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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/07/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2125/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Assunta Pacelli ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n. 2125/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto:
“scioglimento comunione legale tra coniugi”, vertente TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Malomo, elettivamente C.F._1 domiciliato come in atti
Attore CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Carmen Raffa, elettivamente domiciliata come in atti Convenuta CONCLUSIONI Come da note depositate dalle parti per l'udienza del 28.01.2025, sostituita mediante il deposito note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. La causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini (60+20) ex articolo 190 c.p.c. (scaduti il 07.04.2025 e il 28.04.2025 attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex articolo 127ter c.p.c. il 05.02.2025). Le parti hanno depositato solo comparse conclusionali nei termini concessi. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, comma 2, c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisone”), come sostituito ex art. 45, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, comma 2, L. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data. Il ha convenuto in giudizio la convenuta chiedendo di dichiarare lo scioglimento Pt_1 della comunione legale e di accertare che la ha prelevato senza autorizzazione dal CP_1 libretto postale numero 46402334, cointestato tra i coniugi, sino al 12.02.2017, somme di esclusiva pertinenza dell'attore, con condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 4.000,00, o di quella diversa ritenuta di giustizia, il tutto con condanna alle spese e competenze di lite da distrarre. Ha a tal fine dedotto: che le parti hanno contratto matrimonio il 03.10.2015; che dopo pochi giorni dalla celebrazione, ossia in data 27.10.2015, hanno
1 aperto un libretto postale cointestato versandovi ognuno la somma di euro 4.000,00, ossia una parte dei regali di nozze ricevuti;
che, a seguito di un controllo effettuato il 12.02.2017, ha scoperto che il saldo del libretto ammontava ad euro 48,70; che la convenuta ha prelevato somme dal libretto senza chiedergli nessuna autorizzazione;
che ogni richiesta di restituzione è rimasta inevasa. Il 16.11.2018 si è costituita la convenuta la quale ha dedotto: che i coniugi si sono sposati il
03.10.2015, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni;
che dopo il matrimonio hanno versato le somme di danaro ricevute in dono - e non già la somma di €
4.000,00 ciascuno - sul libretto cointestato n. 46402334 in modo da far fronte alle spese iniziali per avviare il ménage familiare;
di aver ricevuto due separate carte bancomat;
che entrambi avevano, quindi, accesso al conto e potevano effettuare tutte le relative operazioni, compresi i prelievi;
che i coniugi, quindi, hanno fatto affidamento sul deposito prelevando le somme ivi depositate in esclusivo adempimento degli obblighi di cui all'art. 143 c.c.; che, invero, il non ha apportato alcun contributo economico ai bisogni familiari;
di aver Pt_1 prelevato somme dal libretto, con la consapevolezza e l'accondiscendenza del , Pt_1 unicamente per sostenere le spese relative alle utenze varie, alla spesa alimentare e a tutto quanto occorso alla coppia durante la durata del matrimonio;
che il non ha mai Pt_1 sostenuto e non ha mai contribuito, con danaro personale, ovvero attinto da propri conti e/o depositi personali a nessun tipo di spesa familiare;
che, anzi, spesso egli stesso chiedeva che la provvedesse, per suo conto, al prelievo di somme per le sue necessità dal libretto CP_1 cointestato e delle quali non ha mai conosciuto la destinazione il che ha costituito uno dei motivi che hanno determinato la fine dell'unione familiare;
che il che non ha mai Pt_1 sottaciuto le difficoltà economiche, non avendo redditi propri (tanto da richiedere in sede di separazione un contributo mensile) e non era in grado di far fronte ai bisogni familiari né a quelli personali se non attingendo al deposito cointestato;
che a fronteggiare le spese familiari era esclusivamente la con il proprio reddito e, in mancanza, attingendo dal CP_1 libretto che, pertanto, ha costituito, durante la costanza del matrimonio, quasi l'unico mezzo di sostentamento della coppia;
che, dunque, le somme versate sul libretto hanno costituito le sostanze atte a soddisfare l'obbligo di reciproca assistenza, anche materiale, di cui all'art. 143 c.c. dalle quali ciascuno ha attinto per le necessità proprie e familiari;
