Articolo 1 della Legge 27 maggio 1985, n. 293
Articolo 2
Versione
22 giugno 1985
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica ivoriana e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata ad Abidjan il 30 luglio 1982, con protocollo d'accordo e scambio di note in pari data.
Entrata in vigore il 22 giugno 1985