CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 684/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3713/2024 depositato il 18/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nocera Inferiore
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11448 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 782/2025 depositato il
18/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24/04/2024 al Comune di Nocera Inferiore, depositato il 18/05/2024 ed iscritto al n.3713/2024 del RGR, il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 1148, notificato in data 27.02.2024 per omesso/parziale versamento della TARI anno 2018, di complessivi euro 646,00, e ne chiedeva l'annullamento per un solo motivo:
- intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa per notifica dell'accertamento avvenuta oltre il termine di cui all'art.1, comma 161, della L.296/2006,
con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il Comune che controdeduceva, rappresentando che nessuna prescrizione era maturata con riferimento ai crediti portati dall'avviso di accertamento impugnato alla luce della proroga dei termini di attivazione dei procedimenti di riscossione, in applicazione della disciplina normativa emanata nel corso dell'emergenza da Covid-19.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso è infondato e va rigettato.
Infatti, il termine di decadenza (e non prescrizione, come eccepito dal ricorrente) di cui all'art.1, comma 161, della L. 296/2006, è stato sospeso, ai sensi dell'art. 67 del DL 18/2020, dall'8 marzo al 31 maggio 2020
(ovvero per 85 giorni): ne consegue che il termine ultimo per la notifica dell'accertamento Tari anno 2018 era il 26/3/2024, e che, nel caso di specie, l'ente locale non è incorso in decadenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 200,00 euro.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro
200,00 in favore del Comune di Nocera Inferiore per spese di lite. IL GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa
MM MA RE AT
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3713/2024 depositato il 18/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nocera Inferiore
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11448 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 782/2025 depositato il
18/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24/04/2024 al Comune di Nocera Inferiore, depositato il 18/05/2024 ed iscritto al n.3713/2024 del RGR, il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 1148, notificato in data 27.02.2024 per omesso/parziale versamento della TARI anno 2018, di complessivi euro 646,00, e ne chiedeva l'annullamento per un solo motivo:
- intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa per notifica dell'accertamento avvenuta oltre il termine di cui all'art.1, comma 161, della L.296/2006,
con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il Comune che controdeduceva, rappresentando che nessuna prescrizione era maturata con riferimento ai crediti portati dall'avviso di accertamento impugnato alla luce della proroga dei termini di attivazione dei procedimenti di riscossione, in applicazione della disciplina normativa emanata nel corso dell'emergenza da Covid-19.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso è infondato e va rigettato.
Infatti, il termine di decadenza (e non prescrizione, come eccepito dal ricorrente) di cui all'art.1, comma 161, della L. 296/2006, è stato sospeso, ai sensi dell'art. 67 del DL 18/2020, dall'8 marzo al 31 maggio 2020
(ovvero per 85 giorni): ne consegue che il termine ultimo per la notifica dell'accertamento Tari anno 2018 era il 26/3/2024, e che, nel caso di specie, l'ente locale non è incorso in decadenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 200,00 euro.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro
200,00 in favore del Comune di Nocera Inferiore per spese di lite. IL GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa
MM MA RE AT