che, pertanto, può presumersi solo la comproprietà del saldo nella misura del 50% ciascuno e procedersi alla divisione sì che ognuno dei coniuge avrà diritto alla metà dell'importo disponibile sul conto;
di non essere in possesso libretto che, in realtà, è custodito, sin dall'epoca della convivenza matrimoniale, nella cassaforte dell'abitazione del e, quindi, nella disponibilità di Pt_1 questi. Ha, quindi, concluso chiedendo: di rigettare le domande attoree in quanto inammissibili e infondate;
in via subordinata, previo scioglimento della comunione ordinaria del libretto, di procedere alla divisione del saldo nella misura del 50% in favore delle parti, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori come per legge. Alla prima udienza sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e con successivo provvedimento del 08.08.2019, reso dal precedente magistrato assegnatario del fascicolo, la causa è stata rimessa all'odierno giudice per valutare la riunione con il giudizio di separazione pendente tra le parti. All'udienza del 17.10.2019 le difese delle parti si sono opposte alla riunione. Con provvedimento reso in pari data non è stata disposta la riunione attesa la diversità di causa
2 petendi e petitum dei due procedimenti, quindi, ammesse le prove orali articolate dalle parti la causa è proseguita con l'assunzione dell'interrogatorio formale della convenuta (vedi verbale di udienza del 24/02/2021). Con ordinanza del 22.06.2022, dep. il 23.06.2022, parte convenuta è stata dichiarata decaduta dalla prova testi e la causa – rigettata anche la richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata dall'attore – è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.12.2024, poi rinviata d'ufficio per impedimento del magistrato all'udienza del 28.01.2025. In tale udienza, poi sostituta mediante deposito di note scritte, la causa è stata posta definitivamente in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. (60 + 20). Le parti hanno depositato solo le rispettive comparse conclusionali nei termini di legge. In via preliminare si conferma anche in tale sede ordinanza del 22.06.2022, dep. il 23.06.2022, con cui parte convenuta è stata dichiarata decaduta dalla prova testi ed è stata rigettata la richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice. Invero, quanto alle prove per testi articolate dalla convenuta si rileva che: all'udienza del 24.02.2021 – delegata al got per l'istruttoria – è stato disposto rinvio all'udienza del 22.09.2021 per l'escussone di due testi di parte convenuta;
alla predetta udienza nessuno è comparso per cui è stata fissata successiva udienza per il 17.02.2022, poi rinviata al 22.02.2022, al 08.03.2022 e quindi al 22.06.2022; i testi di parte convenuta non sono comparsi senza giustificato motivo né essi, – come dichiarato a verbale dalla difesa della convenuta - sono stati intimati a comparire dalla parte interessata per l'udienza del 22.09.2021; non sussiste un giustificato motivo per la mancata intimazione né tale può essere considerato quello addotto dal difensore di parte convenuta, ossia che la mancata citazione è dipesa dalla circostanza che pendevano trattative di bonario componimento;
la difesa di controparte non ha dichiarato espressamente di aver interesse all'audizione dei testi non intimati. Quanto alla richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice la stessa è stata rigettata tenuto conto dell'esito dell'interrogatorio formale di parte convenuta la quale ha dichiarato di non essere in possesso del libretto oggetto di causa. Si rileva, in ogni caso, che nessuna delle parti ha reiterato le proprie richieste istruttorie in maniera specifica al momento della precisazione delle conclusioni (si rammenta che secondo la giurisprudenza tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte;
cfr. Cass. civ. n. 15029/2019; n. 5741/2019; n. 19352/2017). Sempre in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata in via subordinata da parte convenuta volta a ottenere la divisione del saldo del libretto atteso che la si è costituita tardivamente il 16.11.2018, ossia oltre il termine CP_1 di 20 giorni prima di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. rispetto alla prima udienza di comparizione, come indicata in citazione, svoltasi il 19.11.2018. Tanto premesso, la domanda proposta da parte attrice, che implica restituzione di somme tra coniugi, può collocarsi nell'ambito dello scioglimento della comunione tra i medesimi. Invero, il chiede, in questo giudizio, di procedere allo scioglimento della Pt_1 comunione, previa restituzione delle somme asseritamente di sua pertinenza esclusiva, quantificate in euro 4.000,00.
