Decreto cautelare 1 luglio 2025
Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 08/01/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00252/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07598/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7598 del 2025, proposto da Irene Tramacere, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Calabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino, 11/A;
contro
la Commissione Interministeriale Ripam, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione, Formez PA e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Ministero per la Pubblica Amministrazione, non costituito in giudizio;
nei confronti
di AO NT, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria finale dei vincitori “Profilo specialista giuridico amministrativo per Regioni, Città metropolitane ed Enti locali /Codice B3 – PUG”, pubblicata sul sito dedicato il 30 aprile 2025 e relativa al “Concorso pubblico, su base territoriale, per esami - indetto con bando pubblicato l’8 ottobre 2024 - per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni” (graduatoria nella quale l’attuale ricorrente non risulta inclusa per il Codice B3 PUG, evidentemente a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione);
- ove esistente, del verbale (o dei verbali) con cui (con i quali) è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sopra specificato;
- degli atti di convocazione e di scelta delle sedi, ovvero del calendario di assunzione e degli atti di presa in servizio;
- ove occorra ed in via dichiaratamente subordinata, ossia ove non sia altrimenti interpretabile, e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, del sopra citato bando di concorso; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi compresi i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente a risultare inserita in posizione utile (con il punteggio legittimamente spettantele) e nella graduatoria dei vincitori del concorso de quo, per il Codice B3 Puglia, in qualità 3 di riservataria per aver svolto il servizio civile, con tutti gli effetti consequenziali anche sull’eventuale assunzione dei vincitori che dovesse intervenire;
con conseguente condanna
della competente Amministrazione intimata all’adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tali pretese ovvero al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti del concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per Le Politiche di Coesione, di Formez Pa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. AL TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso in epigrafe indicato, lamentando l’omessa valutazione del titolo di riserva, di cui agli artt. 18, comma 4, del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, e 1, comma 5, del bando, che, in tesi, le avrebbe dovuto essere riconosciuto per aver svolto il servizio civile nazionale, come da dichiarazione resa nella domanda di partecipazione.
2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:
2.1. “I. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis - Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa – Violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione/disparità di trattamento – Ingiustizia manifesta – Violazione L. 241/90 (artt. 3, 6, 7, 10) ”.
Con tale doglianza, la ricorrente ritiene che il mancato riconoscimento del titolo di riserva, in assenza di un’esplicita motivazione dell’Amministrazione sul punto, sia dipeso dal convincimento di quest’ultima di ritenere valutabile positivamente il solo servizio civile universale, esplicitamente richiamato dal bando.
La ricorrente contesta pertanto la scelta dell’Amministrazione, sia pure implicita, di non ritenere equipollente al servizio civile universale e, dunque, parimenti valutabile, anche il servizio civile nazionale, richiamando a sostegno della censura le motivazioni della sentenza n. 12019/2025 di questa Sezione che ha già approfondito la questione, concludendo per la piena equiparabilità dei due titoli;
2.2. “... Violazione disciplina del c.d. soccorso istruttorio – Violazione artt. 3 e 6 L. 241/90 s.m.i. ”.
In via subordinata, nell’ipotesi in cui la mancata valutazione del titolo di riserva sia derivato da un’incompletezza documentale della domanda di partecipazione, la ricorrente sostiene l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, che avrebbe dovuto attivare il c.d. soccorso istruttorio per l’eventuale regolarizzazione della domanda medesima;
2.3. “ Violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione –Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione – Ingiustizia manifesta – Violazione 13 art. 18 c. 4 del D.lgs. 40/2027 L. 241/90 (artt. 3, 6, 7, 10) – Eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento – Violazione del principio di par condicio ”.
In dichiarato estremo subordine, laddove si dovesse ritenere che la lex specialis non possa “leggersi” secondo l’interpretazione sostenuta dalla ricorrente, se ne contesta la legittimità per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
3. Con decreto monocratico dell’1 luglio 2025, n. 3588, è stata accolta l’istanza di misura cautelare ex art. 56 c.p.a. ed è stata fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 30 luglio 2025.
4. Le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno evidenziato come il mancato riconoscimento del titolo di riserva sia dipeso da una precisa scelta della Commissione (cfr. verbale n. 8 del 14 aprile 2025) ed hanno concluso per il rigetto del ricorso, richiamando alcuni precedenti della seconda sezione di questo Tribunale (sentenze nn. 8602 e 8603 del 2025), con i quali, sul presupposto della non equiparabilità fra il servizio civile universale ed il servizio civile nazionale, ancorché in relazione a diverso concorso, è stato ritenuto legittimo il diniego di riconoscimento della riserva del 15% dei posti a concorso in relazione a quest’ultimo.
5. All’esito della camera di consiglio del 30 luglio 2025, con ordinanza n. 4124/2025 è stato confermato quanto statuito con il decreto monocratico n. 3588/2025, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami (adempimento in seguito correttamente eseguito dalla ricorrente) ed è stata fissata la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025.
6. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive linee difensive.
7. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, come da verbale.
8. Il ricorso è fondato, non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi da quanto già statuito in sede cautelare.
La questione relativa al riconoscimento al servizio civile nazionale del valore di titolo di riserva nell’ambito della procedura concorsuale in esame è stata già affrontata, come anticipato, da questa Sezione nella sentenza n. 12019/2025, qui richiamata con valore di precedente conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a. (cfr. anche Cons. Stato, Sez. VII, ord. 3 settembre 2025, n. 3231, che ha affermato “ la sussistenza di indici normativi che depongono nel senso di una equiparabilità del servizio civile nazionale espletato dalla ricorrente al servizio civile universale ”).
Per completezza, è utile ivi riportare le motivazioni poste a sostegno della menzionata sentenza, data la loro pregnanza ai fini anche del presente giudizio:
“7 .1. Il servizio civile universale è stato istituito con d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 che, in attuazione dei principi e criteri di delega di cui all’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, ha modificato il sistema del servizio civile nazionale, istituito dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 ed organicamente disciplinato dal d.lgs. 5 aprile 2002 n.77.
Nella Relazione illustrativa del citato “Decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale” n. 40/2017 si legge: “Il legislatore della legge delega ha previsto l'istituzione del servizio civile universale e la revisione del servizio civile nazionale, istituito ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. A tale stregua il legislatore, pur muovendosi nell'ambito del sistema delineato dalla citata legge n. 64 del 2001, ha dettato principi e criteri per apportare innovazioni significative, volte ad introdurre il principio di universalità, nonché a colmare le criticità venute in rilievo nel corso degli anni e consentire una maggiore razionalizzazione degli interventi di servizio civile”.
Dunque, la disciplina dettata dal d.lgs. n. 40/2017, per espressa dichiarazione del legislatore, si muove “nell'ambito del sistema delineato dalla citata legge n. 64 del 2001”, rispetto al quale attua un intervento non novativo e sostitutivo, ma di razionalizzazione e riorganizzazione della disciplina.
Ed in effetti, con il citato articolo 8 della legge delega n. 106/2016 è stato stabilito che il decreto legislativo delegato provvedesse alla sola “revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale”, da porre in essere, peraltro, “tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64” che ne individuava le finalità. Se ne inferisce che il servizio civile universale, in linea di continuità rispetto al servizio civile nazionale, mutua da questo la disciplina, oggetto di mera revisione, le finalità e finanche i criteri e le modalità di accreditamento degli enti che, secondo il citato articolo 8, comma 1, lettera e), avviene anch’esso “tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza”.
Alla stregua di quanto sin qui ricostruito, con riguardo ai rapporti fra servizio civile nazionale e servizio civile universale, deve concludersi che una interpretazione dell’articolo 18, comma 4, del d.lgs n. 40/2017- nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.l. 4 marzo 2025 n. 25 – che sia costituzionalmente orientata al rispetto del principio di uguaglianza formale di cui all’articolo 3 della Costituzione (secondo il quale situazioni uguali devono ricevere il medesimo trattamento), non può che condurre a ritenere la riserva ivi prevista estensibile anche al primo.
E d’altronde, nel solco di tale linea interpretativa si pone la riforma del ridetto articolo, sancita decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che all'art. 4, comma 4, ha previsto che “All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001”.
La norma, non recando una interpretazione autentica dell’articolo 18, non può che valere pro futuro, ma si limita a recepire, nella lettera del ridetto articolo, una lettura estensiva della disposizione già possibile sulla base di un criterio interpretativo secundum costitutionem. Ed infatti si legge nella relazione illustrativa alla legge di conversione che “l’estensione della platea di beneficiari risponde all’esigenza di evidenziare l’unitarietà delle attività svolte nell’ambito del servizio civile nazione e universale riconducibili in entrambi i casi alla materia della “difesa della Patria” di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione”. Il richiamo alla “unitarietà” delle attività dei due servizi porta il Collegio a concludere nel senso che, anche con riguardo a concorsi banditi in data antecedente alla riforma dell’articolo 18, la platea dei beneficiari della riserva di cui al comma 4 deve intendersi rivolta ai volontari di entrambi i servizi.
