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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 04/11/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE CIVILE
n. 1608/2024 r.g.
Il Giudice
facendo seguito al processo verbale dell'odierna udienza del 04/11/2025, che viene riaperto alle ore 14.30 per dare lettura della sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento civile in epigrafe indicato;
si dà atto che le parti si sono allontanate dopo la discussione e che alle ore 14.30, in esito alla camera di consiglio svolta al termine della discussione e dell'odierna udienza, la causa è stata decisa e viene data lettura della sentenza pur nella loro assenza.
Il Giudice Dott.ssa ON DI NICOLA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa ON Di OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N° 1608 del Ruolo Generale Affari Conteziosi Civili dell'anno 2024, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ceccani ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio legale in Frosinone, via F. Calvosa n. 15, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- parte attrice/opponente -
Contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aniello e Anselmo Pullano ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Frosinone, Piazza San Tommaso D'Aquino n. 1, giusta procura a margine dell'atto di intimazione di sfratto;
- parte convenuta/opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2025 le parti hanno discusso come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto). FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, ha opposto l'atto di precetto in rinnovazione Parte_1
notificatole da in data 27.06.2024 per l'importo di € 67.578,05. Eccepisce Controparte_1
l'opponente la prescrizione dei titoli sottesi alla minacciata azione esecutiva, ossia il decreto ingiuntivo n. 187/2012 e l'ordinanza di convalida del 20.012.2012, ai sensi degli artt. 2946 e 2953
c.c., per decorso del termine decennale dalla notifica dell'ultimo precetto, avvenuta in data
12.02.2013, senza che da allora sia stato compiuto altro atto interruttivo della prescrizione. Deduce che nello stesso precetto in rinnovazione opposto in questa sede si faccia riferimento alla sola notifica del precetto del 12.02.2013 e che, sulla base di un principio di buona fede e affidamento, deve ritenersi che il termine di prescrizione sia ormai spirato. Chiede, dunque, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli, di accertare l'intervenuta prescrizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità del precetto opposto. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitosi in giudizio, , premesso che con atto di intimazione di Controparte_1
sfratto per morosità e citazione per la convalida notificato il 20.11.2012 è stato intimato alla ditta individuale ” il rilascio dell'immobile in Alatri, in via S.S. 155 per CP_2 Controparte_3
Fiuggi/Via Montelena Vecchia, concessole in locazione con contratto del 27.06.2009, oltre al pagamento dei canoni scaduti e impagati per € 45.000,00; che all'esito del procedimento, è stata emessa ordinanza di convalida dello sfratto in data 20.12.2012, con condanna al pagamento delle spese di procedura;
che è stato emesso decreto ingiuntivo n. 187/2012 immediatamente esecutivo, con cui il Tribunale ha condannato la ditta individuale ” al pagamento CP_2 Controparte_3
della somma di € 45.000,00 pari all'importo dei canoni scaduti indicati nell'intimazione, oltre all'importo dei canoni a scadere, dopo la notifica dell'intimazione, sino all'esecuzione dello sfratto
(pari a complessivi € 12.500,00), il tutto oltre interessi legali dalla domanda sino al pagamento, oltre alle spese per il procedimento di ingiunzione, liquidate in € 550,00, oltre IVA e CPA;
che i titoli, muniti di formula esecutiva in data 12.02.2013, venivano notificati alla debitrice, unitamente all'atto di precetto del 12.02.2013 su decreto di ingiunzione, in data 14.02.2013; che in pari data veniva notificato atto di precetto per il rilascio dell'immobile e le spese legali per la convalida;
che non avendo la debitrice adempiuto al pagamento, il creditore in data 27.06.2024 provvedeva a notificare l'atto di precetto in rinnovazione per la complessiva somma di € 67.578,05, salvo errore e/o omissione emendabile a richiesta;
deduce di aver notificato atto di precetto in data 12.02.2018, idoneo a interrompere la prescrizione, che pertanto non sarebbe maturata;
che nel precetto opposto non si afferma che quella del 2013 è stata l'ultima notifica eseguita, ma si riporta la data in cui i titoli esecutivi sono stati muniti di formula esecutiva e contestualmente notificati in uno al primo precetto, sicché non vi sarebbe motivo per la debitrice di presumere che quella del 2013 fosse l'ultima e unica notifica del precetto;
che nessuna norma impone al creditore di indicare nei precetti in rinnovazione le notifiche dei precedenti precetti. Chiede pertanto al Tribunale di rigettare l'opposizione, con vittoria di spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari nonché con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Eseguite le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c. e rigettata l'istanza di sospensione avanzata da parte attrice;
assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., di cui le parti si sono avvalse;
ritenuta la causa di natura documentale, questa è stata rinviata all'udienza del
04.11.2025 per la discussione orale, all'esito della quale è decisa come segue.
