro, alla presenza di un educatore, su indicazione dei servizi sociali.
Alla successiva udienza dell'11/2/2025, l'Avv. Bonsignore ha rappresentato il miglioramento della sua assistita, evidenziando la disponibilità della stessa ad avviare un percorso di coordinamento genitoriale;
l'Avv. Fisichella ha confermato la disponibilità del suo assistito al percorso co.ge., manifestando delle riserve rispetto ai miglioramenti della . Il Giudice, ritenuta chiusa Pt_1
4 l'istruttoria, riconosciuti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., ha rinviato per la remissione in decisione.
Alla successiva udienza del 19/6/2025, le parti si sono riportate alle conclusioni;
la causa è stata rimessa in decisione dal Giudice relatore con rimessione al Collegio per la decisione.
***
All'esito delle attività istruttorie svolte, deve confermarsi l'affido esclusivo di e a Per_1 Per_2
Controparte_1
3. Le relazioni dei servizi incaricati. Il C.I.S.A.S. di Castelletto Sopra Ticino, con relazione depositata in data 5/2/2025, dando atto che e vivono col padre e con la sua attuale Per_1 Per_2 compagna, ha evidenziato come si sia sempre mostrato collaborativo con i servizi e CP_1 disponibile ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità, per aiutarlo a gestire i contrasti con i figli, tipici della loro fase adolescenziale. Ha riportato la relazione difficile con la ex moglie, caratterizzata da scarsa comunicazione.
Quanto alla IG.ra , i servizi hanno dato atto che incontra i figli dal mese di giugno 2018, Pt_1 alla presenza di un educatore in spazio neutro;
nel 2020 sono stati autorizzati gli incontri al difuori dello spazio neutro, sempre con cadenza quindicinale: uno con , uno entrambi, uno con Per_2
( era, nel frattempo, diventata maggiorenne); a seguito del provvedimento del Per_1 Per_4
3/10/2024 gli incontri sono stati settimanali.
“Gli incontri si sono sempre svolti regolarmente, non si segnalano criticità nella frequenza e nella puntualità né da parte dei ragazzi né della sig.ra Emerge una fragilità nella comunicazione e una tendenza della sig.ra Pt_1 Pt_1
a dare ai figli rimandi molto scarni, poveri dal punto di vista educativo, probabilmente a causa della condizione sanitaria della donna”. In ogni caso, i servizi evidenziano il buon funzionamento lavorativo e quotidiano della donna, grazie all'assunzione regolare della terapia, salve alcune fragilità e la
“tendenza a sentirsi minacciata/giudicata che non le consente di vivere del tutto serenamente i momenti di incontro con i figli, alla luce della presenza dell'educatrice professionale che la donna sembra vivere come controllante/giudicante”.
Per quanto riguarda e , i servizi hanno rappresentato che è attivo un intervento di Per_1 Per_2 educativa territoriale che ha previsto momenti di incontro individuale e congiunto, talvolta anche alla presenza del padre, soprattutto nei momenti in cui si è reso necessario dare delle comunicazioni ai ragazzi o raccogliere il loro punto di vista, ad esempio circa la possibilità di svolgere gli incontri con la mamma presso la sua abitazione o l'aumento della frequenza di tali incontri che, nonostante una iniziale perplessità, i ragazzi hanno poi accettato positivamente. frequenta la classe seconda presso l'Istituto Tecnico Economico E. Fermi di Arona, Per_1 seguendo un Piano Didattico Personalizzato alla luce della sua diagnosi di Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Dal colloquio con gli insegnanti della minore emerge che la stessa sia ben inserita nel gruppo classe e abbia un buon rendimento scolastico. Mantiene la presa in carico psicologica presso il Servizio di Neuro Psichiatria Infantile di Arona alla cui relazione si rimanda.
frequenta la classe terza presso la Scuola Secondaria di primo grado di Dormelletto;
per il Per_2 prossimo anno scolastico ha deciso di iscriversi presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Maggia”
5 di Stresa, in quanto desidera diventare un cuoco come il padre. Frequenta il progetto “Non Solo Dopo Scuola” del Consorzio scrivente alcuni pomeriggi a settimana.
