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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/05/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 622/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 622/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Sanasi, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Torre Santa Susanna alla via Penna, 6 è elettivamente domiciliato parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Angelo Rosato, presso il cui studio in Locorotondo alla via Calabria, 17/a è elettivamente domiciliata parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 22.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha a oggetto la domanda di rivalsa formulata da nei Parte_1 confronti di in forza del contratto assicurativo n. 116.013.0000135608 Controparte_1 decorrente dal 04.04.2020 per il furto dell'autocaravan Mc Louis, Gamys 22, tg EK190XG, subito il 29.06.2020 lungo la litoranea c.d. Chidro del Comune di Manduria.
1.1 In particolare, ha chiesto la condanna della compagnia assicurativa al Parte_1 pagamento della somma di € 27.217,00, oltre rivalutazione e interessi, o della minor/maggior somma ritenuta di giustizia, vinte le spese del giudizio e della negoziazione assistita.
Pag. 1 a 6 A tal fine l'attore ha precisato di aver acquistato l'autocaravan il 20.09.2017 al prezzo di €
22.000,00 e di averlo successivamente dotato di una serie di accessori, sopponendolo agli ordinari controlli e, da ultimo, alla revisione svolta il 19.06.2020.
Ha dedotto, quindi, che il valore del mezzo è pari a € 30.000,00, come individuato in contratto, indicando tale valore come parametro di riferimento per l'indennità contrattuale, una volta decurtato del 10% di scoperto, sì da pretendere la somma di € 27.000,00, a cui aggiungere €
217,00 pagati per fornire alla compagnia assicurativa la documentazione richiestagli.
2. si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda per omessa perizia contrattuale di cui all'art. 4 delle condizioni generali di contratto.
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda per assenza di inadempimento contrattuale, atteso che la compagnia assicurativa ha offerto, con nota del 13.01.2021, il pagamento dell'indennità contrattuale nella misura di € 16.650,00, derivante dall'applicazione dello scoperto del 10% al valore dell'autocaravan indicato in € 18.500,00 da Eurotax Blu.
Ha aggiunto, poi, che il valore di € 30.000,00 del mezzo assicurato è il valore dichiarato dal proprietario e non quello accertato dalla compagnia assicurativa, che tale valore risulta in contrasto con la fattura di acquisto dell'autocaravan e che, in goni caso, gli accessori non di serie montati successivamente all'acquisto non rientrano nel valore assicurato, come precisato all'art. 3, lett. b, delle condizioni contrattuali.
Ha concluso chiedendo, nel merito, subordinatamente, l'accertamento che il valore indennizzabile è quello di € 16.650,00 già offerto dall'assicurazione, con rigetto della domanda per assenza di inadempimento e rigetto dell'indennizzo relativo agli accessori non di serie, vinte le spese di lite.
3. Il giudizio è stato istruito, oltre che in via documentale, a mezzo dei testimoni richiesti e ammessi.
3.1 Con ordinanza dell'08.10.2023 il Tribunale ha formulato, ai sensi dell'art. 185bis c.p.c., la seguente proposta conciliativa: “1) corrisponderà a la somma di € Controparte_1 Parte_1
20.000,00 a tacitazione di ogni sua pretesa. 2) Le spese del giudizio, da liquidarsi € 545,00 per spese esenti ed
€ 3.346,00 per compenso, saranno compensate per metà, ponendosi l'altra metà a carico della convenuta”.
Alla successiva udienza, mentre ha manifestato la volontà di aderire alla Controparte_1 proposta conciliativa, l'attore ha rifiutato tale proposta ritenendo improbabile un deprezzamento dell'autocaravan in tre mesi da € 30.000,00, stimato in data 04.04.2020, a € 18.500,00, alla data del furto il 29.06.2020.
Pag. 2 a 6 ha formulato, quindi, una controproposta di € 25.000,00, oltre interessi, tenuto Parte_1 conto degli accessori non di serie.