2. Parte opponente spiega un motivo di opposizione, consistente nella prescrizione del titolo in quanto, dalla notifica del primo atto di precetto alla notifica dell'atto di precetto in rinnovazione oggi opposto, sarebbero decorsi termini superiori a dieci anni, senza che medio tempore il creditore abbia notificato atti interruttivi. L'opponente, in particolare, avrebbe maturato tale convincimento sulla base del fatto che il creditore avrebbe omesso di indicare nell'atto di precetto opposto la data di notifica di un qualche atto interruttivo della prescrizione. In secondo luogo, a fronte della prova data dal creditore di aver notificato un atto di precetto in rinnovazione già nell'anno 2018, ciò che avrebbe impedito lo spirare del termine decennale, l'opponente ha dedotto l'omessa ricezione dell'atto in questione, per essere stato notificato presso un indirizzo diverso da quello di residenza della sig.ra e per essersi la notifica perfezionata per compiuta giacenza, ciò che conferma che la Pt_1
debitrice non sia mai venuta nella materiale disponibilità dell'atto.
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Premesso che il termine di prescrizione di interesse nel caso di specie è quello decennale ex art. 2953 c.c. - atteso che il credito per cui il sig. procede è consacrato in un titolo esecutivo CP_1
ormai definitivo, ossia il decreto ingiuntivo n. 187/2012 del 20.12.2012 - e che, come noto, in tema di decreto ingiuntivo, “l'interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c., decorre quindi dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero dalla data in cui il decreto acquista efficacia di giudicato, per la sua mancata tempestiva opposizione o per l'estinzione del giudizio di opposizione” (Cass. civ., sent. n. 15157 del 20/06/2017); in specie, vi è prova della notifica del decreto ingiuntivo e dell'ordinanza di convalida alla parte opponente – unitamente al primo atto di precetto - in data 15.02.2013, sicché occorre verificare se, successivamente alla notifica dei predetti e antecedentemente alla notifica del precetto in rinnovazione opposto in questa sede, è stato notificato altro atto idoneo a interrompere i termini di prescrizione.
Com'è noto, “l'atto di precetto, contenendo un'intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente sua messa in mora), produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (artt. 2943, comma 3, e 2945, comma 1, c.c.), mentre l'atto di pignoramento determina un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione stessa, giusta il disposto dell'art. 2943, comma
1, c.c., poiché ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui risulti notificato regolarmente al debitore” (Cass. civ. n. 3741/2017). Inoltre, “Il precetto non è un atto diretto alla istaurazione di un giudizio, né del processo esecutivo, sicché interrompe la prescrizione senza effetti permanenti ed il carattere solo istantaneo dell'efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la sua notificazione,
l'intimato abbia proposto opposizione. Ove, peraltro, il creditore opposto, nel costituirsi, chieda il rigetto dell'opposizione o, comunque, formulato una domanda tendente all'affermazione del proprio diritto di procedere all'esecuzione, compie un'attività processuale rilevante ai sensi dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio” (Cassazione civile sez. III, 19/09/2014, n.19738;
Cassazione civile sez. III, 29/03/2007, n.7737).
In specie, parte opposta ha depositato prova della notifica di altro atto di precetto in rinnovazione, idoneo a interrompere i termini di prescrizione. Segnatamente, si tratta del precetto spedito in data 31.01.2018, la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 12.02.2018
(cfr. all. 4 alla comparsa di costituzione). Sicché, dalla data della notifica del decreto ingiuntivo, dell'ordinanza di convalida di sfratto e del primo atto di precetto, avvenuta in data 15.02.2013, alla data di notifica del secondo atto di precetto (primo precetto in rinnovazione), avvenuta in data
12.02.2018, sono decorsi meno di dieci anni. Analogamente, tra la data di notificazione del primo precetto in rinnovazione alla data di notificazione del secondo precetto in rinnovazione (il precetto opposto) non risulta spirata l'eccepita prescrizione decennale.
