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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10819 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa
ER NF, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28490/2022 R.Gen.Aff.Cont.. assegnata in decisione ex art. 281- sexies, co. 3 c.p.c. all'udienza del 11/11/2025.
TRA
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di C.F._2 [...]
(C.F. ) in virtù di Decreto N. 1054/2019 emesso dal Pt_3 C.F._3
Giudice tutelare di Napoli, tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Cecilia Chianese (C.F.
) in virtù di procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente C.F._4
domiciliati presso il suo studio in Napoli alla Via Matteo Renato Imbriani, 92,
- ATTORI
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo amministratore p.t. avv. Simona Scotti, elettivamente domiciliato in Napoli al Corso
Vittorio Emanuele n. 460 presso lo studio dell'avv. Umberto Chef che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTO CONCLUSIONI: come da conclusioni rese dalle parti all'udienza del 11/11/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Giova premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4, c.p.c., e l'osservanza degli artt.
115 e 116, cod. proc. civ., non richiede che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass.
17145/06; 8294/2011; 22509/2014).
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 [...]
(quest'ultimo in proprio e quale amministratore di sostegno di Pt_3 Parte_2
come da decreto n. 1054/2019, con autorizzazione del Giudice Tutelare) convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, il sito in Napoli alla CP_1
, in persona del suo amministratore pro tempore, al fine di sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa di infiltrazioni d'acqua che si verificavano nel locale da loro occupato.
Gli attori deducevano che, a partire dal gennaio 2018, si erano verificati copiosi fenomeni infiltrativi di acque provenienti dal lastrico solare condominiale che avevano coinvolto diversi locali dell'immobile, comportando la chiusura e l'impossibilità di utilizzo di tali ambienti per un periodo prolungato.
Tali infiltrazioni avevano determinato danni alle pareti murarie, ai mobili, agli indumenti e agli arredi presenti, oltre a cagionare un grave disagio e un danno non patrimoniale connesso alla compromissione delle condizioni di vita degli abitanti dell'appartamento, compreso un soggetto con disabilità grave.
Inoltre, rilevavano che in data 31 dicembre 2020 si era verificato un crollo parziale del solaio della stanza interessata dall'evento infiltrativo, circostanza che aveva richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, i quali avevano adottato misure di messa in sicurezza.
Per questi motivi
, gli attori chiedevano l'accertamento della responsabilità esclusiva del e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale CP_1
quantificato nella somma complessiva di € 50.800,00, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitasi in giudizio, il Condominio preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori in quanto il contratto di locazione era cessato da tempo e l'occupazione dell'immobile da parte di costoro si protraeva da diversi anni senza titolo;
eccepiva la nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto di cui agli articoli 163, comma 3, e 164, comma 4 c.p.c., relativi alla mancata o incerta esposizione dei fatti costitutivi della domanda e delle conclusioni, con conseguente richiesta di dichiarazione di nullità. Il CP_1 contestava, anche la quantificazione dei danni richiesta dagli attori, osservando che i mobili e le suppellettili erano di pessima qualità e vecchi e che la documentazione agli atti non dimostrava in alcun modo i danni richiesti.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per mancata specificazione degli elementi di diritto su cui la stessa si fonda, atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuarne il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'ente convenuto può essere concretamente ipotizzata, dovendosi a ciò aggiungere che, pur avendo eccepito detta nullità, la parte convenuta si è però da subito ampiamente difesa nel merito, in tal modo mostrando di avere ben compreso la causa petendi sulla base della quale l'attore ha fondato l'azionata domanda risarcitoria (petitum).
In punto di qualificazione giuridica, la spiegata domanda risarcitoria rientra nella previsione di cui all'art. 2051 c.c., essendo il danno, per come prospettato, ascrivibile alla rottura del lastrico solare di proprietà del convenuto. CP_1 Quesr'ultimo, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato la relazione di custodia con il lastrico solare danneggiatosi, né l'effettiva verificazione dell'evento prima infiltrativo e poi di crollo del solaio, sicché tali presupposti costitutivi della domanda non hanno necessità di essere provati in forza del principio della non contestazione. Come è noto, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. 27724/2018)
Cosi inquadrata la vicenda e le circostanze pacifiche dalle quali prendere le mosse il
Tribunale ritiene che la domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, non possa trovare accoglimento difettando la prova dei danni che gli attori assumono di avere subito. Costoro, infatti, a fronte delle specifiche contestazioni del non hanno offerto elementi idonei ad individuare e quantificare con chiarezza CP_1
i danni dagli stessi patiti.
La richiesta di risarcimento legata alla distruzione ed al danneggiamento di mobili, suppellettili e vestiario da presumere di loro spettanza non è stata adeguatamente dimostrata.