3.2 All'udienza del 09.05.2024, il Tribunale ha formulato un'ulteriore proposta conciliativa, all'esito del contradditorio delle parti manifestate disponibili a conciliare la causa, proponendo la definizione del giudizio alle seguenti condizioni: “corresponsione in favore dell'attore di
€ 24.000,00, quale media ponderata tra i due valori indicati da ciascuna parte;
pagamento delle spese di lite sopportate dall'attrice con riferimento allo scaglione pari al valore della proposta, con esclusione della fase decisoria e riduzione al 50% dei compensi previsti per la fase istruttoria, in quanto escussi solo i testimoni e non ancora espletata la CTU”.
Alla successiva udienza l'attore ha dichiarato di aderire all'ultima proposta, mentre la compagnia convenuta ha rappresentato di essere disponibile solo al pagamento di € 20.000,00 omnia, comprese le spese legali.
3.3 A questo punto, fallito il tentativo di conciliazione, l'attore ha insistito nella CTU cui si è opposto il convenuto.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, il
Tribunale ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., assegnando alle parti un breve termine per note finali.
3.4 Nelle note finali depositate le parti hanno ribadito le proprie difese, insistendo per le conclusioni già rassegnati.
In particolare, la compagnia convenuta ha reiterato le precedenti conclusioni, aggiungendone una ulteriore: ha chiesto, infatti, in via ancor più gradata, di limitare la condanna alla proposta conciliativa accettata a suo tempo dalla compagnia.
3.5 All'esito dell'udienza di discussione orale, il Tribunale si è riservato per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
4. La domanda attrice va rigettata per come formulata, dovendosi limitare la misura dell'indennità assicurativa dovuta dalla compagnia convenuta nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
5. Non coglie nel segno, anzitutto, l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità sollevata dalla convenuta, atteso che ha prontamente denunziato il furto non solo Parte_1 alle autorità amministrative competenti ma anche alla compagnia che, infatti, ha aperto la procedura volta alla liquidazione, stimando in € 16.650,00 l'indennità dovuta con nota del
13.01.2021.
Pag. 3 a 6 6. Nel merito, va rilevato che le modalità per la determinazione dell'indennità assicurativa dovuta in forza della polizza azionata sono quelle indicate dalle condizioni generali di contratto, specificamente accettate da con la propria sottoscrizione. Parte_1
In tale prospettiva occorre precisare che il valore di € 30.000,00, più volte richiamato dall'attore, non è il valore del mezzo stimato dall'assicurazione alla data del 04.04.2020 ma è il valore dallo stesso dichiarato unilateralmente in sede contrattuale, senza alcun accertamento tecnico svolto dall'assicurazione.
È evidente, quindi, che non possa farsi riferimento a tale valore.
Per la stima di valore del mezzo rubato si deve fare riferimento, invece, al valore commerciale che l'autocaravan aveva alla data del furto, avvenuto il 29.06.2020.
Si deve guardare, quindi, al prezzo di acquisto del mezzo, pari a € 22.000,00 alla data del
20.09.2017, già immatricolato nel 2012, così come deprezzato alla data del furto, avvenuto 3anni dopo in data 29.06.2020, e decurtato in ragione del 10% di scoperto contrattuale.
Ebbene, a tal fine risulta non solo impossibile una CTU estimativa di un bene ormai rubato ma anche superflua, atteso che parte attrice non ha specificamente contestato, ai sensi dell'art. 115
c.p.c., il valore commerciale derivante dalle quotazioni Eurotax Blu applicate dalla compagnia assicurativa ma si è limitato a contestare la mancata valutazione degli accessori non di serie successivamente montati.
La possibilità di indennizzare tali accessori è esclusa, tuttavia, dalle condizioni contrattuali.
Guardando alle definizioni del glossario, ad accessori non di serie si legge “se sono forniti a richiesta e fatturati con prezzo aggiuntivo rispetto al prezzo base di listino del veicolo, esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi”; in relazione a questi ultimi si precisa quanto segue: “radio, lettori CD, mangianastri, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, comprese le audioradio estraibili […]”.