Parte opponente inoltre rileva che nell'atto di precetto da ultimo notificatole non è stata indicata la data di notifica di altro precetto se non del primo. Tuttavia, questo non può tradursi in un vizio di invalidità del precetto (peraltro non veicolato attraverso formale motivo di opposizione agli atti), atteso che l'art. 480 c.p.c. non prescrive la presenza di tale elemento a pena di nullità dell'atto
(non avendo peraltro il creditore affermato nel precetto che quello del 2013 è stato l'ultimo precetto notificato, ma essendosi limitato a richiamare tale data di notifica in quanto relativa ai titoli esecutivi azionati).
Infine, con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., eccepisce l'opponente che la notifica del precetto del 2018 avrebbe dovuto essere effettuata dal creditore nei confronti della titolare della ditta in proprio, attesa la sua cancellazione nell'anno 2013, presso il corretto indirizzo di residenza della sig.ra in Alatri, in via Vallone Cera 55, anziché presso il diverso indirizzo indicato nella Pt_1
relata di notifica.
La doglianza è priva di fondamento.
In primo luogo, com'è noto, le notifiche di atti di cui è destinataria una ditta individuale devono essere eseguite non già ai sensi degli artt. 145 e ss. c.p.c., relativi alle notificazioni alle persone giuridiche, alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 e seguenti c.c., bensì ai sensi degli artt. 138 e ss. c.p.c., con riguardo alle notificazioni nei confronti delle persone fisiche (cfr. ex plurimis Corte App. Lecce sez. I,
16/12/2021, n.1343). Invero, “L'impresa individuale coincide con l'imprenditore individuale che, quindi, è legittimato ad agire o essere convenuto in giudizio. All'impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale” (Cass. 30.05.2007 n. 12757; Cass. 17.1.2007 n.
977; Cass. 13.2.2006 n. 3052; Cass. civ., sentenza n. 19735/14).
In specie, il precetto del 25.01.2018 è stato notificato presso l'indirizzo di residenza del legale rappresentante della ditta individuale , sig.ra , a mezzo del servizio postale, CP_2 Parte_1
ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il cui perfezionamento si è avuto per compiuta giacenza in data
12.02.2018.
In secondo luogo, il certificato storico di residenza prodotto da parte convenuta evidenzia che la residenza della sig.ra dal 03.10.2017 al 16.07.2020 era fissata in Alatri (FR), in via del Parte_1
Convento n. 6/A, indirizzo presso il quale è stata effettuata la notifica del precetto del 25.01.2018.
Da ultimo, priva di pregio è la circostanza dedotta dall'opponente secondo cui, attesa la cessazione della ditta individuale in data 20.08.2013 (rectius: in data 22.07.2013, con conseguente cancellazione in data 22.08.2013, come da visura camerale in atti), la notifica sarebbe dovuta avvenire nei confronti della titolare in proprio, anziché alla ditta individuale. Invero, la notifica è stata correttamente eseguita nei confronti della legale rappresentante p.t. della ditta individuale, presso il suo indirizzo di residenza, sicché la circostanza che la relata di notifica non rechi l'indicazione di una notifica effettuata alla sig.ra in proprio anziché in qualità di legale Pt_1
rappresentante si ritiene inidonea a inficiare la validità della notifica, atteso il rispetto delle formalità prescritte dalla legge in ordine alla regolarità della notificazione e considerata la coincidenza sostanziale e processuale della ditta individuale e dell'imprenditore che ne è titolare.
Tanto premesso, la domanda è infondata per le ragioni spiegate ed è pertanto rigettata.
