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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/11/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona della Giudice dott.ssa AN AR De UA ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2275/2024 R.G. vertente tra
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella qualità di amministratori e custodi giudiziari degli immobili siti C.F._2
in Reggio Calabria e riportati al NCEU al foglio RC/125 p. 546 sub 45 e sub 14, nominati dal
Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di prevenzione, nell'ambito del procedimento
N. 69/19 RGMP, rappresentati e difesi dall'avv. Annunziato Antonino Denisi (c.f.:
) in virtù di procura in atti, C.F._3
ricorrenti e
(c.f.: Controparte_1 C.F._4
resistente, contumace
Conclusioni della parte costituita: come da verbale dell'udienza del 14 ottobre 2025;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 Con ricorso depositato in data 19 luglio 2024, e Parte_1 Parte_2 entrambi in qualità di amministratori e custodi giudiziari degli immobili oggetto di giudizio, premettendo che: il Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione, con decorrenza dal 1° luglio 2019, nell'ambito del procedimento N. 69/19 RGMP, sottopose a sequestro gli immobili di tra cui “appartamento e le pertinenze site nel Comune di Reggio Calabria Controparte_1 ed individuate al NCEU, fg. n. RC/125 p. n. 546, sub 45 e 14”; sin dalla data del sequestro, occupava abusivamente i suddetti Controparte_1 immobili;
ad oggi, nonostante le varie richieste non ha regolarizzato la propria posizione CP_1 tramite la sottoscrizione di un regolare contratto di locazione o il rilascio dell'immobile;
l'occupazione abusiva al tempo della domanda è ancora in essere;
hanno convenuto in giudizio , chiedendone la condanna alla Controparte_1 restituzione dell'immobile e al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti a causa della sottrazione dell'immobile e dell'impossibilità di poter affittarlo e trarne una utilità economica.
Benché regolarmente notificato, non è costituito e all'udienza dell'11 Controparte_1 marzo 2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la discussione orale e la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 14 ottobre 2025 la difesa di parte ricorrente ha discusso la causa, assunta in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*****
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata e va accolta nei limiti e nei termini di seguito illustrati.
1. Sulla domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo e di condanna al rilascio dell'immobile.
Preliminarmente va osservato che il vaglio in ordine alla fondatezza della domanda oggetto di causa dipende dalla qualificazione dell'azione proposta in giudizio dagli attori, attività riservata al giudice, anche in difformità da come prospettato dalla parte ma pur sempre avuto riguardo alle vicende da questa allegate e alle richieste da essa formulate. pagina 2 di 8 In particolare, con riguardo all'azione di rilascio degli immobili detenuti sine titulo, occorre verificare se la parte abbia inteso avanzare una mera azione di restituzione ovvero se piuttosto abbia voluto proporre una azione di rivendicazione.
Dalla diversità esistente tra le due azioni discendono, invero, rilevanti differenze di disciplina, specie sotto il profilo probatorio, atteso che, mentre nell'azione di rivendica l'attore
è gravato della c.d. probatio diabolica in ordine al diritto di proprietà del bene oggetto di rivendica (Cass. civ. sez. un. n. 7305/2014), chi agisce con l'azione di restituzione è tenuto solo a dimostrare l'avvenuta consegna del bene al convenuto sulla base di un titolo (ad es. comodato) invalido o successivamente venuto meno (Cass. n. 8840/2007) mentre grava sul convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento (cfr. Cass. n. 20371/2013). Le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate, invero, notoriamente, dallo scopo pratico cui entrambe tendono e cioè ottenere la disponibilità materiale di un bene della quale si è privi. Tuttavia, esse si distinguono nettamente per la natura, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi e cioè la proprietà per l'azione di rivendica e un rapporto obbligatorio per l'azione di restituzione. Orbene, a chiarire la questione è intervenuta il Supremo Consesso della Corte di Cassazione, che ha precisato che
«l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo» (Cass. civ., Sez. Un., n. 7305/2014).
pagina 3 di 8 Orbene nel caso di specie, l'azione avanzata nella presente sede va qualificata quale azione di rivendicazione ex art. 948 c.c..