Per valore assicurato si intende, poi, “il valore che il contraente attribuisce al veicolo, indicato in polizza, comprensivo di eventuali accessori “di serie”. Sono incluse, se compresi nella somma assicurata, anche gli accessori
“non di serie”, specificamente indicati nella fattura di acquisto del veicolo o, in mancanza di tale documento, in polizza”.
Alla clausola 1.1 relativa all'incendio e furto si includono poi, nella garanzia anche gli accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo purché compresi nel valore assicurato e purché indicati nella fattura d'acquisto del veicolo o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale ovvero, limitatamente agli apparecchi fonoaudiovisivi, se stabilmente fissati al veicolo o muniti di valido sistema di bloccaggio attivato al momento del sinistro.
6.1 Applicando tali criteri al caso di specie risulta evidente che l'attore non ha fornito idonea documentazione fiscale, richiesta invece in sede contrattuale, degli accessori non di serie
Pag. 4 a 6 montati sull'autocaravan dopo l'acquisto (climatizzatore, piedini di stazionamento, tendalino ombra, pannelli fotovoltaici, impianto di illuminazione, ecc.).
A tale carenza probatoria non può sopperire, peraltro, la prova orale o la documentazione fotografica prodotta in quanto, per contratto, gli accessori non di serie sono inclusi nella garanzia a condizione che questi siano indicati in specifica documentazione fiscale qualora istallati dopo l'acquisto.
Per quel che riguarda, poi, l'impianto televisivo satellitare e i n. 2 televisori montati va precisato che la garanzia ricomprende anche il valore di tale sistema fonoaudiovisivo anche in assenza di specifica documentazione fiscale a condizione che trattasi di apparecchi stabilmente fissati al veicolo o muniti di valido sistema di bloccaggio attivato al momento del sinistro.
Tale circostanza non emerge, tuttavia, né dalle foto, da cui risulta solo la parabola esterna, né dalle dichiarazioni testimoniali, in cui non c'è alcun riferimento al fatto che il sistema fonoaudiovisivo fosse stabilmente fissato al veicolo o munito di valido sistema di bloccaggio.
In tal senso non può ritenersi sufficiente la dichiarazione resa dal teste , Testimone_1 escusso all'udienza del 22.09.2023, atteso che si è limitato a riferire, in modo generico, che “tutti gli accessori […] erano stati stabilmente montati”.
7. Alla stregua di tali considerazioni la richiesta di pagamento formulata dall'attore per l'importo di € 27.217,00 deve essere rigettata, dovendosi condannare la compagnia assicurativa al pagamento della somma di € 16.650,00, come richiesto in via subordinata.
8. Ai fini della regolazione delle spese di lite, deve darsi atto (a) che la domanda di pagamento formulata dall'attore è stata accolta solo nella misura parziale indicata dalla stessa convenuta già in sede pregiudiziale e reiterata nella comparsa di costituitone in via subordinata sì da risultare inutile la celebrazione del presente giudizio e (b) che la proposta di definizione del giudizio con il pagamento da parte della compagnia assicurativa di € 20.000,00, per una somma maggiore di quella oggi riconosciuta in sentenza, è stata rifiutata dall'attore mentre è stata accettata dalla convenuta.
Sulla base di tali rilievi si deve condannare al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91
c.p.c. l'attore soccombente, promotore di un giudizio inutile e fomentatore di un giudizio dall'esito per lui meno vantaggioso di quello individuato nella proposta conciliativa accolta dalla compagnia assicurativa.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, tenuto conto del valore della somma attribuita (€ 16.650,00), come previsto dall'art. 5, comma 1, dallo
Pag. 5 a 6 stesso D.M. n. 55/2014, con riduzione del 30% del compenso complessivo in ragione del numero esiguo e della modesta complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento parziale della domanda attrice e integrale della richiesta subordinata della convenuta, condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
16.650,00, oltre interessi legali, a titolo di indennità per il furto dell'autocaravan assicurato;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 3.553,90 a titolo di onorario, oltre rimborso Controparte_1 forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 24.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 622/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Sanasi, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Torre Santa Susanna alla via Penna, 6 è elettivamente domiciliato parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Angelo Rosato, presso il cui studio in Locorotondo alla via Calabria, 17/a è elettivamente domiciliata parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 22.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha a oggetto la domanda di rivalsa formulata da nei Parte_1 confronti di in forza del contratto assicurativo n. 116.013.0000135608 Controparte_1 decorrente dal 04.04.2020 per il furto dell'autocaravan Mc Louis, Gamys 22, tg EK190XG, subito il 29.06.2020 lungo la litoranea c.d. Chidro del Comune di Manduria.
