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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01295/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 29/12/2025
N. 02494 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01295/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1295 del 2024, proposto da
Fast Eat Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mattia Matarazzo, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan e Katia Maretto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 01295/2024 REG.RIC.
Bi.OU s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Carlin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
Code Beach s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- di tutti gli atti della procedura selettiva per l'assegnazione in concessione demaniale marittima del compendio denominato “Chiosco Blu”, tra cui: la determinazione n. 874 di data 2 settembre 2024, recante approvazione dei verbali della procedura e aggiudicazione; la nota prot. n. 24508 di data 16 settembre 2024, confermativa della determinazione di cui sopra; i verbali di gara con i relativi allegati; gli atti di controllo dei requisiti di partecipazione della società aggiudicataria; la lex specialis di gara in tutti i documenti che la compongono (bando di concessione, scheda del compendio
“Chiosco Blu”, regolamento per l'uso del demanio marittimo, schede valutative, eventuale disciplinare di gara e capitolato, nonché ogni altro documento pertinente);
- dell'eventuale concessione demaniale medio tempore rilasciata a favore della società controinteressata;
- dell'eventuale disciplinare e/o contratto accessivo all'ipotetica concessione di cui sopra, medio tempore stipulato tra l'Amministrazione resistente e la società controinteressata;
- per la pronuncia dell'aggiudicazione della gara in favore della società ricorrente; ovvero – in subordine – la condanna dell'Amministrazione resistente ad aggiudicare la gara in favore della società ricorrente; ovvero – in ulteriore subordine – l'ordine di subentro della società ricorrente nell'eventuale concessione demaniale e nel relativo N. 01295/2024 REG.RIC.
eventuale disciplinare e/o contratto medio tempore stipulato tra l'Amministrazione resistente e la società controinteressata.
B) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Bi. OU s.r.l. il 17 gennaio
2025:
- della determinazione dirigenziale n. 874 del 2.9.2024 recante l'approvazione della procedura di aggiudicazione della concessione demaniale marittima inerente il
“Chiosco Blu” in Bibione e, limitatamente, dei verbali di gara “seduta n. 9 in data 7 agosto 2024” e “seduta n. 1 in data 13.6.2024”, nelle parti in cui assegnano i punteggi a Fast Eat Italy e a Bi.OU relativamente ai criteri “c)” dell'offerta tecnica e “B Know- how”, attuando o confermando le precedenti “specifiche” della Commissione giudicatrice, col conseguente ordine al Comune di rideterminare detti punteggi nei termini indicati nel presente atto e, perciò, confermare l'aggiudicazione a Bi.OU; ricorso incidentale sviluppato condizionatamente al mancato accoglimento delle domande di rigetto del principale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Michele al Tagliamento e di Bi. OU s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. ER MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 30 ottobre 2024, Fast Eat Italy s.r.l. (nel prosieguo, solo Fast Eat) ha contestato la legittimità del provvedimento di aggiudicazione a favore di Bi. OU s.r.l. (nel prosieguo, solo Bi. OU), oltreché degli N. 01295/2024 REG.RIC.
atti ad esso connessi in epigrafe indicati, della concessione demaniale marittima relativa al compendio U “Chiosco Blu” sito nell'arenile di Bibione.
Giova precisare che, con deliberazione n. 217 del 2 agosto 2023, la Giunta comunale di San Michele al Tagliamento (nel prosieguo, solo Comune), nel cui territorio ricade l'arenile di Bibione, ha individuato – ai sensi dell'art. 13, comma 3, del nuovo regolamento per l'uso del demanio marittimo, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 26 gennaio 2023, poi modificato con deliberazione consiliare n. 68 del 31 luglio 2023 – i “compendi/lotti […] ai fini dell'espletamento delle procedure selettive per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime”, indicando le attività principali ivi esercitabili e fornendo indicazioni circa la durata dei rapporti concessori.
Tra le aree così individuate, v'era anche il compendio U “Chiosco Blu”, assentibile in concessione sessennale (poi corretta in ventennale giusta deliberazione giuntale n. 266 del 21 settembre 2023).
A seguito dell'intervenuta pubblicazione nel sito internet comunale del suddetto atto di ricognizione delle aree demaniali da rilasciare in concessione, è pervenuta da parte di Bi. OU, gestore uscente del “Chiosco Blu”, l'istanza prot. n. 25881 del 30 settembre 2023 volta all'assegnazione di una nuova concessione ventennale.
Con determinazione dirigenziale n. 1366 del 6 dicembre 2023, l'istanza di Bi. OU è stata ritenuta ammissibile: donde l'indizione di una procedura selettiva ai sensi dell'art. 14, comma 3, del regolamento per l'uso del demanio marittimo, con pubblicazione del relativo avviso pubblico prot. n. 1742 del 18 gennaio 2024 per trenta giorni nell'albo pretorio del Comune, nel sito internet del Comune (nella sezione
“Amministrazione trasparente” e in una pagina “in evidenza” visibile a chi accede direttamente al sito e facilmente reperibile dai motori di ricerca), nonché, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. N. 01295/2024 REG.RIC.
Nel termine assegnato, sono pervenute due istanze in concorrenza: l'una prot. n. 5030 del 22 febbraio 2024 da parte di Code Beach s.r.l. (d'ora innanzi, solo Code Beach) e l'altra prot. n. 5148 del 22 febbraio 2024 da parte di Fast Eat, odierna ricorrente. Entro il medesimo termine, Bi. OU ha presentato documentazione integrativa alla propria istanza, tra cui il “computo metrico estimativo”, la “rendicontazione economica” e il
“prospetto di copertura finanziaria degli investimenti”.
La commissione giudicatrice ha espletato le operazioni di verifica e di valutazione delle proposte in nove sedute, tenutesi tra il 13 giugno 2024 e il 7 agosto 2024. Detta valutazione è stata compiuta sulla scorta dei criteri di cui alla tabella 1 allegata al già citato regolamento comunale, con le “specifiche” introdotte dall'organo tecnico nella prima seduta del 13 giugno 2024.
All'esito, la commissione ha stilato la seguente graduatoria: Bi.OU prima classificata con il punteggio di 54,08/100, seguita da Fast Eat con il punteggio di 51,86/100 e da
Code Beach con il punteggio di 45,00/100.
Sicché, con determinazione dirigenziale n. 874 del 2 settembre 2024, sono stati approvati i verbali della commissione nonché la graduatoria di merito, con conseguente aggiudicazione della concessione a Bi. OU.
2. Avverso la determinazione di aggiudicazione è insorta in questa sede Fast Eat, proponendo due motivi di ricorso:
I) “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20, co. IX, ultimo periodo, nonché dell'art. 22 del regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo. Violazione di legge. Eccesso di potere per illogicità, difetto d'istruttoria e travisamento dei fatti”.