Invero, gli attori, agendo nell'interesse dello Stato quali amministratori custodi giudiziari degli immobili oggetto di causa, hanno dedotto l'occupazione sine titulo da parte di
, il quale dalla data del sequestro disposto dall'ufficio GIP di Reggio Calabria Controparte_1
“non ha voluto regolarizzare la propria posizione né con la sottoscrizione di un regolare contratto di locazione e neppure liberare l'immobile occupato” (pag. 2 – ricorso).
Ne consegue che la domanda di condanna del alla restituzione degli immobili e CP_1 di risarcimento danni da occupazione è stata avanzata sul duplice presupposto dell'assenza di qualsiasi titolo all' “occupazione” dell'area in capo al resistente e della implicita rivendica della proprietà degli immobili da parte dello Stato per effetto del provvedimento di sequestro disposto dall'ufficio GIP di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento n. 69/19 RGMP.
In altre parole, le allegazioni attoree disvelano che l'intento reipersecutorio sugli immobili occupati (id est: mai rilasciati) dal è fondata sulla sussistenza del diritto di CP_1 proprietà in capo allo Stato sul bene immobile, tutelato erga omnes.
In siffatti casi, come supra ampiamento argomentato, la domanda è tipicamente di rivendicazione (Cass. Civ., Sez. Un., n. 7305/2014).
Tale opzione ermeneutica, risulta conforme alle allegazioni attoree, le quali hanno lamentato l'assenza originaria di un titolo che legittimasse l'occupazione degli immobili a partire dal 1.7.2019.
Va pertanto concluso che la tutela invocata nel caso di specie si identifica con l'azione di rivendicazione degli immobili mai rilasciati dall'odierno resistente.
La riferita impostazione assume influenza dirimente in ordine al regime probatorio cui l'attore è tenuto a norma dell'art. 2697 co. 1 c.c..
Invero, l'attore che agisce in rivendica è tenuto a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (Cass. Civ., n. 25643/2014).
Orbene nel caso di specie, il rigore probatorio in capo agli attori, tuttavia, risulta attenuato dal fatto che in seguito al provvedimento di confisca, lo stato acquista la titolarità dei beni a titolo originario.
pagina 4 di 8 Invero «ai sensi degli artt. 45,47 e 48, d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia), nonché dell'art. 823 c.c., il bene acquisito per effetto della confisca assume una impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, determinandosi in tal modo l'assimilabilità del regime giuridico della res confiscata a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato» (Cons. Stato, sez. III, 5.2.2020 n. 926).
Tenendo conto dell'alleggerimento probatorio derivato dal, i ricorrenti hanno provato il diritto di proprietà sugli immobili in contestazione in forza di: stralcio decreto di sequestro disposto dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione (all.
1- ricorso); stralcio decreto di sequestro disposto dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Gip
(all.2 – ricorso); stralcio decreto Confisca del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di
Prevenzione, datato 6 luglio 2022 (all. 4 – ricorso); visura Catastale unità immobiliare riportato al NCEU al Foglio RC125, Particella 546, sub 45 (all. 6 – ricorso); visura Catastale unità immobiliare riportato al NCEU al Foglio RC125, Particella 546, sub 14;(all.
7- ricorso).
Pertanto, alla luce della documentazione allegata, va ritenuta provata la proprietà in capo allo Stato degli immobili identificati al catasto terreni del Comune di Reggio Calabria, fg.
RC 125, part. 546, sub 45 e 14.
*****
2. Sulla domanda di risarcimento dei danni.
Va, invece, rigettata, la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione abusiva dei beni.
pagina 5 di 8 Come è noto, con la sentenza n. 33645 del 2022, la Corte di cassazione, a Sezioni
Unite, dirimendo il precedente contrasto giurisprudenziale, ha affermato il principio secondo cui, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.
Il danno lamentato dal proprietario dell'immobile occupato abusivamente non può, infatti, qualificarsi come danno in re ipsa, legato al mero “non uso”, ma, al più, come danno
“presunto” o danno “normale” legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto.
In particolare, secondo la Suprema Corte, il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”.
Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso, si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla c.d. teoria normativa del danno, per altro verso si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla c.d. teoria causale.
pagina 6 di 8 In definitiva, quindi, secondo tale insegnamento, in caso di occupazione abusiva di immobile è necessaria «l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa». Inoltre, «l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici».