3 Ebbene, presupposto processuale (che deve esistere al momento della domanda) per lo scioglimento della comunione legale era, prima della modifica dell'art. 191 c.c. ad opera della legge 55/2015 il passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
successivamente alla riforma l'art. 191 c.c. prevede che Nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. Nella fattispecie le parti non hanno mai allegato e men che meno provato – mediante deposito di idonea documentazione – se e quando sia intervenuto o il passaggio in giudicato della sentenza di separazione oppure emissione di ordinanza presidenziale che li ha autorizzati a vivere separati, ovvero decreto di omologa. Non risultando, quindi, nessuna allegazione e prova in ordine al verificarsi delle dette condizioni la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile, con suo conseguente rigetto, non potendosi legittimare l'esame del merito e il consequenziale scioglimento della comunione. In ogni caso, anche in caso di sussistenza della condizione dell'azione, la domanda attorea dovrebbe essere rigettata per i seguenti motivi. A norma dell'art. 2697 c.c. chi agisce per la tutela di un diritto deve dar prova dei fatti costitutivi sui quali esso si fonda. Non si dubita che nel presente giudizio tale onere gravi sull'attore, mentre chi eccepisce fatti modificativi o estintivi del diritto vantato è specificamente onerato di dar prova dei fatti su cui tali eccezioni si fondano. Orbene, deve rilevarsi che, sebbene parte convenuta abbia ammesso l'esistenza del libretto in questione, non vi è prova che lo stesso fosse, in realtà, cointestato tra i coniugi, essendo stata prodotta dall'attore solo una certificazione di Poste Italiane del 06.07.2018, rilasciata a fini ISEE, da cui è dato evincere solo il saldo al 31.12.2017 (di euro 48,00) nonché il solo nominativo del e non anche dell'altro cointestatario del libretto. Né, nel corso del Pt_1 giudizio, è stato possibile acquisire il libretto atteso che entrambe le parti hanno accusato l'altra di esserne in possesso senza, però, fornire nessuna prova dell'effettiva detenzione da parte dell'uno o dell'altra, ragione per la quale è stata rigettata la richiesta attorea di ordine di esibizione, che si rammenta, è uno strumento istruttorio residuale e deve avere ad oggetto documenti specificamente individuati e non può, in alcun caso, essere esercitato in funzione sostitutiva dell'onere probatorio in capo alla parte. Ancora, nessuna prova è stata fornita sull'effettiva consistenza del libretto, essendo la certificazione di Poste del tutto inidonea a dimostrare che al momento della sua apertura (in data che, in assenza del deposito di una copia del libretto, neppure è stato possibile riscontrare effettivamente) fosse stata versata, come dedotto dall'attore, la somma di euro 8.000,00 (4.000,00 da parte di ciascun coniuge), prova che doveva essere fornita dal soprattutto alla luce della ferma contestazione della la quale, nella propria Pt_1 CP_1 comparsa di costituzione (vedi pag. 3), ha contestato che i coniugi avessero versato la somma di euro 4.000,00 ciascuno. Oltre a ciò, vi è poi da rilevare che, mentre l'attore deduce che i coniugi fossero in regime di comunione legale, la convenuta deduce, al contrario, che i coniugi hanno contratto matrimonio optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni: si tratta, anche in tal
4 caso, di elementi che non è stato possibile verificare atteso che non è stato depositato in atti certificato o estratto di matrimonio. A causa della genericità delle allegazioni attoree e della pressoché totale assenza di documentazione sul punto, non è, pertanto, possibile – vista anche la contestazione della convenuta - determinare con precisione l'ammontare delle somme asseritamente versate ab origine sul libretto cointestato né, quindi, è possibile ricostruire il contributo dell'una o dell'altra parte all'alimentazione del libretto. Va poi aggiunto che la convenuta costituendosi ha contestato l'eccepita anomalia dei prelievi effettuati, deducendo che essi sono stati destinati alle spese per la casa familiare e ad altre esigenze familiari (vedi pp. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta depositata: “la
- unicamente per sostenere le spese relative alle utenze varie, alla spesa alimentare CP_1 ed a tutto quanto occorso alla coppia durante la durata del matrimonio - ha attinto, con la consapevolezza e l'accondiscendenza del , dal deposito appositamente costituito ... Pt_1