1.1 In particolare, ha chiesto la condanna della compagnia assicurativa al Parte_1 pagamento della somma di € 27.217,00, oltre rivalutazione e interessi, o della minor/maggior somma ritenuta di giustizia, vinte le spese del giudizio e della negoziazione assistita.
Pag. 1 a 6 A tal fine l'attore ha precisato di aver acquistato l'autocaravan il 20.09.2017 al prezzo di €
22.000,00 e di averlo successivamente dotato di una serie di accessori, sopponendolo agli ordinari controlli e, da ultimo, alla revisione svolta il 19.06.2020.
Ha dedotto, quindi, che il valore del mezzo è pari a € 30.000,00, come individuato in contratto, indicando tale valore come parametro di riferimento per l'indennità contrattuale, una volta decurtato del 10% di scoperto, sì da pretendere la somma di € 27.000,00, a cui aggiungere €
217,00 pagati per fornire alla compagnia assicurativa la documentazione richiestagli.
2. si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda per omessa perizia contrattuale di cui all'art. 4 delle condizioni generali di contratto.
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda per assenza di inadempimento contrattuale, atteso che la compagnia assicurativa ha offerto, con nota del 13.01.2021, il pagamento dell'indennità contrattuale nella misura di € 16.650,00, derivante dall'applicazione dello scoperto del 10% al valore dell'autocaravan indicato in € 18.500,00 da Eurotax Blu.
Ha aggiunto, poi, che il valore di € 30.000,00 del mezzo assicurato è il valore dichiarato dal proprietario e non quello accertato dalla compagnia assicurativa, che tale valore risulta in contrasto con la fattura di acquisto dell'autocaravan e che, in goni caso, gli accessori non di serie montati successivamente all'acquisto non rientrano nel valore assicurato, come precisato all'art. 3, lett. b, delle condizioni contrattuali.
Ha concluso chiedendo, nel merito, subordinatamente, l'accertamento che il valore indennizzabile è quello di € 16.650,00 già offerto dall'assicurazione, con rigetto della domanda per assenza di inadempimento e rigetto dell'indennizzo relativo agli accessori non di serie, vinte le spese di lite.
3. Il giudizio è stato istruito, oltre che in via documentale, a mezzo dei testimoni richiesti e ammessi.
3.1 Con ordinanza dell'08.10.2023 il Tribunale ha formulato, ai sensi dell'art. 185bis c.p.c., la seguente proposta conciliativa: “1) corrisponderà a la somma di € Controparte_1 Parte_1
20.000,00 a tacitazione di ogni sua pretesa. 2) Le spese del giudizio, da liquidarsi € 545,00 per spese esenti ed
€ 3.346,00 per compenso, saranno compensate per metà, ponendosi l'altra metà a carico della convenuta”.
Alla successiva udienza, mentre ha manifestato la volontà di aderire alla Controparte_1 proposta conciliativa, l'attore ha rifiutato tale proposta ritenendo improbabile un deprezzamento dell'autocaravan in tre mesi da € 30.000,00, stimato in data 04.04.2020, a € 18.500,00, alla data del furto il 29.06.2020.
Pag. 2 a 6 ha formulato, quindi, una controproposta di € 25.000,00, oltre interessi, tenuto Parte_1 conto degli accessori non di serie.