Si segnala che negli ultimi mesi sia i ragazzi che il sig. riportano una relazione conflittuale CP_1 tra e , i quali faticano a condividere lo spazio della cameretta e hanno una Per_1 Per_2 comunicazione giudicante e talvolta aggressiva tra loro. Tale conflittualità emerge anche durante gli incontri congiunti con la mamma, durante i quali i minori battibeccano in continuazione, anche per futili motivi.
Per tale motivo e alla luce delle fragilità materne che non le consentono una gestione efficace della relazione tra fratelli, si è valutato di mantenere separati gli incontri di e anche al fine Per_2 Per_1 di dedicare a ciascuno uno spazio adeguato ai bisogni e agli interessi specifici.
I servizi, quindi, hanno concluso in tal senso “alla luce di quanto sopra, appare opportuno mantenere le prese in carico in atto da parte del servizio sociale, Centro di Salute Mentale e Servizio di Neuro Psichiatria Infantile. Al fine di costruire delle modalità di comunicazione che consentano agli ex coniugi di esercitare adeguatamente la co- genitorialità, si potrebbe valutare l'opportunità di attivare un percorso di mediazione familiare/coordinazione genitoriale. Rispetto alle modalità di incontro madre/figli, alla luce della diagnosi della sig.ra e dei fattori di Pt_1 rischio sopra riportati, risulta ad oggi complesso prevedere con certezza le tempistiche di una eventuale liberalizzazione degli incontri. In considerazione della costanza dimostrata dalla stessa nel percorso di cura intrapreso ormai da anni, si valuta opportuno mantenere ad oggi la presenza di un educatore al fine di rafforzare le competenze genitoriali materne e, contemporaneamente, fornire ai ragazzi strumenti che consentano loro di vivere serenamente i momenti di incontro con la mamma e valutare una graduale liberalizzazione nel medio – lungo periodo, tenendo conto delle esigenze e delle fasi di vita di ciascuno, fermo restando la prosecuzione della presa in carico della sig.ra presso Pt_1 il CSM”.
Inoltre, dall'osservazione degli incontri madre-figli, hanno osservato i seguenti fattori di rischio “- Fragilità nell'individuare i bisogni del bambino e prevenirlo dai pericoli - Oggettive difficoltà organizzative nella cura e nell'investimento affettivo sui figli - Stile educativo vulnerabile, caratterizzato da difficoltà nel mostrare l'affetto e nella corretta gestione delle emozioni - Psicopatologia - Relazioni difficili e conflittuali con la propria famiglia d'origine” e i seguenti fattori protettivi: “- Presenza di lavoro stabile, casa adeguata, reddito sufficiente - Capacità di utilizzare gli aiuti forniti - Mantenimento nel tempo di rapporti significativi con i servizi e capacità di assunzione di responsabilità con gli operatori dei servizi - Capacità di rapportarsi all considerata come CP_3 interlocutore istituzionale in merito alle questioni che riguardano i propri figli”.
Quanto alla relazione del CSM di Arona, dava atto dei ricoveri della donna avuti a seguito di crisi psicotiche negli anni passati e dell'attuale miglioramento, a seguito di regolare assunzione della terapia.
***
Alla stregua di quanto emerso, come già anticipato, va confermato l'affido esclusivo di e Per_1
a Per_2 Controparte_1
Invero, sebbene i miglioramenti siano stati riportati da tutte le parti e dai sanitari che hanno in cura, è emersa -come già rilevato nella sentenza n. 675/2019- l'incapacità della di adottare una Pt_1 posizione verso i figli, in piena età adolescenziale e ancora una certa fragilità emotiva che impone di mantenere l'attuale assetto di affido.