In buona sostanza le somme versate sul libretto hanno costituito le sostanze atte a soddisfare l'obbligo di reciproca assistenza, anche materiale, di cui all'art. 143 c.c. dalle quali ciascuno ha attinto per le necessità proprie e familiari. D'altronde in costanza di matrimonio i rapporti tra i coniugi non sono improntati a rapporti debito-credito ma sono regolati dalle norme di cui all'art. 143 c.c. e su tali basi il danaro è stato utilizzato da entrambi i coniugi senza alcuna rendicontazione da parte di nessuno”). A fronte di tale eccezione, l'attore non ha specificamente contestato alla prima difesa utile, ossia alla prima udienza, né nella memoria ex art. ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., che i prelievi della sono stati effettuati al fine di far fronte ai bisogni familiari, deducendo CP_1 unicamente di aver contribuito a essi anche con il proprio patrimonio personale. Come è noto, l'attuale testo dell'art. 115 c.p.c. impone alla parte costituita l'onere di contestare specificatamente i fatti ex adverso dedotti. Nel caso di specie, il si è limitato solo a imputare alla l'indebito prelievo di Pt_1 CP_1 somme dal libretto e, a fronte dell'allegazione della convenuta secondo cui i prelievi erano stati effettuati al fine di far fronte ai bisogni familiari, egli nulla ha replicato. In una situazione siffatta, non si è in presenza di una ricostruzione dei fatti incompatibile con quella narrata dalla convenuta, ma di un mero silenzio dell'attore il quale ha omesso totalmente di contrastare le affermazioni avversarie nella prima difesa utile. Se è così, allora, sia che si consideri che i prelievi delle somme derivanti dai regali di nozze, asseritamente versate sul libretto, siano stati effettuati antecedentemente allo scioglimento della comunione (non essendo stata, come evidenziato, fornita prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione oppure di emissione di ordinanza presidenziale, ovvero di decreto di omologa) sia che si considerino i prelievi e l'utilizzo delle somme successivi allo scioglimento della comunione (ove ritenuto, in ipotesi, sussistenti i predetti presupposti), si deve ritenere incontestato che tali somme sono state usate dalla al CP_1 fine di soddisfare i bisogni familiari, per cui le relative spese si considerano effettuate in adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c. e non sussiste alcun diritto al rimborso. In proposito è noto che, ai sensi dell'art. 143 c.c., i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità lavorativa. Sul punto la Corte di cassazione ha, in più di un'occasione, ribadito che il
5 contributo economico, anche cospicuo, dato in costanza di matrimonio da uno solo dei coniugi per soddisfare i bisogni della famiglia non è soggetto a ripetizione. Così è stato precisato che “non sussiste il diritto al rimborso delle spese sostenute da un coniuge nei confronti dell'altro coniuge, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.” (cfr., Cass., n. 10927/2018), nonché che, poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, comma 1, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 21100/2023). Dunque, era onere dell'attore provare – il che non è avvenuto - con riferimento agli specifici rapporti intercorsi con il coniuge l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali, dovendosi presumere in mancanza la rispondenza delle spese sostenute ai bisogni familiari e al criterio di proporzionalità sotteso all'art. 143 c.c. Né parte attorea ha presentato (e svolto conseguente attività istruttoria) altra e diversa domanda, ad esempio risarcitoria (nel caso di prelievo costituente fatto illecito con conseguente pregiudizio) o di ingiustificato arricchimento. Atteso il rigetto della domanda attorea e l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta sussistono giustificati motivi per compensare per intero le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Assunta Pacelli, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda attorea;
2. DICHIARA l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta
3. COMPENSA per intero le spese di lite tra le parti;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari, in data 28.07.2025. Il Giudice Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Assunta Pacelli ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n. 2125/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto:
