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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/12/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1253/2022
Il Giudice del Lavoro, AL RR, a seguito dell'udienza svolta in data
17.12.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
P.I.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
EO AN e CO CH ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
NI AS ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per la parte ricorrente “accertare e dichiarare la Parte_1 improponibilità della domanda proposta dal Sig. per le ragioni esposte in CP_1 narrativa;
in ipotesi: accertare e dichiarare che tra le parti non è stato concluso un contratto di agenzia e che, in ogni caso, non è intercorso un rapporto di agenzia;
accertare e dichiarare comunque l'applicabilità dell'art. 1749 c.c. per le ragioni esposte in narrativa;
conseguentemente, in ogni caso, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare le domande avversarie. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Per la parte resistente “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis CP_1 reiectis, preliminarmente, concedere ai sensi dell'art. 648 cp.c la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, respingere, siccome infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
297/2022 (RG 937/2022), confermandolo in ogni sua parte e, per l'effetto, condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, a consegnare Parte_1 al Signor i documenti tutti così come indicati nel ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo;
inoltre, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Signor di una somma CP_1 equitativamente determinata ex art 96 cpc, terzo comma. Con vittoria di spese, competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.12.2022, la società si Parte_1 opponeva al decreto ingiuntivo n. 297/2022 (procedimento n. 937/2022 R.G.) emesso dal Tribunale di Pisa in data 29.10.2022 a favore di CP_1 ingiungendo alla ricorrente di consegnare all'istante la documentazione contabile richiesta e di pagare le spese del procedimento monitorio.
2. L'opposizione era motivata dall'insussistenza di un rapporto di agenzia fra l'opponente e l'opposto. La società ricorrente sosteneva che il aveva CP_1 sempre svolto attività di procacciatore d'affari, svolgendo l'attività di propria iniziativa ed in totale autonomia, senza alcun coordinamento con la
[...]
senza alcun obbligo di promuovere la conclusione di contratti in una Parte_1
Pag. 2 di 7 zona determinata per conto della società.
3. La ricorrente in primis eccepiva l'improponibilità della domanda, in quanto presentata in violazione del divieto processuale di frazionamento delle cause
(considerato che, in riferimento al medesimo rapporto, era stata presentata domanda monitoria per il pagamento delle provvigioni asseritamente non corrisposte dalla società opponente).
4. In secundis, veniva contestava l'insussistenza del contratto di agenzia per la mancanza della forma scritta richiesta dal legislatore ad probationem (art. 1742, comma 2, c.c.), ritenendo che l'assenza di un contratto scritto non possa essere sostituita da altri documenti intercorsi fra le parti.
5. Nel merito del rapporto, la società resistente negava la sussistenza dei requisiti tipici del contratto di agenzia, non ricorrendo nel caso di specie un rapporto stabile con la controparte, l'obbligo di seguire le direttive della committente e di stipulare i contratti nel suo interesse.
6. L'opponente concludeva sostenendo che, anche qualora il rapporto fosse stato qualificato ai sensi dell'art. 1742 c.c., l'opposto non avrebbe avuto comunque diritto all'esibizione dei documenti richiesti in quanto aveva completamente omesso di provare l'avvenuta conclusione degli affari con i clienti, cercando di supplire con la richiesta della documentazione contabile della società opponente.
7. In data 04.04.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, che contestava le argomentazioni di parte ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda.
8. Il convenuto, in particolare, sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di improponibilità della domanda monitoria, in quanto il decreto ingiuntivo opposto, a differenza del parallelo procedimento monitorio, era stato richiesto non esercitando un diritto di credito già maturato, ma chiedendo l'adempimento di un obbligo di facere, ovvero l'esibizione della documentazione contabile.
9. Nel merito del ricorso, il resistente concordava con la ricorrente in merito al difetto di prova scritta del contratto di agenzia e, quindi, sulla non configurabilità nel caso di specie di tale rapporto negoziale. Il infatti, sosteneva di avere svolto per CP_1
Pag. 3 di 7 circa 5 anni l'attività di procacciatore d'affari nell'interesse della società opponente, in modo continuativo e coordinato.
10. Sull'applicabilità dell'art. 1749 c.c., norma fondante la domanda monitoria, il resistente specificava che costante giurisprudenza di legittimità sostiene che detta disposizione è applicabile in via analogica al rapporto di procacciamento di affari, qualora l'attività sia stata svolta in modo costante e continuativo.
11. In ultimo, il resistente eccepiva l'infondatezza dell'affermazione avversaria sull'omessa prova degli affari conclusi con i clienti, in quanto tale dato doveva essere ricostruito proprio con i documenti dell'azienda oggetto dell'ordine di esibizione richiesto con l'iniziativa monitoria, non avendo egli mai ricevuto l'estratto contro provvigionale.
12. In conclusione, il oltre al rigetto del ricorso, chiedeva anche la condanna CP_1 della società ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
13. Con ordinanza del 02.05.2024 questo ufficio dichiarava la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
14. Con nota depositata in data 24.04.2025 la parte ricorrente testualmente indicava: “Si evidenzia, per completezza, che in esito alla non condivisibile concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 297/2022 e alla notifica del relativo atto di precetto avversario, in data 17.5.2024 la Società ha dovuto consegnare a controparte per compulsum l'estratto conto delle provvigioni maturate dal Sig. nell'anno 2022, unitamente agli estratti del partitario e del registro iva CP_1 relativi agli affari conclusi nel medesimo con determinati clienti, evidenziando che le provvigioni in questione ammontano ad € 0,0, in quanto controparte non ha promosso gli affari indicati nei due estratti contabili (v. doc. 3 prodotto unitamente al presente atto, proseguendo la numerazione già avviata, e in particolare la pag. 1 del documento allegato al messaggio pec)”;
15. All'udienza del 26.09.2025 la parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso e nella condanna alle spese di parte resistente. La parte convenuta, invece, confermava di avere ricevuto la documentazione oggetto del decreto ingiuntivo
Pag. 4 di 7 opposto, ritenendo, per tali motivi, cessata la materia del contendere. In merito alle spese relative alla fase monitoria, cautelare e di merito, il difensore insisteva nella condanna di parte ricorrente secondo il principio della soccombenza virtuale, in quanto l'opposizione, per motivi esposti in atti, risultava infondata
16. All'udienza del 17.12.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
17. È un dato pacifico che la parte ricorrente, pur non riconoscendo il diritto della controparte, ha ottemperato all'ordine oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto, ovvero del decreto ingiuntivo n. 297/2022 con cui questo ufficio aveva imposto alla di consegnare a la documentazione oggetto Parte_1 CP_1 della richiesta avanzata nel procedimento monitorio n. 937/2022 R.G.
18. Pertanto, l'avvenuta consegna dei documenti richiesti dalla parte resistente determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
19. In ogni caso, seguendo il principio della soccombenza virtuale, è necessario affrontare nel merito la questione della fondatezza della domanda di parte attrice, ai fini della determinazione in tema di spese del giudizio. In tal senso, Cass. Sez. III, ord. n. 15230/2025: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice, ai fini della statuizione sulle spese, dovendo applicare il criterio della soccombenza virtuale, deve valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso monitorio, senza che rilevino le vicende successive (nella specie, il venir meno del titolo giudiziale non definitivo posto alla base del ricorso monitorio)”.
20. Nel merito del ricorso non può che condividersi quanto già espresso da questo ufficio con l'ordinanza del 02.05.2024, che ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
21. Nello specifico, l'opposizione della società risulta fondata Parte_1
Pag. 5 di 7 sui seguenti motivi: 1) l'improponibilità della domanda avversaria, che avrebbe abusato dello strumento processuale, presentando in relazione allo stesso rapporto un'analoga domanda monitoria per il pagamento delle provvigioni asseritamente non corrisposte dalla opponente;
2) l'insussistenza del contratto di agenzia e, di conseguenza, la non applicabilità al caso di specie dell'art. 1749 c.c., oltre ad aver scelto erroneamente il rito speciale (monitorio) invece che il rito ordinario;
3) la genericità delle allegazioni del non in grado di giustificare il preteso diritto CP_1 di visionare la documentazione contabile oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
22. Ebbene, tutti i motivi posti a fondamento del ricorso risultano privi di pregio.
23. Il primo motivo dell'opposizione è infondato, rilevato che il provvedimento monitorio impugnato in questo giudizio concerne la consegna della documentazione contabile, mentre la domanda monitoria precedentemente esperita dal aveva CP_1 un oggetto completamente diverso, riguardando il pagamento di compensi certi, liquidi ed esigibili, in relazione ad un periodo antecedente a quello per il quale il convenuto ha formulato la richiesta di esibizione della documentazione. Pertanto, nessun abuso dello strumento processuale è stato compiuto dalla parte resistente.
24. Il secondo motivo del ricorso risulta del tutto inconsistente, in ragione del fatto che entrambe le parti di questo giudizio sono d'accordo nel qualificare il rapporto tra loro intercorso come procacciamento di affari e non con come agenzia.
25. Anche il terzo motivo, infine, risulta destituito di fondamento, rilevato che al rapporto di procacciamento di affari, ove vi sia compatibilità, può essere applicata per analogia la disciplina del codice civile in materia di contratto di agenzia e che la richiesta di consegna della documentazione risulta legittima alla luce delle pronunce della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. II, ord. n. 34690/2023).
26. Nel merito deve essere valutata anche la domanda di condanna avanzata dalla parte resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
27. Anche in questo caso si ritiene che non vi siano i presupposti per l'accoglimento della domanda, non ravvisando nella condotta processuale del ricorrente né un'ipotesi di dolo né un'ipotesi di colpa grave.
Pag. 6 di 7 28. Il rigetto delle domande di entrambe le parti legittima la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 297/2022 emesso in data 29.10.2022 in merito al procedimento monitorio n. 937/2022 R.G.);
3) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte resistente;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Pisa, 19.12.2025
Il Giudice del Lavoro
AL RR
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1253/2022
Il Giudice del Lavoro, AL RR, a seguito dell'udienza svolta in data
17.12.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
P.I.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
EO AN e CO CH ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
NI AS ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per la parte ricorrente “accertare e dichiarare la Parte_1 improponibilità della domanda proposta dal Sig. per le ragioni esposte in CP_1 narrativa;
in ipotesi: accertare e dichiarare che tra le parti non è stato concluso un contratto di agenzia e che, in ogni caso, non è intercorso un rapporto di agenzia;
accertare e dichiarare comunque l'applicabilità dell'art. 1749 c.c. per le ragioni esposte in narrativa;
conseguentemente, in ogni caso, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare le domande avversarie. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Per la parte resistente “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis CP_1 reiectis, preliminarmente, concedere ai sensi dell'art. 648 cp.c la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, respingere, siccome infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
297/2022 (RG 937/2022), confermandolo in ogni sua parte e, per l'effetto, condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, a consegnare Parte_1 al Signor i documenti tutti così come indicati nel ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo;
inoltre, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Signor di una somma CP_1 equitativamente determinata ex art 96 cpc, terzo comma. Con vittoria di spese, competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.12.2022, la società si Parte_1 opponeva al decreto ingiuntivo n. 297/2022 (procedimento n. 937/2022 R.G.) emesso dal Tribunale di Pisa in data 29.10.2022 a favore di CP_1 ingiungendo alla ricorrente di consegnare all'istante la documentazione contabile richiesta e di pagare le spese del procedimento monitorio.
2. L'opposizione era motivata dall'insussistenza di un rapporto di agenzia fra l'opponente e l'opposto. La società ricorrente sosteneva che il aveva CP_1 sempre svolto attività di procacciatore d'affari, svolgendo l'attività di propria iniziativa ed in totale autonomia, senza alcun coordinamento con la
[...]
senza alcun obbligo di promuovere la conclusione di contratti in una Parte_1
Pag. 2 di 7 zona determinata per conto della società.