Il Collegio, pur considerando quanto evidenziato nei precedenti citati dalla parte resistente, con riguardo alla originaria diversa natura del servizio civile, come introdotto nell'ordinamento italiano con la legge 15 dicembre 1972, n. 772 quale servizio alternativo alla leva obbligatoria riservato agli obiettori, ritiene, tuttavia, che tale dato di rilievo storico non sia sufficiente a fondare la conclusione per la quale il (diverso) servizio civile nazionale, di cui alla successiva legge 6 marzo 2001 n. 64, non sia equiparabile al più recente servizio civile universale.
Ed infatti, in linea di discontinuità rispetto all’originario servizio civile ed, invece, di continuità con il servizio civile universale di più recente istituzione, la legge n. 64 del 2001 introduceva, da allora, un elemento di novità rispetto al precedente istituto, disponendo, all’articolo 5, comma 4, che “Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6:
a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo;
b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età.
Il servizio civile nazionale istituito con la legge n. 64/2001, dunque, ha, sin dalla sua origine, diversamente dall’originario servizio civile, presentato una duplice natura: l’una obbligatoria, quale servizio alternativo alla leva riservato agli obiettori (avente ragion d’essere sino alla sospensione della stessa leva), e l’altra volontaria, per le donne (come la ricorrente) e gli inabili alla leva.
In ragione di ciò e, pertanto, della circostanza che il requisito della volontarietà, proprio del servizio civile universale ed assente nel servizio civile istituito nel 1972, connotava già anche il servizio civile nazionale, non risultano sussistere significative differenze fra quest’ultimo e l’altrettanto volontario servizio civile universale che, ispirato alle medesime modalità e funzionale a raggiungere gli stessi obiettivi, ne rappresenta solo l’evoluzione normativa.
D’altronde la scelta del legislatore di riservare il 15% dei posti messi oggetto di selezioni pubbliche a quanti abbiano svolto il servizio civile universale nasce dalla volontà di premiare, quale leva incentivante, quanti abbiano concorso alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, attraverso lo svolgimento di una attività preordinata alla realizzazione delle seguenti finalità, proprie del servizio civile nazionale, ma espressamente richiamate nella legge istitutiva del servizio civile universale come appartenenti anche a quest’ultimo: favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, a promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli, a partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile, a contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.
Se entrambi i servizi, egualmente connotati, come visto, dal requisito della volontarietà, sono stati concepiti per il perseguimento di identiche finalità e come strumento di promozione dei medesimi valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio, non è ravvisabile alcuna ragione per riconoscere la riserva dei posti nei concorsi pubblici solo con riguardo ad uno di essi, realizzando, entrambi, il medesimo rilievo valoriale e meritorio.
La stessa evoluzione dell’ambito soggettivo di riferimento per la disciplina del servizio civile nazionale consente di leggere il rapporto fra tale servizio ed il servizio civile universale in termini di continuità: con il d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, che ne ha regolamentato la disciplina, l'età massima del servizio civile nazionale è stata innalzata fino ai 28 anni, stesso limite di età che, a partire dal 1º gennaio 2005, vige per il servizio civile universale, siccome aperto a tutti i giovani, senza distinzione di sesso, di età compresa fra i 18 ed i 28 anni.
Inoltre ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.lgs n. 77/2002 “Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi”. Ugualmente, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 “Il servizio civile universale (…) ha durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici mesi, anche in relazione alla tipologia del programma di intervento”, con conseguente coincidenza del periodo massimo di attività ”.
Sulla scorta di tali considerazioni, va pertanto affermata la fondatezza del primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle doglianze formulate in via subordinata dalla ricorrente.
9. In conclusione, il ricorso va accolto, con l’obbligo per le Amministrazioni resistenti, per quanto di competenza, di rivalutare la posizione della ricorrente tenendo conto del titolo di riserva (svolgimento del servizio civile nazionale), con ogni conseguente determinazione sull’esito della procedura concorsuale.
10. Le spese di lite possono essere compensate in ragione del carattere controverso della questione oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6- bis .1, d.P.R. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA IC, Presidente
Monica Gallo, Referendario
AL TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL TI | TA IC |
IL SEGRETARIO