“scioglimento comunione legale tra coniugi”, vertente TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Malomo, elettivamente C.F._1 domiciliato come in atti
Attore CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Carmen Raffa, elettivamente domiciliata come in atti Convenuta CONCLUSIONI Come da note depositate dalle parti per l'udienza del 28.01.2025, sostituita mediante il deposito note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. La causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini (60+20) ex articolo 190 c.p.c. (scaduti il 07.04.2025 e il 28.04.2025 attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex articolo 127ter c.p.c. il 05.02.2025). Le parti hanno depositato solo comparse conclusionali nei termini concessi. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, comma 2, c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisone”), come sostituito ex art. 45, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, comma 2, L. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data. Il ha convenuto in giudizio la convenuta chiedendo di dichiarare lo scioglimento Pt_1 della comunione legale e di accertare che la ha prelevato senza autorizzazione dal CP_1 libretto postale numero 46402334, cointestato tra i coniugi, sino al 12.02.2017, somme di esclusiva pertinenza dell'attore, con condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 4.000,00, o di quella diversa ritenuta di giustizia, il tutto con condanna alle spese e competenze di lite da distrarre. Ha a tal fine dedotto: che le parti hanno contratto matrimonio il 03.10.2015; che dopo pochi giorni dalla celebrazione, ossia in data 27.10.2015, hanno
1 aperto un libretto postale cointestato versandovi ognuno la somma di euro 4.000,00, ossia una parte dei regali di nozze ricevuti;
che, a seguito di un controllo effettuato il 12.02.2017, ha scoperto che il saldo del libretto ammontava ad euro 48,70; che la convenuta ha prelevato somme dal libretto senza chiedergli nessuna autorizzazione;
che ogni richiesta di restituzione è rimasta inevasa. Il 16.11.2018 si è costituita la convenuta la quale ha dedotto: che i coniugi si sono sposati il
03.10.2015, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni;
che dopo il matrimonio hanno versato le somme di danaro ricevute in dono - e non già la somma di €
4.000,00 ciascuno - sul libretto cointestato n. 46402334 in modo da far fronte alle spese iniziali per avviare il ménage familiare;
di aver ricevuto due separate carte bancomat;
che entrambi avevano, quindi, accesso al conto e potevano effettuare tutte le relative operazioni, compresi i prelievi;
che i coniugi, quindi, hanno fatto affidamento sul deposito prelevando le somme ivi depositate in esclusivo adempimento degli obblighi di cui all'art. 143 c.c.; che, invero, il non ha apportato alcun contributo economico ai bisogni familiari;
di aver Pt_1 prelevato somme dal libretto, con la consapevolezza e l'accondiscendenza del , Pt_1 unicamente per sostenere le spese relative alle utenze varie, alla spesa alimentare e a tutto quanto occorso alla coppia durante la durata del matrimonio;
che il non ha mai Pt_1 sostenuto e non ha mai contribuito, con danaro personale, ovvero attinto da propri conti e/o depositi personali a nessun tipo di spesa familiare;
che, anzi, spesso egli stesso chiedeva che la provvedesse, per suo conto, al prelievo di somme per le sue necessità dal libretto CP_1 cointestato e delle quali non ha mai conosciuto la destinazione il che ha costituito uno dei motivi che hanno determinato la fine dell'unione familiare;
che il che non ha mai Pt_1 sottaciuto le difficoltà economiche, non avendo redditi propri (tanto da richiedere in sede di separazione un contributo mensile) e non era in grado di far fronte ai bisogni familiari né a quelli personali se non attingendo al deposito cointestato;
che a fronteggiare le spese familiari era esclusivamente la con il proprio reddito e, in mancanza, attingendo dal CP_1 libretto che, pertanto, ha costituito, durante la costanza del matrimonio, quasi l'unico mezzo di sostentamento della coppia;
che, dunque, le somme versate sul libretto hanno costituito le sostanze atte a soddisfare l'obbligo di reciproca assistenza, anche materiale, di cui all'art. 143 c.c. dalle quali ciascuno ha attinto per le necessità proprie e familiari;
che, pertanto, può presumersi solo la comproprietà del saldo nella misura del 50% ciascuno e procedersi alla divisione sì che ognuno dei coniuge avrà diritto alla metà dell'importo disponibile sul conto;
di non essere in possesso libretto che, in realtà, è custodito, sin dall'epoca della convivenza matrimoniale, nella cassaforte dell'abitazione del e, quindi, nella disponibilità di Pt_1 questi. Ha, quindi, concluso chiedendo: di rigettare le domande attoree in quanto inammissibili e infondate;
in via subordinata, previo scioglimento della comunione ordinaria del libretto, di procedere alla divisione del saldo nella misura del 50% in favore delle parti, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori come per legge. Alla prima udienza sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e con successivo provvedimento del 08.08.2019, reso dal precedente magistrato assegnatario del fascicolo, la causa è stata rimessa all'odierno giudice per valutare la riunione con il giudizio di separazione pendente tra le parti. All'udienza del 17.10.2019 le difese delle parti si sono opposte alla riunione. Con provvedimento reso in pari data non è stata disposta la riunione attesa la diversità di causa
2 petendi e petitum dei due procedimenti, quindi, ammesse le prove orali articolate dalle parti la causa è proseguita con l'assunzione dell'interrogatorio formale della convenuta (vedi verbale di udienza del 24/02/2021). Con ordinanza del 22.06.2022, dep. il 23.06.2022, parte convenuta è stata dichiarata decaduta dalla prova testi e la causa – rigettata anche la richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata dall'attore – è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.12.2024, poi rinviata d'ufficio per impedimento del magistrato all'udienza del 28.01.2025. In tale udienza, poi sostituta mediante deposito di note scritte, la causa è stata posta definitivamente in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. (60 + 20). Le parti hanno depositato solo le rispettive comparse conclusionali nei termini di legge. In via preliminare si conferma anche in tale sede ordinanza del 22.06.2022, dep. il 23.06.2022, con cui parte convenuta è stata dichiarata decaduta dalla prova testi ed è stata rigettata la richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice. Invero, quanto alle prove per testi articolate dalla convenuta si rileva che: all'udienza del 24.02.2021 – delegata al got per l'istruttoria – è stato disposto rinvio all'udienza del 22.09.2021 per l'escussone di due testi di parte convenuta;
alla predetta udienza nessuno è comparso per cui è stata fissata successiva udienza per il 17.02.2022, poi rinviata al 22.02.2022, al 08.03.2022 e quindi al 22.06.2022; i testi di parte convenuta non sono comparsi senza giustificato motivo né essi, – come dichiarato a verbale dalla difesa della convenuta - sono stati intimati a comparire dalla parte interessata per l'udienza del 22.09.2021; non sussiste un giustificato motivo per la mancata intimazione né tale può essere considerato quello addotto dal difensore di parte convenuta, ossia che la mancata citazione è dipesa dalla circostanza che pendevano trattative di bonario componimento;
la difesa di controparte non ha dichiarato espressamente di aver interesse all'audizione dei testi non intimati. Quanto alla richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice la stessa è stata rigettata tenuto conto dell'esito dell'interrogatorio formale di parte convenuta la quale ha dichiarato di non essere in possesso del libretto oggetto di causa. Si rileva, in ogni caso, che nessuna delle parti ha reiterato le proprie richieste istruttorie in maniera specifica al momento della precisazione delle conclusioni (si rammenta che secondo la giurisprudenza tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte;
cfr. Cass. civ. n. 15029/2019; n. 5741/2019; n. 19352/2017). Sempre in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata in via subordinata da parte convenuta volta a ottenere la divisione del saldo del libretto atteso che la si è costituita tardivamente il 16.11.2018, ossia oltre il termine CP_1 di 20 giorni prima di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. rispetto alla prima udienza di comparizione, come indicata in citazione, svoltasi il 19.11.2018. Tanto premesso, la domanda proposta da parte attrice, che implica restituzione di somme tra coniugi, può collocarsi nell'ambito dello scioglimento della comunione tra i medesimi. Invero, il chiede, in questo giudizio, di procedere allo scioglimento della Pt_1 comunione, previa restituzione delle somme asseritamente di sua pertinenza esclusiva, quantificate in euro 4.000,00.
