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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 10543/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. V.G. 10543/2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. OLIVA PATRIZIA
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. OLIVA PATRIZIA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 17.06.25, depositate in data 03.06.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “Ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
° I figli ed sono ormai economicamente indipendenti, pertanto revocare l'assegno di Per_1 Persona_2 mantenimento stabilito nella separazione;
° La casa coniugale rimane assegnata alla sig. Parte_1
° Il sig. , a titolo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali, ed essendo
[...] Parte_2 condizione necessaria ed indispensabile ai fini della risoluzione in forma definitiva della crisi familiare, si obbliga a trasferire, alla sig. nata a [...] il [...] ( C.F. Parte_1
) entro 90 giorni dalla emananda sentenza di divorzio, le quote di sua C.F._1 proprietà pari al 50% delle unità immobiliari, site nel Comune di Roma, alla Giulio Salvatori n. 20.
In particolare: A) appartamento, edificio B, - Via Giulio Salvadori n. 20, sito al 2 piano, int. 8, riportato al N.C.E.U. alla partita 199058, foglio 189, particella 62 sub. 5, vani 4, Cat. A/3, rendita
L. 2160. Detto immobile è pervenuto ai Sigg.ri ed con atto Rep. N. Parte_2 Parte_1
36709, Racc. n. 1214, Notaio , del 28/06/1991. B) cantina posta al piano Persona_3 seminterrato della sc. “A”, distinta con la lettera “C”, riportata al N.C.E.U. foglio 189, particella
61 sub. 14, via Giulio Salvadori n. 20,piano S1, int.C, Sc.A, zona censuaria 5, cat. C/2, cl.3,mq.5,rendita catastale Lire 37.000; C) posto auto scoperto al piano terreno, riportato al
N.C.E.U. foglio 189, particella intera423, con accesso da Via Coppino Michele s.n.c., piano T., z.c.
5, Cat.C/6, cl.1, mq.52, rendita catastale lire 280.800. Detti immobili, cantina e posto auto, sono pervenuti ai ricorrenti con atto Rep. 87928 – Racc. 10503, Notaio Dott. in Persona_4 data 31/07/2001”; rilevata la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario della pronuncia di divorzio;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 25.09.1993 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 01133, parte 2, serie A06, anno 1993, alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario della pronuncia di divorzio, di cui il Tribunale prende atto;
2) nulla sulle spese. Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 17/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. V.G. 10543/2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. OLIVA PATRIZIA
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. OLIVA PATRIZIA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 17.06.25, depositate in data 03.06.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “Ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
° I figli ed sono ormai economicamente indipendenti, pertanto revocare l'assegno di Per_1 Persona_2 mantenimento stabilito nella separazione;
° La casa coniugale rimane assegnata alla sig. Parte_1
° Il sig. , a titolo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali, ed essendo
[...] Parte_2 condizione necessaria ed indispensabile ai fini della risoluzione in forma definitiva della crisi familiare, si obbliga a trasferire, alla sig. nata a [...] il [...] ( C.F. Parte_1
) entro 90 giorni dalla emananda sentenza di divorzio, le quote di sua C.F._1 proprietà pari al 50% delle unità immobiliari, site nel Comune di Roma, alla Giulio Salvatori n. 20.
In particolare: A) appartamento, edificio B, - Via Giulio Salvadori n. 20, sito al 2 piano, int. 8, riportato al N.C.E.U. alla partita 199058, foglio 189, particella 62 sub. 5, vani 4, Cat. A/3, rendita
L. 2160. Detto immobile è pervenuto ai Sigg.ri ed con atto Rep. N. Parte_2 Parte_1
36709, Racc. n. 1214, Notaio , del 28/06/1991. B) cantina posta al piano Persona_3 seminterrato della sc. “A”, distinta con la lettera “C”, riportata al N.C.E.U. foglio 189, particella
61 sub. 14, via Giulio Salvadori n. 20,piano S1, int.C, Sc.A, zona censuaria 5, cat. C/2, cl.3,mq.5,rendita catastale Lire 37.000; C) posto auto scoperto al piano terreno, riportato al
N.C.E.U. foglio 189, particella intera423, con accesso da Via Coppino Michele s.n.c., piano T., z.c.
5, Cat.C/6, cl.1, mq.52, rendita catastale lire 280.800. Detti immobili, cantina e posto auto, sono pervenuti ai ricorrenti con atto Rep. 87928 – Racc. 10503, Notaio Dott. in Persona_4 data 31/07/2001”; rilevata la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario della pronuncia di divorzio;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 25.09.1993 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 01133, parte 2, serie A06, anno 1993, alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario della pronuncia di divorzio, di cui il Tribunale prende atto;
2) nulla sulle spese. Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 17/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi