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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/11/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 77/2023 R.G., promossa da
(C.F. Parte_1
), in persona del Ministro pro tempore organicamente patrocinato P.IVA_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
Appellante
Contro
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'avv. E. Amadore;
Appellata
OGGETTO: risarcimento del danno patrimoniale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3394/2022 il Tribunale di Catania, accoglieva il ricorso con cui - docente precaria iscritta nella graduatorie GPS di cui Controparte_1
all'O.M. 60/2020 valide per l'anno scolastico 2021/2022 – chiedeva, anche in via cautelare, di accertare e dichiarare il diritto ad essere assegnata come supplente a tempo determinato sulla base della posizione ricoperta nella graduatoria provinciale in uno degli istituti scolastici per i quali aveva espresso la preferenza, a prescindere dall'assegnazione a soggetto in posizione inferiore in graduatoria di una supplenza in altra scuola non indicata dalla ricorrente nella domanda e la condanna del resistente al risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nel mancato Parte_1
versamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali dal giorno in cui sarebbe dovuta avvenire l'immissione in ruolo fino alla effettiva immissione, ovvero fino alla complessiva durata della supplenza, oltre gli arretrati.
Il giudice, preso atto dell'intervenuta rinuncia della ricorrente alla domanda cautelare per avere la stessa ottenuto l'assegnazione di un incarico a tempo determinato fino alla fine del mese di maggio 2022, dichiarava preliminarmente cessata la materia del contendere sulla domanda volta ad ottenere l'assegnazione in base alla posizione ricoperta in graduatoria in una delle scuole per le quali la ricorrente aveva espresso la preferenza nella domanda.
Osservava, poi, che l'omessa indicazione di alcune sedi nella domanda della docente poteva considerarsi quale rinuncia alle stesse, ma non anche all'incarico per le sedi prescelte. Rilevava che la tesi del per cui la rinuncia alle sedi non Parte_1
espresse comportasse la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento e per le sedi espresse ancora disponibili, non trovava riscontro nell'art. 14 dell'O.M. n.60/2020, né nell'art.4, commi 8 e 9 del D.M. n.242 del 30 luglio 2021.
Accoglieva, pertanto, la domanda risarcitoria e, in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sentenza n. 7858/2008), condannava l'amministrazione scolastica a risarcire il danno patrimoniale subito dalla ricorrente pari alla retribuzione che la stessa avrebbe percepito qualora fosse stata destinataria del contratto a tempo determinato e con orario pieno quale docente nella classe di concorso B016 dal 12 novembre 2021 al 18 gennaio 2022, oltre accessori nella misura di cui all'art.16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n.412 richiamato dall'art.22 L.n.724/94. Avverso la citata sentenza proponeva appello il soccombente, con Parte_1
ricorso del 30.01.2023; resisteva al gravame parte appellata.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, articolato in più punti, il Parte_1
censura la sentenza di primo grado per avere il giudice erroneamente interpretato la normativa di riferimento e ritenuto sussistenti i presupposti per il risarcimento del danno richiesto dall'appellata.
Sostiene che l'omessa indicazione di una delle sedi comporta la sanzione dell'esclusione della docente dalla procedura di attribuzione delle supplenze anche per quelle sedi espressamente indicate nella domanda, secondo quanto previsto dall'art.14 co.1 lett. i, O.M. n. 60/2020, dal D.M. n.242/2021 art. 4 co.8
e 9, nonché dalla Circolare esplicativa n. 25089 del 6 agosto 2021. Al riguardo precisa che nel turno di nomina del 4.11.2021 la non ha risposto alla CP_1
convocazione per la supplenza presso l'Istituto Benedetto Radice di Bronte, in quanto sede non indicata nella sua domanda, e ciò ha comportato rinuncia alla sede con conseguente assegnazione della stessa ad altro candidato con punteggio inferiore nella graduatoria provinciale e con conseguente applicazione della regola della preclusione alla partecipazione ad ulteriori turni di nomina. Ed invero nel successivo turno di nomina del 12.11.2021 sono state assegnate supplenze, sulla stessa tipologia di posto, a soggetti in posizione inferiore in graduatoria rispetto all'appellata, non potendo la stessa più partecipare in quanto già rinunciataria sulla sede di Bronte, con conseguente legittimità della sua pretermissione.
1.1. Rileva, ancora, che il giudice avrebbe dovuto disapplicare incidentalmente l'O.M. 60/2020 nella parte in cui prevede il meccanismo delle rinunce, atteso che la disapplicazione era prodromica alla statuizione risarcitoria. Lamenta che la decisione è carente di motivazione perché in essa non vengono esplicitate le ragioni per le quali la sanzione della rinuncia sarebbe contraria alla legge e non vengono altresì indicate le norme di rango primario violate. Sostiene, poi, che la condanna risarcitoria avrebbe richiesto un accertamento espresso e non incidentale, con specificazione della norma imperativa violata, con conseguente carenza dei presupposti per la declaratoria di nullità ex art.1418 c.c. dell'articolato normativo di rango secondario.
1.2 Deduce, con il secondo motivo, che la liquidazione del risarcimento disposta dal giudice viola l'art.2 della Cost. nonché gli artt.1218, 1225, 1227 e 2043 c.c. e rileva che l'appellata, tenuta a conoscere il contenuto del bando di cui all'O.M.
60/2020, ha concorso a determinare il danno omettendo di indicare, pena la considerazione di rinunciataria, tutte le sedi di una data provincia;
aggiunge che in ogni caso il quantum è esorbitante perché l'attribuzione del risarcimento in misura pari alle retribuzioni non percepite non ha tenuto conto del risparmio di energie conseguito dalla docente e derivante dalla mancata erogazione della controprestazione.