4. Parte opposta ha chiesto la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Osservato che “la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria trova applicazione in due diverse ipotesi: allorquando l'attore, agendo con malafede o colpa grave, intraprenda o coltivi un giudizio destinato ad un esito sfavorevole rivendicando pretese insussistenti oppure qualora il convenuto, pur essendo cosciente della fondatezza delle pretese avversarie, si opponga in modo irragionevole alla domanda di controparte ostacolando la tutela dell'altrui diritto. In entrambi i casi, controparte e giudice sono costretti a svolgere attività processuali evitabili aggravate da un dispendio di tempo, mezzi e risorse. In assenza di parametri di riferimento normativi, la somma da liquidare deve essere ricavata dall'intensità del dolo o dal grado della colpa della parte soccombente;
dalle modalità attraverso le quali si realizza l'abuso del processo e dalla gravità delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate” (Tribunale Pisa, sez. I, 09/01/2023, n. 31); osservato che il comma primo del richiamato articolo richiede che vi sia una soccombenza totale e completa ai fini della condanna, non essendo sufficiente una soccombenza soltanto parziale o virtuale, né potendosi pronunciare tale condanna in caso di vittoria totale della parte contro cui la domanda è stata proposta;
osservato che la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé - mentre non sarebbe sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. U., 9912/2018; Cass. 19948/2023; Cass. Civ., sez. I,
27/10/2023, n.29831); osservato in ogni caso che la responsabilità ex art. 96 co. 3 c.p.c. presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell' art. 24 Cost. (Cass. civile, sez. III, 12/07/2023, n. 19948); osservato che “ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non occorre necessariamente la consapevolezza del proprio torto al momento della proposizione della domanda da parte dell'attore (ipotesi, peraltro, prevista dal citato articolo con l'espresso riferimento alla "mala fede") ma è sufficiente la "colpa grave", la quale si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza, che consenta di avvertire facilmente
l'ingiustizia della propria domanda. L'accertamento di tale "colpa grave", implicando un apprezzamento di mero fatto, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (Cass. civ. n. 10097/2023); osservato altresì che, nella giurisprudenza di merito, l'accertamento in ordine alla responsabilità aggravata ai fini della condanna comminabile d'ufficio debba svolgersi sulla scorta di una valutazione oggettiva della condotta processuale, qualificabile in termini di abuso del processo (“La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede la prova del dolo o della colpa grave della parte soccombente nonché dell' allegazione e dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite;
la condanna
d' ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c. , di natura pubblicistica e autonoma, prescinde invece dall' elemento soggettivo e presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, ossia l' avere agito o resistito pretestuosamente. In difetto di tali presupposti, non può disporsi la condanna per lite temeraria -
Corte App. Napoli, sez. IV, 19/07/2025, n. 3863; “L' art. 96, comma 3, c.p.c. stabilisce una misura sanzionatoria di natura pubblicistica volta a punire l'utilizzo abusivo dello strumento processuale ad opera della parte soccombente. Tale strumentalizzazione si configura mediante la proposizione di domande, eccezioni o difese grossolanamente inammissibili o manifestamente infondate. L'accertamento che il giudice è chiamato a effettuare si fonda esclusivamente sull'analisi oggettiva della condotta processuale, indipendentemente dall'elemento soggettivo” - Tribunale Palermo, sez. V, 11/02/2025); osservato che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
tanto premesso, ritenuto che non possa darsi luogo a condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., non essendo stata fornita prova degli elementi costitutivi della fattispecie, e in particolare dell'elemento soggettivo in capo a parte attrice ovvero del danno subito da controparte.
5. Sulla regolamentazione delle spese di lite parte opponente ha formulato istanza di compensazione, in ragione della violazione dei principi di buona fede, correttezza processuale e di affidamento da parte di . Controparte_1
L'istanza non può essere accolta, non ritenendosi sussistenti le contestate violazioni, attesa l'infondatezza dell'opposizione di parte attrice, fondata peraltro su un unico motivo di opposizione la cui non apprezzabilità nel merito si è evinta sin dalla costituzione in giudizio del convenuto;
e considerata altresì la regolarità formale della notifica dell'atto di precetto del 2018 e della redazione dell'atto di precetto del 2024, onde le censure a esse rivolte, finalizzate a sostenere l'eccepita prescrizione, si sono rivelate prive di pregio;
ritenuto infine che alcuna ulteriore condotta censurabile può addebitarsi al convenuto, il quale peraltro sostiene di non aver mai ricevuto richieste di chiarimenti che avrebbero potuto evitare l'instaurazione o la prosecuzione del giudizio ovvero di aver riscontrato una volontà di adempiere al credito, invero piuttosto risalente, da parte dell'odierna opponente.
Tanto premesso, la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene liquidata in dispositivo, applicati i parametri di liquidazione di cui alla Tabella n. 2 del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, sui valori medi previsti per lo scaglione di valore da € 52.001,00 a €
260.000,00 tenuto conto del valore della causa (€ 67.578,05 come da precetto opposto), ridotti di
2/3 quelli della fase istruttoria, avendo parte opposta depositato solo la seconda memoria ex art. 171- ter c.p.c. Le spese sono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1608 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, promossa da nei Parte_1 confronti di , e avente ad oggetto “opposizione a precetto”, rigettata ogni Controparte_1
contraria istanza ed eccezione così decide:
- RIGETTA l'opposizione;
- CONDANNA a rifondere ai procuratori antistatari di la somma di € Parte_1 Controparte_1
10.323,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 04/11/2025 Il Giudice
Dott.ssa ON Di OL
SEZIONE CIVILE
n. 1608/2024 r.g.