3 Ebbene, presupposto processuale (che deve esistere al momento della domanda) per lo scioglimento della comunione legale era, prima della modifica dell'art. 191 c.c. ad opera della legge 55/2015 il passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
successivamente alla riforma l'art. 191 c.c. prevede che Nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. Nella fattispecie le parti non hanno mai allegato e men che meno provato – mediante deposito di idonea documentazione – se e quando sia intervenuto o il passaggio in giudicato della sentenza di separazione oppure emissione di ordinanza presidenziale che li ha autorizzati a vivere separati, ovvero decreto di omologa. Non risultando, quindi, nessuna allegazione e prova in ordine al verificarsi delle dette condizioni la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile, con suo conseguente rigetto, non potendosi legittimare l'esame del merito e il consequenziale scioglimento della comunione. In ogni caso, anche in caso di sussistenza della condizione dell'azione, la domanda attorea dovrebbe essere rigettata per i seguenti motivi. A norma dell'art. 2697 c.c. chi agisce per la tutela di un diritto deve dar prova dei fatti costitutivi sui quali esso si fonda. Non si dubita che nel presente giudizio tale onere gravi sull'attore, mentre chi eccepisce fatti modificativi o estintivi del diritto vantato è specificamente onerato di dar prova dei fatti su cui tali eccezioni si fondano. Orbene, deve rilevarsi che, sebbene parte convenuta abbia ammesso l'esistenza del libretto in questione, non vi è prova che lo stesso fosse, in realtà, cointestato tra i coniugi, essendo stata prodotta dall'attore solo una certificazione di Poste Italiane del 06.07.2018, rilasciata a fini ISEE, da cui è dato evincere solo il saldo al 31.12.2017 (di euro 48,00) nonché il solo nominativo del e non anche dell'altro cointestatario del libretto. Né, nel corso del Pt_1 giudizio, è stato possibile acquisire il libretto atteso che entrambe le parti hanno accusato l'altra di esserne in possesso senza, però, fornire nessuna prova dell'effettiva detenzione da parte dell'uno o dell'altra, ragione per la quale è stata rigettata la richiesta attorea di ordine di esibizione, che si rammenta, è uno strumento istruttorio residuale e deve avere ad oggetto documenti specificamente individuati e non può, in alcun caso, essere esercitato in funzione sostitutiva dell'onere probatorio in capo alla parte. Ancora, nessuna prova è stata fornita sull'effettiva consistenza del libretto, essendo la certificazione di Poste del tutto inidonea a dimostrare che al momento della sua apertura (in data che, in assenza del deposito di una copia del libretto, neppure è stato possibile riscontrare effettivamente) fosse stata versata, come dedotto dall'attore, la somma di euro 8.000,00 (4.000,00 da parte di ciascun coniuge), prova che doveva essere fornita dal soprattutto alla luce della ferma contestazione della la quale, nella propria Pt_1 CP_1 comparsa di costituzione (vedi pag. 3), ha contestato che i coniugi avessero versato la somma di euro 4.000,00 ciascuno. Oltre a ciò, vi è poi da rilevare che, mentre l'attore deduce che i coniugi fossero in regime di comunione legale, la convenuta deduce, al contrario, che i coniugi hanno contratto matrimonio optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni: si tratta, anche in tal
4 caso, di elementi che non è stato possibile verificare atteso che non è stato depositato in atti certificato o estratto di matrimonio. A causa della genericità delle allegazioni attoree e della pressoché totale assenza di documentazione sul punto, non è, pertanto, possibile – vista anche la contestazione della convenuta - determinare con precisione l'ammontare delle somme asseritamente versate ab origine sul libretto cointestato né, quindi, è possibile ricostruire il contributo dell'una o dell'altra parte all'alimentazione del libretto. Va poi aggiunto che la convenuta costituendosi ha contestato l'eccepita anomalia dei prelievi effettuati, deducendo che essi sono stati destinati alle spese per la casa familiare e ad altre esigenze familiari (vedi pp. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta depositata: “la
- unicamente per sostenere le spese relative alle utenze varie, alla spesa alimentare CP_1 ed a tutto quanto occorso alla coppia durante la durata del matrimonio - ha attinto, con la consapevolezza e l'accondiscendenza del , dal deposito appositamente costituito ... Pt_1