Nella prospettiva attorea, Bi. OU avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per aver presentato una domanda in violazione dell'art. 20, comma 9, ultimo periodo, del citato regolamento comunale. Difatti l'elaborato dal titolo “rendiconti economici e prospetto di copertura finanziaria degli investimenti”, allegato all'istanza di Bi. OU, risulterebbe asseverato da un consulente del lavoro privo della necessaria iscrizione N. 01295/2024 REG.RIC.
nell'albo dei revisori contabili e delle società di revisione tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze (iscrizione che mancherebbe sia in capo al firmatario dell'elaborato, signor Fabio Marcus Maria NO, sia in capo alla società di cui lo stesso è legale rappresentante, Elcom s.r.l.). Inoltre, l'“asseverazione” da parte del signor NO non riguarderebbe “la sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti”, come richiesto dalla suddetta norma regolamentare, bensì unicamente “la veridicità ed esattezza dei dati contenuti nei presenti prospetti economico finanziari della società Bi. OU”. Sicché detta “asseverazione” sarebbe nulla sia sotto il profilo soggettivo, giacché proveniente da un professionista non qualificato, sia sotto il profilo oggettivo, poiché inidonea a comprovare la serietà e la sostenibilità finanziaria degli investimenti.
II) “Violazione e/o falsa applicazione degli all. S/2 e S/3, l. r. 4 novembre 2002 n. 33, nonché dell'art. 20, co. IX, ultimo periodo e dell'art. 22 del regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo. Violazione di legge. Eccesso di potere per illogicità, difetto d'istruttoria e travisamento dei fatti”.
Per la ricorrente, il medesimo elaborato “rendiconti economici e prospetto di copertura finanziaria degli investimenti” prodotto nella procedura da Bi. OU sarebbe affetto da un ulteriore vizio, parimenti idoneo a provocarne l'esclusione. In specie, detto documento sarebbe privo dei contenuti fondamentali del “piano finanziario di investimento e di ammortamento” previsto dall'allegato S/2 alla legge regionale n.
33/2002, a sua volta richiamato, per le domande di rilascio di nuove concessioni, dall'allegato S/3, lett. c), n. 1. L'elaborato presenterebbe infatti gravi e diffuse carenze
(non sarebbero presenti i flussi di cassa, né indicazione delle imposte ed oneri fiscali), non rispettando le più elementari regole della contabilità.
3. Si è costituito in giudizio il Comune, argomentando per l'infondatezza delle censure proposte. N. 01295/2024 REG.RIC.
Segnatamente, l'ente locale ha evidenziato, con riguardo alla prima censura, come la lex specialis della procedura selettiva fosse rappresentata dalle “istruzioni per la presentazione delle istanze in concorrenza ai fini dell'assegnazione in concessione di aree demaniali marittime” del 18 gennaio 2024, che avrebbero previsto solo come
“eventuale” il piano economico e degli investimenti, comunque senza richiederne l'asseverazione.
Rispetto alla seconda censura, il Comune ha rilevato come Bi. OU avesse presentato nel procedimento idonea documentazione tesa a dimostrare la sostenibilità degli investimenti proposti (con il dettaglio delle entrate e delle uscite previste e con un prospetto di copertura finanziaria degli investimenti previsti), tenuto conto peraltro che l'allegato S/2 alla legge regionale n. 33/2002 non prescrive alcun contenuto dettagliato del “piano finanziario di investimento e di ammortamento”.
4. Si è altresì costituita in giudizio Bi. OU, eccependo l'irricevibilità del primo motivo di ricorso, perché il Comune avrebbe deciso definitivamente l'ammissibilità della sua istanza (prot. n. 25881 del 30 settembre 2023) già con la determinazione dirigenziale n. 1366 del 6 dicembre 2023, rimasta priva di impugnazione.
La doglianza, per la controinteressata, sarebbe comunque infondata: l'art. 20 del regolamento per l'uso del demanio marittimo, invocato dalla ricorrente, riguarderebbe in via esclusiva i “criteri di valutazione delle offerte”, la cui incompleta soddisfazione non potrebbe comportare l'esclusione del concorrente dalla selezione, ma solo una minore attribuzione di punteggio.
La controinteressata ha contestato la fondatezza anche della seconda censura, evidenziando come non vi sarebbe alcuna differenza sostanziale tra un “rendiconto economico e finanziario” sugli investimenti proposti, dalla stessa depositato in allegato alla propria istanza, e il “piano finanziario di investimento e ammortamento” richiesto dall'allegato S/2 alla legge regionale n. 33/2002: entrambi avrebbero ad oggetto il programma degli investimenti e le modalità di finanziamento. N. 01295/2024 REG.RIC.
5. Alla camera di consiglio del 20 novembre 2024, la causa è stata rinviata – su concorde richiesta delle parti – all'udienza cautelare dell'11 dicembre 2024, onde garantire la trattazione congiunta con la causa connessa di cui al ricorso R.G. n.
1343/2024, pendente dinanzi alla stessa Sezione.
Alla successiva camera di consiglio dell'11 dicembre 2024, la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare in vista della sollecita fissazione dell'udienza di discussione nel merito. Di conseguenza, è stata fissata l'udienza pubblica del 26 febbraio 2025.
6. Con ricorso incidentale notificato il 21 dicembre 2024 e depositato il 17 gennaio
2025, Bi. OU ha contestato la legittimità – “condizionatamente al mancato accoglimento, sin d'ora opposto e gravato, delle conclusioni di rigetto del ricorso principale di Fast Eat” – dei verbali n. 1 del 13 giugno 2023 e n. 9 del 7 agosto 2024 della commissione giudicatrice, laddove sono stati assegnati alla ricorrente principale dieci punti per il criterio “c)” della parte “A offerta tecnica” (relativamente agli
“investimenti di rilevante interesse pubblico da realizzare all'interno, in prossimità o al di fuori dell'area oggetto della concessione purché collegate funzionalmente alla stessa e importanti per lo sviluppo del territorio e dell'economia locale (viabilità, parcheggi pubblici, altre infrastrutture pubbliche”) e dodici punti per il criterio “a)” della Parte “B know how esperienza tecnica e professionale” (relativamente alla
“durata e contenuto dell'esperienza maturata e della avvenuta valorizzazione del bene ove è stata esercitata l'attività principale da parte del concorrente”).
In ordine alla valutazione dell'offerta tecnica, la commissione – nel considerare gli investimenti proposti solo sotto il profilo della loro cifra economica, senza considerare i tempi e le modalità di concretizzazione degli stessi – avrebbe fissato dei criteri di giudizio posteriori alla lex specialis e con essa in contrasto, per giunta in violazione del principio del “più rilevante interesse pubblico (art. 37 cod. nav.) in sede si concorso di più domande di concessione”. Quanto invece alla valutazione N. 01295/2024 REG.RIC.
dell'esperienza pregressa, l'organo tecnico avrebbe violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento nel tenere conto della sola data di iscrizione camerale dell'operatore economico (attribuendo 1 punto per anno con un massimo di
15). In tal modo, la commissione avrebbe limitato la valutazione all'unico requisito degli “anni di esperienza maturata” ricavati dalla certificazione della Camera di
Commercio, senza differenziare l'esperienza nella gestione di aree demaniali marittime rispetto a quella nella gestione di aree diverse e per attività diverse; senza svolgere alcuna considerazione o fissare subcriteri in tema di analogia tra attività economiche; senza stabilire un meccanismo di perequazione numerica per gli anni di esperienza imprenditoriale che compensasse l'autolimite del punteggio massimo di 15 punti.