Il Giudice
facendo seguito al processo verbale dell'odierna udienza del 04/11/2025, che viene riaperto alle ore 14.30 per dare lettura della sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento civile in epigrafe indicato;
si dà atto che le parti si sono allontanate dopo la discussione e che alle ore 14.30, in esito alla camera di consiglio svolta al termine della discussione e dell'odierna udienza, la causa è stata decisa e viene data lettura della sentenza pur nella loro assenza.
Il Giudice Dott.ssa ON DI NICOLA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa ON Di OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N° 1608 del Ruolo Generale Affari Conteziosi Civili dell'anno 2024, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ceccani ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio legale in Frosinone, via F. Calvosa n. 15, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- parte attrice/opponente -
Contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aniello e Anselmo Pullano ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Frosinone, Piazza San Tommaso D'Aquino n. 1, giusta procura a margine dell'atto di intimazione di sfratto;
- parte convenuta/opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2025 le parti hanno discusso come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto). FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, ha opposto l'atto di precetto in rinnovazione Parte_1
notificatole da in data 27.06.2024 per l'importo di € 67.578,05. Eccepisce Controparte_1
l'opponente la prescrizione dei titoli sottesi alla minacciata azione esecutiva, ossia il decreto ingiuntivo n. 187/2012 e l'ordinanza di convalida del 20.012.2012, ai sensi degli artt. 2946 e 2953
c.c., per decorso del termine decennale dalla notifica dell'ultimo precetto, avvenuta in data
12.02.2013, senza che da allora sia stato compiuto altro atto interruttivo della prescrizione. Deduce che nello stesso precetto in rinnovazione opposto in questa sede si faccia riferimento alla sola notifica del precetto del 12.02.2013 e che, sulla base di un principio di buona fede e affidamento, deve ritenersi che il termine di prescrizione sia ormai spirato. Chiede, dunque, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli, di accertare l'intervenuta prescrizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità del precetto opposto. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitosi in giudizio, , premesso che con atto di intimazione di Controparte_1
sfratto per morosità e citazione per la convalida notificato il 20.11.2012 è stato intimato alla ditta individuale ” il rilascio dell'immobile in Alatri, in via S.S. 155 per CP_2 Controparte_3
Fiuggi/Via Montelena Vecchia, concessole in locazione con contratto del 27.06.2009, oltre al pagamento dei canoni scaduti e impagati per € 45.000,00; che all'esito del procedimento, è stata emessa ordinanza di convalida dello sfratto in data 20.12.2012, con condanna al pagamento delle spese di procedura;
che è stato emesso decreto ingiuntivo n. 187/2012 immediatamente esecutivo, con cui il Tribunale ha condannato la ditta individuale ” al pagamento CP_2 Controparte_3
della somma di € 45.000,00 pari all'importo dei canoni scaduti indicati nell'intimazione, oltre all'importo dei canoni a scadere, dopo la notifica dell'intimazione, sino all'esecuzione dello sfratto
(pari a complessivi € 12.500,00), il tutto oltre interessi legali dalla domanda sino al pagamento, oltre alle spese per il procedimento di ingiunzione, liquidate in € 550,00, oltre IVA e CPA;
che i titoli, muniti di formula esecutiva in data 12.02.2013, venivano notificati alla debitrice, unitamente all'atto di precetto del 12.02.2013 su decreto di ingiunzione, in data 14.02.2013; che in pari data veniva notificato atto di precetto per il rilascio dell'immobile e le spese legali per la convalida;
che non avendo la debitrice adempiuto al pagamento, il creditore in data 27.06.2024 provvedeva a notificare l'atto di precetto in rinnovazione per la complessiva somma di € 67.578,05, salvo errore e/o omissione emendabile a richiesta;
deduce di aver notificato atto di precetto in data 12.02.2018, idoneo a interrompere la prescrizione, che pertanto non sarebbe maturata;
che nel precetto opposto non si afferma che quella del 2013 è stata l'ultima notifica eseguita, ma si riporta la data in cui i titoli esecutivi sono stati muniti di formula esecutiva e contestualmente notificati in uno al primo precetto, sicché non vi sarebbe motivo per la debitrice di presumere che quella del 2013 fosse l'ultima e unica notifica del precetto;
che nessuna norma impone al creditore di indicare nei precetti in rinnovazione le notifiche dei precedenti precetti. Chiede pertanto al Tribunale di rigettare l'opposizione, con vittoria di spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari nonché con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Eseguite le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c. e rigettata l'istanza di sospensione avanzata da parte attrice;
assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., di cui le parti si sono avvalse;
ritenuta la causa di natura documentale, questa è stata rinviata all'udienza del
04.11.2025 per la discussione orale, all'esito della quale è decisa come segue.