6 D'altra parte, anche i servizi sociali evidenziano, tra i fattori di rischio “Fragilità nell'individuare i bisogni del bambino e prevenirlo dai pericoli - Oggettive difficoltà organizzative nella cura e nell'investimento affettivo sui figli”, dati che incidono sicuramente sulle sue capacità di esercizio delle competenze proprie del genitore. La , infatti, ha manifestato difficoltà a dirimere le liti dei figli, difficoltà a gestire Pt_1 il dialogo, in particolare con da ciò ritenendosi la stessa ancora non pronta ad assumere Per_1 decisioni per i figli. Peraltro, i servizi danno ancora atto di una difficile comunicazione della stessa con l'ex marito.
I servizi, invece, confermano l'adeguatezza di rispetto al suo ruolo genitoriale, CP_1 disponibile ad effettuare un percorso di supporto alla genitorialità, per affrontare le crisi e difficoltà affrontate da e in età così critica e comunque adesivo alle indicazioni del servizio. Per_1 Per_2
Va confermato, quindi, l'affido esclusivo dei minori al padre e la loro collocazione presso la casa paterna.
Quanto al diritto di frequentazione della , allo stato, va mantenuto l'attuale assetto di Pt_1 incontri settimanali, organizzati dal servizio sociale alla presenza dell'educatore, per un ulteriore periodo di almeno 6 mesi, con possibilità di progressiva liberalizzazione degli stessi, all'esito dell'osservazione svolte. A tutela della prole, deve confermarsi la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali e la presa in carico della ricorrente da parte del CSM territorialmente competente, anche al fine di una progressiva liberalizzazione degli incontri della madre con i minori.
In punto di mantenimento, si confermano le statuizioni della sentenza di divorzio, non essendovi stato un mutamento sostanziale delle condizioni economiche delle parti tali da indurre a ritoccare, in aumento o riduzione, l'assegno di mantenimento. In ogni caso, preso atto dell'accordo delle parti, si dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dal padre.
Le spese devono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) conferma l'affido esclusivo di e al padre con collocazione presso di Per_1 Persona_5 lui;
2) dispone che la signora avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti Pt_1 modalità: - alla presenza di un educatore con cadenza settimanale per un periodo di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza;
- allo scadere di tale periodo, su giudizio del Servizio Sociale incaricato reso all'esito dell'osservazione, gli incontri madre-figli potranno essere progressivamente liberalizzati;
3) dispone nell'interesse di e la perdurante presa in carico del nucleo familiare da Per_1 Per_2 parte dei servizi sociali competenti per territorio;
4) dispone la perdurante presa in carico di da parte del CSM territorialmente Parte_1 competente;
5) prescrive ad entrambi i genitori di attenersi alle indicazioni dei servizi sociali e del CSM;
6) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dal padre;
7 7) conferma nel resto la sentenza n. 675/2019 del Tribunale di Novara;
8) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 26/6/2025
Il Presidente
Dr. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
8
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL.
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 801/2024, promossa da
(C.F.: nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentata e difesa dall'Avv. Marzia BONSIGNORE parte ricorrente contro
(C.F. ) nato a [...] il 28 settembre Controparte_1 C.F._2
1975 e residente in [...], domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela FISICHELLA parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “− affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle Per_1 Per_2 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute delle minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole,
1 mantenendo la dimora e la propria residenza anagrafica presso il padre;
− confermare la presa in carico nonché il monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio sociale territorialmente competente e dei figli minori del Servizio di NPI presso l'ASL di Novara;
− disporre che la signora potrà, gradualmente e secondo le indicazioni del Pt_1
Servizio sociale, vedere e tenere con sé e ogniqualvolta lo desideri e i minori siano d'accordo e/o questi Per_1 Per_2 ultimi manifestino il desiderio di stare con la madre, e comunque almeno un giorno a settimana, con preavviso al signor di almeno 24 ore, fatti salvi gli impegni scolastici, sportivi e sociali dei minori. Durante le vacanze CP_1 natalizie, ad anni alterni, il periodo dal 24.12. al 30.12. con un genitore e quello dal 31.12. alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro. Il giorno di Natale con entrambi i genitori, a pranzo con uno e a cena con l'altro (pranzo con il genitore con il quale non hanno trascorso la Vigilia di Natale). Ad anni alterni, Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro. Due settimane, anche non consecutive, di vacanza durante il periodo estivo con obbligo di comunicare il periodo e il luogo prescelto al signor entro il 31.05. di ogni anno. Il criterio CP_1 dell'alternanza troverà applicazione per tutte le altre festività civili e religiose;