3.2 All'udienza del 09.05.2024, il Tribunale ha formulato un'ulteriore proposta conciliativa, all'esito del contradditorio delle parti manifestate disponibili a conciliare la causa, proponendo la definizione del giudizio alle seguenti condizioni: “corresponsione in favore dell'attore di
€ 24.000,00, quale media ponderata tra i due valori indicati da ciascuna parte;
pagamento delle spese di lite sopportate dall'attrice con riferimento allo scaglione pari al valore della proposta, con esclusione della fase decisoria e riduzione al 50% dei compensi previsti per la fase istruttoria, in quanto escussi solo i testimoni e non ancora espletata la CTU”.
Alla successiva udienza l'attore ha dichiarato di aderire all'ultima proposta, mentre la compagnia convenuta ha rappresentato di essere disponibile solo al pagamento di € 20.000,00 omnia, comprese le spese legali.
3.3 A questo punto, fallito il tentativo di conciliazione, l'attore ha insistito nella CTU cui si è opposto il convenuto.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, il
Tribunale ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., assegnando alle parti un breve termine per note finali.
3.4 Nelle note finali depositate le parti hanno ribadito le proprie difese, insistendo per le conclusioni già rassegnati.
In particolare, la compagnia convenuta ha reiterato le precedenti conclusioni, aggiungendone una ulteriore: ha chiesto, infatti, in via ancor più gradata, di limitare la condanna alla proposta conciliativa accettata a suo tempo dalla compagnia.
3.5 All'esito dell'udienza di discussione orale, il Tribunale si è riservato per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
4. La domanda attrice va rigettata per come formulata, dovendosi limitare la misura dell'indennità assicurativa dovuta dalla compagnia convenuta nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
5. Non coglie nel segno, anzitutto, l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità sollevata dalla convenuta, atteso che ha prontamente denunziato il furto non solo Parte_1 alle autorità amministrative competenti ma anche alla compagnia che, infatti, ha aperto la procedura volta alla liquidazione, stimando in € 16.650,00 l'indennità dovuta con nota del
13.01.2021.
Pag. 3 a 6 6. Nel merito, va rilevato che le modalità per la determinazione dell'indennità assicurativa dovuta in forza della polizza azionata sono quelle indicate dalle condizioni generali di contratto, specificamente accettate da con la propria sottoscrizione. Parte_1
In tale prospettiva occorre precisare che il valore di € 30.000,00, più volte richiamato dall'attore, non è il valore del mezzo stimato dall'assicurazione alla data del 04.04.2020 ma è il valore dallo stesso dichiarato unilateralmente in sede contrattuale, senza alcun accertamento tecnico svolto dall'assicurazione.
È evidente, quindi, che non possa farsi riferimento a tale valore.
Per la stima di valore del mezzo rubato si deve fare riferimento, invece, al valore commerciale che l'autocaravan aveva alla data del furto, avvenuto il 29.06.2020.
Si deve guardare, quindi, al prezzo di acquisto del mezzo, pari a € 22.000,00 alla data del
20.09.2017, già immatricolato nel 2012, così come deprezzato alla data del furto, avvenuto 3anni dopo in data 29.06.2020, e decurtato in ragione del 10% di scoperto contrattuale.
Ebbene, a tal fine risulta non solo impossibile una CTU estimativa di un bene ormai rubato ma anche superflua, atteso che parte attrice non ha specificamente contestato, ai sensi dell'art. 115
c.p.c., il valore commerciale derivante dalle quotazioni Eurotax Blu applicate dalla compagnia assicurativa ma si è limitato a contestare la mancata valutazione degli accessori non di serie successivamente montati.
La possibilità di indennizzare tali accessori è esclusa, tuttavia, dalle condizioni contrattuali.
Guardando alle definizioni del glossario, ad accessori non di serie si legge “se sono forniti a richiesta e fatturati con prezzo aggiuntivo rispetto al prezzo base di listino del veicolo, esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi”; in relazione a questi ultimi si precisa quanto segue: “radio, lettori CD, mangianastri, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, comprese le audioradio estraibili […]”.