2. Parte opponente spiega un motivo di opposizione, consistente nella prescrizione del titolo in quanto, dalla notifica del primo atto di precetto alla notifica dell'atto di precetto in rinnovazione oggi opposto, sarebbero decorsi termini superiori a dieci anni, senza che medio tempore il creditore abbia notificato atti interruttivi. L'opponente, in particolare, avrebbe maturato tale convincimento sulla base del fatto che il creditore avrebbe omesso di indicare nell'atto di precetto opposto la data di notifica di un qualche atto interruttivo della prescrizione. In secondo luogo, a fronte della prova data dal creditore di aver notificato un atto di precetto in rinnovazione già nell'anno 2018, ciò che avrebbe impedito lo spirare del termine decennale, l'opponente ha dedotto l'omessa ricezione dell'atto in questione, per essere stato notificato presso un indirizzo diverso da quello di residenza della sig.ra e per essersi la notifica perfezionata per compiuta giacenza, ciò che conferma che la Pt_1
debitrice non sia mai venuta nella materiale disponibilità dell'atto.
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Premesso che il termine di prescrizione di interesse nel caso di specie è quello decennale ex art. 2953 c.c. - atteso che il credito per cui il sig. procede è consacrato in un titolo esecutivo CP_1
ormai definitivo, ossia il decreto ingiuntivo n. 187/2012 del 20.12.2012 - e che, come noto, in tema di decreto ingiuntivo, “l'interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c., decorre quindi dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero dalla data in cui il decreto acquista efficacia di giudicato, per la sua mancata tempestiva opposizione o per l'estinzione del giudizio di opposizione” (Cass. civ., sent. n. 15157 del 20/06/2017); in specie, vi è prova della notifica del decreto ingiuntivo e dell'ordinanza di convalida alla parte opponente – unitamente al primo atto di precetto - in data 15.02.2013, sicché occorre verificare se, successivamente alla notifica dei predetti e antecedentemente alla notifica del precetto in rinnovazione opposto in questa sede, è stato notificato altro atto idoneo a interrompere i termini di prescrizione.
Com'è noto, “l'atto di precetto, contenendo un'intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente sua messa in mora), produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (artt. 2943, comma 3, e 2945, comma 1, c.c.), mentre l'atto di pignoramento determina un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione stessa, giusta il disposto dell'art. 2943, comma
1, c.c., poiché ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui risulti notificato regolarmente al debitore” (Cass. civ. n. 3741/2017). Inoltre, “Il precetto non è un atto diretto alla istaurazione di un giudizio, né del processo esecutivo, sicché interrompe la prescrizione senza effetti permanenti ed il carattere solo istantaneo dell'efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la sua notificazione,
l'intimato abbia proposto opposizione. Ove, peraltro, il creditore opposto, nel costituirsi, chieda il rigetto dell'opposizione o, comunque, formulato una domanda tendente all'affermazione del proprio diritto di procedere all'esecuzione, compie un'attività processuale rilevante ai sensi dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio” (Cassazione civile sez. III, 19/09/2014, n.19738;
Cassazione civile sez. III, 29/03/2007, n.7737).
In specie, parte opposta ha depositato prova della notifica di altro atto di precetto in rinnovazione, idoneo a interrompere i termini di prescrizione. Segnatamente, si tratta del precetto spedito in data 31.01.2018, la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 12.02.2018
(cfr. all. 4 alla comparsa di costituzione). Sicché, dalla data della notifica del decreto ingiuntivo, dell'ordinanza di convalida di sfratto e del primo atto di precetto, avvenuta in data 15.02.2013, alla data di notifica del secondo atto di precetto (primo precetto in rinnovazione), avvenuta in data
12.02.2018, sono decorsi meno di dieci anni. Analogamente, tra la data di notificazione del primo precetto in rinnovazione alla data di notificazione del secondo precetto in rinnovazione (il precetto opposto) non risulta spirata l'eccepita prescrizione decennale.