Le fotografie allegate, riguardanti delle assi di legno e l'interno di un armadio (cfr. prodizione fotografica parte attrice), sono poco chiare e insufficienti a consentire una corretta quantificazione del danno, non recando peraltro una data certa.
Inoltre, gli attori non hanno neanche fornito prova che i beni oggetto delle fotografie fossero effettivamente di loro proprietà, anche perché questi ultimi non li hanno mai elencati in modo dettagliato nei loro scritti difensivi né hanno mai precisato i criteri per poterli valutare.
Le prova orali articolate dagli attori non sono state ammesse perché inidonee ad assolvere all'onere probatorio gravante sugli attori;
parte dei capitoli vertono su circostanze pacifiche ma non concludenti e sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria mentre i restanti sono stati articolati in modo generico e dunque non ammissibile o richiamando fotografie del cui scarsissimo valore probatorio si è già detto.
Ne consegue l'impossibilità di accedere a qualsivoglia liquidazione di un danno in alcun modo dimostrato nell'an.
Quanto alla domanda relativa al risarcimento del danno per mancato godimento del bene immobile, deve preliminarmente rilevarsi che gli attori, al momento del dedotto evento infiltrativo e del relativo asserito danno da mancato godimento, erano possessori sine titulo dell'immobile, essendo il contratto di locazione cessato da tempo (circostanza questa allegata dagli stessi attori nell'atto di citazione: “contratto di locazione allegato intercorso tra la
Sig.ra ed il Sig. e poi successivamente subentro del fratello Parte_4 Parte_1
cessato alla data 31.12.1997”) e non essendovi mai stato un titolo valido Parte_5
a giustificare la loro permanenza.
Il possesso sine titulo esclude il diritto al risarcimento del danno da mancato godimento, poiché tale specifica posta risarcitoria non può prescindere dalla prova del legittimo titolo in base al quale il richiedente godeva del bene avendone la disponibilità prima del fatto illecito altrui che ne avrebbe compromesso il godimento.
La giurisprudenza consolidata afferma che il danno da mancato godimento sussiste solo in capo al soggetto che vantava il diritto reale sul bene o comunque un titolo giuridico che ne fondi la piena disponibilità e che sia stato effettivamente impedito a godere del bene stesso
(tale principio si ricava anche dalla Cass. Civ. SS.UU. n. 33645/2022). Nel caso di specie, trattandosi di occupazione pacificamente senza titolo, gli attori non sono titolari del diritto che assumono leso per la mera “compressione del godimento”.
Ne consegue che la domanda di risarcimento da mancato godimento deve essere rigettata per insussistenza del diritto soggettivo degli attori a domandare tale posta risarcitoria.
Non risulta, infine, provato il danno non patrimoniale richiesto dagli attori conseguente all'episodio dannoso.
Per costante giurisprudenza di legittimità non sono risarcibili i pregiudizi ascrivibili a meri disagi, i quali non comportino un apprezzabile contenuto di disturbo all'esercizio di diritti, né può ritenersi provato, in re ipsa, un danno non patrimoniale per il sol fatto che vi sia stata compressione di un diritto, occorrendo specifica allegazione e prova sul punto (cfr. Cass. civ., ord. n. 29206 del 12.11.2019 secondo cui “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione ell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno 'in re ipsa'”).
Nel nostro ordinamento, infatti, nessun risarcimento di un danno non patrimoniale può essere esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio, da allegare e provare in maniera specifica e circostanziata (cfr., da ultimo, Cass. civ., sent. n. 4886 del 24.02.2020; Cass. civ., ord. n. 19434 del 18.07.2019, relativa al danno non patrimoniale da immissioni eccedenti la normale tollerabilità; Cass. civ., ord. n. 28742 del 09.11.2018 secondo cui un danno non patrimoniale, quale il danno esistenziale, “non può essere considerato 'in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico”; in termini Cass. civ., sent. n. 17460 del
04.07.2018; Cass. civ., ord. n. 2056 del 29.01.2018).
Gli attori nel caso di specie si sono limitati ad allegare in modo generico siffatto pregiudizio senza però fornire alcuna prova a suo sostegno, non adempiendo quindi all'onere probatorio che gravava su di loro.
Ne consegue che anche la domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale deve essere rigettata per mancata prova.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14, aggiornato al D.M. n. 147/2022, sullo scaglione di valore da € 26.000,01 a €52.000,00, applicabile in ragione del valore della domanda, riconoscendo i compensi nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , e nei confronti del Parte_1 Parte_3 Parte_2 , così provvede: Controparte_1
1) Rigetta le domande proposte dagli attori;
2) condanna gli attori al pagamento, in favore del convenuto, delle spese CP_1 di lite che si liquidano in euro 7.600,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Napoli, 21/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa ER NF
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa
ER NF, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28490/2022 R.Gen.Aff.Cont.. assegnata in decisione ex art. 281- sexies, co. 3 c.p.c. all'udienza del 11/11/2025.
