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Sentenza 17 gennaio 2026
Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 17/01/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 252/2026
Depositata il 17/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MOLINARO BRUNELLA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3749/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200236
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6373/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate di Salerno con pec dell'11.7.2025, depositato nella Segreteria di questa CGT il 16.7.2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento TF901M200236/2025, notificato il 2.7.2025, con il quale, sulla base di un pvc della G.di F., che aveva accertato per gli anni dal 2019 al 2023 il superamento da parte di esso Ricorrente_1, esercente attività di commercio al dettaglio bevande, ricavi superiori al limite dei 65.000,00 euro previsto per beneficiare del regime forfettario di tassazione di cui alla legge 190/2014, con conseguente decadenza da tale regime agevolato dall'anno 2020, sono stati ricostruiti, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett.
d) DPR 600/1973, ricavi per euro 90.694,947 (applicando sul costo di euro 69.764,98 della marce destinata alla rivendita un ricarico del 30% ), determinato per il 2019 un maggiore reddito imponibile di euro 22.087,98, richiesta l'imposta sostitutiva di euro 3.313,35.
Nella motivazione dell'impugnato accertamento viene precisato, poi, che le osservazioni presentate dal ricorrente avverso lo schema d'atto ex art. 6 bis legge 212/2000 e riguardanti il mancato calcolo da parte dei verificatori delle giacenze di magazzino, non possono essere accolte, perché nel regime di tassazione previsto dalla legge 190/2014, come quello adottato dal ricorrente ed applicato ancora per il 2019, ricavi e compensi sono calcolati forfettariamente, con applicazione di un coefficiente di redditività, per cui risultano irrilevanti le rimanenze finali ed iniziali.
Il ricorrente eccepisce la illegittimità dell'impugnato accertamento per difetto di motivazione, essendosi l'Ufficio limitato ad un acritico rinvio ai rilievi mossi dalla G.di F., senza nemmeno richiedere la documentazione che avrebbe dato supporto alle fondate osservazioni mosse avverso lo schema d'atto ex art. 6 bis legge
212/2000, sbrigativamente ritenute infondate e non accoglibili.
Con controdeduzioni 10.10.2025, l'Ufficio deduce l'infondatezza del ricorso, evidenziando che l'impugnato accertamento, operato nel pieno rispetto delle previsioni di legge e con regolare instaurazione delle interlocuzioni con il contribuente previste dall'art. 6 bis legge 212/2000, è adeguatamente motivato, anche con riguardo alle ragioni di non accoglimento delle osservazione avverso lo schema d'atto.
Ribadisce, quindi nel merito i motivi di ricorso con richiamo ai puntuali rilievi contenuti nel pvc della Guardia di Finanza.
Con memoria 20.10.2025, il ricorrente ribadisce i motivi di ricorso.
In data 26.10.2025, a seguito di morte del dott. Difensore_1 ( come da certificazione depositata) si costituiscono in giudizio quali nuovi procuratori difensori del ricorrente, l'avv. Nominativo_1 ed il dott. Nominativo_2, depositando memoria difensiva con cui insistono per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene eccepita l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento, perché motivato con mero rinvio alle conclusioni del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, senza autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi acquisiti dai verificatori nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria.
Dalla lettura di tale motivo, come articolato in ricorso, risulta, quindi, in modo evidente, che il ricorrente non contesta l'adeguatezza della motivazione, ma si limitata esclusivamente a censurare il recepimento da parte dell'Ufficio delle conclusioni del PVC senza alcuna valutazione critica delle stesse.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità ( cfr Cass. n. 3610 / 2025) l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur, per cui l'accertamento è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato (come
è pacificamente avvenuto nel caso di specie, con la consegna al ricorrente effettuata il 3.11.2024) senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includere nell'accertamento notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportare nell'accertamento, sia pur sinteticamente, il contenuto il contenuto del pvc ( cfr. Cass., n. 27800/2019)
Ha chiarito, inoltre,, la Suprema Corte ( cfr. Cass. n. 27708 /2022 ) che la motivazione dell'avviso di accertamento per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di
Finanza non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio, “significando semplicemente che l'Ufficio, condividendo le conclusioni del pvc ha inteso realizzare una economia di scrittura, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente”.
Quanto, poi, all'adeguatezza della motivazione a supportare i maggiori ricavi determinati a carico del ricorrente e la conseguente maggiore imposta richiesta, va evidenziato che l'Ufficio, con espresso richiamo alle verifiche della Guardia di Finanza ed agli esiti di tali verifiche riportati alle pagine 8, 9 e 10 del pvc ( cfr copia in atti) ha chiarito che la ricostruzione induttiva dei ricavi a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) DPR 600/1973 muove dalla rilevata discrepanza tra i costi sostenuti ed i ricavi certificati, discrepanza che ha generato una costante perdita nel corso degli anni oggetto di verifica spiegabile solo con la mancata documentazione di una parte rilevante dei ricavi ( cfr pagg. 2 e 3 avviso di accertamento)
Precisa, poi, sempre a pag. 3 dell'avviso di accertamento, che la determinazione dei maggiori ricavi è stata operata mediante l'applicazione sul costo della merce destinata alla rivendita di una percentuale di ricarico del 30%, quantificata in contraddittorio, tenendo conto di quella mediamente praticata da attività similari, dell'ubicazione dell'attività commerciale, dei prodotti maggiormente commercializzati e della concorrenza dei supermercati in zona.
Ebbene, per quanto chiarito e precisato nella motivazione dell'impugnato accertamento, la determinazione dei maggiori ricavi a carico del ricorrente per l'anno d'imposta 2019 risulta corretta e congruamente motivata.
Il ricorrente ha eccepito, inoltre, l'illegittimità dell'avviso di accertamento, per violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata sul rigetto delle osservazioni sollevate avverso lo schema d'atto ex art 6 bis della legge 212/2000.
Anche tale eccezione è infondata.
Ed infatti, l'Ufficio giustifica in modo puntuale e completo il rigetto di tale osservazioni, con le quali il ricorrente ha lamentato la mancata considerazione delle rimanenze nella determinazione dei maggiori ricavi, evidenziando che nel regime di tassazione forfettaria e nei periodi di applicazione di tale regime le rimanenze iniziali e finali non rilevano, perché incorporate nella percentuale forfettaria di determinazione dei costi
Il ricorso va, pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio, che liquida in euro 400,00, oltre accessori, se dovuti
Depositata il 17/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MOLINARO BRUNELLA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3749/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200236
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6373/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate di Salerno con pec dell'11.7.2025, depositato nella Segreteria di questa CGT il 16.7.2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento TF901M200236/2025, notificato il 2.7.2025, con il quale, sulla base di un pvc della G.di F., che aveva accertato per gli anni dal 2019 al 2023 il superamento da parte di esso Ricorrente_1, esercente attività di commercio al dettaglio bevande, ricavi superiori al limite dei 65.000,00 euro previsto per beneficiare del regime forfettario di tassazione di cui alla legge 190/2014, con conseguente decadenza da tale regime agevolato dall'anno 2020, sono stati ricostruiti, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett.
d) DPR 600/1973, ricavi per euro 90.694,947 (applicando sul costo di euro 69.764,98 della marce destinata alla rivendita un ricarico del 30% ), determinato per il 2019 un maggiore reddito imponibile di euro 22.087,98, richiesta l'imposta sostitutiva di euro 3.313,35.
Nella motivazione dell'impugnato accertamento viene precisato, poi, che le osservazioni presentate dal ricorrente avverso lo schema d'atto ex art. 6 bis legge 212/2000 e riguardanti il mancato calcolo da parte dei verificatori delle giacenze di magazzino, non possono essere accolte, perché nel regime di tassazione previsto dalla legge 190/2014, come quello adottato dal ricorrente ed applicato ancora per il 2019, ricavi e compensi sono calcolati forfettariamente, con applicazione di un coefficiente di redditività, per cui risultano irrilevanti le rimanenze finali ed iniziali.
Il ricorrente eccepisce la illegittimità dell'impugnato accertamento per difetto di motivazione, essendosi l'Ufficio limitato ad un acritico rinvio ai rilievi mossi dalla G.di F., senza nemmeno richiedere la documentazione che avrebbe dato supporto alle fondate osservazioni mosse avverso lo schema d'atto ex art. 6 bis legge
212/2000, sbrigativamente ritenute infondate e non accoglibili.
Con controdeduzioni 10.10.2025, l'Ufficio deduce l'infondatezza del ricorso, evidenziando che l'impugnato accertamento, operato nel pieno rispetto delle previsioni di legge e con regolare instaurazione delle interlocuzioni con il contribuente previste dall'art. 6 bis legge 212/2000, è adeguatamente motivato, anche con riguardo alle ragioni di non accoglimento delle osservazione avverso lo schema d'atto.
Ribadisce, quindi nel merito i motivi di ricorso con richiamo ai puntuali rilievi contenuti nel pvc della Guardia di Finanza.
Con memoria 20.10.2025, il ricorrente ribadisce i motivi di ricorso.
In data 26.10.2025, a seguito di morte del dott. Difensore_1 ( come da certificazione depositata) si costituiscono in giudizio quali nuovi procuratori difensori del ricorrente, l'avv. Nominativo_1 ed il dott. Nominativo_2, depositando memoria difensiva con cui insistono per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene eccepita l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento, perché motivato con mero rinvio alle conclusioni del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, senza autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi acquisiti dai verificatori nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria.
Dalla lettura di tale motivo, come articolato in ricorso, risulta, quindi, in modo evidente, che il ricorrente non contesta l'adeguatezza della motivazione, ma si limitata esclusivamente a censurare il recepimento da parte dell'Ufficio delle conclusioni del PVC senza alcuna valutazione critica delle stesse.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità ( cfr Cass. n. 3610 / 2025) l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur, per cui l'accertamento è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato (come
è pacificamente avvenuto nel caso di specie, con la consegna al ricorrente effettuata il 3.11.2024) senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includere nell'accertamento notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportare nell'accertamento, sia pur sinteticamente, il contenuto il contenuto del pvc ( cfr. Cass., n. 27800/2019)
Ha chiarito, inoltre,, la Suprema Corte ( cfr. Cass. n. 27708 /2022 ) che la motivazione dell'avviso di accertamento per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di
Finanza non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio, “significando semplicemente che l'Ufficio, condividendo le conclusioni del pvc ha inteso realizzare una economia di scrittura, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente”.
Quanto, poi, all'adeguatezza della motivazione a supportare i maggiori ricavi determinati a carico del ricorrente e la conseguente maggiore imposta richiesta, va evidenziato che l'Ufficio, con espresso richiamo alle verifiche della Guardia di Finanza ed agli esiti di tali verifiche riportati alle pagine 8, 9 e 10 del pvc ( cfr copia in atti) ha chiarito che la ricostruzione induttiva dei ricavi a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) DPR 600/1973 muove dalla rilevata discrepanza tra i costi sostenuti ed i ricavi certificati, discrepanza che ha generato una costante perdita nel corso degli anni oggetto di verifica spiegabile solo con la mancata documentazione di una parte rilevante dei ricavi ( cfr pagg. 2 e 3 avviso di accertamento)
Precisa, poi, sempre a pag. 3 dell'avviso di accertamento, che la determinazione dei maggiori ricavi è stata operata mediante l'applicazione sul costo della merce destinata alla rivendita di una percentuale di ricarico del 30%, quantificata in contraddittorio, tenendo conto di quella mediamente praticata da attività similari, dell'ubicazione dell'attività commerciale, dei prodotti maggiormente commercializzati e della concorrenza dei supermercati in zona.
Ebbene, per quanto chiarito e precisato nella motivazione dell'impugnato accertamento, la determinazione dei maggiori ricavi a carico del ricorrente per l'anno d'imposta 2019 risulta corretta e congruamente motivata.
Il ricorrente ha eccepito, inoltre, l'illegittimità dell'avviso di accertamento, per violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata sul rigetto delle osservazioni sollevate avverso lo schema d'atto ex art 6 bis della legge 212/2000.
Anche tale eccezione è infondata.
Ed infatti, l'Ufficio giustifica in modo puntuale e completo il rigetto di tale osservazioni, con le quali il ricorrente ha lamentato la mancata considerazione delle rimanenze nella determinazione dei maggiori ricavi, evidenziando che nel regime di tassazione forfettaria e nei periodi di applicazione di tale regime le rimanenze iniziali e finali non rilevano, perché incorporate nella percentuale forfettaria di determinazione dei costi
Il ricorso va, pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio, che liquida in euro 400,00, oltre accessori, se dovuti