Parte opponente inoltre rileva che nell'atto di precetto da ultimo notificatole non è stata indicata la data di notifica di altro precetto se non del primo. Tuttavia, questo non può tradursi in un vizio di invalidità del precetto (peraltro non veicolato attraverso formale motivo di opposizione agli atti), atteso che l'art. 480 c.p.c. non prescrive la presenza di tale elemento a pena di nullità dell'atto
(non avendo peraltro il creditore affermato nel precetto che quello del 2013 è stato l'ultimo precetto notificato, ma essendosi limitato a richiamare tale data di notifica in quanto relativa ai titoli esecutivi azionati).
Infine, con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., eccepisce l'opponente che la notifica del precetto del 2018 avrebbe dovuto essere effettuata dal creditore nei confronti della titolare della ditta in proprio, attesa la sua cancellazione nell'anno 2013, presso il corretto indirizzo di residenza della sig.ra in Alatri, in via Vallone Cera 55, anziché presso il diverso indirizzo indicato nella Pt_1
relata di notifica.
La doglianza è priva di fondamento.
In primo luogo, com'è noto, le notifiche di atti di cui è destinataria una ditta individuale devono essere eseguite non già ai sensi degli artt. 145 e ss. c.p.c., relativi alle notificazioni alle persone giuridiche, alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 e seguenti c.c., bensì ai sensi degli artt. 138 e ss. c.p.c., con riguardo alle notificazioni nei confronti delle persone fisiche (cfr. ex plurimis Corte App. Lecce sez. I,
16/12/2021, n.1343). Invero, “L'impresa individuale coincide con l'imprenditore individuale che, quindi, è legittimato ad agire o essere convenuto in giudizio. All'impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale” (Cass. 30.05.2007 n. 12757; Cass. 17.1.2007 n.
977; Cass. 13.2.2006 n. 3052; Cass. civ., sentenza n. 19735/14).
In specie, il precetto del 25.01.2018 è stato notificato presso l'indirizzo di residenza del legale rappresentante della ditta individuale , sig.ra , a mezzo del servizio postale, CP_2 Parte_1
ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il cui perfezionamento si è avuto per compiuta giacenza in data
12.02.2018.
In secondo luogo, il certificato storico di residenza prodotto da parte convenuta evidenzia che la residenza della sig.ra dal 03.10.2017 al 16.07.2020 era fissata in Alatri (FR), in via del Parte_1
Convento n. 6/A, indirizzo presso il quale è stata effettuata la notifica del precetto del 25.01.2018.
Da ultimo, priva di pregio è la circostanza dedotta dall'opponente secondo cui, attesa la cessazione della ditta individuale in data 20.08.2013 (rectius: in data 22.07.2013, con conseguente cancellazione in data 22.08.2013, come da visura camerale in atti), la notifica sarebbe dovuta avvenire nei confronti della titolare in proprio, anziché alla ditta individuale. Invero, la notifica è stata correttamente eseguita nei confronti della legale rappresentante p.t. della ditta individuale, presso il suo indirizzo di residenza, sicché la circostanza che la relata di notifica non rechi l'indicazione di una notifica effettuata alla sig.ra in proprio anziché in qualità di legale Pt_1
rappresentante si ritiene inidonea a inficiare la validità della notifica, atteso il rispetto delle formalità prescritte dalla legge in ordine alla regolarità della notificazione e considerata la coincidenza sostanziale e processuale della ditta individuale e dell'imprenditore che ne è titolare.
Tanto premesso, la domanda è infondata per le ragioni spiegate ed è pertanto rigettata.
4. Parte opposta ha chiesto la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Osservato che “la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria trova applicazione in due diverse ipotesi: allorquando l'attore, agendo con malafede o colpa grave, intraprenda o coltivi un giudizio destinato ad un esito sfavorevole rivendicando pretese insussistenti oppure qualora il convenuto, pur essendo cosciente della fondatezza delle pretese avversarie, si opponga in modo irragionevole alla domanda di controparte ostacolando la tutela dell'altrui diritto. In entrambi i casi, controparte e giudice sono costretti a svolgere attività processuali evitabili aggravate da un dispendio di tempo, mezzi e risorse. In assenza di parametri di riferimento normativi, la somma da liquidare deve essere ricavata dall'intensità del dolo o dal grado della colpa della parte soccombente;
dalle modalità attraverso le quali si realizza l'abuso del processo e dalla gravità delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate” (Tribunale Pisa, sez. I, 09/01/2023, n. 31); osservato che il comma primo del richiamato articolo richiede che vi sia una soccombenza totale e completa ai fini della condanna, non essendo sufficiente una soccombenza soltanto parziale o virtuale, né potendosi pronunciare tale condanna in caso di vittoria totale della parte contro cui la domanda è stata proposta;
osservato che la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé - mentre non sarebbe sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. U., 9912/2018; Cass. 19948/2023; Cass. Civ., sez. I,
27/10/2023, n.29831); osservato in ogni caso che la responsabilità ex art. 96 co. 3 c.p.c. presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell' art. 24 Cost. (Cass. civile, sez. III, 12/07/2023, n. 19948); osservato che “ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non occorre necessariamente la consapevolezza del proprio torto al momento della proposizione della domanda da parte dell'attore (ipotesi, peraltro, prevista dal citato articolo con l'espresso riferimento alla "mala fede") ma è sufficiente la "colpa grave", la quale si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza, che consenta di avvertire facilmente
l'ingiustizia della propria domanda. L'accertamento di tale "colpa grave", implicando un apprezzamento di mero fatto, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (Cass. civ. n. 10097/2023); osservato altresì che, nella giurisprudenza di merito, l'accertamento in ordine alla responsabilità aggravata ai fini della condanna comminabile d'ufficio debba svolgersi sulla scorta di una valutazione oggettiva della condotta processuale, qualificabile in termini di abuso del processo (“La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede la prova del dolo o della colpa grave della parte soccombente nonché dell' allegazione e dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite;
la condanna
d' ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c. , di natura pubblicistica e autonoma, prescinde invece dall' elemento soggettivo e presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, ossia l' avere agito o resistito pretestuosamente. In difetto di tali presupposti, non può disporsi la condanna per lite temeraria -
Corte App. Napoli, sez. IV, 19/07/2025, n. 3863; “L' art. 96, comma 3, c.p.c. stabilisce una misura sanzionatoria di natura pubblicistica volta a punire l'utilizzo abusivo dello strumento processuale ad opera della parte soccombente. Tale strumentalizzazione si configura mediante la proposizione di domande, eccezioni o difese grossolanamente inammissibili o manifestamente infondate. L'accertamento che il giudice è chiamato a effettuare si fonda esclusivamente sull'analisi oggettiva della condotta processuale, indipendentemente dall'elemento soggettivo” - Tribunale Palermo, sez. V, 11/02/2025); osservato che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
tanto premesso, ritenuto che non possa darsi luogo a condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., non essendo stata fornita prova degli elementi costitutivi della fattispecie, e in particolare dell'elemento soggettivo in capo a parte attrice ovvero del danno subito da controparte.
5. Sulla regolamentazione delle spese di lite parte opponente ha formulato istanza di compensazione, in ragione della violazione dei principi di buona fede, correttezza processuale e di affidamento da parte di . Controparte_1
L'istanza non può essere accolta, non ritenendosi sussistenti le contestate violazioni, attesa l'infondatezza dell'opposizione di parte attrice, fondata peraltro su un unico motivo di opposizione la cui non apprezzabilità nel merito si è evinta sin dalla costituzione in giudizio del convenuto;
e considerata altresì la regolarità formale della notifica dell'atto di precetto del 2018 e della redazione dell'atto di precetto del 2024, onde le censure a esse rivolte, finalizzate a sostenere l'eccepita prescrizione, si sono rivelate prive di pregio;
ritenuto infine che alcuna ulteriore condotta censurabile può addebitarsi al convenuto, il quale peraltro sostiene di non aver mai ricevuto richieste di chiarimenti che avrebbero potuto evitare l'instaurazione o la prosecuzione del giudizio ovvero di aver riscontrato una volontà di adempiere al credito, invero piuttosto risalente, da parte dell'odierna opponente.
Tanto premesso, la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene liquidata in dispositivo, applicati i parametri di liquidazione di cui alla Tabella n. 2 del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, sui valori medi previsti per lo scaglione di valore da € 52.001,00 a €
260.000,00 tenuto conto del valore della causa (€ 67.578,05 come da precetto opposto), ridotti di
2/3 quelli della fase istruttoria, avendo parte opposta depositato solo la seconda memoria ex art. 171- ter c.p.c. Le spese sono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1608 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, promossa da nei Parte_1 confronti di , e avente ad oggetto “opposizione a precetto”, rigettata ogni Controparte_1
contraria istanza ed eccezione così decide:
- RIGETTA l'opposizione;
- CONDANNA a rifondere ai procuratori antistatari di la somma di € Parte_1 Controparte_1
10.323,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 04/11/2025 Il Giudice
Dott.ssa ON Di OL