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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 567/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
RUSSO MASSIMO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2471/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20213T0163400000012023003 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste come in atti
Resistente:insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione n. 2021/3T/016340/000/001/2023/003, relativo all'imposta di registro per l'annualità 2023, riferita al contratto di locazione registrato con modello RLI in data
27.10.2021 e prorogato tacitamente fino al 02.10.2023, deducendo l'illegittimità della pretesa impositiva per intervenuto pagamento e per duplicazione dell'annualità già oggetto di precedente rettifica.
L'istante aveva altresì presentato istanza di reclamo ai sensi dell'art. 17-bis D.Lgs. 546/1992, che tuttavia veniva rigettata dall'Amministrazione resistente.
Successivamente, in pendenza di giudizio, l'Ufficio provvedeva con provvedimento del 23.08.2023 all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, riconoscendo che l'errore impositivo traeva origine da un'anomalia informatica derivante dall'indicazione, in sede di registrazione telematica, di date coincidenti di inizio e fine contratto.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto l'Amministrazione resistente ha annullato integralmente, in sede di autotutela, l'atto impugnato, riconoscendo l'insussistenza della pretesa tributaria, come da nota acquisita agli atti.
La cessazione della materia del contendere va dunque dichiarata ai sensi dell'art. 46, comma 1, D.Lgs. n.
546/1992,con conseguente estinzione del giudizio
Quanto alle spese, si ritiene equo disporne la compensazione integrale tra le parti. Infatti, se da un lato l'annullamento dell'atto ha determinato l'accoglimento sostanziale delle doglianze del ricorrente, dall'altro l'erronea duplicazione dell'annualità oggetto di imposizione è stata provocata dalla stessa parte privata, come evidenziato dall'Ufficio, per errata indicazione delle date nel modello RLI.
Non ricorrono, infine, i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non risultando né mala fede né colpa grave nella condotta dell'Amministrazione, che ha comunque provveduto alla rimozione dell'atto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott.Massimo SS
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
RUSSO MASSIMO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2471/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20213T0163400000012023003 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste come in atti
Resistente:insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione n. 2021/3T/016340/000/001/2023/003, relativo all'imposta di registro per l'annualità 2023, riferita al contratto di locazione registrato con modello RLI in data
27.10.2021 e prorogato tacitamente fino al 02.10.2023, deducendo l'illegittimità della pretesa impositiva per intervenuto pagamento e per duplicazione dell'annualità già oggetto di precedente rettifica.
L'istante aveva altresì presentato istanza di reclamo ai sensi dell'art. 17-bis D.Lgs. 546/1992, che tuttavia veniva rigettata dall'Amministrazione resistente.
Successivamente, in pendenza di giudizio, l'Ufficio provvedeva con provvedimento del 23.08.2023 all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, riconoscendo che l'errore impositivo traeva origine da un'anomalia informatica derivante dall'indicazione, in sede di registrazione telematica, di date coincidenti di inizio e fine contratto.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto l'Amministrazione resistente ha annullato integralmente, in sede di autotutela, l'atto impugnato, riconoscendo l'insussistenza della pretesa tributaria, come da nota acquisita agli atti.
La cessazione della materia del contendere va dunque dichiarata ai sensi dell'art. 46, comma 1, D.Lgs. n.
546/1992,con conseguente estinzione del giudizio
Quanto alle spese, si ritiene equo disporne la compensazione integrale tra le parti. Infatti, se da un lato l'annullamento dell'atto ha determinato l'accoglimento sostanziale delle doglianze del ricorrente, dall'altro l'erronea duplicazione dell'annualità oggetto di imposizione è stata provocata dalla stessa parte privata, come evidenziato dall'Ufficio, per errata indicazione delle date nel modello RLI.
Non ricorrono, infine, i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non risultando né mala fede né colpa grave nella condotta dell'Amministrazione, che ha comunque provveduto alla rimozione dell'atto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott.Massimo SS