Facendo applicazione di tali principi nel caso in esame, non può allora sottacersi che gli istanti si sono limitati a domandare la condanna della resistente al pagamento di un'indennità di occupazione quantificata facendo riferimento al cosiddetto danno “figurativo”, deducendo semplicemente che, se l'amministrazione giudiziaria “avesse mantenuto la disponibilità dell'immobile avrebbe ben potuto affittarlo e trarne una utilità economica” ( pag.
4- ricorso), senza tuttavia adeguatamente allegare, né tantomeno provare, la “concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del godimento” del bene per cui è causa.
Al contrario deve evidenziarsi che uno degli immobili, ovvero quello riportato al NCEU al foglio RC/125 p. 546 sub 14 che dalle visure risulta essere in corso di costruzione (all. 7 – ricorso).
Le deduzioni degli istanti, dunque, risultano del tutto generiche e svincolate da un effettivo e concreto, ben individuato, godimento del bene.
In tale contesto, allora la confisca dell'appartamento con le relative pertinenze e l'obbligo degli amministratori giudiziari di gestire l'immobile per renderlo redditizio invocato dalla difesa di parte ricorrente non valgono, di per sé, a far sorgere il diritto al risarcimento di un danno da occupazione che, altrimenti, si risolverebbe proprio in un danno in re ipsa.
Sicché la domanda risarcitoria dev'essere rigettata.
*****
3. Spese di lite pagina 7 di 8 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del resistente CP_1
e vanno liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, scaglione di valore
[...] da € 52.001 a € 260.000 e valori tabellari minimi in considerazione del solo parziale accoglimento del ricorso proposto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione e rigettata ogni diversa domanda: accerta la piena ed esclusiva proprietà in capo allo Stato degli immobili siti nel
Comune di Reggio Calabria ed individuati al NCEU, fg. n. RC/125 p. n. 546, sub 45 e 14” e per l'effetto ordina l'immediato rilascio dei suddetti immobili, occupati senza titolo da
; Controparte_1 rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
condanna a corrispondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in Controparte_1 euro 2.540,00 per compensi, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Reggio Calabria, 3 novembre 2025
La Giudice
AN AR De UA
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona della Giudice dott.ssa AN AR De UA ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2275/2024 R.G. vertente tra
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella qualità di amministratori e custodi giudiziari degli immobili siti C.F._2
in Reggio Calabria e riportati al NCEU al foglio RC/125 p. 546 sub 45 e sub 14, nominati dal
Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di prevenzione, nell'ambito del procedimento
N. 69/19 RGMP, rappresentati e difesi dall'avv. Annunziato Antonino Denisi (c.f.:
) in virtù di procura in atti, C.F._3
ricorrenti e
(c.f.: Controparte_1 C.F._4
resistente, contumace
Conclusioni della parte costituita: come da verbale dell'udienza del 14 ottobre 2025;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 Con ricorso depositato in data 19 luglio 2024, e Parte_1 Parte_2 entrambi in qualità di amministratori e custodi giudiziari degli immobili oggetto di giudizio, premettendo che: il Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione, con decorrenza dal 1° luglio 2019, nell'ambito del procedimento N. 69/19 RGMP, sottopose a sequestro gli immobili di tra cui “appartamento e le pertinenze site nel Comune di Reggio Calabria Controparte_1 ed individuate al NCEU, fg. n. RC/125 p. n. 546, sub 45 e 14”; sin dalla data del sequestro, occupava abusivamente i suddetti Controparte_1 immobili;
ad oggi, nonostante le varie richieste non ha regolarizzato la propria posizione CP_1 tramite la sottoscrizione di un regolare contratto di locazione o il rilascio dell'immobile;
l'occupazione abusiva al tempo della domanda è ancora in essere;
hanno convenuto in giudizio , chiedendone la condanna alla Controparte_1 restituzione dell'immobile e al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti a causa della sottrazione dell'immobile e dell'impossibilità di poter affittarlo e trarne una utilità economica.
Benché regolarmente notificato, non è costituito e all'udienza dell'11 Controparte_1 marzo 2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la discussione orale e la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 14 ottobre 2025 la difesa di parte ricorrente ha discusso la causa, assunta in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*****
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata e va accolta nei limiti e nei termini di seguito illustrati.