7. All'udienza pubblica del 26 febbraio 2025, la discussione della causa è stata rinviata per garantire il rispetto dei termini a difesa di cui all'art. 71, commi 3 e 5, c.p.a., stante la proposizione del ricorso incidentale da parte di Bi. OU.
Successivamente, le parti costituite hanno depositato ulteriori documenti, memorie e repliche.
In particolare, la ricorrente principale, nella propria memoria depositata il 19 aprile
2025, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse, osservando come l'accoglimento del ricorso principale comporti l'esclusione dalla gara della controinteressata, con conseguente impossibilità per quest'ultima di conseguire alcun vantaggio dalla decurtazione del punteggio di Fast Eat pretesa nel gravame incidentale.
All'udienza pubblica del 21 maggio 2025, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
8. È possibile prescindere dall'esame dell'eccezione di irricevibilità del primo motivo del ricorso principale avanzata dalla controinteressata Bi. OU, alla luce dell'infondatezza dello stesso. N. 01295/2024 REG.RIC.
Come anticipato, la ricorrente lamenta la mancata esclusione di Bi. OU dalla procedura selettiva a fronte dell'asserita “nullità/inesistenza” dell'asseverazione del documento “rendiconti economici e prospetto di copertura finanziaria degli investimenti”.
8.1. Al riguardo, è necessario ricostruire il quadro normativo e interpretativo entro il quale si pone la procedura comparativa in discussione.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, nel solco dell'indirizzo reso dalle decisioni n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato, “non sussiste un obbligo di legge di procedere all'affidamento delle concessioni demaniali marittime nelle forme tipiche delle procedure ad evidenza pubblica previste per i contratti d'appalto della pubblica amministrazione.
La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che l'assenza di tale obbligo è dovuta al fatto che l'art. 37 cod. nav. contempla l'ipotesi di una domanda che perviene dal mercato privato, al contrario dell'ipotesi dei contratti pubblici, in cui è
l'amministrazione a rivolgersi a quest'ultimo.
È indispensabile unicamente che il procedimento informale di cui agli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. es. cod. nav. si svolga con modalità idonee a soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità e par condicio, rendendo effettivo il confronto fra le istanze in comparazione e, quindi, le chances concorrenziali delle nuove imprese contendenti.
Il Consiglio di Stato ha affermato che non sussiste un obbligo di legge di procedere all'affidamento delle concessioni demaniali marittime nelle forme tipiche della procedura a evidenza pubblica prevista per i contratti d'appalto della pubblica amministrazione, e che l'applicabilità del principio della previa definizione dei criteri di valutazione delle offerte alla stessa materia, perché avente a oggetto beni demaniali economicamente contendibili (Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2013, n. 5), va valutata alla luce della norma speciale di cui all'art. 37 cod. nav., che non la prevede. N. 01295/2024 REG.RIC.
Ha osservato che l'assenza di un obbligo per l'amministrazione di indire una tipica procedura a evidenza pubblica risiede nella fondamentale circostanza che l'art. 37 cod. nav. contempla l'ipotesi di una domanda che perviene dal mercato privato, al contrario dell'ipotesi tipica dei contratti pubblici, in cui è invece l'amministrazione a rivolgersi a quest'ultimo.
In altri termini, «la concomitanza di domande di concessione prevista dall'art. 37 determina già di per sé una situazione concorrenziale che preesiste alla volontà dell'amministrazione di stipulare un contratto e [...] pertanto non richiede le formalità proprie dell'evidenza pubblica», sicché «la fissazione dei criteri in questo caso non assolverebbe alla sua funzione tipica di assicurare un confronto competitivo leale, perché verrebbe fatta quando le proposte di affidamento sono già state presentate»
(Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7837)” (cfr. CGA, Sez. giur., 22 maggio 2023,
n. 350).
8.2. Proprio in vista della scadenza al 31 dicembre 2023 delle proroghe automatiche ex lege delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo (stabilita dalle richiamate decisioni n. 17 e n. 18 del 2021 dell'Adunanza Plenaria), il Comune ha adottato il nuovo regolamento per l'uso del demanio marittimo.
Detto regolamento si limita a precisare:
- all'art. 15, comma 3, che l'istanza, “a pena di irricevibilità/inammissibilità”, deve essere corredata, tra i vari contenuti, “della documentazione prevista dall'allegato S/2 della l.r.v. n. 33/2002, e/o comunque prevista dalle disposizioni legislative vigenti anche sopravvenute, dal presente regolamento”;
- all'art. 20 (disposizione concernente i “Criteri di valutazione delle offerte”), comma
9, che “sono oggetto di valutazione gli investimenti di rilevante interesse pubblico da realizzare all'interno dell'area oggetto di concessione, in prossimità o al di fuori della stessa, purché collegati funzionalmente alla medesima e importanti per lo sviluppo del territorio e dell'economia locale. Si precisa che gli investimenti oggetto di N. 01295/2024 REG.RIC.
valutazione di cui al periodo precedente sono diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall'allegato S/3, lettera e-bis), quarto capoverso, della legge regionale
Veneto n. 33/2002. Sarà altresì valutata la sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti, la quale sostenibilità dovrà essere comprovata da apposita asseverazione rilasciata da un professionista revisore legale, da una società di revisione o da un istituto di credito”.
8.3. A seguito dell'atto ricognitivo dei “compendi/lotti da concessionare tramite procedure selettive” di cui all'art. 13, comma 3, del citato regolamento, approvato con deliberazione giuntale n. 217 del 2 agosto 2023, il RUP ha assunto le “istruzioni per la presentazione delle istanze finalizzate all'assegnazione in concessione di aree demaniali marittime”, pubblicate nel sito internet del Comune l'8 agosto 2023.
Il contenuto di dette istruzioni è sovrapponibile alle “istruzioni per la presentazione delle istanze in concorrenza ai fini dell'assegnazione in concessione di aree demaniali marittime”, pubblicate il 18 gennaio 2024 e richiamate espressamente nell'avviso pubblico prot. n. 1742 di pari data, concernente nello specifico il compendio U
“Chiosco Blu”.
In dette istruzioni è stabilito che “le istanze, a pena di irricevibilità/inammissibilità, dovranno essere redatte in lingua italiana e presentate all'ufficio protocollo del
Comune in n. 2 (due) plichi chiusi e sigillati controfirmati su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture: plico n. 1 - Documentazione
Amministrativa; plico n. 2 - Documentazione Tecnica e Offerta Economica. […] I plichi dovranno contenere i seguenti documenti: […] plico n. 2 e) documentazione prevista dall'allegato S/2 della l.r.v. n. 33/2002 […] k) eventuale piano economico e degli investimenti”, senza nulla indicare in merito all'asseverazione dello stesso.