In buona sostanza le somme versate sul libretto hanno costituito le sostanze atte a soddisfare l'obbligo di reciproca assistenza, anche materiale, di cui all'art. 143 c.c. dalle quali ciascuno ha attinto per le necessità proprie e familiari. D'altronde in costanza di matrimonio i rapporti tra i coniugi non sono improntati a rapporti debito-credito ma sono regolati dalle norme di cui all'art. 143 c.c. e su tali basi il danaro è stato utilizzato da entrambi i coniugi senza alcuna rendicontazione da parte di nessuno”). A fronte di tale eccezione, l'attore non ha specificamente contestato alla prima difesa utile, ossia alla prima udienza, né nella memoria ex art. ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., che i prelievi della sono stati effettuati al fine di far fronte ai bisogni familiari, deducendo CP_1 unicamente di aver contribuito a essi anche con il proprio patrimonio personale. Come è noto, l'attuale testo dell'art. 115 c.p.c. impone alla parte costituita l'onere di contestare specificatamente i fatti ex adverso dedotti. Nel caso di specie, il si è limitato solo a imputare alla l'indebito prelievo di Pt_1 CP_1 somme dal libretto e, a fronte dell'allegazione della convenuta secondo cui i prelievi erano stati effettuati al fine di far fronte ai bisogni familiari, egli nulla ha replicato. In una situazione siffatta, non si è in presenza di una ricostruzione dei fatti incompatibile con quella narrata dalla convenuta, ma di un mero silenzio dell'attore il quale ha omesso totalmente di contrastare le affermazioni avversarie nella prima difesa utile. Se è così, allora, sia che si consideri che i prelievi delle somme derivanti dai regali di nozze, asseritamente versate sul libretto, siano stati effettuati antecedentemente allo scioglimento della comunione (non essendo stata, come evidenziato, fornita prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione oppure di emissione di ordinanza presidenziale, ovvero di decreto di omologa) sia che si considerino i prelievi e l'utilizzo delle somme successivi allo scioglimento della comunione (ove ritenuto, in ipotesi, sussistenti i predetti presupposti), si deve ritenere incontestato che tali somme sono state usate dalla al CP_1 fine di soddisfare i bisogni familiari, per cui le relative spese si considerano effettuate in adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c. e non sussiste alcun diritto al rimborso. In proposito è noto che, ai sensi dell'art. 143 c.c., i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità lavorativa. Sul punto la Corte di cassazione ha, in più di un'occasione, ribadito che il
5 contributo economico, anche cospicuo, dato in costanza di matrimonio da uno solo dei coniugi per soddisfare i bisogni della famiglia non è soggetto a ripetizione. Così è stato precisato che “non sussiste il diritto al rimborso delle spese sostenute da un coniuge nei confronti dell'altro coniuge, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.” (cfr., Cass., n. 10927/2018), nonché che, poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, comma 1, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 21100/2023). Dunque, era onere dell'attore provare – il che non è avvenuto - con riferimento agli specifici rapporti intercorsi con il coniuge l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali, dovendosi presumere in mancanza la rispondenza delle spese sostenute ai bisogni familiari e al criterio di proporzionalità sotteso all'art. 143 c.c. Né parte attorea ha presentato (e svolto conseguente attività istruttoria) altra e diversa domanda, ad esempio risarcitoria (nel caso di prelievo costituente fatto illecito con conseguente pregiudizio) o di ingiustificato arricchimento. Atteso il rigetto della domanda attorea e l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta sussistono giustificati motivi per compensare per intero le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Assunta Pacelli, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda attorea;
2. DICHIARA l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta
3. COMPENSA per intero le spese di lite tra le parti;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari, in data 28.07.2025. Il Giudice Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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