1. Sulla domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo e di condanna al rilascio dell'immobile.
Preliminarmente va osservato che il vaglio in ordine alla fondatezza della domanda oggetto di causa dipende dalla qualificazione dell'azione proposta in giudizio dagli attori, attività riservata al giudice, anche in difformità da come prospettato dalla parte ma pur sempre avuto riguardo alle vicende da questa allegate e alle richieste da essa formulate. pagina 2 di 8 In particolare, con riguardo all'azione di rilascio degli immobili detenuti sine titulo, occorre verificare se la parte abbia inteso avanzare una mera azione di restituzione ovvero se piuttosto abbia voluto proporre una azione di rivendicazione.
Dalla diversità esistente tra le due azioni discendono, invero, rilevanti differenze di disciplina, specie sotto il profilo probatorio, atteso che, mentre nell'azione di rivendica l'attore
è gravato della c.d. probatio diabolica in ordine al diritto di proprietà del bene oggetto di rivendica (Cass. civ. sez. un. n. 7305/2014), chi agisce con l'azione di restituzione è tenuto solo a dimostrare l'avvenuta consegna del bene al convenuto sulla base di un titolo (ad es. comodato) invalido o successivamente venuto meno (Cass. n. 8840/2007) mentre grava sul convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento (cfr. Cass. n. 20371/2013). Le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate, invero, notoriamente, dallo scopo pratico cui entrambe tendono e cioè ottenere la disponibilità materiale di un bene della quale si è privi. Tuttavia, esse si distinguono nettamente per la natura, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi e cioè la proprietà per l'azione di rivendica e un rapporto obbligatorio per l'azione di restituzione. Orbene, a chiarire la questione è intervenuta il Supremo Consesso della Corte di Cassazione, che ha precisato che
«l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo» (Cass. civ., Sez. Un., n. 7305/2014).
pagina 3 di 8 Orbene nel caso di specie, l'azione avanzata nella presente sede va qualificata quale azione di rivendicazione ex art. 948 c.c..
Invero, gli attori, agendo nell'interesse dello Stato quali amministratori custodi giudiziari degli immobili oggetto di causa, hanno dedotto l'occupazione sine titulo da parte di
, il quale dalla data del sequestro disposto dall'ufficio GIP di Reggio Calabria Controparte_1
“non ha voluto regolarizzare la propria posizione né con la sottoscrizione di un regolare contratto di locazione e neppure liberare l'immobile occupato” (pag. 2 – ricorso).
Ne consegue che la domanda di condanna del alla restituzione degli immobili e CP_1 di risarcimento danni da occupazione è stata avanzata sul duplice presupposto dell'assenza di qualsiasi titolo all' “occupazione” dell'area in capo al resistente e della implicita rivendica della proprietà degli immobili da parte dello Stato per effetto del provvedimento di sequestro disposto dall'ufficio GIP di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento n. 69/19 RGMP.
In altre parole, le allegazioni attoree disvelano che l'intento reipersecutorio sugli immobili occupati (id est: mai rilasciati) dal è fondata sulla sussistenza del diritto di CP_1 proprietà in capo allo Stato sul bene immobile, tutelato erga omnes.
In siffatti casi, come supra ampiamento argomentato, la domanda è tipicamente di rivendicazione (Cass. Civ., Sez. Un., n. 7305/2014).
Tale opzione ermeneutica, risulta conforme alle allegazioni attoree, le quali hanno lamentato l'assenza originaria di un titolo che legittimasse l'occupazione degli immobili a partire dal 1.7.2019.
Va pertanto concluso che la tutela invocata nel caso di specie si identifica con l'azione di rivendicazione degli immobili mai rilasciati dall'odierno resistente.
La riferita impostazione assume influenza dirimente in ordine al regime probatorio cui l'attore è tenuto a norma dell'art. 2697 co. 1 c.c..
Invero, l'attore che agisce in rivendica è tenuto a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (Cass. Civ., n. 25643/2014).
Orbene nel caso di specie, il rigore probatorio in capo agli attori, tuttavia, risulta attenuato dal fatto che in seguito al provvedimento di confisca, lo stato acquista la titolarità dei beni a titolo originario.
pagina 4 di 8 Invero «ai sensi degli artt. 45,47 e 48, d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia), nonché dell'art. 823 c.c., il bene acquisito per effetto della confisca assume una impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, determinandosi in tal modo l'assimilabilità del regime giuridico della res confiscata a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato» (Cons. Stato, sez. III, 5.2.2020 n. 926).