− confermare a carico della signora l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli minori mediante versamento al signor Pt_1 CP_1 dell'importo mensile di € 300,00, somma rivalutabile dopo un anno e ad ogni anno secondo gli indici ISTAT (FOI); confermare a carico della signora l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie in favore dei figli nella Pt_1 misura del 30%, con applicazione del Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Torino”
Parte resistente: “1) Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto e per le circostanze dedotte in narrativa;
2) Confermare l'affidamento esclusivo al padre dei figli minori e con collocamento Per_2 Per_1 presso l'abitazione paterna quest'ultimo, presso il quale manterranno la residenza anagrafica. 3) confermare la presa in carico nonché il monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale territorialmente competente e dei figli minori del Servizio di NPI presso l'Asl di Novara;
4) stabilire che la madre potrà sentire i figli telefonicamente tutti i giorni ed in merito alle modalità di visita dei minori, stante i comportamenti impulsivi e imprevedibili tenuti dalla madre in epoca recente, comprovati e denunciati sia dai Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo famigliare, al fine di garantire l'incolumità psicofisica dei minori, ravvisando un concreto rischio per gli stessi, disporre che le visite dei minori con la madre avvengano, anche con frequenza quotidiana, in presenza dell'educatore , nei gironi e agli orari che verranno di volta in volta stabiliti dai Servizi Sociali, ed in ogni caso pernottamento presso CP_2 la madre. Con facoltà dei Servizi Sociali di intensificare la frequenza oltre a prevedere, in futuro, il pernottamento in caso di valutazione positiva della relazione instauratasi tra madre e figli e della stabilità psicologica della IG.ra richiedendo che la stessa venga presa stabilmente in carico dagli assistenti sociali e continui a seguire un Pt_1 percorso psicologico/pschiatrico e terapeutico, oltre che alla presa in carico dei minori dalla NPI;
5) disporre il perdurante obbligo della madre di provvedere indirettamente al mantenimento dei figli e e ino Per_1 Per_2 Per_3 al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa versando alla madre in via anticipata, entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 400,00 mensile ( di cui 150,00 ai figli e ed € 100,00 a favore della Per_1 Per_2 figlia rivalutata ogni anno secondo indice Istat, e pagando o rimborsando il 50% delle spese straordinarie Per_3
(mediche, scolastiche, sportive e ricreative) come da protocollo del Tribunale di Torino: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa –
2 buoni pasto;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) asse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
resta salvo il diritto della ricorrente a chiedere la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare nella misura pari al 100%; 6) I genitori si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza o domicilio. 7) La madre presta il consenso affinchè l'assegno unico famigliare sarà beneficiato in toto (100%) dal padre, che dovrà fare idonea richiesta”;
Pubblico Ministero: si è rimessa all'A.G.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/5/2024, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 modificare le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 675/2019 che aveva così statuito: “1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in Controparte_1 Parte_1
Nocera Terinese, il 10.08.2002 (atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio di quale Comune al n. 16, parte II, serie A, anno 2002);
2. dispone la perdita del cognome per la signora 3. dispone CP_1 Pt_1
l'affidamento esclusivo dei figli minori al sig. con collocamento prevalente presso il padre;
4. dispone che la CP_1 signora avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: - in luogo neutro alla presenza Pt_1 di un educatore con cadenza almeno quindicinale per un ulteriore periodo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza;
- allo scadere di tale periodo, su giudizio del Servizio Sociale incaricato reso all'esito dell'osservazione in luogo neutro, gli incontri madre-figli potranno essere progressivamente liberalizzati, con la previsione di incontri alla presenza di un operatore del Servizio Sociale che ha in carico in nucleo familiare. Dispone, quanto ai contatti telefonici madre-figli, che le telefonate potranno avvenire sull'utenza telefonica del sig. alla presenza dunque di CP_1 quest'ultimo, ogni giorno in una fascia oraria compresa tra le ore 19.00 e le 21.00; 5. dispone nell'interesse della prole la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali;
6. dispone nell'interesse della prole la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del Servizio di NPI attivo presso l'ASL del Comune di Novara;
7. prescrive ad entrambi i genitori di attenersi nell'interesse della prole alle indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della ASL;
8. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dal sig.
9. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla CP_1 signora 10. dispone che la signora corrisponda al sig. a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Pt_1 CP_1 della prole, l'importo di euro 300,00, soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 30% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive documentate;
11. dichiara l'inammissibilità delle domande reciprocamente svolte con riferimento al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i minori;
12. rigetta la domanda avanzata dal sig. relativa agli arretrati dovuti dalla signora a titolo di mantenimento della prole;
13. rigetta CP_1 Pt_1 le ulteriori domande restitutorie e di accertamento avanzate dal sig. 14. dispone che, al passaggio in CP_1 giudicato, la Cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nocera Terinese per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge”.
Nel ricorso, la ricorrente, affetta da disturbo psicotico NAS, ha rappresentato che le sue condizioni di salute erano migliorate, come comprovato dai certificati medici del CSM di Arona, che stava
3 seguendo tutte le cure che le erano state prescritte dopo il ricovero presso il reparto di S.P.D.C. dell'ospedale di Borgomanero e che si era attenuta alle prescrizioni del servizio sociale. Ha concluso, quindi, come in epigrafe.
Si è costituito nei termini di legge che ha chiesto il rigetto delle avverse Controparte_1 pretese, rappresentando che, nonostante gli sforzi e l'impegno profusi dalla ricorrente, dopo una reazione eccessiva nel 2023 durante un incontro con il figlio (nato il [...]), i servizi Per_2 sociali avevano imposto nuovamente la presenza dell'educatore durante gli incontri madre-figli. Ha, quindi, concluso come in epigrafe.
2. Il procedimento. Alla prima udienza del 3/10/2024, il Giudice ha proceduto con l'interrogatorio libero delle parti.
In quella sede ha dichiarato: “abito a Borgo Ticino, via Ligabue n. 8; vivo da sola in Parte_1 una casa di proprietà; lavoro come aiuto cuoco in un ristorante (lo stesso del sig. , con contratto a CP_1 tempo indeterminato, 25 ore settimanali. Percepisco tra le 800 e le 1.200,00 € mensili. Sono proprietaria dell'abitazione in cui vivo e di un veicolo. Ho attivi tre finanziamenti, accesi per l'acquisto della macchina e di mobilio. Circa il rapporto con i miei figli, vorrebbe venire a vedere dove abito. Anche con ho un bel Per_2 Per_1 rapporto, ma il tempo è sempre troppo poco. Mia figlia non si sente libera con me a causa della presenza degli assistenti sociali. Attualmente vedo i minori una volta ogni quindici giorni. Mia figlia maggiore la vedo saltuariamente, ogni tanto viene a trovarmi, compatibilmente con i nostri impegni lavorativi. Sto frequentando regolarmente il CSM di Arona;
sto seguendo una terapia farmacologica, Abilify 5mg ogni 5 settimane. Sono solo una mamma che chiede la libertà per i propri figli di stare con i genitori. Vorrei che i bambini fossero più liberi. I rapporti con il mio ex marito sono molto distaccati;
lavoro nello stesso ristorante”. ha dichiarato: “Io abito a Castelletto sopra Ticino, via Sempione n. 101; vivo con la Controparte_1 mia compagna ed i miei tre figli. La casa è di mia proprietà e sto pagando il mutuo, con rata di 360,00 € mensili. Lavoro come cuoco e guadagno circa 1.800/2000 euro al mese;
la mia compagna non lavora. La mia figlia maggiore lavora come maestra di asilo-nido, lavora 5 ore al giorno;
guadagna 750,00 € mensili;
inoltre la domenica lavora alla Bennet. Inoltre, studia e fa l'università. Il rapporto con i miei figli è buono, e loro vanno d'accordo. Il rapporto tra i miei figli e la madre è pessimo;
hanno paura della mamma. è più curioso, mentre non la vuole Per_2 Per_1 vedere. La madre non li chiama nemmeno tutti i giorni. Io ho paura dei bambini con la mamma. Anche mia figlia maggiorenne non va spesso dalla mamma. Chiedo che sentiate i bambini. È regolare con il pagamento del mantenimento, mentre non risulta in regola con il pagamento delle spese extra”.
