CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 199/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
MICCOLIS VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3150/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro N. 33 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 272030220056-2022 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4/10/2024 (RG. n. 3150/2024) il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 272030220056/2022 emesso dalla Regione
Puglia per tassa automobilistica relativa all'anno 2022, dell'importo complessivo di euro
378,09, in relazione all'autoveicolo targato Targa_1
Il ricorrente eccepiva la perdita di possesso del citato autoveicolo, avendolo venduto il 29/1/2016 al sig. Nominativo_3 e comunicato alla Regione Puglia con apposita istanza;
chiedeva in conclusione l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento, con vittoria delle spese di giudizio;
allegava copia atto impugnato, copia procura nomina difensore, copia diverse istanze di annullamento in autotutela.
Con deduzioni depositate in data 6/10/2025 la Regione Puglia, Ufficio tributi propri, chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziava la legittimità del suo operato ed eccepiva che dalle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico risultava l'intestazione del veicolo in favore del ricorrente, il quale era obbligato a comunicare l'eventuale vendita e perdita di possesso;
allegava copia ordine di servizio per affidamento incarico difensivo e copia certificato PRA del 29/9/2024 relativo al veicolo targato Targa_1 intestato al ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna pubblica udienza fissata per la discussione della controversia, si provvede alla trattazione del ricorso. Nessuno è presente, pur se ritualmente convocati. Osserva la Corte che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Invero, da un attento esame dell'atto impugnato e della documentazione prodotta, appare evidente l'attendibilità dell'atto impugnato, in una situazione peraltro in cui il contribuente non ha offerto, in sede contenziosa, validi e convincenti elementi di contraddizione, limitandosi ad asserzioni di condizioni ininfluenti.
In effetti, la mera perdita di possesso, non seguita dalla dovuta trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico, non libera il proprietario dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica al quale sono tenuti coloro che, alla scadenza utile per il pagamento, risultano essere proprietari dal P.R.A., in conformità all'articolo 5 del
D.L. 30/12/1982 n. 953 convertito in Legge 28/2/1983 n. 53.
In ordine alla problematica in esame, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13351 in data 1/7/2020 ha affermato il principio secondo cui l'intestatario del veicolo al PRA è tenuto al pagamento della tassa automobilistica, nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà non venga annotata al medesimo PRA.
Da ciò deriva la piena legittimità dell'atto impositivo;
il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Alla luce delle esposte considerazioni, questa Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della Regione Puglia, Ufficio tributi propri, che liquida in euro 250,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della Regione Puglia, Ufficio tributi propri, che liquida in euro
250,00 oltre oneri accessori, se dovuti. Così deciso in Bari il 26 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
(dott. Vincenzo Miccolis)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
MICCOLIS VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3150/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro N. 33 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 272030220056-2022 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4/10/2024 (RG. n. 3150/2024) il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 272030220056/2022 emesso dalla Regione
Puglia per tassa automobilistica relativa all'anno 2022, dell'importo complessivo di euro
378,09, in relazione all'autoveicolo targato Targa_1
Il ricorrente eccepiva la perdita di possesso del citato autoveicolo, avendolo venduto il 29/1/2016 al sig. Nominativo_3 e comunicato alla Regione Puglia con apposita istanza;
chiedeva in conclusione l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento, con vittoria delle spese di giudizio;
allegava copia atto impugnato, copia procura nomina difensore, copia diverse istanze di annullamento in autotutela.
Con deduzioni depositate in data 6/10/2025 la Regione Puglia, Ufficio tributi propri, chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziava la legittimità del suo operato ed eccepiva che dalle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico risultava l'intestazione del veicolo in favore del ricorrente, il quale era obbligato a comunicare l'eventuale vendita e perdita di possesso;
allegava copia ordine di servizio per affidamento incarico difensivo e copia certificato PRA del 29/9/2024 relativo al veicolo targato Targa_1 intestato al ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna pubblica udienza fissata per la discussione della controversia, si provvede alla trattazione del ricorso. Nessuno è presente, pur se ritualmente convocati. Osserva la Corte che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Invero, da un attento esame dell'atto impugnato e della documentazione prodotta, appare evidente l'attendibilità dell'atto impugnato, in una situazione peraltro in cui il contribuente non ha offerto, in sede contenziosa, validi e convincenti elementi di contraddizione, limitandosi ad asserzioni di condizioni ininfluenti.
In effetti, la mera perdita di possesso, non seguita dalla dovuta trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico, non libera il proprietario dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica al quale sono tenuti coloro che, alla scadenza utile per il pagamento, risultano essere proprietari dal P.R.A., in conformità all'articolo 5 del
D.L. 30/12/1982 n. 953 convertito in Legge 28/2/1983 n. 53.
In ordine alla problematica in esame, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13351 in data 1/7/2020 ha affermato il principio secondo cui l'intestatario del veicolo al PRA è tenuto al pagamento della tassa automobilistica, nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà non venga annotata al medesimo PRA.
Da ciò deriva la piena legittimità dell'atto impositivo;
il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Alla luce delle esposte considerazioni, questa Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della Regione Puglia, Ufficio tributi propri, che liquida in euro 250,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della Regione Puglia, Ufficio tributi propri, che liquida in euro
250,00 oltre oneri accessori, se dovuti. Così deciso in Bari il 26 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
(dott. Vincenzo Miccolis)