8.4. Da quanto sopra riportato è evincibile che l'asseverazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti da parte di un revisore contabile, di una società di revisione o di un istituto di credito non costituisca un requisito di partecipazione N. 01295/2024 REG.RIC.
alla procedura in esame, bensì integri uno dei “criteri di valutazione delle offerte”, come peraltro traspare con evidenza dall'incipit del comma 9 dell'art. 20 del regolamento (“sarà altresì valutata la sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti”). Trattasi pertanto di uno di quei criteri che determinano il giudizio della commissione, con conseguente assegnazione del punteggio relativo all'offerta tecnica, non potendo comportare, in caso di sua carenza o di incompletezza, l'esclusione dell'operatore economico, bensì l'attribuzione di un minor punteggio (il quale, rispetto all'offerta di Bi. OU, non è stato oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente).
Né a conclusioni diverse è possibile pervenire in forza dell'art. 22 del regolamento, invocato dalla ricorrente al fine di dimostrare la sanzione espulsiva per il caso di irregolare asseverazione del piano degli investimenti proposti. Nello specifico, la disposizione stabilisce, al comma 1, che “la commissione formula la graduatoria sulla base dei criteri indicati dall'art. 20 con l'attribuzione di un punteggio a ciascuna offerta, dopo aver escluso le offerte non ammissibili” e, al comma 2, che “il RUP, previa verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di domanda, dà tempestivamente comunicazione della graduatoria, unitamente ai verbali della procedura selettiva, a tutti i concorrenti”.
Sennonché, come già evidenziato, i criteri di cui all'art. 20 sono volti unicamente a determinare il punteggio dell'offerta, non prevedendo fattispecie espresse di esclusione, che sono invece comminate dagli artt. 16 e 17 del regolamento concernenti, rispettivamente, i “requisiti generali e speciali per la partecipazione alle procedure selettive e per la presentazione delle istanze” (tra cui il possesso di un fatturato minimo annuo) e le “condizioni di ammissibilità delle proposte tecniche”.
In sostanza, nella disciplina regolante la procedura in esame – costituita dal regolamento, dall'avviso pubblico e dalle relative istruzioni – non è rinvenibile alcuna N. 01295/2024 REG.RIC.
norma che preveda l'esclusione per il caso in cui l'asseverazione della “sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti” non sia firmata da un revisore legale, da una società di revisione o da un istituto di credito. Invero detta asseverazione, ai sensi dell'art. 20 del regolamento, ha unicamente la funzione di “comprova[re]” detta sostenibilità: da ciò consegue che spetta alla commissione valutare, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, quanto la veste professionale del soggetto asseveratore garantisca la prova della serietà e della sostenibilità finanziaria degli investimenti.
Sotto altro profilo, la ricorrente non ha addotto alcun elemento da cui poter inferire che l'attestazione del consulente del lavoro incaricato da Bi. OU circa “la veridicità ed esattezza dei dati contenuti nella […] relazione economico finanziaria” sia oggettivamente inidonea a comprovare la sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti, che l'odierna controinteressata ha dettagliato in un prospetto allegato alla suddetta relazione, per un totale di € 338.345,93, IVA esclusa. In particolare, non è stato allegato alcun elemento volto a confutare la dichiarazione contenuta nella relazione asseverata per la quale “gli investimenti saranno sostenuti utilizzando le disponibilità liquide della società, l'autofinanziamento costituito dagli utili accantonati ed in subordine da eventuali apporti da parte dei soci, senza ricorrere ad indebitamento bancario o verso terzi finanziatori”.
9. Il secondo motivo del ricorso principale è parimenti infondato.
Con la censura in esame, la ricorrente lamenta che l'elaborato “rendiconti economici
e prospetto di copertura finanziaria degli investimenti” presentato da Bi. OU avrebbe un contenuto non rispondente a quanto stabilito dall'allegato S/3 alla legge n. 33/2002 che, nel regolamentare la “procedura per il rinnovo di concessioni”, rimanda alla documentazione prevista dall'allegato S/2, richiedente un “piano finanziario di investimento e di ammortamento”.
Per quanto di interesse, l'allegato S/2 alla legge regionale n. 33/2002 richiede che all'istanza di concessione sia allegato, tra i vari documenti, il “piano finanziario di N. 01295/2024 REG.RIC.
investimento e di ammortamento” e, per le concessioni di durata superiore a sei anni e non superiore a venti anni, come quella in esame, il “computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi” oltreché “il piano finanziario che evidenzi i costi di realizzazione delle opere”.
Posto che la normativa regionale non specifica il contenuto del suddetto piano finanziario, va ritenuto, sulla scorta della definizione generale, che il documento debba almeno indicare gli elementi necessari a consentire all'Amministrazione una compiuta verifica della effettiva sostenibilità della proposta, con specifico riferimento agli investimenti promessi.
Difatti nell'ambito delle procedure di affidamento di concessioni di beni demaniali, la verifica dell'effettiva sostenibilità e quindi della serietà della proposta ha un ruolo fondamentale nel perseguimento dello scopo di garantire la proficua utilizzazione della concessione e l'Amministrazione deve essere posta nelle condizioni di compiere tale valutazione, disponendo di tutti gli elementi necessari tra cui, oltre ai costi di realizzazione delle opere, anche i costi di gestione del servizio e quelli connessi al finanziamento, quantomeno per l'intera durata dello stesso e del periodo di ammortamento degli investimenti.
Nella fattispecie in esame, Bi. OU ha depositato, entro il termine stabilito per le offerte in concorrenza, documentazione integrativa, tra cui il “computo metrico estimativo”, i “rendiconti economici e prospetto di copertura finanziaria degli investimenti”, con il dettaglio dei ricavi e dei costi, nonché il “riepilogo investimenti di cui allegato S/3 della L.R. n. 33 del 4.11.2002”. Con specifico riguardo agli investimenti proposti, Bi. OU non solo ha dettagliato il contenuto degli stessi e il relativo costo (demolizioni, strutture in acciaio per solai, pavimenti e rivestimenti, impianto docce in spiaggia, impianto elettrico, impermeabilizzazioni, opere provvisionali, serramenti e finiture, arredo bar), ma ha anche chiarito che il loro ammontare complessivo sarà sostenuto con mezzi propri o dei soci, senza necessità di N. 01295/2024 REG.RIC.
accedere al finanziamento di terzi (il che ha reso superflua la redazione di un piano di ammortamento). A fronte della documentazione depositata, deve ritenersi che Bi. OU abbia offerto tutti gli elementi necessari per verificare la sostenibilità degli investimenti promessi, di importo peraltro non particolarmente elevato, tenuto conto della durata ventennale della concessione e dei ricavi previsti (calcolati sulla base di quelli rendicontati negli anni precedenti).
10. L'infondatezza delle censure oggetto del ricorso introduttivo comporta l'improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse a una sua decisione nel merito, in quanto proposto da Bi. OU “condizionatamente al mancato accoglimento delle conclusioni di rigetto del ricorso principale”.
11. In definitiva, il ricorso principale deve essere respinto, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
12. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, tenuto conto della novità e della particolarità delle questioni oggetto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 01295/2024 REG.RIC.