All'esito dell'udienza, il Giudice ha confermato l'affido esclusivo di e al padre, Per_1 Per_2 disponendo che gli incontri tra madre e figlio avvenissero in spazio neutro e che fossero organizzati a cura del servizio sociale. È stata, inoltre, disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte del servizio sociale, la presa in carico dei minori da parte del servizio NPI e la presa in carico della ricorrente da parte del servizio sociale.
In data 27/10/2024, inoltre, il Giudice ha disposto che gli incontri madre-figli avvenissero anche al di fuori dello spazio neutro, alla presenza di un educatore, su indicazione dei servizi sociali.
Alla successiva udienza dell'11/2/2025, l'Avv. Bonsignore ha rappresentato il miglioramento della sua assistita, evidenziando la disponibilità della stessa ad avviare un percorso di coordinamento genitoriale;
l'Avv. Fisichella ha confermato la disponibilità del suo assistito al percorso co.ge., manifestando delle riserve rispetto ai miglioramenti della . Il Giudice, ritenuta chiusa Pt_1
4 l'istruttoria, riconosciuti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., ha rinviato per la remissione in decisione.
Alla successiva udienza del 19/6/2025, le parti si sono riportate alle conclusioni;
la causa è stata rimessa in decisione dal Giudice relatore con rimessione al Collegio per la decisione.
***
All'esito delle attività istruttorie svolte, deve confermarsi l'affido esclusivo di e a Per_1 Per_2
Controparte_1
3. Le relazioni dei servizi incaricati. Il C.I.S.A.S. di Castelletto Sopra Ticino, con relazione depositata in data 5/2/2025, dando atto che e vivono col padre e con la sua attuale Per_1 Per_2 compagna, ha evidenziato come si sia sempre mostrato collaborativo con i servizi e CP_1 disponibile ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità, per aiutarlo a gestire i contrasti con i figli, tipici della loro fase adolescenziale. Ha riportato la relazione difficile con la ex moglie, caratterizzata da scarsa comunicazione.
Quanto alla IG.ra , i servizi hanno dato atto che incontra i figli dal mese di giugno 2018, Pt_1 alla presenza di un educatore in spazio neutro;
nel 2020 sono stati autorizzati gli incontri al difuori dello spazio neutro, sempre con cadenza quindicinale: uno con , uno entrambi, uno con Per_2
( era, nel frattempo, diventata maggiorenne); a seguito del provvedimento del Per_1 Per_4
3/10/2024 gli incontri sono stati settimanali.
“Gli incontri si sono sempre svolti regolarmente, non si segnalano criticità nella frequenza e nella puntualità né da parte dei ragazzi né della sig.ra Emerge una fragilità nella comunicazione e una tendenza della sig.ra Pt_1 Pt_1
a dare ai figli rimandi molto scarni, poveri dal punto di vista educativo, probabilmente a causa della condizione sanitaria della donna”. In ogni caso, i servizi evidenziano il buon funzionamento lavorativo e quotidiano della donna, grazie all'assunzione regolare della terapia, salve alcune fragilità e la
“tendenza a sentirsi minacciata/giudicata che non le consente di vivere del tutto serenamente i momenti di incontro con i figli, alla luce della presenza dell'educatrice professionale che la donna sembra vivere come controllante/giudicante”.
