TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2931
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 4 e 5 e dell’art. 4, commi 2 e 2-bis, del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76. Violazione e falsa applicazione dell’art. 65, comma 1, lett. c-bis), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    La sottoscrizione mediante mera immagine di firma è priva di valore legale equipollente alla firma autografa o digitale. Non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, poiché non è stata sottoscritta con firma digitale, né autografa con documento d'identità, né trasmessa tramite PEC da indirizzo censito. L'apposizione dell'immagine di firma non attesta la certa riferibilità della domanda a colui che la sottoscrive.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, lett. g), del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76

    La fondatezza della riscontrata irregolarità della sottoscrizione consente di prescindere dall'esame degli ulteriori profili di contestazione, in applicazione del principio per cui la legittimità di un atto plurimotivato accede alla riscontrata legittimità di uno solo dei motivi.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e di risultato ex art. 97 della Costituzione. Violazione del legittimo affidamento.

    La fondatezza della riscontrata irregolarità della sottoscrizione consente di prescindere dall'esame degli ulteriori profili di contestazione, in applicazione del principio per cui la legittimità di un atto plurimotivato accede alla riscontrata legittimità di uno solo dei motivi. Inoltre, non si versa in un'ipotesi di mera irregolarità formale da sanare, ma nel recupero ex post di un elemento essenziale - la sottoscrizione - che difettava ab origine.

  • Rigettato
    Motivi aggiunti

    La fondatezza della riscontrata irregolarità della sottoscrizione consente di prescindere dall'esame degli ulteriori profili di contestazione, in applicazione del principio per cui la legittimità di un atto plurimotivato accede alla riscontrata legittimità di uno solo dei motivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2931
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2931
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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