1.3 Evidenzia, infine, che l'O.M. 60/2020 e prima ancora il D.L. 29.10.2019
n.126, conv. con mod. L.20/12/2019 n.159, nonché la L. 124/1999 e l'ar.1 co. 107
L.107/2015 hanno previsto l'istituzione di graduatorie provinciali con lo scopo di ottimizzare l'attribuzione delle supplenze e consentire che la relativa procedura, che si apre a ridosso dell'avvio dell'anno scolastico si concluda, in ossequio agli artt. 34 e
97 cost. prima dell'inizio dell'anno scolastico. Rileva che il sistema non è settato per accantonare la posizione del candidato non soddisfatto in un turno di nomina per poi ripescarlo per l'offerta di sedi che vengono ad evidenza successivamente, atteso che in siffatto modo verrebbe frustrata ogni finalità di snellimento e ottimizzazione delle procedure, di celerità e certezza nell'avvio dell'anno scolastico e di garanzia dell'implementazione, in violazione degli artt. 34 e 97 Cost. Sottolinea che alla docente era richiesto un esiguo compito, ossia quello di indicare tutte le sedi di una data provincia e che se avesse osservato tale adempimento non sarebbe incorsa in alcuna sanzione. Aggiunge che, pertanto, nessuna violazione del principio del merito può essere configurata, in ragione del fatto che garantire un diritto di ripescaggio al rinunciatario determinerebbe a cascata la pretermissione ingiusta e illegittima di chi ha accettato nomine in turni precedenti a quello in cui si verifichi la vacanza della sede gradita.
2. L'appello è infondato.
2.1 Si osserva, in primo luogo, che il tribunale non era tenuto a disapplicare l'ordinanza ministeriale n. 60 del 2020, poiché non ne ha ritenuto l'illegittimità, quanto piuttosto l'inapplicabilità alla fattispecie in esame: “La richiamata disposizione fa riferimento alle ipotesi di rinuncia ad una proposta di assunzione o di assenza alla convocazione e tale non può dirsi il non avere indicato talune sedi tra quelle possibili, l'omessa indicazione non potendo produrre altro risultato che una rinuncia soltanto alle dette sedi non certo all'incarico presso le sedi indicate e disponibili nelle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato con perdita dunque della possibilità di partecipare alle successive convocazioni anche in caso di sopravvenienza di sedi ambite”.
2.2 In secondo luogo ritiene il collegio che l'assunto dell'appellante non sia condivisibile.
Il richiama la previsione dell'art. 14 dell'O.M. n. 60/2020 il quale Parte_1
prevede che “la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza dalla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPA per il medesimo insegnamento”, nonché l'art. 4 comma 8 del DM n. 242/2021 ai sensi del quale “La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure d conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente”.
Secondo l'amministrazione scolastica poichè la mancata indicazione di alcune sedi va intesa quale rinuncia alle stesse, si applica la previsione dell'art. 14 dell'O.M.
n. 60/2020 circa le conseguenze di tale rinuncia, cioè l'impossibilità di essere destinatari di ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopravvenute.
La normativa in questione non supporta l'interpretazione ministeriale.
L'O.M. n. 60/2020 ricollega la perdita del diritto ad ulteriori proposte di supplenza alla rinuncia ad una proposta di assunzione o all'assenza alla convocazione, che sono fattispecie ben diverse dalla mancata indicazione di una delle sedi della provincia. Ne è conferma l'art. 12 della medesima ordinanza, che al comma
9 statuisce la perdita di titolo a ulteriori proposte di supplenza per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria per gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione e al comma 8 prevede che le disponibilità successive sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di incarichi di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione.
A sua volta il DM n. 242/2021 regola compiutamente la rinuncia e le sue conseguenze che, nel caso di mancata indicazione di talune sedi, consistono unicamente nella rinuncia alle stesse. Il comma 8 statuisce, altresì, che “In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente”, escludendo, dunque, in tale ipotesi gli effetti tipici della rinuncia, regolati dall'O.M. n. 6/2020.
In conclusione, la normativa sopra riportata collega le conseguenze volute dal solo alla rinuncia ad una proposta di incarico o alla mancata presentazione Parte_1
alla convocazione al fine di formulare la proposta di supplenza. La mancata indicazione di sedi vale solo come rinuncia alle stesse, non precludendo l'attribuzione in convocazioni successive dell'incarico di supplenza, essendo il “rinunciatario” (cioè chi non ha indicato alcune sedi della provincia), soggetto non destinatario nelle fasi precedenti di proposte di assunzione. Diversamente chi non ha indicato alcune sedi avrebbe addirittura un trattamento deteriore rispetto a chi, secondo l'art. 4 comma 9 del DM n. 242/2021, ha rinunciato all'incarico, cioè ad una proposta di assunzione, comunicando la propria volontà entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente.
2.3 Anche la quantificazione del risarcimento effettuata dal primo giudice appare corretta, in virtù del pacifico orientamento giurisprudenziale richiamato nella pronuncia. Né può ravvisarsi un concorso di colpa della danneggiata per non avere indicato alcune sedi della provincia, essendo tale possibilità pienamente legittima.
2.4 Le argomentazioni di carattere pratico, riguardo all'incidenza negativa sul celere funzionamento del sistema di attribuzione delle supplenze, dell'interpretazione seguita dal primo giudice e la tesi della insussistenza di una violazione del principio del merito, appaiono da un lato, a fronte del chiaro disposto della normativa secondaria, irrilevanti e, dall'altro, non condivisili, atteso che l'affidamento di supplenze a docenti con minor punteggio non è fedele al principio meritocratico e, quindi, incide, negativamente, sul buon andamento e sull'efficienza dell'amministrazione.
3. La pronuncia va, dunque, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro
1.101,00 ed euro 5.200,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi