Decreto cautelare 20 agosto 2025
Ordinanza collegiale 11 settembre 2025
Ordinanza cautelare 23 dicembre 2025
Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 30/04/2026, n. 7865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7865 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07865/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09384/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9384 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Del Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Aeronautica Militare - Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
dei seguenti provvedimenti:
a) provvedimento di cui al Verbale n. -OMISSIS-, emesso il 22/07/2025, nonché al Verbale del 10/07/2025, con il quale la Commissione medica per gli Ulteriori Accertamenti Psicofisici dell'Aeronautica Militare, nominata con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12025 0000112 in data 3/3/2025, in relazione al Concorso per esami bandito dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE 12024 0001357 del 13/12/2024, pubblicato nel portale unico del reclutamento (portale Inpa) in data 16/12/2024 e modificato con decreto dirigenziale n. M_D AB05933 DE 12025 000295 del 23 aprile 2025, per l'ammissione di 155 Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica, ha giudicato il ricorrente non idoneo all'ammissione all'Accademia Aeronautica, specialità pilota, con la seguente motivazione : “Anomalie lente aspecifiche in sede fronto-temporale destra di scarsa entità di grado non compatibile”, con conseguente esclusione dalla predetto Concorso;
b) Della graduatoria finale di ammissione, emessa eventualmente nelle more della presentazione del presente ricorso se escludente il ricorrente;
c) Della eventuale graduatoria degli idonei se redatta e non pubblicata di cui si ignorano gli estremi;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
e) nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso al Concorso.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26.11.2025:
per l’annullamento della graduatoria finale del concorso per 60 posti del ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota, pubblicata in data 12/09/2025 con Decreto del Ministero Della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D AB05933 DE12025 0000864 05-09-2025 nella parte in cui non è stato inserito nella stessa il nominativo del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’Aeronautica Militare Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. CL AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio (notificato in data 19.8.2025 e depositato in pari data) il ricorrente in epigrafe - partecipante al concorso pubblico, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE 12024 0001357 pubblicato nel portale unico del reclutamento (portale Inpa) in data 16/12/2024 (e modificato con decreto dirigenziale n. M_D AB05933 DE 12025 000295 del 23/04/2025) per l’ammissione di n. 155 allievi alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica - ha impugnato il verbale n. -OMISSIS- del 22.7.2025 (doc. 1 ric.) della Commissione Medica che lo ha escluso dal concorso dichiarandolo INIDONEO, con la seguente diagnosi: “Anomalie lente aspecifiche in sede fronto-temporale destra di scarsa entità di grado non compatibile – confermate anche da documentazione sanitaria di parte” e con il seguente giudizio medico-legale: “NON IDONEO all’ammissione all’accademia aeronautica DPR 15/03/2010 n. 90 ART. 586 COMMA I LETT. C) PUNTO 7”;
- ai fini impugnatori il ricorrente ha formulato il seguente articolato motivo: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 586 DEL DPR 90/2010 SVIAMENTO - MANIFESTA IRRAZIONALITÀ DEL GIUDIZIO E CONTRADDITTORIETÀ DELLO STESSO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GARANZIA DI IDONEITA’ VALUTATIVA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE; ha richiamato - a supporto di quanto dedotto - il diverso esito recato da un recente accertamento da lui eseguito presso l’ASL Napoli 1 “Centro” - Ospedale “San Paolo” di Napoli ove si conclude nei seguenti termini:
“tracciati caratterizzati da un’attività di fondo desincronizzata. A tratti si evidenzia un’alfa a 9 Hz bilaterale, simmetrica e sincrona, ben reagente all'apertura degli occhi. La prova dell’iperventilazione non modifica i tracciati. La Stimolazione Luminosa Intermittente è risultata senza effetti patologici. Conclusioni: TRACCIATI PRIVI DI ANOMALIE E DA CONSIDERARE NEI LIMITI DELLA NORMA (doc. 7 ric.);
- con atto depositato in data 25 agosto 2025 si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa, depositando memoria difensiva nella quale si contesta la fondatezza del ricorso e se ne chiede il rigetto;
- con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-dell’11.9.2025, la Sezione ha disposto una verificazione di carattere medico sulla patologia diagnosticata al ricorrente;
- quindi lo stesso ricorrente ha tempestivamente proposto motivi aggiunti per l’annullamento, per quanto di suo interesse, del sopravvenuto provvedimento di approvazione della graduatoria di merito del concorso in oggetto;
- in data 11.11.2025 l’organismo verificatore nominato da questa Sezione (Collegio Medico Legale della Difesa) ha depositato la propria relazione in cui, all’esito della visita del paziente, dell’esame dei documenti sanitari e degli appositi esami diagnostici svolti, perviene alle seguenti conclusioni: “In sintesi, sulla base delle considerazioni sopra esposte, questo Collegio, in relazione allo specifico quesito formulato da codesto ecc.mo TAR, dichiara che, in sede di verificazione, al tracciato EEG eseguito sulla persona del Sig. -OMISSIS-, non è stata riscontrata l’anomalia elettroencefalografica oggetto e causa di inidoneità al concorso in epigrafe. Pertanto decadono gli elementi responsabili del provvedimento di esclusione dal concorso in epigrafe.”;
- con ordinanza cautelare del 23.12.2025 n. -OMISSIS-, questa Sezione ha ritenuto esistenti i presupposti per disporre, in via interinale e urgente, l’ammissione con riserva del ricorrente al completamento dell’iter concorsuale; con la medesima ordinanza la Sezione ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della Difesa;
- in data 20.1.2026 parte ricorrente ha depositato i documenti a comprova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio;
- l’Amministrazione ha infine informato questo Collegio che, all’esito delle prove di esame svolte, il ricorrente ha riportato un punteggio di 69,00 che lo collocherebbe alla posizione -OMISSIS- (bis) della graduatoria dei 60 posti del ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota, approvata con il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12025 0000864 del 5 settembre 2025.
Rilevato che alla camera di consiglio del 18 marzo 2026, il Collegio, sentiti gli avvocati di entrambe le parti costituite, si è riservato, dandone avviso alle parti, di definire la causa con sentenza in forma semplificata; quindi la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che il ricorso sia fondato e, pertanto, debba essere accolto, atteso che:
- in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza anche della Sezione (cfr., ex plurimis, sent. n. 5735 del 2019), le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici - per quanto costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa - non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità;
- nel caso di specie, la verificazione disposta dalla Sezione ed effettuata da un organismo pubblico composto da esperti in materia (il Collegio Medico Legale della Difesa) ha fatto emergere, come sopra riportato, una condizione del candidato del tutto compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale, assolutamente idonea a fare ipotizzare – come rilevato anche dal Consiglio di Stato in relazione ad ipotesi similari (cfr., tra le altre, ord. n. 3569 del 2020) – “un evidente errore nell’esercizio della discrezionalità”, sindacabile in sede di giurisdizione, tenuto anche conto della mancata produzione da parte del Ministero della Difesa di elementi validi a spiegare l’esito opposto o, comunque, diverso degli esami medici svolti in sede concorsuale
Considerati in particolare i principali passaggi della relazione di verificazione, ove si legge che:
“…Nella fattispecie, in fase concorsuale, il tracciato presentava delle anomalie lente aspecifiche in sede fronto-temporale destra di scarsa entità. A tal proposito, dirimente ai fini diagnostici è stato anche il contributo fornito dal consulente tecnico della parte ricorrente che ha specificato, in più passi della sua consulenza neurofisiopatologica, che le anomalie lente, aspecifiche, non sono equiparabili alle anomalie EEG a carattere parossistico. Nella terminologia elettroencefalografica “le anomalie EEG a carattere parossistico” presentano un’attività a insorgenza/terminazione brusca e marcata differenza rispetto al background, sono tipicamente riferite come scariche “epilettiformi” con dei complessi variabili. Le anomalie riscontrate in sede concorsuale, ma comunque non riscontrate in fase di verificazione, non avendo la caratteristica delle componente parossistica ovvero della scarica epilettiforme, non rientrano nella fattispecie che ha determinato l’esclusione del ricorrente dal concorso in epigrafe. In data 23.10.2025 questa Commissione ha ricevute ulteriori osservazioni del Dott. Vincenzo Andreone che si riportano in allegato (Allegato D) che confermano l’assenza di grafoelementi parossistici e di grafoelementi puntuti (tipo spike, sharp waves o complessi punta-onda), definendo il tracciato, refertato in sede di verificazione, tra le possibili varianti della norma. Ciò premesso, il Sig. -OMISSIS-, allo stato attuale non presenta alterazioni EEG riconducibili all’ art. 586 comma I lett. C) punto 7 del DPR 15/03/2010 n. 90”;
Considerate, quindi, le conclusioni a cui è pervenuto il Collegio Medico Legal in base alle quali non appare sussistere la causa di inidoneità affermata in sede concorsuale;
Ritenuto che quanto sopra trascritto sia sufficiente per l’accoglimento dell’impugnativa in oggetto, con assorbimento degli ulteriori motivi di diritto formulati;
Ritenuto pertanto che sia da annullare il provvedimento di esclusione così come, in parte qua , la graduatoria finale di merito nella parte in cui non ha inserito in via definitiva il nominativo del ricorrente tra i vincitori secondo il punteggio conseguito al termine delle varie prove sostenute;
Ritenuto che le spese di giudizio debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate a favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo;
Ritenuto, nel contempo, che siano da porre a carico del Ministero resistente anche le spese della verificazione da liquidare in conformità a quanto richiesto dal medesimo Verificatore con l’apposita nota in atti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il giudizio di inidoneità impugnato nonché la graduatoria finale, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida nella somma di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre Iva, Cassa Avvocati, rimborso del contributo unificato anticipato e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Condanna, inoltre, il Ministero della Difesa al pagamento delle spese della verificazione svolta dal Collegio Medico Legale, che si liquidano in Euro 400,00 (quattrocento/00) più IVA che dovranno essere corrisposti, come richiesto dallo stesso Verificatore, a DIFESA SERVIZI S.p.A., avvalendosi delle seguenti coordinate IBAN: [...].
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, -OMISSIS-6, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, -OMISSIS-6, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA NI, Presidente
CL AL, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| CL AL | VA NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.