Art. 26.
Ai soli fini della pubblicita' degli accertamenti entro il 30 giugno di ogni anno, e sino ad esaurimento, sono pubblicati, per la, durata di quindici giorni, nell'albo pretorio del Comune capoluogo di provincia, gli elenchi degli accertamenti provvisori e definitivi.
Gli elenchi debbono contenere l'indicazione delle generalita' e del domicilio, fiscale del contribuente; dell'ammontare del patrimonio netto accertato e di quello del patrimonio tassabile; delle modalita' di pagamento.
Ai soli fini della pubblicita' degli accertamenti entro il 30 giugno di ogni anno, e sino ad esaurimento, sono pubblicati, per la, durata di quindici giorni, nell'albo pretorio del Comune capoluogo di provincia, gli elenchi degli accertamenti provvisori e definitivi.
Gli elenchi debbono contenere l'indicazione delle generalita' e del domicilio, fiscale del contribuente; dell'ammontare del patrimonio netto accertato e di quello del patrimonio tassabile; delle modalita' di pagamento.