AR SA, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
ER MO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
ER MO
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
AR SA
Pubblicato il 29/12/2025
N. 02494 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01295/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1295 del 2024, proposto da
Fast Eat Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mattia Matarazzo, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan e Katia Maretto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 01295/2024 REG.RIC.
Bi.OU s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Carlin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
Code Beach s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- di tutti gli atti della procedura selettiva per l'assegnazione in concessione demaniale marittima del compendio denominato “Chiosco Blu”, tra cui: la determinazione n. 874 di data 2 settembre 2024, recante approvazione dei verbali della procedura e aggiudicazione; la nota prot. n. 24508 di data 16 settembre 2024, confermativa della determinazione di cui sopra; i verbali di gara con i relativi allegati; gli atti di controllo dei requisiti di partecipazione della società aggiudicataria; la lex specialis di gara in tutti i documenti che la compongono (bando di concessione, scheda del compendio
“Chiosco Blu”, regolamento per l'uso del demanio marittimo, schede valutative, eventuale disciplinare di gara e capitolato, nonché ogni altro documento pertinente);
- dell'eventuale concessione demaniale medio tempore rilasciata a favore della società controinteressata;
- dell'eventuale disciplinare e/o contratto accessivo all'ipotetica concessione di cui sopra, medio tempore stipulato tra l'Amministrazione resistente e la società controinteressata;
- per la pronuncia dell'aggiudicazione della gara in favore della società ricorrente; ovvero – in subordine – la condanna dell'Amministrazione resistente ad aggiudicare la gara in favore della società ricorrente; ovvero – in ulteriore subordine – l'ordine di subentro della società ricorrente nell'eventuale concessione demaniale e nel relativo N. 01295/2024 REG.RIC.
eventuale disciplinare e/o contratto medio tempore stipulato tra l'Amministrazione resistente e la società controinteressata.
B) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Bi. OU s.r.l. il 17 gennaio
2025:
- della determinazione dirigenziale n. 874 del 2.9.2024 recante l'approvazione della procedura di aggiudicazione della concessione demaniale marittima inerente il
“Chiosco Blu” in Bibione e, limitatamente, dei verbali di gara “seduta n. 9 in data 7 agosto 2024” e “seduta n. 1 in data 13.6.2024”, nelle parti in cui assegnano i punteggi a Fast Eat Italy e a Bi.OU relativamente ai criteri “c)” dell'offerta tecnica e “B Know- how”, attuando o confermando le precedenti “specifiche” della Commissione giudicatrice, col conseguente ordine al Comune di rideterminare detti punteggi nei termini indicati nel presente atto e, perciò, confermare l'aggiudicazione a Bi.OU; ricorso incidentale sviluppato condizionatamente al mancato accoglimento delle domande di rigetto del principale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Michele al Tagliamento e di Bi. OU s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. ER MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 30 ottobre 2024, Fast Eat Italy s.r.l. (nel prosieguo, solo Fast Eat) ha contestato la legittimità del provvedimento di aggiudicazione a favore di Bi. OU s.r.l. (nel prosieguo, solo Bi. OU), oltreché degli N. 01295/2024 REG.RIC.
atti ad esso connessi in epigrafe indicati, della concessione demaniale marittima relativa al compendio U “Chiosco Blu” sito nell'arenile di Bibione.
Giova precisare che, con deliberazione n. 217 del 2 agosto 2023, la Giunta comunale di San Michele al Tagliamento (nel prosieguo, solo Comune), nel cui territorio ricade l'arenile di Bibione, ha individuato – ai sensi dell'art. 13, comma 3, del nuovo regolamento per l'uso del demanio marittimo, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 26 gennaio 2023, poi modificato con deliberazione consiliare n. 68 del 31 luglio 2023 – i “compendi/lotti […] ai fini dell'espletamento delle procedure selettive per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime”, indicando le attività principali ivi esercitabili e fornendo indicazioni circa la durata dei rapporti concessori.
Tra le aree così individuate, v'era anche il compendio U “Chiosco Blu”, assentibile in concessione sessennale (poi corretta in ventennale giusta deliberazione giuntale n. 266 del 21 settembre 2023).
A seguito dell'intervenuta pubblicazione nel sito internet comunale del suddetto atto di ricognizione delle aree demaniali da rilasciare in concessione, è pervenuta da parte di Bi. OU, gestore uscente del “Chiosco Blu”, l'istanza prot. n. 25881 del 30 settembre 2023 volta all'assegnazione di una nuova concessione ventennale.
Con determinazione dirigenziale n. 1366 del 6 dicembre 2023, l'istanza di Bi. OU è stata ritenuta ammissibile: donde l'indizione di una procedura selettiva ai sensi dell'art. 14, comma 3, del regolamento per l'uso del demanio marittimo, con pubblicazione del relativo avviso pubblico prot. n. 1742 del 18 gennaio 2024 per trenta giorni nell'albo pretorio del Comune, nel sito internet del Comune (nella sezione
“Amministrazione trasparente” e in una pagina “in evidenza” visibile a chi accede direttamente al sito e facilmente reperibile dai motori di ricerca), nonché, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. N. 01295/2024 REG.RIC.
Nel termine assegnato, sono pervenute due istanze in concorrenza: l'una prot. n. 5030 del 22 febbraio 2024 da parte di Code Beach s.r.l. (d'ora innanzi, solo Code Beach) e l'altra prot. n. 5148 del 22 febbraio 2024 da parte di Fast Eat, odierna ricorrente. Entro il medesimo termine, Bi. OU ha presentato documentazione integrativa alla propria istanza, tra cui il “computo metrico estimativo”, la “rendicontazione economica” e il
“prospetto di copertura finanziaria degli investimenti”.
La commissione giudicatrice ha espletato le operazioni di verifica e di valutazione delle proposte in nove sedute, tenutesi tra il 13 giugno 2024 e il 7 agosto 2024. Detta valutazione è stata compiuta sulla scorta dei criteri di cui alla tabella 1 allegata al già citato regolamento comunale, con le “specifiche” introdotte dall'organo tecnico nella prima seduta del 13 giugno 2024.
All'esito, la commissione ha stilato la seguente graduatoria: Bi.OU prima classificata con il punteggio di 54,08/100, seguita da Fast Eat con il punteggio di 51,86/100 e da
Code Beach con il punteggio di 45,00/100.
Sicché, con determinazione dirigenziale n. 874 del 2 settembre 2024, sono stati approvati i verbali della commissione nonché la graduatoria di merito, con conseguente aggiudicazione della concessione a Bi. OU.
2. Avverso la determinazione di aggiudicazione è insorta in questa sede Fast Eat, proponendo due motivi di ricorso:
I) “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20, co. IX, ultimo periodo, nonché dell'art. 22 del regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo. Violazione di legge. Eccesso di potere per illogicità, difetto d'istruttoria e travisamento dei fatti”.
Nella prospettiva attorea, Bi. OU avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per aver presentato una domanda in violazione dell'art. 20, comma 9, ultimo periodo, del citato regolamento comunale. Difatti l'elaborato dal titolo “rendiconti economici e prospetto di copertura finanziaria degli investimenti”, allegato all'istanza di Bi. OU, risulterebbe asseverato da un consulente del lavoro privo della necessaria iscrizione N. 01295/2024 REG.RIC.
nell'albo dei revisori contabili e delle società di revisione tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze (iscrizione che mancherebbe sia in capo al firmatario dell'elaborato, signor Fabio Marcus Maria NO, sia in capo alla società di cui lo stesso è legale rappresentante, Elcom s.r.l.). Inoltre, l'“asseverazione” da parte del signor NO non riguarderebbe “la sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti”, come richiesto dalla suddetta norma regolamentare, bensì unicamente “la veridicità ed esattezza dei dati contenuti nei presenti prospetti economico finanziari della società Bi. OU”. Sicché detta “asseverazione” sarebbe nulla sia sotto il profilo soggettivo, giacché proveniente da un professionista non qualificato, sia sotto il profilo oggettivo, poiché inidonea a comprovare la serietà e la sostenibilità finanziaria degli investimenti.
II) “Violazione e/o falsa applicazione degli all. S/2 e S/3, l. r. 4 novembre 2002 n. 33, nonché dell'art. 20, co. IX, ultimo periodo e dell'art. 22 del regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo. Violazione di legge. Eccesso di potere per illogicità, difetto d'istruttoria e travisamento dei fatti”.
Per la ricorrente, il medesimo elaborato “rendiconti economici e prospetto di copertura finanziaria degli investimenti” prodotto nella procedura da Bi. OU sarebbe affetto da un ulteriore vizio, parimenti idoneo a provocarne l'esclusione. In specie, detto documento sarebbe privo dei contenuti fondamentali del “piano finanziario di investimento e di ammortamento” previsto dall'allegato S/2 alla legge regionale n.
33/2002, a sua volta richiamato, per le domande di rilascio di nuove concessioni, dall'allegato S/3, lett. c), n. 1. L'elaborato presenterebbe infatti gravi e diffuse carenze
(non sarebbero presenti i flussi di cassa, né indicazione delle imposte ed oneri fiscali), non rispettando le più elementari regole della contabilità.
3. Si è costituito in giudizio il Comune, argomentando per l'infondatezza delle censure proposte. N. 01295/2024 REG.RIC.
Segnatamente, l'ente locale ha evidenziato, con riguardo alla prima censura, come la lex specialis della procedura selettiva fosse rappresentata dalle “istruzioni per la presentazione delle istanze in concorrenza ai fini dell'assegnazione in concessione di aree demaniali marittime” del 18 gennaio 2024, che avrebbero previsto solo come
“eventuale” il piano economico e degli investimenti, comunque senza richiederne l'asseverazione.
Rispetto alla seconda censura, il Comune ha rilevato come Bi. OU avesse presentato nel procedimento idonea documentazione tesa a dimostrare la sostenibilità degli investimenti proposti (con il dettaglio delle entrate e delle uscite previste e con un prospetto di copertura finanziaria degli investimenti previsti), tenuto conto peraltro che l'allegato S/2 alla legge regionale n. 33/2002 non prescrive alcun contenuto dettagliato del “piano finanziario di investimento e di ammortamento”.
4. Si è altresì costituita in giudizio Bi. OU, eccependo l'irricevibilità del primo motivo di ricorso, perché il Comune avrebbe deciso definitivamente l'ammissibilità della sua istanza (prot. n. 25881 del 30 settembre 2023) già con la determinazione dirigenziale n. 1366 del 6 dicembre 2023, rimasta priva di impugnazione.
La doglianza, per la controinteressata, sarebbe comunque infondata: l'art. 20 del regolamento per l'uso del demanio marittimo, invocato dalla ricorrente, riguarderebbe in via esclusiva i “criteri di valutazione delle offerte”, la cui incompleta soddisfazione non potrebbe comportare l'esclusione del concorrente dalla selezione, ma solo una minore attribuzione di punteggio.
La controinteressata ha contestato la fondatezza anche della seconda censura, evidenziando come non vi sarebbe alcuna differenza sostanziale tra un “rendiconto economico e finanziario” sugli investimenti proposti, dalla stessa depositato in allegato alla propria istanza, e il “piano finanziario di investimento e ammortamento” richiesto dall'allegato S/2 alla legge regionale n. 33/2002: entrambi avrebbero ad oggetto il programma degli investimenti e le modalità di finanziamento. N. 01295/2024 REG.RIC.
5. Alla camera di consiglio del 20 novembre 2024, la causa è stata rinviata – su concorde richiesta delle parti – all'udienza cautelare dell'11 dicembre 2024, onde garantire la trattazione congiunta con la causa connessa di cui al ricorso R.G. n.
1343/2024, pendente dinanzi alla stessa Sezione.
Alla successiva camera di consiglio dell'11 dicembre 2024, la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare in vista della sollecita fissazione dell'udienza di discussione nel merito. Di conseguenza, è stata fissata l'udienza pubblica del 26 febbraio 2025.
6. Con ricorso incidentale notificato il 21 dicembre 2024 e depositato il 17 gennaio
2025, Bi. OU ha contestato la legittimità – “condizionatamente al mancato accoglimento, sin d'ora opposto e gravato, delle conclusioni di rigetto del ricorso principale di Fast Eat” – dei verbali n. 1 del 13 giugno 2023 e n. 9 del 7 agosto 2024 della commissione giudicatrice, laddove sono stati assegnati alla ricorrente principale dieci punti per il criterio “c)” della parte “A offerta tecnica” (relativamente agli
“investimenti di rilevante interesse pubblico da realizzare all'interno, in prossimità o al di fuori dell'area oggetto della concessione purché collegate funzionalmente alla stessa e importanti per lo sviluppo del territorio e dell'economia locale (viabilità, parcheggi pubblici, altre infrastrutture pubbliche”) e dodici punti per il criterio “a)” della Parte “B know how esperienza tecnica e professionale” (relativamente alla
“durata e contenuto dell'esperienza maturata e della avvenuta valorizzazione del bene ove è stata esercitata l'attività principale da parte del concorrente”).
In ordine alla valutazione dell'offerta tecnica, la commissione – nel considerare gli investimenti proposti solo sotto il profilo della loro cifra economica, senza considerare i tempi e le modalità di concretizzazione degli stessi – avrebbe fissato dei criteri di giudizio posteriori alla lex specialis e con essa in contrasto, per giunta in violazione del principio del “più rilevante interesse pubblico (art. 37 cod. nav.) in sede si concorso di più domande di concessione”. Quanto invece alla valutazione N. 01295/2024 REG.RIC.
dell'esperienza pregressa, l'organo tecnico avrebbe violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento nel tenere conto della sola data di iscrizione camerale dell'operatore economico (attribuendo 1 punto per anno con un massimo di
15). In tal modo, la commissione avrebbe limitato la valutazione all'unico requisito degli “anni di esperienza maturata” ricavati dalla certificazione della Camera di
Commercio, senza differenziare l'esperienza nella gestione di aree demaniali marittime rispetto a quella nella gestione di aree diverse e per attività diverse; senza svolgere alcuna considerazione o fissare subcriteri in tema di analogia tra attività economiche; senza stabilire un meccanismo di perequazione numerica per gli anni di esperienza imprenditoriale che compensasse l'autolimite del punteggio massimo di 15 punti.