Per quanto riguarda e , i servizi hanno rappresentato che è attivo un intervento di Per_1 Per_2 educativa territoriale che ha previsto momenti di incontro individuale e congiunto, talvolta anche alla presenza del padre, soprattutto nei momenti in cui si è reso necessario dare delle comunicazioni ai ragazzi o raccogliere il loro punto di vista, ad esempio circa la possibilità di svolgere gli incontri con la mamma presso la sua abitazione o l'aumento della frequenza di tali incontri che, nonostante una iniziale perplessità, i ragazzi hanno poi accettato positivamente. frequenta la classe seconda presso l'Istituto Tecnico Economico E. Fermi di Arona, Per_1 seguendo un Piano Didattico Personalizzato alla luce della sua diagnosi di Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Dal colloquio con gli insegnanti della minore emerge che la stessa sia ben inserita nel gruppo classe e abbia un buon rendimento scolastico. Mantiene la presa in carico psicologica presso il Servizio di Neuro Psichiatria Infantile di Arona alla cui relazione si rimanda.
frequenta la classe terza presso la Scuola Secondaria di primo grado di Dormelletto;
per il Per_2 prossimo anno scolastico ha deciso di iscriversi presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Maggia”
5 di Stresa, in quanto desidera diventare un cuoco come il padre. Frequenta il progetto “Non Solo Dopo Scuola” del Consorzio scrivente alcuni pomeriggi a settimana.
Si segnala che negli ultimi mesi sia i ragazzi che il sig. riportano una relazione conflittuale CP_1 tra e , i quali faticano a condividere lo spazio della cameretta e hanno una Per_1 Per_2 comunicazione giudicante e talvolta aggressiva tra loro. Tale conflittualità emerge anche durante gli incontri congiunti con la mamma, durante i quali i minori battibeccano in continuazione, anche per futili motivi.
Per tale motivo e alla luce delle fragilità materne che non le consentono una gestione efficace della relazione tra fratelli, si è valutato di mantenere separati gli incontri di e anche al fine Per_2 Per_1 di dedicare a ciascuno uno spazio adeguato ai bisogni e agli interessi specifici.
I servizi, quindi, hanno concluso in tal senso “alla luce di quanto sopra, appare opportuno mantenere le prese in carico in atto da parte del servizio sociale, Centro di Salute Mentale e Servizio di Neuro Psichiatria Infantile. Al fine di costruire delle modalità di comunicazione che consentano agli ex coniugi di esercitare adeguatamente la co- genitorialità, si potrebbe valutare l'opportunità di attivare un percorso di mediazione familiare/coordinazione genitoriale. Rispetto alle modalità di incontro madre/figli, alla luce della diagnosi della sig.ra e dei fattori di Pt_1 rischio sopra riportati, risulta ad oggi complesso prevedere con certezza le tempistiche di una eventuale liberalizzazione degli incontri. In considerazione della costanza dimostrata dalla stessa nel percorso di cura intrapreso ormai da anni, si valuta opportuno mantenere ad oggi la presenza di un educatore al fine di rafforzare le competenze genitoriali materne e, contemporaneamente, fornire ai ragazzi strumenti che consentano loro di vivere serenamente i momenti di incontro con la mamma e valutare una graduale liberalizzazione nel medio – lungo periodo, tenendo conto delle esigenze e delle fasi di vita di ciascuno, fermo restando la prosecuzione della presa in carico della sig.ra presso Pt_1 il CSM”.
Inoltre, dall'osservazione degli incontri madre-figli, hanno osservato i seguenti fattori di rischio “- Fragilità nell'individuare i bisogni del bambino e prevenirlo dai pericoli - Oggettive difficoltà organizzative nella cura e nell'investimento affettivo sui figli - Stile educativo vulnerabile, caratterizzato da difficoltà nel mostrare l'affetto e nella corretta gestione delle emozioni - Psicopatologia - Relazioni difficili e conflittuali con la propria famiglia d'origine” e i seguenti fattori protettivi: “- Presenza di lavoro stabile, casa adeguata, reddito sufficiente - Capacità di utilizzare gli aiuti forniti - Mantenimento nel tempo di rapporti significativi con i servizi e capacità di assunzione di responsabilità con gli operatori dei servizi - Capacità di rapportarsi all considerata come CP_3 interlocutore istituzionale in merito alle questioni che riguardano i propri figli”.