TRA
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di C.F._2 [...]
(C.F. ) in virtù di Decreto N. 1054/2019 emesso dal Pt_3 C.F._3
Giudice tutelare di Napoli, tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Cecilia Chianese (C.F.
) in virtù di procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente C.F._4
domiciliati presso il suo studio in Napoli alla Via Matteo Renato Imbriani, 92,
- ATTORI
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo amministratore p.t. avv. Simona Scotti, elettivamente domiciliato in Napoli al Corso
Vittorio Emanuele n. 460 presso lo studio dell'avv. Umberto Chef che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTO CONCLUSIONI: come da conclusioni rese dalle parti all'udienza del 11/11/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Giova premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4, c.p.c., e l'osservanza degli artt.
115 e 116, cod. proc. civ., non richiede che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass.
17145/06; 8294/2011; 22509/2014).
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 [...]
(quest'ultimo in proprio e quale amministratore di sostegno di Pt_3 Parte_2
come da decreto n. 1054/2019, con autorizzazione del Giudice Tutelare) convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, il sito in Napoli alla CP_1
, in persona del suo amministratore pro tempore, al fine di sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa di infiltrazioni d'acqua che si verificavano nel locale da loro occupato.
Gli attori deducevano che, a partire dal gennaio 2018, si erano verificati copiosi fenomeni infiltrativi di acque provenienti dal lastrico solare condominiale che avevano coinvolto diversi locali dell'immobile, comportando la chiusura e l'impossibilità di utilizzo di tali ambienti per un periodo prolungato.
Tali infiltrazioni avevano determinato danni alle pareti murarie, ai mobili, agli indumenti e agli arredi presenti, oltre a cagionare un grave disagio e un danno non patrimoniale connesso alla compromissione delle condizioni di vita degli abitanti dell'appartamento, compreso un soggetto con disabilità grave.
Inoltre, rilevavano che in data 31 dicembre 2020 si era verificato un crollo parziale del solaio della stanza interessata dall'evento infiltrativo, circostanza che aveva richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, i quali avevano adottato misure di messa in sicurezza.
Per questi motivi
, gli attori chiedevano l'accertamento della responsabilità esclusiva del e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale CP_1
quantificato nella somma complessiva di € 50.800,00, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitasi in giudizio, il Condominio preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori in quanto il contratto di locazione era cessato da tempo e l'occupazione dell'immobile da parte di costoro si protraeva da diversi anni senza titolo;
eccepiva la nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto di cui agli articoli 163, comma 3, e 164, comma 4 c.p.c., relativi alla mancata o incerta esposizione dei fatti costitutivi della domanda e delle conclusioni, con conseguente richiesta di dichiarazione di nullità. Il CP_1 contestava, anche la quantificazione dei danni richiesta dagli attori, osservando che i mobili e le suppellettili erano di pessima qualità e vecchi e che la documentazione agli atti non dimostrava in alcun modo i danni richiesti.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per mancata specificazione degli elementi di diritto su cui la stessa si fonda, atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuarne il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'ente convenuto può essere concretamente ipotizzata, dovendosi a ciò aggiungere che, pur avendo eccepito detta nullità, la parte convenuta si è però da subito ampiamente difesa nel merito, in tal modo mostrando di avere ben compreso la causa petendi sulla base della quale l'attore ha fondato l'azionata domanda risarcitoria (petitum).
In punto di qualificazione giuridica, la spiegata domanda risarcitoria rientra nella previsione di cui all'art. 2051 c.c., essendo il danno, per come prospettato, ascrivibile alla rottura del lastrico solare di proprietà del convenuto. CP_1 Quesr'ultimo, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato la relazione di custodia con il lastrico solare danneggiatosi, né l'effettiva verificazione dell'evento prima infiltrativo e poi di crollo del solaio, sicché tali presupposti costitutivi della domanda non hanno necessità di essere provati in forza del principio della non contestazione. Come è noto, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. 27724/2018)
Cosi inquadrata la vicenda e le circostanze pacifiche dalle quali prendere le mosse il
Tribunale ritiene che la domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, non possa trovare accoglimento difettando la prova dei danni che gli attori assumono di avere subito. Costoro, infatti, a fronte delle specifiche contestazioni del non hanno offerto elementi idonei ad individuare e quantificare con chiarezza CP_1
i danni dagli stessi patiti.
La richiesta di risarcimento legata alla distruzione ed al danneggiamento di mobili, suppellettili e vestiario da presumere di loro spettanza non è stata adeguatamente dimostrata.