3. La ricorrente in primis eccepiva l'improponibilità della domanda, in quanto presentata in violazione del divieto processuale di frazionamento delle cause
(considerato che, in riferimento al medesimo rapporto, era stata presentata domanda monitoria per il pagamento delle provvigioni asseritamente non corrisposte dalla società opponente).
4. In secundis, veniva contestava l'insussistenza del contratto di agenzia per la mancanza della forma scritta richiesta dal legislatore ad probationem (art. 1742, comma 2, c.c.), ritenendo che l'assenza di un contratto scritto non possa essere sostituita da altri documenti intercorsi fra le parti.
5. Nel merito del rapporto, la società resistente negava la sussistenza dei requisiti tipici del contratto di agenzia, non ricorrendo nel caso di specie un rapporto stabile con la controparte, l'obbligo di seguire le direttive della committente e di stipulare i contratti nel suo interesse.
6. L'opponente concludeva sostenendo che, anche qualora il rapporto fosse stato qualificato ai sensi dell'art. 1742 c.c., l'opposto non avrebbe avuto comunque diritto all'esibizione dei documenti richiesti in quanto aveva completamente omesso di provare l'avvenuta conclusione degli affari con i clienti, cercando di supplire con la richiesta della documentazione contabile della società opponente.
7. In data 04.04.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, che contestava le argomentazioni di parte ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda.
8. Il convenuto, in particolare, sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di improponibilità della domanda monitoria, in quanto il decreto ingiuntivo opposto, a differenza del parallelo procedimento monitorio, era stato richiesto non esercitando un diritto di credito già maturato, ma chiedendo l'adempimento di un obbligo di facere, ovvero l'esibizione della documentazione contabile.
9. Nel merito del ricorso, il resistente concordava con la ricorrente in merito al difetto di prova scritta del contratto di agenzia e, quindi, sulla non configurabilità nel caso di specie di tale rapporto negoziale. Il infatti, sosteneva di avere svolto per CP_1
Pag. 3 di 7 circa 5 anni l'attività di procacciatore d'affari nell'interesse della società opponente, in modo continuativo e coordinato.
10. Sull'applicabilità dell'art. 1749 c.c., norma fondante la domanda monitoria, il resistente specificava che costante giurisprudenza di legittimità sostiene che detta disposizione è applicabile in via analogica al rapporto di procacciamento di affari, qualora l'attività sia stata svolta in modo costante e continuativo.
11. In ultimo, il resistente eccepiva l'infondatezza dell'affermazione avversaria sull'omessa prova degli affari conclusi con i clienti, in quanto tale dato doveva essere ricostruito proprio con i documenti dell'azienda oggetto dell'ordine di esibizione richiesto con l'iniziativa monitoria, non avendo egli mai ricevuto l'estratto contro provvigionale.
12. In conclusione, il oltre al rigetto del ricorso, chiedeva anche la condanna CP_1 della società ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
13. Con ordinanza del 02.05.2024 questo ufficio dichiarava la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
14. Con nota depositata in data 24.04.2025 la parte ricorrente testualmente indicava: “Si evidenzia, per completezza, che in esito alla non condivisibile concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 297/2022 e alla notifica del relativo atto di precetto avversario, in data 17.5.2024 la Società ha dovuto consegnare a controparte per compulsum l'estratto conto delle provvigioni maturate dal Sig. nell'anno 2022, unitamente agli estratti del partitario e del registro iva CP_1 relativi agli affari conclusi nel medesimo con determinati clienti, evidenziando che le provvigioni in questione ammontano ad € 0,0, in quanto controparte non ha promosso gli affari indicati nei due estratti contabili (v. doc. 3 prodotto unitamente al presente atto, proseguendo la numerazione già avviata, e in particolare la pag. 1 del documento allegato al messaggio pec)”;
15. All'udienza del 26.09.2025 la parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso e nella condanna alle spese di parte resistente. La parte convenuta, invece, confermava di avere ricevuto la documentazione oggetto del decreto ingiuntivo
Pag. 4 di 7 opposto, ritenendo, per tali motivi, cessata la materia del contendere. In merito alle spese relative alla fase monitoria, cautelare e di merito, il difensore insisteva nella condanna di parte ricorrente secondo il principio della soccombenza virtuale, in quanto l'opposizione, per motivi esposti in atti, risultava infondata
16. All'udienza del 17.12.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
17. È un dato pacifico che la parte ricorrente, pur non riconoscendo il diritto della controparte, ha ottemperato all'ordine oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto, ovvero del decreto ingiuntivo n. 297/2022 con cui questo ufficio aveva imposto alla di consegnare a la documentazione oggetto Parte_1 CP_1 della richiesta avanzata nel procedimento monitorio n. 937/2022 R.G.
18. Pertanto, l'avvenuta consegna dei documenti richiesti dalla parte resistente determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
19. In ogni caso, seguendo il principio della soccombenza virtuale, è necessario affrontare nel merito la questione della fondatezza della domanda di parte attrice, ai fini della determinazione in tema di spese del giudizio. In tal senso, Cass. Sez. III, ord. n. 15230/2025: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice, ai fini della statuizione sulle spese, dovendo applicare il criterio della soccombenza virtuale, deve valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso monitorio, senza che rilevino le vicende successive (nella specie, il venir meno del titolo giudiziale non definitivo posto alla base del ricorso monitorio)”.
20. Nel merito del ricorso non può che condividersi quanto già espresso da questo ufficio con l'ordinanza del 02.05.2024, che ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
21. Nello specifico, l'opposizione della società risulta fondata Parte_1
Pag. 5 di 7 sui seguenti motivi: 1) l'improponibilità della domanda avversaria, che avrebbe abusato dello strumento processuale, presentando in relazione allo stesso rapporto un'analoga domanda monitoria per il pagamento delle provvigioni asseritamente non corrisposte dalla opponente;
2) l'insussistenza del contratto di agenzia e, di conseguenza, la non applicabilità al caso di specie dell'art. 1749 c.c., oltre ad aver scelto erroneamente il rito speciale (monitorio) invece che il rito ordinario;
3) la genericità delle allegazioni del non in grado di giustificare il preteso diritto CP_1 di visionare la documentazione contabile oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
22. Ebbene, tutti i motivi posti a fondamento del ricorso risultano privi di pregio.
23. Il primo motivo dell'opposizione è infondato, rilevato che il provvedimento monitorio impugnato in questo giudizio concerne la consegna della documentazione contabile, mentre la domanda monitoria precedentemente esperita dal aveva CP_1 un oggetto completamente diverso, riguardando il pagamento di compensi certi, liquidi ed esigibili, in relazione ad un periodo antecedente a quello per il quale il convenuto ha formulato la richiesta di esibizione della documentazione. Pertanto, nessun abuso dello strumento processuale è stato compiuto dalla parte resistente.
24. Il secondo motivo del ricorso risulta del tutto inconsistente, in ragione del fatto che entrambe le parti di questo giudizio sono d'accordo nel qualificare il rapporto tra loro intercorso come procacciamento di affari e non con come agenzia.
25. Anche il terzo motivo, infine, risulta destituito di fondamento, rilevato che al rapporto di procacciamento di affari, ove vi sia compatibilità, può essere applicata per analogia la disciplina del codice civile in materia di contratto di agenzia e che la richiesta di consegna della documentazione risulta legittima alla luce delle pronunce della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. II, ord. n. 34690/2023).
26. Nel merito deve essere valutata anche la domanda di condanna avanzata dalla parte resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
27. Anche in questo caso si ritiene che non vi siano i presupposti per l'accoglimento della domanda, non ravvisando nella condotta processuale del ricorrente né un'ipotesi di dolo né un'ipotesi di colpa grave.
Pag. 6 di 7 28. Il rigetto delle domande di entrambe le parti legittima la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 297/2022 emesso in data 29.10.2022 in merito al procedimento monitorio n. 937/2022 R.G.);
3) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte resistente;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Pisa, 19.12.2025
Il Giudice del Lavoro
AL RR
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