Quanto alla relazione del CSM di Arona, dava atto dei ricoveri della donna avuti a seguito di crisi psicotiche negli anni passati e dell'attuale miglioramento, a seguito di regolare assunzione della terapia.
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Alla stregua di quanto emerso, come già anticipato, va confermato l'affido esclusivo di e Per_1
a Per_2 Controparte_1
Invero, sebbene i miglioramenti siano stati riportati da tutte le parti e dai sanitari che hanno in cura, è emersa -come già rilevato nella sentenza n. 675/2019- l'incapacità della di adottare una Pt_1 posizione verso i figli, in piena età adolescenziale e ancora una certa fragilità emotiva che impone di mantenere l'attuale assetto di affido.
6 D'altra parte, anche i servizi sociali evidenziano, tra i fattori di rischio “Fragilità nell'individuare i bisogni del bambino e prevenirlo dai pericoli - Oggettive difficoltà organizzative nella cura e nell'investimento affettivo sui figli”, dati che incidono sicuramente sulle sue capacità di esercizio delle competenze proprie del genitore. La , infatti, ha manifestato difficoltà a dirimere le liti dei figli, difficoltà a gestire Pt_1 il dialogo, in particolare con da ciò ritenendosi la stessa ancora non pronta ad assumere Per_1 decisioni per i figli. Peraltro, i servizi danno ancora atto di una difficile comunicazione della stessa con l'ex marito.
I servizi, invece, confermano l'adeguatezza di rispetto al suo ruolo genitoriale, CP_1 disponibile ad effettuare un percorso di supporto alla genitorialità, per affrontare le crisi e difficoltà affrontate da e in età così critica e comunque adesivo alle indicazioni del servizio. Per_1 Per_2
Va confermato, quindi, l'affido esclusivo dei minori al padre e la loro collocazione presso la casa paterna.
Quanto al diritto di frequentazione della , allo stato, va mantenuto l'attuale assetto di Pt_1 incontri settimanali, organizzati dal servizio sociale alla presenza dell'educatore, per un ulteriore periodo di almeno 6 mesi, con possibilità di progressiva liberalizzazione degli stessi, all'esito dell'osservazione svolte. A tutela della prole, deve confermarsi la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali e la presa in carico della ricorrente da parte del CSM territorialmente competente, anche al fine di una progressiva liberalizzazione degli incontri della madre con i minori.
In punto di mantenimento, si confermano le statuizioni della sentenza di divorzio, non essendovi stato un mutamento sostanziale delle condizioni economiche delle parti tali da indurre a ritoccare, in aumento o riduzione, l'assegno di mantenimento. In ogni caso, preso atto dell'accordo delle parti, si dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dal padre.
Le spese devono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) conferma l'affido esclusivo di e al padre con collocazione presso di Per_1 Persona_5 lui;
2) dispone che la signora avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti Pt_1 modalità: - alla presenza di un educatore con cadenza settimanale per un periodo di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza;
- allo scadere di tale periodo, su giudizio del Servizio Sociale incaricato reso all'esito dell'osservazione, gli incontri madre-figli potranno essere progressivamente liberalizzati;
3) dispone nell'interesse di e la perdurante presa in carico del nucleo familiare da Per_1 Per_2 parte dei servizi sociali competenti per territorio;
4) dispone la perdurante presa in carico di da parte del CSM territorialmente Parte_1 competente;
5) prescrive ad entrambi i genitori di attenersi alle indicazioni dei servizi sociali e del CSM;
6) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dal padre;
7 7) conferma nel resto la sentenza n. 675/2019 del Tribunale di Novara;
8) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 26/6/2025
Il Presidente
Dr. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
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