Le fotografie allegate, riguardanti delle assi di legno e l'interno di un armadio (cfr. prodizione fotografica parte attrice), sono poco chiare e insufficienti a consentire una corretta quantificazione del danno, non recando peraltro una data certa.
Inoltre, gli attori non hanno neanche fornito prova che i beni oggetto delle fotografie fossero effettivamente di loro proprietà, anche perché questi ultimi non li hanno mai elencati in modo dettagliato nei loro scritti difensivi né hanno mai precisato i criteri per poterli valutare.
Le prova orali articolate dagli attori non sono state ammesse perché inidonee ad assolvere all'onere probatorio gravante sugli attori;
parte dei capitoli vertono su circostanze pacifiche ma non concludenti e sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria mentre i restanti sono stati articolati in modo generico e dunque non ammissibile o richiamando fotografie del cui scarsissimo valore probatorio si è già detto.
Ne consegue l'impossibilità di accedere a qualsivoglia liquidazione di un danno in alcun modo dimostrato nell'an.
Quanto alla domanda relativa al risarcimento del danno per mancato godimento del bene immobile, deve preliminarmente rilevarsi che gli attori, al momento del dedotto evento infiltrativo e del relativo asserito danno da mancato godimento, erano possessori sine titulo dell'immobile, essendo il contratto di locazione cessato da tempo (circostanza questa allegata dagli stessi attori nell'atto di citazione: “contratto di locazione allegato intercorso tra la
Sig.ra ed il Sig. e poi successivamente subentro del fratello Parte_4 Parte_1
cessato alla data 31.12.1997”) e non essendovi mai stato un titolo valido Parte_5
a giustificare la loro permanenza.
Il possesso sine titulo esclude il diritto al risarcimento del danno da mancato godimento, poiché tale specifica posta risarcitoria non può prescindere dalla prova del legittimo titolo in base al quale il richiedente godeva del bene avendone la disponibilità prima del fatto illecito altrui che ne avrebbe compromesso il godimento.
La giurisprudenza consolidata afferma che il danno da mancato godimento sussiste solo in capo al soggetto che vantava il diritto reale sul bene o comunque un titolo giuridico che ne fondi la piena disponibilità e che sia stato effettivamente impedito a godere del bene stesso
(tale principio si ricava anche dalla Cass. Civ. SS.UU. n. 33645/2022). Nel caso di specie, trattandosi di occupazione pacificamente senza titolo, gli attori non sono titolari del diritto che assumono leso per la mera “compressione del godimento”.
Ne consegue che la domanda di risarcimento da mancato godimento deve essere rigettata per insussistenza del diritto soggettivo degli attori a domandare tale posta risarcitoria.
Non risulta, infine, provato il danno non patrimoniale richiesto dagli attori conseguente all'episodio dannoso.
Per costante giurisprudenza di legittimità non sono risarcibili i pregiudizi ascrivibili a meri disagi, i quali non comportino un apprezzabile contenuto di disturbo all'esercizio di diritti, né può ritenersi provato, in re ipsa, un danno non patrimoniale per il sol fatto che vi sia stata compressione di un diritto, occorrendo specifica allegazione e prova sul punto (cfr. Cass. civ., ord. n. 29206 del 12.11.2019 secondo cui “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione ell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno 'in re ipsa'”).
Nel nostro ordinamento, infatti, nessun risarcimento di un danno non patrimoniale può essere esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio, da allegare e provare in maniera specifica e circostanziata (cfr., da ultimo, Cass. civ., sent. n. 4886 del 24.02.2020; Cass. civ., ord. n. 19434 del 18.07.2019, relativa al danno non patrimoniale da immissioni eccedenti la normale tollerabilità; Cass. civ., ord. n. 28742 del 09.11.2018 secondo cui un danno non patrimoniale, quale il danno esistenziale, “non può essere considerato 'in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico”; in termini Cass. civ., sent. n. 17460 del
04.07.2018; Cass. civ., ord. n. 2056 del 29.01.2018).
Gli attori nel caso di specie si sono limitati ad allegare in modo generico siffatto pregiudizio senza però fornire alcuna prova a suo sostegno, non adempiendo quindi all'onere probatorio che gravava su di loro.
Ne consegue che anche la domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale deve essere rigettata per mancata prova.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14, aggiornato al D.M. n. 147/2022, sullo scaglione di valore da € 26.000,01 a €52.000,00, applicabile in ragione del valore della domanda, riconoscendo i compensi nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , e nei confronti del Parte_1 Parte_3 Parte_2 , così provvede: Controparte_1
1) Rigetta le domande proposte dagli attori;
2) condanna gli attori al pagamento, in favore del convenuto, delle spese CP_1 di lite che si liquidano in euro 7.600,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Napoli, 21/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa ER NF