7. All'udienza pubblica del 26 febbraio 2025, la discussione della causa è stata rinviata per garantire il rispetto dei termini a difesa di cui all'art. 71, commi 3 e 5, c.p.a., stante la proposizione del ricorso incidentale da parte di Bi. OU.
Successivamente, le parti costituite hanno depositato ulteriori documenti, memorie e repliche.
In particolare, la ricorrente principale, nella propria memoria depositata il 19 aprile
2025, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse, osservando come l'accoglimento del ricorso principale comporti l'esclusione dalla gara della controinteressata, con conseguente impossibilità per quest'ultima di conseguire alcun vantaggio dalla decurtazione del punteggio di Fast Eat pretesa nel gravame incidentale.
All'udienza pubblica del 21 maggio 2025, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
8. È possibile prescindere dall'esame dell'eccezione di irricevibilità del primo motivo del ricorso principale avanzata dalla controinteressata Bi. OU, alla luce dell'infondatezza dello stesso. N. 01295/2024 REG.RIC.
Come anticipato, la ricorrente lamenta la mancata esclusione di Bi. OU dalla procedura selettiva a fronte dell'asserita “nullità/inesistenza” dell'asseverazione del documento “rendiconti economici e prospetto di copertura finanziaria degli investimenti”.
8.1. Al riguardo, è necessario ricostruire il quadro normativo e interpretativo entro il quale si pone la procedura comparativa in discussione.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, nel solco dell'indirizzo reso dalle decisioni n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato, “non sussiste un obbligo di legge di procedere all'affidamento delle concessioni demaniali marittime nelle forme tipiche delle procedure ad evidenza pubblica previste per i contratti d'appalto della pubblica amministrazione.
La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che l'assenza di tale obbligo è dovuta al fatto che l'art. 37 cod. nav. contempla l'ipotesi di una domanda che perviene dal mercato privato, al contrario dell'ipotesi dei contratti pubblici, in cui è
l'amministrazione a rivolgersi a quest'ultimo.
È indispensabile unicamente che il procedimento informale di cui agli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. es. cod. nav. si svolga con modalità idonee a soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità e par condicio, rendendo effettivo il confronto fra le istanze in comparazione e, quindi, le chances concorrenziali delle nuove imprese contendenti.
Il Consiglio di Stato ha affermato che non sussiste un obbligo di legge di procedere all'affidamento delle concessioni demaniali marittime nelle forme tipiche della procedura a evidenza pubblica prevista per i contratti d'appalto della pubblica amministrazione, e che l'applicabilità del principio della previa definizione dei criteri di valutazione delle offerte alla stessa materia, perché avente a oggetto beni demaniali economicamente contendibili (Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2013, n. 5), va valutata alla luce della norma speciale di cui all'art. 37 cod. nav., che non la prevede. N. 01295/2024 REG.RIC.
Ha osservato che l'assenza di un obbligo per l'amministrazione di indire una tipica procedura a evidenza pubblica risiede nella fondamentale circostanza che l'art. 37 cod. nav. contempla l'ipotesi di una domanda che perviene dal mercato privato, al contrario dell'ipotesi tipica dei contratti pubblici, in cui è invece l'amministrazione a rivolgersi a quest'ultimo.
In altri termini, «la concomitanza di domande di concessione prevista dall'art. 37 determina già di per sé una situazione concorrenziale che preesiste alla volontà dell'amministrazione di stipulare un contratto e [...] pertanto non richiede le formalità proprie dell'evidenza pubblica», sicché «la fissazione dei criteri in questo caso non assolverebbe alla sua funzione tipica di assicurare un confronto competitivo leale, perché verrebbe fatta quando le proposte di affidamento sono già state presentate»
(Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7837)” (cfr. CGA, Sez. giur., 22 maggio 2023,
n. 350).
8.2. Proprio in vista della scadenza al 31 dicembre 2023 delle proroghe automatiche ex lege delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo (stabilita dalle richiamate decisioni n. 17 e n. 18 del 2021 dell'Adunanza Plenaria), il Comune ha adottato il nuovo regolamento per l'uso del demanio marittimo.
Detto regolamento si limita a precisare:
- all'art. 15, comma 3, che l'istanza, “a pena di irricevibilità/inammissibilità”, deve essere corredata, tra i vari contenuti, “della documentazione prevista dall'allegato S/2 della l.r.v. n. 33/2002, e/o comunque prevista dalle disposizioni legislative vigenti anche sopravvenute, dal presente regolamento”;
- all'art. 20 (disposizione concernente i “Criteri di valutazione delle offerte”), comma
9, che “sono oggetto di valutazione gli investimenti di rilevante interesse pubblico da realizzare all'interno dell'area oggetto di concessione, in prossimità o al di fuori della stessa, purché collegati funzionalmente alla medesima e importanti per lo sviluppo del territorio e dell'economia locale. Si precisa che gli investimenti oggetto di N. 01295/2024 REG.RIC.
valutazione di cui al periodo precedente sono diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall'allegato S/3, lettera e-bis), quarto capoverso, della legge regionale
Veneto n. 33/2002. Sarà altresì valutata la sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti, la quale sostenibilità dovrà essere comprovata da apposita asseverazione rilasciata da un professionista revisore legale, da una società di revisione o da un istituto di credito”.
8.3. A seguito dell'atto ricognitivo dei “compendi/lotti da concessionare tramite procedure selettive” di cui all'art. 13, comma 3, del citato regolamento, approvato con deliberazione giuntale n. 217 del 2 agosto 2023, il RUP ha assunto le “istruzioni per la presentazione delle istanze finalizzate all'assegnazione in concessione di aree demaniali marittime”, pubblicate nel sito internet del Comune l'8 agosto 2023.
Il contenuto di dette istruzioni è sovrapponibile alle “istruzioni per la presentazione delle istanze in concorrenza ai fini dell'assegnazione in concessione di aree demaniali marittime”, pubblicate il 18 gennaio 2024 e richiamate espressamente nell'avviso pubblico prot. n. 1742 di pari data, concernente nello specifico il compendio U
“Chiosco Blu”.
In dette istruzioni è stabilito che “le istanze, a pena di irricevibilità/inammissibilità, dovranno essere redatte in lingua italiana e presentate all'ufficio protocollo del
Comune in n. 2 (due) plichi chiusi e sigillati controfirmati su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture: plico n. 1 - Documentazione
Amministrativa; plico n. 2 - Documentazione Tecnica e Offerta Economica. […] I plichi dovranno contenere i seguenti documenti: […] plico n. 2 e) documentazione prevista dall'allegato S/2 della l.r.v. n. 33/2002 […] k) eventuale piano economico e degli investimenti”, senza nulla indicare in merito all'asseverazione dello stesso.