Per valore assicurato si intende, poi, “il valore che il contraente attribuisce al veicolo, indicato in polizza, comprensivo di eventuali accessori “di serie”. Sono incluse, se compresi nella somma assicurata, anche gli accessori
“non di serie”, specificamente indicati nella fattura di acquisto del veicolo o, in mancanza di tale documento, in polizza”.
Alla clausola 1.1 relativa all'incendio e furto si includono poi, nella garanzia anche gli accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo purché compresi nel valore assicurato e purché indicati nella fattura d'acquisto del veicolo o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale ovvero, limitatamente agli apparecchi fonoaudiovisivi, se stabilmente fissati al veicolo o muniti di valido sistema di bloccaggio attivato al momento del sinistro.
6.1 Applicando tali criteri al caso di specie risulta evidente che l'attore non ha fornito idonea documentazione fiscale, richiesta invece in sede contrattuale, degli accessori non di serie
Pag. 4 a 6 montati sull'autocaravan dopo l'acquisto (climatizzatore, piedini di stazionamento, tendalino ombra, pannelli fotovoltaici, impianto di illuminazione, ecc.).
A tale carenza probatoria non può sopperire, peraltro, la prova orale o la documentazione fotografica prodotta in quanto, per contratto, gli accessori non di serie sono inclusi nella garanzia a condizione che questi siano indicati in specifica documentazione fiscale qualora istallati dopo l'acquisto.
Per quel che riguarda, poi, l'impianto televisivo satellitare e i n. 2 televisori montati va precisato che la garanzia ricomprende anche il valore di tale sistema fonoaudiovisivo anche in assenza di specifica documentazione fiscale a condizione che trattasi di apparecchi stabilmente fissati al veicolo o muniti di valido sistema di bloccaggio attivato al momento del sinistro.
Tale circostanza non emerge, tuttavia, né dalle foto, da cui risulta solo la parabola esterna, né dalle dichiarazioni testimoniali, in cui non c'è alcun riferimento al fatto che il sistema fonoaudiovisivo fosse stabilmente fissato al veicolo o munito di valido sistema di bloccaggio.
In tal senso non può ritenersi sufficiente la dichiarazione resa dal teste , Testimone_1 escusso all'udienza del 22.09.2023, atteso che si è limitato a riferire, in modo generico, che “tutti gli accessori […] erano stati stabilmente montati”.
7. Alla stregua di tali considerazioni la richiesta di pagamento formulata dall'attore per l'importo di € 27.217,00 deve essere rigettata, dovendosi condannare la compagnia assicurativa al pagamento della somma di € 16.650,00, come richiesto in via subordinata.
8. Ai fini della regolazione delle spese di lite, deve darsi atto (a) che la domanda di pagamento formulata dall'attore è stata accolta solo nella misura parziale indicata dalla stessa convenuta già in sede pregiudiziale e reiterata nella comparsa di costituitone in via subordinata sì da risultare inutile la celebrazione del presente giudizio e (b) che la proposta di definizione del giudizio con il pagamento da parte della compagnia assicurativa di € 20.000,00, per una somma maggiore di quella oggi riconosciuta in sentenza, è stata rifiutata dall'attore mentre è stata accettata dalla convenuta.
Sulla base di tali rilievi si deve condannare al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91
c.p.c. l'attore soccombente, promotore di un giudizio inutile e fomentatore di un giudizio dall'esito per lui meno vantaggioso di quello individuato nella proposta conciliativa accolta dalla compagnia assicurativa.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, tenuto conto del valore della somma attribuita (€ 16.650,00), come previsto dall'art. 5, comma 1, dallo
Pag. 5 a 6 stesso D.M. n. 55/2014, con riduzione del 30% del compenso complessivo in ragione del numero esiguo e della modesta complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento parziale della domanda attrice e integrale della richiesta subordinata della convenuta, condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
16.650,00, oltre interessi legali, a titolo di indennità per il furto dell'autocaravan assicurato;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 3.553,90 a titolo di onorario, oltre rimborso Controparte_1 forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 24.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 6 a 6