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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/09/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 803 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CASTAGNA LUCIO, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. GHIRLANDA SEBASTIANO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
10/03/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 19/09/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 602, parte II, serie A;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, la presso l'abitazione coniugale sita in Messina, Pt_2
via Nuova Panoramica n. 1995, concessa a quest'ultima in uso esclusivo dal coniuge, sino al momento in cui non sarà possibile procedere alla vendita dell'immobile, unitamente agli arredi ed accessori ivi esistenti;
l' presso l'abitazione sita in Messina, loc. Spartà. 2) Le Pt_1
parti, economicamente indipendenti, rinunziano reciprocamente all'assegno di mantenimento, assumendo però l , sino al febbraio 2028 il pagamento integrale della Pt_1
rata mensile del muto di € 500,00 a suo tempo contratto per l'acquisto dell'abitazione coniugale. Successivamente a tale data e cioè dal mese di marzo 2028, ove non sia stato possibile procedere alla vendita dell'immobile sito in Messina, via Nuova Panoramica n. 1995 di proprietà dell' la si impegna a rimborsare allo stesso il 50% della rata Pt_1 Pt_2 Pt_1
mensile del mutuo. 3) La autorizza espressamente l alla vendita dell'immobile Pt_2 Pt_1
già residenza coniugale, subordinando però tale autorizzazione al preventivo rilascio della certificazione di conformità dello stesso immobile, in atto interessato da alcune variazioni in corso di costruzione apportate dalla BERI srl, in assenza di autorizzazione. 4) Tenuto conto del contributo economico a suo tempo dato dalla al coniuge per l'acquisto Pt_2
dell'immobile di Messina, via Nuova Panoramica n. 1559, l' riconoscerà alla il Pt_1 Pt_2
50% del corrispettivo di vendita, al netto della somma necessaria per l'estinzione anticipata del mutuo e contestuale decurtazione delle rate mensili dello stesso mutuo versate dall' Pt_1
dal marzo 2023 al febbraio 2025, e cioè €.12.000,00. Detratti detti importi l' si impegna Pt_1
a corrispondere il 50% residuo del corrispettivo di vendita alla Romeo entro 10 gg. dall'effettivo incasso. 5) L' si impegna a rimborsare il 50% delle spese, ordinarie e Pt_1
straordinarie, sostenute dalla per accudire tre gatti accolti in casa durante lo stato di Pt_2
effettiva convivenza. 6) I coniugi sin da ora si prestano espressamente il reciproco consenso, ove necessario, al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, impegnandosi, ove richiesto, alla sottoscrizione della dichiarazione di consenso presso gli uffici competenti”.
All'udienza del 10/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione. Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 10/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
MESSINA (ME) il 20/05/1968, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 19/09/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 602, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 803 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CASTAGNA LUCIO, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. GHIRLANDA SEBASTIANO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
10/03/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 19/09/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 602, parte II, serie A;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, la presso l'abitazione coniugale sita in Messina, Pt_2
via Nuova Panoramica n. 1995, concessa a quest'ultima in uso esclusivo dal coniuge, sino al momento in cui non sarà possibile procedere alla vendita dell'immobile, unitamente agli arredi ed accessori ivi esistenti;
l' presso l'abitazione sita in Messina, loc. Spartà. 2) Le Pt_1
parti, economicamente indipendenti, rinunziano reciprocamente all'assegno di mantenimento, assumendo però l , sino al febbraio 2028 il pagamento integrale della Pt_1
rata mensile del muto di € 500,00 a suo tempo contratto per l'acquisto dell'abitazione coniugale. Successivamente a tale data e cioè dal mese di marzo 2028, ove non sia stato possibile procedere alla vendita dell'immobile sito in Messina, via Nuova Panoramica n. 1995 di proprietà dell' la si impegna a rimborsare allo stesso il 50% della rata Pt_1 Pt_2 Pt_1
mensile del mutuo. 3) La autorizza espressamente l alla vendita dell'immobile Pt_2 Pt_1
già residenza coniugale, subordinando però tale autorizzazione al preventivo rilascio della certificazione di conformità dello stesso immobile, in atto interessato da alcune variazioni in corso di costruzione apportate dalla BERI srl, in assenza di autorizzazione. 4) Tenuto conto del contributo economico a suo tempo dato dalla al coniuge per l'acquisto Pt_2
dell'immobile di Messina, via Nuova Panoramica n. 1559, l' riconoscerà alla il Pt_1 Pt_2
50% del corrispettivo di vendita, al netto della somma necessaria per l'estinzione anticipata del mutuo e contestuale decurtazione delle rate mensili dello stesso mutuo versate dall' Pt_1
dal marzo 2023 al febbraio 2025, e cioè €.12.000,00. Detratti detti importi l' si impegna Pt_1
a corrispondere il 50% residuo del corrispettivo di vendita alla Romeo entro 10 gg. dall'effettivo incasso. 5) L' si impegna a rimborsare il 50% delle spese, ordinarie e Pt_1
straordinarie, sostenute dalla per accudire tre gatti accolti in casa durante lo stato di Pt_2
effettiva convivenza. 6) I coniugi sin da ora si prestano espressamente il reciproco consenso, ove necessario, al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, impegnandosi, ove richiesto, alla sottoscrizione della dichiarazione di consenso presso gli uffici competenti”.
All'udienza del 10/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione. Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 10/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
MESSINA (ME) il 20/05/1968, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 19/09/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 602, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.