8.4. Da quanto sopra riportato è evincibile che l'asseverazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti da parte di un revisore contabile, di una società di revisione o di un istituto di credito non costituisca un requisito di partecipazione N. 01295/2024 REG.RIC.
alla procedura in esame, bensì integri uno dei “criteri di valutazione delle offerte”, come peraltro traspare con evidenza dall'incipit del comma 9 dell'art. 20 del regolamento (“sarà altresì valutata la sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti”). Trattasi pertanto di uno di quei criteri che determinano il giudizio della commissione, con conseguente assegnazione del punteggio relativo all'offerta tecnica, non potendo comportare, in caso di sua carenza o di incompletezza, l'esclusione dell'operatore economico, bensì l'attribuzione di un minor punteggio (il quale, rispetto all'offerta di Bi. OU, non è stato oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente).
Né a conclusioni diverse è possibile pervenire in forza dell'art. 22 del regolamento, invocato dalla ricorrente al fine di dimostrare la sanzione espulsiva per il caso di irregolare asseverazione del piano degli investimenti proposti. Nello specifico, la disposizione stabilisce, al comma 1, che “la commissione formula la graduatoria sulla base dei criteri indicati dall'art. 20 con l'attribuzione di un punteggio a ciascuna offerta, dopo aver escluso le offerte non ammissibili” e, al comma 2, che “il RUP, previa verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di domanda, dà tempestivamente comunicazione della graduatoria, unitamente ai verbali della procedura selettiva, a tutti i concorrenti”.
Sennonché, come già evidenziato, i criteri di cui all'art. 20 sono volti unicamente a determinare il punteggio dell'offerta, non prevedendo fattispecie espresse di esclusione, che sono invece comminate dagli artt. 16 e 17 del regolamento concernenti, rispettivamente, i “requisiti generali e speciali per la partecipazione alle procedure selettive e per la presentazione delle istanze” (tra cui il possesso di un fatturato minimo annuo) e le “condizioni di ammissibilità delle proposte tecniche”.
In sostanza, nella disciplina regolante la procedura in esame – costituita dal regolamento, dall'avviso pubblico e dalle relative istruzioni – non è rinvenibile alcuna N. 01295/2024 REG.RIC.
norma che preveda l'esclusione per il caso in cui l'asseverazione della “sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti” non sia firmata da un revisore legale, da una società di revisione o da un istituto di credito. Invero detta asseverazione, ai sensi dell'art. 20 del regolamento, ha unicamente la funzione di “comprova[re]” detta sostenibilità: da ciò consegue che spetta alla commissione valutare, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, quanto la veste professionale del soggetto asseveratore garantisca la prova della serietà e della sostenibilità finanziaria degli investimenti.
Sotto altro profilo, la ricorrente non ha addotto alcun elemento da cui poter inferire che l'attestazione del consulente del lavoro incaricato da Bi. OU circa “la veridicità ed esattezza dei dati contenuti nella […] relazione economico finanziaria” sia oggettivamente inidonea a comprovare la sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti, che l'odierna controinteressata ha dettagliato in un prospetto allegato alla suddetta relazione, per un totale di € 338.345,93, IVA esclusa. In particolare, non è stato allegato alcun elemento volto a confutare la dichiarazione contenuta nella relazione asseverata per la quale “gli investimenti saranno sostenuti utilizzando le disponibilità liquide della società, l'autofinanziamento costituito dagli utili accantonati ed in subordine da eventuali apporti da parte dei soci, senza ricorrere ad indebitamento bancario o verso terzi finanziatori”.
9. Il secondo motivo del ricorso principale è parimenti infondato.
Con la censura in esame, la ricorrente lamenta che l'elaborato “rendiconti economici
e prospetto di copertura finanziaria degli investimenti” presentato da Bi. OU avrebbe un contenuto non rispondente a quanto stabilito dall'allegato S/3 alla legge n. 33/2002 che, nel regolamentare la “procedura per il rinnovo di concessioni”, rimanda alla documentazione prevista dall'allegato S/2, richiedente un “piano finanziario di investimento e di ammortamento”.
Per quanto di interesse, l'allegato S/2 alla legge regionale n. 33/2002 richiede che all'istanza di concessione sia allegato, tra i vari documenti, il “piano finanziario di N. 01295/2024 REG.RIC.
investimento e di ammortamento” e, per le concessioni di durata superiore a sei anni e non superiore a venti anni, come quella in esame, il “computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi” oltreché “il piano finanziario che evidenzi i costi di realizzazione delle opere”.
Posto che la normativa regionale non specifica il contenuto del suddetto piano finanziario, va ritenuto, sulla scorta della definizione generale, che il documento debba almeno indicare gli elementi necessari a consentire all'Amministrazione una compiuta verifica della effettiva sostenibilità della proposta, con specifico riferimento agli investimenti promessi.
Difatti nell'ambito delle procedure di affidamento di concessioni di beni demaniali, la verifica dell'effettiva sostenibilità e quindi della serietà della proposta ha un ruolo fondamentale nel perseguimento dello scopo di garantire la proficua utilizzazione della concessione e l'Amministrazione deve essere posta nelle condizioni di compiere tale valutazione, disponendo di tutti gli elementi necessari tra cui, oltre ai costi di realizzazione delle opere, anche i costi di gestione del servizio e quelli connessi al finanziamento, quantomeno per l'intera durata dello stesso e del periodo di ammortamento degli investimenti.
Nella fattispecie in esame, Bi. OU ha depositato, entro il termine stabilito per le offerte in concorrenza, documentazione integrativa, tra cui il “computo metrico estimativo”, i “rendiconti economici e prospetto di copertura finanziaria degli investimenti”, con il dettaglio dei ricavi e dei costi, nonché il “riepilogo investimenti di cui allegato S/3 della L.R. n. 33 del 4.11.2002”. Con specifico riguardo agli investimenti proposti, Bi. OU non solo ha dettagliato il contenuto degli stessi e il relativo costo (demolizioni, strutture in acciaio per solai, pavimenti e rivestimenti, impianto docce in spiaggia, impianto elettrico, impermeabilizzazioni, opere provvisionali, serramenti e finiture, arredo bar), ma ha anche chiarito che il loro ammontare complessivo sarà sostenuto con mezzi propri o dei soci, senza necessità di N. 01295/2024 REG.RIC.
accedere al finanziamento di terzi (il che ha reso superflua la redazione di un piano di ammortamento). A fronte della documentazione depositata, deve ritenersi che Bi. OU abbia offerto tutti gli elementi necessari per verificare la sostenibilità degli investimenti promessi, di importo peraltro non particolarmente elevato, tenuto conto della durata ventennale della concessione e dei ricavi previsti (calcolati sulla base di quelli rendicontati negli anni precedenti).
10. L'infondatezza delle censure oggetto del ricorso introduttivo comporta l'improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse a una sua decisione nel merito, in quanto proposto da Bi. OU “condizionatamente al mancato accoglimento delle conclusioni di rigetto del ricorso principale”.
11. In definitiva, il ricorso principale deve essere respinto, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
12. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, tenuto conto della novità e della particolarità delle questioni oggetto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 01295/2024 REG.RIC.
AR SA, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
ER MO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
ER MO
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
AR SA