Tenendo conto dell'alleggerimento probatorio derivato dal, i ricorrenti hanno provato il diritto di proprietà sugli immobili in contestazione in forza di: stralcio decreto di sequestro disposto dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione (all.
1- ricorso); stralcio decreto di sequestro disposto dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Gip
(all.2 – ricorso); stralcio decreto Confisca del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di
Prevenzione, datato 6 luglio 2022 (all. 4 – ricorso); visura Catastale unità immobiliare riportato al NCEU al Foglio RC125, Particella 546, sub 45 (all. 6 – ricorso); visura Catastale unità immobiliare riportato al NCEU al Foglio RC125, Particella 546, sub 14;(all.
7- ricorso).
Pertanto, alla luce della documentazione allegata, va ritenuta provata la proprietà in capo allo Stato degli immobili identificati al catasto terreni del Comune di Reggio Calabria, fg.
RC 125, part. 546, sub 45 e 14.
*****
2. Sulla domanda di risarcimento dei danni.
Va, invece, rigettata, la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione abusiva dei beni.
pagina 5 di 8 Come è noto, con la sentenza n. 33645 del 2022, la Corte di cassazione, a Sezioni
Unite, dirimendo il precedente contrasto giurisprudenziale, ha affermato il principio secondo cui, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.
Il danno lamentato dal proprietario dell'immobile occupato abusivamente non può, infatti, qualificarsi come danno in re ipsa, legato al mero “non uso”, ma, al più, come danno
“presunto” o danno “normale” legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto.
In particolare, secondo la Suprema Corte, il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”.
Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso, si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla c.d. teoria normativa del danno, per altro verso si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla c.d. teoria causale.
pagina 6 di 8 In definitiva, quindi, secondo tale insegnamento, in caso di occupazione abusiva di immobile è necessaria «l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa». Inoltre, «l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici».
Facendo applicazione di tali principi nel caso in esame, non può allora sottacersi che gli istanti si sono limitati a domandare la condanna della resistente al pagamento di un'indennità di occupazione quantificata facendo riferimento al cosiddetto danno “figurativo”, deducendo semplicemente che, se l'amministrazione giudiziaria “avesse mantenuto la disponibilità dell'immobile avrebbe ben potuto affittarlo e trarne una utilità economica” ( pag.
4- ricorso), senza tuttavia adeguatamente allegare, né tantomeno provare, la “concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del godimento” del bene per cui è causa.
Al contrario deve evidenziarsi che uno degli immobili, ovvero quello riportato al NCEU al foglio RC/125 p. 546 sub 14 che dalle visure risulta essere in corso di costruzione (all. 7 – ricorso).
Le deduzioni degli istanti, dunque, risultano del tutto generiche e svincolate da un effettivo e concreto, ben individuato, godimento del bene.
In tale contesto, allora la confisca dell'appartamento con le relative pertinenze e l'obbligo degli amministratori giudiziari di gestire l'immobile per renderlo redditizio invocato dalla difesa di parte ricorrente non valgono, di per sé, a far sorgere il diritto al risarcimento di un danno da occupazione che, altrimenti, si risolverebbe proprio in un danno in re ipsa.
Sicché la domanda risarcitoria dev'essere rigettata.
*****
3. Spese di lite pagina 7 di 8 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del resistente CP_1
e vanno liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, scaglione di valore
[...] da € 52.001 a € 260.000 e valori tabellari minimi in considerazione del solo parziale accoglimento del ricorso proposto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione e rigettata ogni diversa domanda: accerta la piena ed esclusiva proprietà in capo allo Stato degli immobili siti nel
Comune di Reggio Calabria ed individuati al NCEU, fg. n. RC/125 p. n. 546, sub 45 e 14” e per l'effetto ordina l'immediato rilascio dei suddetti immobili, occupati senza titolo da
; Controparte_1 rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
condanna a corrispondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in Controparte_1 euro 2.540,00 per compensi, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Reggio Calabria, 3 novembre 2025
La Giudice
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